REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 APRILE 2004 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 26 marzo 2004, n. 2.
Estinzione dei diritti esclusivi e altri interventi in materia di pesca. Disposizioni sulla caccia.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Estinzione dei diritti esclusivi di pesca

1.  Al fine di incrementare l'attività della pesca mediante la modernizzazione e razionalizzazione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di pesca, di tutelare e garantire il patrimonio anche culturale e turistico legato alla pesca tradizionale, di favorire il progresso economico e sociale delle categorie interessate, i diritti esclusivi di pesca sulle acque della Regione siciliana, compresi quelli sul demanio marittimo e sul mare territoriale, anche se relativi all'impianto di tonnare e mugginare, detenuti a qualunque titolo da privati, società o enti, sono estinti all'atto di entrata in vigore della presente legge.
2.  Le concessioni a fini di pesca sugli specchi d'acqua su cui insistevano i diritti esclusivi sono attribuite nel rispetto della normativa vigente e delle quote di cattura del tonno rosso stabilite dal Ministero delle politiche agricole in osservanza del Regolamento CE n. 65/98 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  In sede di prima applicazione, per l'anno in corso, sugli specchi d'acqua sui quali insistevano i diritti esclusivi di pesca è autorizzato lo svolgimento di attività di ricerca sperimentale da parte di enti pubblici nazionali di ricerca.
Art. 2.
Indennità

1.  I titolari dei diritti esclusivi di pesca estinti per effetto dell'articolo 1 hanno diritto a un'indennità risultante dalla media dei tributi pagati negli ultimi dieci anni per l'esercizio del diritto estinto, ricapitalizzata del 25 per cento.
2.  L'indennità è liquidata dietro presentazione all'Amministrazione regionale dei documenti comprovanti la titolarità dei diritti esclusivi, nonché di quelli attestanti il pagamento degli oneri che hanno permesso di esercitare i predetti diritti. Qualora per l'esercizio dei diritti non sia stato pagato alcun tributo l'indennità è commisurata alla media, negli ultimi dieci anni, dei canoni di noleggio delle tonnare, ricapitalizzata al 5 per cento.
3.  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 50 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 3.
Pesca nel golfo di Patti

1.  Considerate le peculiarità specifiche del golfo di Patti, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può autorizzare nel golfo di ripopolamento ittico di Patti la pesca a strascico del gambero bianco in deroga all9, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, limitatamente a zone circoscritte individuate dalla competente commissione consultiva locale per la pesca marittima e secondo le prescrizioni di quest'ultima.
Art. 4.
Servizi di vigilanza venatoria

1.  Per le finalità dell'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 2.583 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 5.
Associazione venatoria "Italcaccia"

1.  All'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "E', altresì, riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica ed ambientale "l'Italcaccia"".

Art. 6.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 26 marzo 2004.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  CASTIGLIONE 
Assessore regionale per la cooperazione, il com-  CIMINO mercio, l'artigianato e la pesca 



NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 2:
Il regolamento (CE) n. 65/98 del Consiglio del 19 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie L n. 12 del 19 gennaio 1998 stabilisce, per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie, il totale ammissibile di catture per il 1998, la relativa distribuzione sotto forma di contingenti tra gli Stati membri e talune condizioni per la pesca di questi stock.
Nota all'art. 3, comma 1:
Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, recante "Modificazioni ed integrazioni della legislazione regionale in materia di pesca", così dispone:
"1.  Al fine di favorire il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili che sono individuati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nelle zone di mare così delimitate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:
a)  golfo di Catania, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Molino e Capo Santacroce;
b)  golfo di Patti, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Milazzo e Capo Calavà;
c)  golfo di Castellammare, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Rama e Torre dell'Uzzo.".
Nota all'art. 4, comma 1:
L'art. 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", così dispone:
"Vigilanza venatoria ed ambientalista. - 1. La vigilanza venatoria è esercitata secondo le norme di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con le integrazioni di cui ai commi suc cessivi.
2.  La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del corpo forestale della Regione siciliana, al personale delle ripartizioni faunistico-venatorie, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei servizi istituiti dalle province regionali e dai comuni, anche tramite società miste, alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge.
3.  Le guardie volontarie di cui al comma 1 ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 svolgono altresì attività di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio, di guardiapesca sulle acque interne. Ai fini dell'applicazione del presente comma le associazioni interessate dovranno adeguare i propri statuti.
4.  Alle guardie volontarie venatorie ed ambientaliste è vietata l'attività venatoria durante l'esercizio delle loro funzioni. Ai trasgressori saranno revocate in via definitiva e permanente le funzioni previste dal presente articolo.
5.  I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista, alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità limitatamente alla vigilanza venatoria.".
Nota all'art. 5, comma 1:
L'art. 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Federazione siciliana della caccia. - 1. La Federazione siciliana della caccia, costituita con l'art. 1 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, perde la personalità giuridica di diritto pubblico e mantiene il carattere di associazione venatoria riconosciuta, per le finalità di cui all'art. 34. Assumono, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta il Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia e dello sport, la Federazione italiana della caccia, l'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, l'ARCI-Caccia, l'Associazione nazionale libera caccia e l'Associazione CPAS (caccia, pesca, ambiente e sport), l'Associazione siciliana caccia e natura, l'Associazione nazionale dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - ANUU. E', altresì, riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica ed ambientale "l'Italcaccia"".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 763
"Norme sul diritto di pesca. Abolizione dei diritti esclusivi di pesca".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Lo Curto e Rotella l'8 gennaio 2004.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Attività produttive" (III) il 13 gennaio 2004.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 90 del 3 febbraio 2004.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 90 del 3 febbraio 2004.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 149 del 12 febbraio 2004.
Esitato per l'aula nella seduta n. 93 del 25 febbraio 2004.
Relatore: Lo Curto.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 188, 189 e 190 rispettivamente del 3, 9 e 10 marzo 2004.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 191 del 16 marzo 2004.
(2004.12.855)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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