REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 APRILE 2004 - N. 15
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 9 marzo 2004.
Modalità per la richiesta del contributo previsto dal comma 4 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per i comuni che versano in particolari condizioni di disagio, per l'anno 2004.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, relativa all'approvazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 22, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006;
Visto l'art. 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, integrato con l'art. 64, comma 7°, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si è previsto che una quota pari al 5% del fondo delle autonomie in favore dei comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita sotto forma di contributi straordinari;
Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 2004, con il quale, per il 2004, si è determinata la quota predetta in E 40.400.000,00 sullo stanziamento complessivo di E 808.000.000,00 del fondo e si è riservato l'importo di E 24.240.000,00 per la concessione di contributi in favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale;
Rilevato che, con lo stesso provvedimento assessoriale, si è disposto che l'ammontare del contributo da concedere non può essere superiore all'80% dell'importo richiesto e che il contributo massimo concedibile è di E 500.000,00;
Ritenuto di dovere disciplinare le modalità di presentazione delle istanze per fruire del beneficio predetto nonché i criteri per la determinazione dei contributi da concedere;
Rilevato che, in osservanza del disposto legislativo, la richiesta di contributo deve essere corredata da apposito progetto di risanamento o di sviluppo economico e sociale e, pertanto, deve essere finalizzata all'eliminazione di accertate carenze od alla creazione o potenziamento di situazioni di sviluppo;
Che, specificatamente, dopo avere riferito sulla situazione attuale e sugli obiettivi da conseguire nel settore, servizio, etc. da risanare o promuovere, dovranno essere forniti dettagliati ed esaustivi elementi di conoscenza in ordine alle correlative risorse disponibili ed agli ulteriori mezzi finanziari occorrenti;
Che le richieste di contributo, debitamente documentate secondo le indicazioni predette, dovranno essere trasmesse a questo Assessorato entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Ritenuto, inoltre, di determinare l'ammontare del contributo con riferimento alla popolazione dei comuni richiedenti e con riserva dell'attribuzione di risorse aggiuntive per particolari, specifiche motivazioni;
Rilevato che, a tal fine, opportuna attenzione e, comunque, nel rispetto del limite massimo del contributo concedibile di E 500.000,00, va riservata ai comuni di piccole dimensioni ovvero con maggiore disagio sociale od in condizioni di deficit economico-finanziario o con particolare vocazione turistica nonché ai comuni delle isole minori;
Vista la propria nota prot. n. 172 del 16 gennaio 2004, con la quale è stato richiesto, tramite la Presidenza della Regione, il parere della 1ª Commissione permanente dell'A.R.S. in ordine al presente provvedimento, a norma dell'art. 76, comma 5°, della legge regionale n. 2/2002, integrato dall'art. 64, comma 8°, della legge regionale n. 4/2003;
Preso atto che il richiesto parere è stato acquisito per decorrenza di termini, giusta l'art. 70bis del vigente regolamento interno dell'Assemblea, essendo stata la relativa trattazione compresa nell'o.d.g. della seduta della Commissione dell'11 febbraio 2004;
Visto l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Decreta:


Art. 1

Per l'anno 2004, la richiesta di contributo da parte dei comuni che versano in particolari condizioni di disagio, a norma dell'art. 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, deve essere corredata da apposito progetto redatto secondo le indicazioni in premessa specificate.
Detta richiesta dovrà essere trasmessa a questo Assessorato entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 2

Il contributo da concedere non può eccedere l'80% dell'importo preventivato ed è così determinato:
1)  comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti: E 25.000,00;
2)  comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: E 20.000,00;
3)  comuni oltre 10.000 abitanti: E 15.000,00;
4)  comuni delle isole minori E 25,00 per abitante.

Art. 3

Per le particolari, specifiche situazioni connesse ai comuni di piccole dimensioni ovvero con maggior disagio sociale od in condizioni di deficit economico-finanziario o con particolare vocazione turistica nonché ai comuni delle isole minori potranno essere attribuite risorse aggiuntive all'importo spettante secondo la fascia demografica di appartenenza, nel rispetto, comunque, del limite massimo del contributo di E 500.000,00 concedibile.

Art. 4

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione.

Art. 5

I beneficiari del contributo dovranno presentare rendiconto secondo le modalità e nei termini fissati dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L'Assessorato si riserva di verificare a campione il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il servizio 1° interventi finanziari e finanza locale dell'Assessorato e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di finanziamento.
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dott. Onofrio Zaccone, dirigente del servizio predetto o funzionario direttivo dallo stesso delegato.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 marzo 2004.
  D'AQUINO 

(2004.12.809)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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