REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 26 MARZO 2004 - N. 14
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti




Statuto del Comune di Ragusa. Modifiche


Lo statuto del Comune di Ragusa è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 22 maggio 1993.
Con deliberazione consiliare n. 2 del 16 gennaio 2004, sono state apportate le seguenti modifiche:
"Art. 2

-  viene integrato con il seguente comma 1bis: "Il Comune s'impegna alla promozione permanente di iniziative, anche di lotta, per l'affermazione, soprattutto tra le nuove generazioni di una cultura democratica ed antimafiosa.";
-  è aggiunto, dopo il comma 5, il seguente comma 5bis: "A tal fine consente anche ai cittadini stranieri di provenienza extra europea o apolidi residenti stabilmente nel territorio comunale di esercitare, nei termini consentiti dalla normativa, il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni amministrative.";
-  il comma 8, viene così riformulato: "Il Comune riconosce l'essenziale ruolo della famiglia per il benessere sociale e ne favorisce la funzione; valorizza la maternità e la paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio ed alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione. Il Comune esprime un impegno prioritario per promuovere i diritti di cittadinanza della famiglia, così costituzionalmente definita, la coesione sociale e la solidarietà fra le famiglie, attraverso la costruzione di relazioni organiche con le associazioni che le rappresentano.";
-  si aggiunge il seguente comma 16bis: "Il Comune promuove e svolge le funzioni proprie anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.";
-  alla fine del comma 16, si aggiunge il seguente periodo: "attraverso lo strumento della concertazione, dell'intesa, della conferenza dei servizi, degli accordi di programma e secondo le altre forme consentite dalla legge compresa quella della società mista e del consorzio nella prospettiva dell'efficienza e della speditezza, nell'ottica dell'efficacia dell'azione amministrativa e per l'attuazione del principio della sussidiarietà".
Art. 9

-  il comma 2, viene così sostituito: "Il Comune può consultare la popolazione, o parte di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, secondo modalità idonee allo scopo, che vengono disciplinate dal regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici. La consultazione della popolazione non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali o circoscrizionali. Le consultazioni vengono effettuate utilizzando le tecniche della ricerca sociale e possono quindi consistere in sondaggi di opinione, somministrazione di questionari, indagini campionarie, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi. Il sindaco provvede a che le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee".
Art. 10

-  Si aggiunge alla fine del comma 10, dopo le parole "operazioni di voto" la seguente frase: "provinciali, comunali e circoscrizionali".
Art. 16

-  vengono abrogati i commi dal 2 al 13, e si aggiunge alla fine del comma 1, la seguente dizione: "normativa regionale";
-  dopo l'art. 16, viene aggiunto il seguente:
"Art. 16bis
Statuto dei diritti dei contribuenti in materia tributaria

Il Comune in campo tributario uniforma la propria attività ai principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il Comune tutela e garantisce i diritti fondamentali del cittadino contribuente, quali: chiarezza e trasparenza delle norme tributarie, informazione ed assistenza del contribuente (favorendo una adeguata conoscenza delle proprie azioni sul piano fiscale) speditezza e tempestività dell'azione fiscale, semplificazione degli adempimenti, equità e ragionevolezza delle sanzioni, equo e regolare svolgimento delle procedure di accertamento.
In particolare:
-  i rapporti tra il Comune e il cittadino contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
-  i provvedimenti in materia tributaria non hanno effetto retroattivo;
-  gli atti amministrativi tributari devono essere chiari e motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione;
-  al cittadino contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale.
Il Comune introduce nel settore tributario comunale l'istituto dell'interpello.
Art. 20

-  vengono aggiunti i seguenti commi:
"3 - Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento per il funzionamento del consiglio stabilisce le modalità per fornire ai consiglieri, servizi, attrezzature e risorse finanziarie ed all'organo le strutture per il funzionamento".
"4 - Il regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari, regolarmente costituiti, nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla fun zione".
Art. 21

-  L'ultimo periodo del 6° comma, viene modificato come segue: "La segreteria generale segnala, di volta in volta, il verificarsi della circostanza al presidente del consiglio comunale, il quale la contesta all'interessato, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per produrre le proprie giustificazioni. Nel caso che le giustificazioni non fossero ritenute sufficienti, la proposta di decadenza sarà inserita all'ordine del giorno del consiglio comunale, nella prima seduta utile alla quale l'interessato potrà prendere parte ed intervenire a proprio favore, partecipando anche alla relativa votazione finale che sarà espressa a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta".
Art. 22

-  La lett. b) viene modificata nel modo seguente: "nel caso di atti preparatori il dirigente nega l'accesso con atto motivato nei casi previsti dalla legge." La lett. c), viene abrogata -
Art. 24

-  Comma 3, ultimo periodo, le parole "possono costituire", vengono sostituite con le seguenti: "confluiscono al gruppo misto".
Art. 26

-  Comma 6, viene abrogato.
Art. 27

-  Viene modificato come segue: "Commissioni d'indagine e per la trasparenza. - Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina l'istituzione e le modalità di funzionamento di commissioni d'indagine su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, disciplina altresì l'istituzione ed il funzionamento di commissione alla quale sarà demandato di vigilare sull'applicazione della vigente normativa nazionale e regionale sulla trasparenza. La presidenza di dette commissioni spetterà ad un rappresentante della minoranza, che sarà designato congiuntamente dai capigruppo di minoranza. Nel caso di mancata designazione entro 10 giorni dalla nomina dei componenti, provvederà il presidente del consiglio nell'ambito dei gruppi di minoranza".
Art. 30.1

-  Comma 2°, sostituito come segue: "La durata in carica del sindaco è fissata in 5 anni.";
-  4° comma, è modificato come segue: "Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tra colla.".
Art. 30bis

-  Viene sostituito come segue: "Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana".
Art. 30ter

-  E' aggiunto il seguente comma 6bis: "Le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione del mandato del sindaco";
-  sono abrogati i commi 14 e 17;
-  al comma 15, sono eliminate le parole: "cura la pubblicazione dei regolamenti comunali ed".
Art. 30quinquies

-  Alla fine del 3° comma, sono aggiunte le parole: "modificato dall'art. 8 della legge regionale n. 35/97".
Art. 30sexies

-  Viene sostituito come segue: "La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione attribuiti dalle leggi, in particolare dall'art. 15, comma 3° della legge regionale n. 44/91 e successive modifiche e dallo statuto".
Art. 30septies

-  Viene sostituito dal seguente: Mozione di sfiducia. - "Il sindaco e la giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta ed il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, procede alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 35/97".
Art. 43

-  Viene modificato come segue:
1)  "I principi dell'efficienza, dell'efficacia, dell'imparzialità e della trasparenza, sovrintendono all'ordinamento degli uffici e dei servizi, postulando che la politica del personale sia ispirata a criteri di autonomia organizzativa, funzionalità ed economia di gestione, flessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2)  L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto degli obiettivi e delle competenze dell'ente locale, nonché le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, sono disciplinati con apposito regolamento adottato dalla giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale e dei principi fissati dalla normativa vigente in materia.
3)  All'organizzazione e gestione del personale, nel l'ambito della propria autonomia organizzativa, l'ente provvede con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti dalle leggi, oltre che nel rispetto della contrattazione collettiva di lavoro".
Art. 44

-  Viene così modificato al 4° comma, la parola "organico" è sostituita dalle parole "di organizzazione degli uffici e dei servizi".
Art. 46

-  Al comma 1, le parole "alla giunta" sono sostituite con le parole "al sindaco";
-  al comma 4°, la frase "con deliberazione della giunta, su proposta del sindaco" è sostituita con la frase "con determinazione del sindaco:".
Art. 47

-  Al comma 1°, è aggiunta alla fine la seguente "lett. r), la adozione delle determinazioni a contrat tare".
Art. 48

-  Al comma 4°, le parole "La giunta" sono sostituite con le parole "il sindaco" ed al termine è aggiunta la frase "nonché negli altri casi espressamente disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro nel testo vigente".
Art. 56, 2° comma, dopo la parola "anticipato" è aggiunta la frase "su determinazione del sindaco" ed è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale non si procede allo scioglimento anticipato dei consigli di circoscrizione e si procede al rinnovo dei consigli circoscrizionali contestualmente al rinnovo del consiglio comunale".
Art. 56

-  Il primo periodo del 3° comma, è modificato nel modo seguente: "Il consiglio di circoscrizione viene sciolto anticipatamente dal sindaco".
Art. 57

-  Viene aggiunto il seguente comma 2°: "Il consiglio comunale, con l'approvazione del bilancio annuale, determina la quota percentuale di risorse da trasferire ai consigli circoscrizionali per lo svolgimento delle relative funzioni".
Art. 61

-  Viene sostituito il 1° comma, nel modo seguente: "Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio comunale della circoscrizione e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria";
-  al comma 2, viene eliminata la frase da "e sono sottoposte" fino a "contributi";
-  i commi 3° e 4°, sono abrogati".
(2004.8.543)014


Torna al Sommariohome


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 6 -  59 -  63 -  44 -  9 -  30 -