REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 APRILE 2004 - N. 15
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 9 marzo 2004
Modalità per la richiesta di contributi in favore di comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, colpiti da eventi calamitosi, per l'anno 2004.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art.45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, relativa all'approvazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 22, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006;
Visto l'art 76, comma 4°, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 64, comma 7°, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si è previsto che una quota pari al 5% del fondo delle autonomie in favore dei comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per essere attribuita sotto forma di contributi straordinari;
Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 2004, con il quale, per l'anno 2004, si è determinata la quota predetta in E 40.400.000,00 sullo stanziamento complessivo di E 808.000.000,00 del fondo e si è riservato l'importo di E.8.080.000,00 per la concessione di contributi in favore di comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
Rilevato che, con lo stesso provvedimento assessoriale, si è disposto che l'ammontare del contributo da concedere non può superare l'80% dell'importo richiesto e che il contributo massimo concedibile è di E 250.000,00;
Ritenuto di dovere disciplinare le modalità di presentazione delle istanze per fruire del beneficio predetto nonché i criteri per la determinazione del contributo da concedere;
Rilevato che la richiesta di contributo deve dettagliatamente riferire sui danni o sulle situazioni negative cui si intende ovviare e riportare analitico preventivo di spesa in ordine ai provvedimenti da adottare e/o agli adempimenti da porre in essere;
Che le richieste di contributo, debitamente documentate secondo le indicazioni predette, dovranno essere trasmesse a questo Assessorato entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Ritenuto di determinare l'ammontare del contributo con riferimento alla popolazione dei comuni richiedenti e con riserva dell'attribuzione di risorse aggiuntive nel rispetto, comunque, del limite massimo di E 250.000,00 per particolari, specifiche situazioni connesse a comuni di piccole dimensioni ovvero con maggior disagio sociale ed economico-finanziario;
Ritenuto, altresì, che deroghe all'indicato termine di presentazione delle istanze, all'entità della popolazione dei comuni richiedenti ed al limite massimo del contributo potranno essere disposte in presenza di eccezionali e sopravvenuti eventi calamitosi;
Vista la propria nota prot. n. 172 del 16 gennaio 2004, con la quale è stato richiesto, tramite la Presidenza della Regione, il parere della 1ª Commissione permanente dell'A.R.S. in ordine al presente provvedimento, a norma dell'art. 76, comma 5°, della legge regionale n. 2/2002, integrato dall'art. 64, comma 8°, della legge regionale n. 4/2003;
Preso atto che il richiesto parere è stato acquisito per decorrenza di termini, giusta l'art. 70 bis del vigente regolamento interno dell'Assemblea, essendo stata la relativa trattazione compresa nell'o.d.g. della seduta della Commissione dell'11 febbraio 2004;
Visto l'art.13 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10;

Decreta:


Art. 1

La richiesta per la concessione di contributi per l'anno 2004 in favore di comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi, per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere corredata da apposito progetto redatto secondo le indicazioni in premessa specificate.
Detta richiesta dovrà essere trasmessa a questo Assessorato entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 2

Il contributo da concedere non può eccedere l'80 per cento dell'importo preventivato ed è, così, determinato:
1)  comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti: E 50.000,00;
2)  comuni da 1.501 a 3.000 abitanti: E 75.000,00;
3)  comuni oltre 3.000 abitanti: E 100.000,00.

Art. 3

Per particolari specifiche situazioni connesse a comuni di piccole dimensioni ovvero con maggior disagio sociale ed economico-finanziario, potranno essere attribuite risorse aggiuntive all'importo spettante secondo la fascia demografica di appartenenza, nel rispetto comunque, del limite massimo di E 250.000,00.

Art. 4

E' fatta salva la facoltà di disporre deroghe all'indicato termine di presentazione delle istanze, all'entità della popolazione dei comuni richiedenti ed al limite massimo del contributo, in presenza di eccezionali e sopravvenuti eventi calamitosi.

Art. 5

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione.

Art. 6

I beneficiari del contributo dovranno presentare rendiconto secondo le modalità e nei termini fissati dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L'Assessorato si riserva di verificare a campione il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il servizio 1° interventi finanziari e finanza locale dell'Assessorato e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di finanziamento.
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dott. Onofrio Zaccone, dirigente del servizio predetto o funzionario direttivo dallo stesso delegato.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 marzo 2004.
  D'AQUINO 

(2004.12.809)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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