REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 26 MARZO 2004 - N. 14
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Campofiorito


Lo statuto del Comune di Campofiorito è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 30 aprile 1994.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 43 del 29 dicem bre 2003 ed entrato in vigore il 14 febbraio 2004.
PARTE I PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Autonomia del Comune

Il Comune di Campofiorito è l'ente locale che rappre senta la comunità residente nel territorio.
L'autonomia della comunità è riconosciuta dalla Costi tuzione e regolata dalla legge e dallo statuto.
Art. 2
Finalità

Il Comune promuove lo sviluppo della sua comunità, ispirandosi ai valori della Costituzione.
A tal fine, il Comune nel rispetto delle leggi e dello statuto:
-  tutela la persona e rimuove gli ostacoli alla sua crescita singola e comunitaria, riconoscendo la centralità della dignità del cittadino;
-  promuove la migliore qualità della vita attraverso servizi sociali, economici, culturali e sportivi;
-  cura l'ordinata convivenza dei cittadini, la loro sicurezza economica, l'armonico sviluppo della città, la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale, la salvaguardia dell'ambiente comunale, con particolare riferimento a quanto di interesse storico e al territorio agricolo boschivo;
-  favorisce l'omogeneità del tessuto sociale al fine di superare ogni forma di campanilismo;
-  favorisce la formazione a tutti i livelli (amministratori, responsabili o capi area, operatori, volontariato, comunità) per rendere attuabile il profondo cambiamento disposto dalle leggi di riforma delle autonomie locali;
-  collabora con gli altri soggetti di governo secondo il principio della complementarietà e sussidiarietà delle funzioni, nonché con tutti gli organismi che perseguono finalità sociali nella comunità;
-  garantisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione e valorizza l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione, per accrescere la solidarietà tra i cittadini, la loro responsabilità nella gestione dei servizi, la funzionalità dei servizi stessi;
-  assume iniziative per l'integrità della famiglia;
-  tutela i cittadini deboli o svantaggiati, promuove il diritto allo studio e al lavoro;
-  assicura lo sviluppo economico equilibrato, nonché la valorizzazione e l'utilizzazione sociale del territorio, salvaguardando le sue caratteristiche naturali;
-  guida le trasformazioni economiche verso la crescita dell'imprenditorialità singola, associata e cooperativa e verso la piena occupazione;
-  cura lo sviluppo delle attività produttive, salvaguardando le risorse e apprestando strutture e servizi;
-  favorisce la creazione di istituzioni culturali e di libere associazioni per la formazione dei cittadini e soprattutto dei giovani;
-  incoraggia la diffusione dello sport;
-  conserva e valorizza le tradizioni, gli usi e i costu mi, nonché il patrimonio e le proprietà collettive;
-  attua le iniziative necessarie alla valorizzazione degli interessi socio-economici e culturali del territorio.
Art. 3
Funzioni

Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative di precipuo interesse comunale, che non siano espressamente riservate ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
Il Comune esercita le sue funzioni in forma decentrata o in collaborazione con altri comuni o istituzioni o con la Provincia regionale, per garantire l'economicità di gestione.
Il Comune esercita altresì le funzioni statali, regionali e provinciali ad esso delegate o attribuite.
Il Comune, nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, promuove l'ordinata convivenza ed assicura l'osservanza delle sue prescrizioni attraverso il servizio di Polizia municipale.
Art. 4
I principi dell'attività impositiva

L'attività impositiva del Comune si ispira ai principi contenuti nella legge n. 212 del 27 luglio 2000.
In particolare, le norme regolamentari:
-  devono essere formulate in termini chiari e semplici;
-  non possono avere effetto retroattivo salvo i casi previsti dalla legge;
-  se modificative di precedenti norme devono ripor tare il testo conseguentemente modificato.
L'amministrazione comunale adotta idonee iniziative dirette a:
-  agevolare la tempestiva conoscenza delle disposizioni in materia tributaria mediante adeguata attività divulgativa;
-  motivare i provvedimenti amministrativi;
-  improntare i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione, della buona fede e dell'affidamento;
-  riconoscere il diritto di interpello del contribuente in materia di applicazione delle disposizioni tributarie.
Art. 5
Territorio, sede

Il territorio del Comune si estende per kmq. 21,35 ed è delimitato dai confini con i Comuni di Corleone, Bisacquino e Contessa Entellina.
Il Comune ha sede nel capoluogo.
Gli organi del Comune si riuniscono nella apposita sede comunale. In casi particolari e per particolari esigenze possono riunirsi in luoghi diversi.
Nel palazzo comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini.
Il segretario comunale è responsabile della pubblicazione.
Art. 6
Stemma e gonfalone

Emblema distintivo del Comune di Campofiorito è lo stemma che così viene descritto: "interzato in fascia: nel primo partito di rosso alla torre d'argento, murata di nero, merlata di tre alla guelfa, e d'oro al leone di verde; nel secondo d'argento a tre rose di rosso, due, una; nel terzo d'azzurro a sei gigli d'oro, tre e tre; fiancheggiato a destra dal palo troncato d'argento a quattro gigli di nero, due e due, e di rosso; a sinistra del palo di rosso a sei bisanti d'argento, uno, due, due, uno.
Esso, riprodotto, in bianco e nero e a colori, viene allegato sub "A" al presente statuto.
Insegna ufficiale del Comune è il gonfalone, di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto, con la iscrizione centrata in argento: Comune di Campofiorito.
Degli stessi è vietata la riproduzione o l'uso per fini non istituzionali.
Il consiglio comunale determina, con proprio atto di indirizzo, i criteri di esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un suo delegato (assessore o consigliere) e portata da un vigile urbano.
Art. 7
Il Santo patrono

Il Santo patrono del Comune è Santo Stefano proto-martire, la cui festa religiosa resta fissata il 26 dicembre.
Agli effetti civili, la festa del Santo patrono viene celebrata il 19 marzo, in coincidenza della festività di San Giuseppe, co-patrono del Comune, nel rispetto della tradizione popolare, per l'ampia devozione che la cittadinanza ha verso detto Santo, essendosi da sempre basata sui valori essenziali del Cristianesimo.
Art. 8
Pari opportunità

Il Comune promuove azioni positive per le donne, allo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
Le azioni positive elencate al comma 2, dell'art. 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, costituiscono norme statutarie a tutti gli effetti, e come tali devono essere osservate nell'esercizio di ogni attività amministrativa del Comune, al fine di rimuovere i comportamenti discriminatori per sesso ed ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza tra uomo e donna.
Le suddette azioni positive vengono promosse, anche attraverso una commissione che il consiglio comunale provvederà a nominare nel suo seno, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 17 e seguenti, privilegiando la presenza femminile.
Art. 9
Criteri per la nomina e le designazioni

Le nomine o le designazioni di competenza del Comune, previste da leggi, regolamenti e dallo statuto, devono ricadere su persone che abbiano i requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati. Essi devono essere - altresì - in possesso di:
a)  titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;
b)  documentata esperienza scientifica, o professionale o dirigenziale o di Presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo e contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza. Sono equiparate all'esperienza dirigenziale di cui alla presente lettera, le cariche pubbliche di deputato europeo, di parlamentare nazionale, di deputato regionale, di sindaco, di assessore comunale e consigliere comunale, di Presidente o assessore provinciale ricoperte complessivamente per almeno 4 anni. Per la documentazione dei requisiti previsti dal presente articolo e per l'incidenza delle cause di incompatibilità, si applicano le disposizioni contenute - rispettivamente - nell'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e nell'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come sostituito con l'art. 5 della legge regionale n. 19/97.
Art. 10
Legge fondamentale

Nel testo delle norme seguenti il richiamo alla "legge fondamentale" è sempre riferito al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per le parti che risultano recepite dalla vigente normativa regionale.
PARTE II ORDINAMENTO
Titolo I
ORGANI DEL COMUNE
Art. 11
Organi

Sono organi del Comune: il consiglio comunale, il sindaco, la giunta comunale, il presidente del consiglio comunale.
L'elezione e la nomina degli organi predetti sono disciplinate dalla legge.
Capo I
Il Consiglio
Art. 12
Competenze del consiglio

Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità: determina l'indirizzo dell'attività comunale, esercita il controllo politico amministrativo e delibera sulle materie che la legge attribuisce alla sua competenza.
L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non è delegabile.
Art. 13
Poteri di indirizzo

Il Consiglio esercita la funzione di indirizzo mediante l'assunzione, fra gli altri:
-  degli atti indicati nell'art. 42, comma 2, della legge fondamentale, e successive modificazioni ed integrazioni;
-  dell'atto contenente gli indirizzi ai quali deve attenersi il sindaco nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui al comma 7 dell'art. 50 della legge fondamentale;
-  dell'atto contenente i criteri generali e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, come richiesto dall'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
-  dell'atto attinente all'uso esterno del gonfalone, pre visto al precedente art. 6;
-  degli atti conclusivi votati su proposte di mozioni.
-  degli atti di approvazione di risoluzioni ed ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informa tori dell'attività politico-amministrativa.
Art. 14
Poteri di controllo politico-amministrativo

Il Consiglio esercita il potere di controllo politico-amministrativo mediante:
-  l'utilizzo dell'attività di collaborazione del revisore unico dei conti e del referto dello stesso in caso di gravi irregolarità;
-  l'esame del rendiconto e la discussione della relazione illustrativa della giunta;
-  l'attività specifica da parte delle commissioni di controllo o di indagine, previste negli articoli successivi;
-  l'esercizio dell'attività ispettiva.
Art. 15
Regolamento per il funzionamento

Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da uno speciale regolamento, deliberato col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
L'esercizio del potere regolamentare dovrà ispirarsi ai principi di garanzia del pieno esercizio delle funzioni elettive, di tempestività delle informazioni, di accessibilità agli atti, di libera espressione delle opinioni e dal voto, di pubblicità delle sedute - eccettuati i casi di segretezza espressamente previsti - di autonomia organizzativa dell'Organo e di garanzia del giusto procedimento.
In particolare il regolamento dovrà prevedere:
1)  le modalità di convocazione del consiglio;
2)  le modalità per la presentazione delle proposte;
3)  l'attribuzione del diritto di proposta scritta, nelle materie di competenza del consiglio, a:
-  il sindaco;
-  qualsiasi assessore;
-  qualsiasi consigliere;
-  il direttore generale, ove esiste;
-  il segretario comunale;
-  i responsabili apicali delle strutture burocratiche di massima dimensione.
La capacità propositiva del direttore generale, del segretario comunale e dei responsabili apicali, è limitata alle materie ed attività affidate alla loro responsabilità gestionale;
4)  le modalità per la discussione delle proposte di deliberazione;
5)  il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute;
6)  le modalità di assegnazione al consiglio delle risorse per il suo funzionamento e per la relativa ge stione;
7)  i criteri per la individuazione dei gruppi consi liari.
Il regolamento dovrà, altresì, disciplinare ogni altro aspetto del funzionamento dell'Organo previsto dal presente statuto.
Art. 16
Garanzia e partecipazione delle minoranze

Il Comune adotta misure idonee a garantire alle minoranze consiliari ed a quelle di carattere etnico, religioso etc. l'esercizio dei diritti e delle partecipazioni alla vita e alla dialettica democratica.
Il Presidente del consiglio deve garantire l'osservanza e l'attuazione degli istituti e delle forme di partecipazione all'attività del consiglio dei gruppi di minoranza in conformità alle previsioni del presente statuto e dei regolamenti attuativi.
Art. 17
Commissioni consiliari con funzioni di controllo e garanzia

Il consiglio comunale può istituire commissioni con funzioni di controllo e di garanzia.
La qualificazione di tali commissioni deve risultare formalmente espressa nella deliberazione di costitu zione.
Il controllo attiene agli atti di organizzazione e gestione dei servizi comunali nonché alla verifica dell'andamento dell'azione amministrativa.
La garanzia riguarda situazioni o persone che richiedono particolare tutela ai fini dell'esercizio dell'azione amministrativa ovvero l'osservanza del principio di partecipazione alla vita democratica dell'ente.
Il Presidente delle commissioni con funzioni di controllo e di garanzia deve essere scelto tra i consiglieri di minoranza.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del successivo art. 20.
Art. 18
Prerogative dei consiglieri

I consiglieri esercitano le funzioni previste dalla legge e dallo statuto senza vincolo di mandato.
I consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento, hanno diritto di intervento nella discussione, di emendamento e di voto, nonché di interrogazione/interpellanza e di mozione.
L'interrogazione/interpellanza è rivolta da uno o più consiglieri al sindaco, in forma scritta e a mezzo del segretario comunale, per conoscere se un fatto sia vero, quale sia la motivazione di un atto o di una omissione del l'amministrazione, quali provvedimenti il Comune intenda prendere in relazione ad un determinato oggetto.
All'interrogazione/interpellanza deve essere data risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento o, se richiesto, risposta orale nel primo consiglio utile.
La mozione è un motivato giudizio o una espressione di volontà rivolta alla giunta su una determinata questione di diretto interesse dei cittadini del Comune, da sottoporre al voto del consiglio entro trenta giorni dall'avvenuta presentazione al segretario comunale.
Sulla mozione sono ammessi solo l'intervento di uno dei proponenti e le dichiarazioni di voto, secondo modalità e tempi ristretti fissati dal regolamento, da svolgersi nella parte finale di ogni seduta di consiglio.
I consiglieri hanno diritto di accedere agli uffici e servizi del Comune ed alle informazioni in loro possesso.
Tale diritto è inerente all'esercizio delle funzioni e non può subire compressioni né vincolo alcuno.
I consiglieri, nel numero previsto dal regolamento di funzionamento, possono richiedere la convocazione del consiglio presentando formale proposta di delibera o di mozione da iscrivere all'ordine del giorno.
Le proposte che comportano oneri finanziari debbono prevedere la copertura di bilancio ed il sindaco deve curare che siano sottoposte al consiglio con il corredo dei pareri di legge.
Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta.
Art. 19
Decadenza dei consiglieri

I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre consecutive sedute del consiglio sono dichiarati decaduti.
La decadenza è deliberata dal consiglio ed è preceduta da formale contestazione delle assenze. La contestazione è effettuata dal presidente del consiglio e notifica all'interessato nelle forme previste per la convocazione dei consiglieri. Essa deve contenere l'assegnazione di un termine perentorio, non inferiore a dieci giorni, entro il quale far valere le cause giustificative delle assenze. La proposta di decadenza non può essere sottoposta a deliberazione prima di quindici giorni dalla notifica all'interessato ed è votata a maggioranza assoluta dai consiglieri in carica mediante scrutinio palese.
Art. 20
Commissioni di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagine su fatti specifici o su materia attinente all'amministrazione comunale.
Le commissioni di indagine sono formate da un numero di consiglieri comunali pari ad un quarto del numero dei consiglieri assegnato al Comune e sono eletti a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno.
Esse riferiscono per iscritto al consiglio comunale sui risultati della indagine entro il termine stabilito all'atto della loro costituzione.
Decorso infruttuosamente tale termine il presidente del consiglio comunale informa quest'ultimo, il quale può concedere una proroga non superiore al tempo già assegnato alla commissione stessa.
Scaduto tale termine ulteriore la commissione cessa dalle sue funzioni.
Il presidente del consiglio comunale ne da informazione al consesso il quale può disporre il rinnovo della commissione.
Nessuno dei componenti cessati può essere riconfermato.
La commissione, per la prima volta, è convocata dal presidente del consiglio comunale e, successivamente dal Presidente della commissione stessa.
Nella prima seduta la commissione dovrà procedere, contemporaneamente ed a maggioranza, alla nomina nel suo seno del Presidente.
La prima riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età.
Le sedute della commissione non sono valide se non sono presenti tutti i suoi componenti.
La commissione delibera a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione nomina un relatore per illustrare al consiglio comunale i risultati dell'indagine.
E' sempre in facoltà della minoranza di presentare proprie relazioni.
Capo II
La giunta
Art. 21
Composizione e funzionamento

La giunta comunale è composta dal sindaco e da quattro assessori.
Alla giunta competono gli atti di amministrazione che alla stessa sono espressamente riservati dalla legge o dal presente statuto.
La giunta è convocata dal sindaco che la presiede.
Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta telefonicamente o telegraficamente nella giornata antecedente la seduta e la giunta è da ritenere regolarmente convocata quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
Hanno diritto di formulare proposta scritta alla giunta:
-  il sindaco;
-  gli assessori;
-  il direttore generale, ove esiste
-  il segretario comunale;
-  i responsabili apicali delle strutture burocratiche di massima dimensione.
La capacità propositiva del direttore generale, del segretario e dei responsabili apicali, è limitata alle materie ed attività affidate alla loro responsabilità gestionale.
Le sedute non sono pubbliche. I responsabili o capi area possono assistere alla seduta di giunta al fine di fornire, su richiesta, elementi valutativi.
Il sindaco può conferire agli assessori deleghe permanenti o temporanee dei suoi poteri di sovrintendenza, relativamente a settori omogenei di attività amministrativa, nonché specifici, determinati e temporanei incarichi interni o esterni.
Degli stessi è data comunicazione al consiglio.
Art. 22
Competenze della giunta

La giunta comunale delibera sugli acquisti, alienazioni, appalti ed in genere su tutti i contratti che non rientrino nella competenza gestionale dei dipendenti che esercitino funzioni dirigenziali secondo le norme contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici dei servizi.
La giunta delibera, altresì, sulle materie sottoelencate:
-  schema dello statuto comunale;
-  contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi quando la loro erogazione non sia disciplinata da fonti normative primarie, da regolamenti, contratti collettivi o da provvedimenti a carattere generale che stabiliscano i criteri oggettivi di erogazione;
-  graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale e richieste di avviamento al lavoro ai sensi della normativa vigente;
-  mobilità esterna;
-  individuazione del fabbisogno di risorse umane ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, e successive modifiche ed integrazioni;
-  progetto del bilancio di previsione e del rendiconto di esercizio;
-  piano esecutivo di gestione;
-  patrocinio di manifestazioni, spettacoli, attività sportive ed artistiche;
-  concessione dei servizi socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 4 dell'8 gennaio 1996 e successive modiche;
-  determinazione dell'indennità di carica al sindaco ed agli assessori;
-  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  dotazione organica del personale;
-  costituzione delle commissioni giudicatrici;
-  assunzioni di personale al di fuori della dotazione organica per esigenze straordinarie o altre fattispecie previste dalla legge;
-  resistenza in giudizio nelle controversie, comunque riguardanti interesse del Comune;
-  affidamento di incarichi professionali;
-  accordi di contrattazione decentrata;
-  accettazione di lasciti e donazioni;
-  costituzione del nucleo di valutazione e/o di controllo interno;
-  determinazioni conseguenti ai referti degli organi di controllo interno;
-  individuazione delle posizioni organizzative e determinazione delle retribuzioni di posizione;
-  deliberazioni di spese straordinarie;
-  approvazione dei progetti di massima o preliminari di opere pubbliche;
-  approvazione delle perizie di variante e suppletive che comportino maggiore spesa complessiva;
-  regolarizzazione contabile e formale dei lavori di somma urgenza;
-  assunzione di mutui previsti in bilancio;
-  sottoscrizioni di quote non maggioritarie in società di capitali;
-  provvedimenti in materia di lavori socialmente utili.
La giunta comunale delibera, altresì, su ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente statuto.
Essa svolge inoltre attività consultiva e di collaborazione nei confronti del sindaco nonché attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio relativamente alle materie di competenza dello stesso Organo.
Capo III
Il sindaco
Art. 23
Competenze del sindaco

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, rappresenta il Comune; sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, coordina la giunta comunale, sulla base degli indirizzi del consiglio.
In particolare il sindaco:
-  convoca e presiede giunta comunale assicurando il regolare svolgimento dei lavori;
-  esercita le funzioni ed adotta gli atti specificatamente attribuitigli dalla legge e sovraintende alle funzioni regionali e statali demandate al Comune;
-  compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dal presente statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune;
-  riceve, a mezzo del segretario, le interrogazioni, le mozioni e le richieste dei consiglieri e ne cura le risposte e gli atti conseguenti;
-  dirige l'attività della giunta e ne garantisce la rispondenza agli indirizzi programmatici, coordina le sovrintendenze di settore delegate agli assessori, delle quali è politicamente responsabile;
-  ha la rappresentanza generale dell'ente;
-  indice la conferenza dei servizi, promuove accordi di programma e conclude accordi sostitutivi di provvedimenti;
-  rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi, anche attraverso un suo delegato, con specifico mandato per ogni assemblea;
-  rappresenta il Comune in giudizio e compie gli atti conservativi dei suoi diritti;
-  adotta provvedimenti nelle materie e nei limiti previsti da leggi e regolamenti;
-  rilascia provvedimenti autorizzatori e concessivi che non rientrino nell'attività di gestione dirigenziale;
-  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti; impartisce, a tal fine, le direttive al direttore generale, ove esiste, al segretario ed ai responsabili delle strutture burocratiche apicali;
-  vieta l'esibizione di atti riservati;
-  coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici uffici ed esercizi;
-  promuove verifiche e indagini sull'attività del Comune;
-  convoca i comizi per i referendum consultivi;
-  risponde alle istanze, petizioni e proposte dei cittadini;
-  autorizza ad espletare cottimi-appalto.
Hanno diritto di formulare proposta scritta al sindaco:
-  gli assessori;
-  il direttore generale ove esiste;
-  il segretario comunale;
-  i responsabili apicali delle strutture burocratiche di massima dimensione.
La capacità propositiva del direttore generale, ove esiste, del segretario e dei responsabili apicali, è limitata alle materie ed attività affidate alla loro responsabilità gestionale.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla.
Capo IV
Il presidente del consiglio comunale
Art. 24
Funzioni del presidente

Il presidente convoca il consiglio comunale, lo presiede ed esercita le altre funzioni specifiche attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di cui al precedente art. 15.
In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vice presidente, il quale viene eletto con le procedure e la maggioranza previste per l'elezione del presidente.
Capo V
Delle adunanze
Art. 25
Contrasto di interessi

Per i casi di contrasto di interessi riguardanti i componenti degli organi collegiali o consultivi dell'ente, si applicano le norme contenute nell'art. 176 del l'O.A.EE.LL. e nell'art. 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
Art. 26
Sostituzione del segretario

Nel caso in cui il segretario debba lasciare la sala della adunanza dell'organo collegiale per effetto delle norme indicate nell'articolo precedente, o sia assente o impedito, è sostituito dal responsabile o capo dell'area amministrativa.
Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il collegio sceglie uno dei suoi membri per espletare le funzioni di segretario unicamente per l'oggetto in discussione.
Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non può avere luogo.
In ogni caso, chiamato a verbalizzare è il responsabile o capo dell'area amministrativa, il quale svolge anche le funzioni di supporto del segretario comunale e ciò in tutte le sedute consiliari e di giunta comunale.
Art. 27
Disciplina delle adunanze

Chi presiede l'adunanza di un organo collegiale è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello statuto, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle deliberazioni.
Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale.
Può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.
Art. 28
Dei regolamenti

Nel rispetto della legge e del presente statuto, il consiglio adotta i regolamenti previsti nella legge fondamentale, nonché quelli derivanti dalla propria autonomia normativa.
I regolamenti sono votati articolo per articolo e poi nel loro complesso quando ciò è richiesto anche da un singolo consigliere comunale.
I regolamenti devono essere pubblicati all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, successivamente alla esecutività della delibera approvativa.
Essi entrano in vigore il giorno dopo la scadenza di detta pubblicazione.
Capo VI
Delle deliberazioni degli organi collegiali e dei provvedimenti del sindaco
Art. 29
Pareri obbligatori

Ogni atto deliberativo del consiglio e della giunta e ogni determina del sindaco deve espressamente indicare nel testo i pareri prescritti dall'art. 53 della legge fondamentale.
Il parere del segretario comunale può essere acquisito nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nel caso di parere negativo, lo stesso non può essere espresso dal responsabile del servizio in forma generica, ma deve essere adeguatamente motivato al fine di consentire agli organi competenti ad adottare l'atto, di valutarne l'esatta portata in rapporto alla decisione da prendere.
In caso di parere negativo l'organo competente ad adottare il provvedimento, se ritiene di adottare comunque l'atto, deve specificare adeguatamente nell'atto stesso la motivazione.
Non sono sottoponibili ai pareri, se non a quello - eventuale - inerente la regolarità contabile, gli atti relativi a:
-  la convalida degli eletti;
-  la nomina degli organi consultivi;
-  la nomina e revoca degli assessori e degli esperti;
-  la nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
-  la nomina e revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
-  gli atti di natura squisitamente politica, sempre che non comportino, per dichiarazione espressa, assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente.
Le determine del sindaco sono immediatamente esecutive e sono pubblicate all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto.
Art. 30
Soggetti tenuti all'espressione dei pareri

Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnica i responsabili o capi area nelle cui competenze è compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della proposta.
Il responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere di regolarità contabile.
Art. 31
Responsabili o capi area

Ai fini del presente statuto e dell'imputazione dell'obbligo di fornire i pareri di regolarità tecnica e contabile, il responsabile o capo area è il soggetto al quale, con atto formale, è affidata la direzione di una delle strutture organizzative di massima dimensione presenti nell'ente, anche se dotata di articolazione interna.
Sono comunque legittimati ad esprimere pareri con rilevanza esterna soltanto i responsabili o capi area o chi, legalmente, ne esercita le funzioni.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 32
Organizzazione amministrativa e responsabilità di gestione

Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
L'organizzazione degli uffici e del personale deve essere ispirata ai principi di responsabilità, professionalità e flessibilità, nonché di efficacia, efficienza, economicità.
La pianta organica prevede la dotazione di personale per contingenti complessivi nell'ambito delle categorie professionali, in modo da assicurare il maggior grado di flessibilità della struttura organizzativa in relazione ai programmi del Comune.
Ai responsabili o capi area è affidata l'attività gestionale, che è esercitata sulla base degli indirizzi del consiglio, in attuazione delle deliberazioni della giunta, dei provvedimenti e delle direttive del sindaco, con potestà autonoma di scelta e di utilizzo degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato, sempre nell'ambito delle rispettive funzioni.
Il sindaco, in conformità alla normativa vigente, può nominare un direttore generale.
Art. 33
Segretario comunale

Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall'apposito albo.
Il consiglio comunale può deliberare la gestione consortile dell'ufficio di segreteria con altro Comune, previa stipula di apposita convenzione.
Lo status, le attribuzioni, la nomina e la revoca del segretario comunale sono disciplinati dalle norme contenute nel titolo IV - capo II - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia.
Al segretario si applicano le norme sulla contrattazione collettiva nazionale della categoria.
Al segretario comunale può essere attribuita, con determinazione del sindaco, la direzione gestionale di aree di attività.
In tal caso, egli ne assume la responsabilità di risultato secondo le norme previste dall'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il segretario comunale esplica, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dal sindaco.
Art. 34
Organizzazione degli uffici e dei servizi

L'assetto funzionale del Comune si articola in strutture organizzative di massima dimensione individuate sulla base di associazioni di competenze per l'assolvimento di attività omogenee.
Tali strutture organizzative possono riunire uno o più servizi e prevedere unità operative di base per l'assolvimento di compiti determinati.
Nel rispetto dei criteri generali previsti nel presente titolo e negli atti generali di indirizzo del consiglio, la giunta comunale disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 35
Disciplina del personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
La disciplina del personale è riservata agli atti normativi degli enti che danno esecuzione alle leggi, allo statuto ed alla contrattazione collettiva di lavoro.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:
a)  la struttura organizzativa-funzionale;
b)  la dotazione organica;
c)  le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d)  i diritti i doveri e le sanzioni;
e)  la disciplina delle incompatibilità;
f)  il servizio di controllo interno e/o il nucleo di valutazione;
g)  i criteri per la stipula dei rapporti di lavoro o di collaborazione esterni al di fuori della dotazione organica e per l'instaurazione di ogni altro tipo di rapporto previsto dalla normativa vigente;
h)  la costituzione e il funzionamento degli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici;
i)  le collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.
I posti di posizione apicale ai quali è connessa la direzione e la responsabilità di un'area funzionale, possono essere coperti mediante contratto - di diritto pubblico o privato - a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso al profilo professionale ed alla categoria di appartenenza del posto da coprire.
Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità di scelta del contraente.
Art. 36
Coordinamento dell'attività del Comune

L'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà individuare idonea struttura di coordinamento dell'attività del Comune al fine di verificare e garantire la concreta attuazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa dell'ente.
Titolo III
SERVIZI PUBBLICI
Art. 37
Servizi pubblici locali

I servizi pubblici locali si distinguono in servizi di rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza indu striale.
I servizi di rilevanza industriale includono le attività di erogazione giustificate dall'esistenza di infrastrutture di rete, nonché i servizi di trasporto collettivo e quelli relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti.
Art. 38
Gestione dei servizi di rilevanza industriale

Per la gestione dei servizi di rilevanza industriale, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ferme restando le dispo sizioni previste - per i singoli settori - dalla normativa statale e regionale applicabile, nonché dalle norme di attuazione della disciplina comunitaria.
Per quanto riguarda la fornitura di beni e servizi d'importo superiore a E 100.000,00, si applicano le norme di cui all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 39
Gestione dei servizi privi di rilevanza industriale

Il Comune gestisce i servizi pubblici privi di rilevanza industriale nelle seguenti forme:
1)  Affidamento a:
a)  istituzioni;
b)  aziende speciali, anche consortili;
c)  società di capitali costituite o partecipate dal Comune, regolate dalla disciplina del codice civile.
2)  In economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non si reputi opportuno provvedere all'affidamento nelle forme previste al precedente n. 1).
3)  Affidamento diretto ad associazioni e fondazioni, costituite o partecipate dal Comune, quando trattasi di servizi culturali e del tempo libero.
4)  Affidamento a terzi, in base a procedura di evidenza pubblica - secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore - quando sussistano ragioni tecniche o economiche o di utilità sociale.
I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi pubblici locali previsti dal presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
Per l'affidamento dei servizi sociali si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia.
Art. 40
Accordi di programma e conferenze di servizi

Il sindaco, previa deliberazione dell'organo competente, promuove accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi, o di programmi di intervento di prevalente competenza comunale, che richiedono, per la loro realizzazione, un'azione integrata e coordinata di diversi livelli di governo o di soggetti pubblici.
Quando in un procedimento amministrativo il Comune ritenga opportuno un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, o debba acquisire nulla osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche, il sindaco può indire una conferenza di servizi di tutte le amministrazioni interessate per concordare le determinazioni necessarie.
Titolo IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I
Partecipazione popolare
Art. 41
La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa

Il Comune conforma la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
b)  le assemblee di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
c)  forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti economici su problemi specifici;
d)  la partecipazione di altre nuove forme associative che si costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali e sociali presenti nel territorio comunale, comitati formati da utenti di servizi pubblici, rappresentanze delle comunità degli emigrati ed immigrati, organizzazioni studentesche, comunità di produttori, di agricoltori, di consumatori, ecc.
Art. 42
Il diritto di udienza

Ai cittadini e agli organismi e associazioni di cui sopra è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
Detto diritto costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
Il diritto di udienza non ha lo scopo di fornire informazioni all'autorità, ma assume la funzione di strumento di pressione esplicita. Esso, in ogni caso, deve essere garantito attraverso l'udienza pubblica dei cittadini, singoli o associati, da parte del sindaco o suo delegato nella sede comunale, su argomenti di interesse generale.
La richiesta di udienza deve essere presentata al sindaco per iscritto, con indicazione della questione oggetto della trattazione e deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini, anche facenti parte di associazioni o orga nismi vari.
Art. 43
Azione popolare, diritto di accesso e di informazione

Ciascun elettore può far valere, in giudizio, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.
I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
Il segretario ne regola l'esercizio secondo le disposizioni di legge, escludendo in ogni caso gli atti cosiddetti interni o preparatori di provvedimenti che non hanno valore autonomo.
La consultazione degli atti è gratuita.
Il rilascio di copie è sottoposto al solo pagamento del costo, fatte salve le norme sull'imposta di bollo.
Sono sottratti al diritto di accesso gli atti e le informazioni riservate, per espressa disposizione del sindaco, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
Il Comune promuove, altresì, la diffusione dell'informazione sull'attività amministrativa, avvalendosi, oltre che della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, dei mezzi di comunicazione che ritiene più idonei, compreso l'uso degli altoparlanti, situati per le vie cittadine.
L'informazione deve essere tempestiva, esatta e completa.
Art. 44
Diritto di istanza, petizione e proposta

I cittadini, le associazioni e gli enti possono rivolgere al Comune, in forma scritta, istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi a tutela di interessi collettivi da parte dell'amministrazione comunale.
Le istanze, quali manifestazioni di volontà e di giudizio, anche dirette ad iniziare un procedimento, sono rivolte al sindaco, o per esso, al consiglio od alla giunta, al direttore generale, al segretario, al responsabile del procedimento, secondo le rispettive competenze.
Le petizioni sono richieste di interventi, di informazioni e di motivazioni su provvedimenti e comportamenti dell'amministrazione, rivolte al sindaco, o per esso, al consiglio od alla giunta, secondo le rispettive competenze.
Le proposte sono soluzioni a questioni amministrative e ad esigenze collettive, sottoposte al sindaco, o per esso, al consiglio od alla giunta.
Le istanze, le petizioni e le proposte rivolte al sindaco, o per esso, al consiglio od alla giunta, sono trasmesse al segretario comunale che ne cura il protocollo, la trasmissione all'organo competente, nonché la risposta del sindaco.
Le risposte alle istanze, petizioni e proposte di cui sopra debbono essere date dai destinatari entro 30 giorni dal ricevimento ed entro 60 giorni se è stata coinvolta la giunta o il consiglio, e debbono contenere le motivate opinioni e le determinazioni dell'amministrazione, non ché, se necessaria, la menzione dell'avvenuta comunicazione alla giunta o al consiglio e l'indicazione degli eventuali provvedimenti presi o che si intendano prendere, attinenti all'oggetto.
Art. 45
Proposte di iniziativa popolare - consigli comunali aperti

I cittadini del Comune, nel numero non inferiore a 150 (centocinquanta), possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi, con la indicazione della relativa copertura finanziaria.
L'organo competente ad adottare l'atto è tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, disponendo, se necessario, l'audizione di una rappresentanza dei proponenti, prima della pronuncia.
Il regolamento sull'attività del consiglio comunale disciplina, anche, le modalità per la presentazione e le procedure per l'esame delle proposte in questione.
Qualora sussistano problematiche di interesse generale, il sindaco può richiedere la convocazione del consiglio comunale, in seduta aperta al pubblico, prima di adottare ogni provvedimento positivo o negativo sulla questione.
In tali sedute è data facoltà ai cittadini di prendere la parola attraverso un solo intervento.
Capo II
Associazionismo e partecipazione
Art. 46
Principi generali

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione, sindacali, quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, nel turismo, nello sport, nell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l'azione educativa, formativa e di difesa della salute e dello sport.
Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali e agricole, attuando le forme di incentivazione di cui al successivo art. 48.
Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni, associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento ai ragazzi, alle donne, agli anziani ed ai disabili.
Art. 47
Associazioni e organismi di partecipazione

Per i fini di cui al precedente articolo, il Comune:
1)  sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipula di convenzioni;
2)  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari, interessanti l'associazionismo;
3)  può affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole iniziative, e nel caso di assegnazione di fondi il relativo rendiconto della spesa sostenuta deve essere approvato dalla giunta.
I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri.
Nell'ambito delle predette finalità è istituito l'albo delle forme associative.
L'ufficio competente elencherà su apposito registro tutte le associazioni operanti nel territorio, in possesso dei predetti requisiti e che siano state costituite da almeno un anno dalla richiesta di registrazione, con deposito dello statuto e la designazione del legale rappresentante.
I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.
Art. 48
Forme di consultazione - Incentivazione

Per la consultazione dei cittadini su specifici problemi, il Comune si avvale degli strumenti previsti dal presente statuto e dal regolamento.
Oltre all'udienza pubblica di cui al precedente art. 42, il Comune può attivare forme di consultazione attraverso la convocazione di assemblee, generali o parziali, dei cittadini, nonché attraverso la convocazione di assemblee delle associazioni di cui al precedente art. 47, in ordine al relativo settore di competenza.
Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono, inoltre, essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativa.
Art. 49
Referendum consultivo

Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune, sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi, e su ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune, ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni e le relative modificazioni ed integrazioni, la disciplina del personale e della dotazione organica, le imposte locali, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni, le designazioni e le nomine dei rappresentanti, e tutte le altre attività amministrative vincolate da leggi statali e/o regionali. Gli elettori esprimono sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori, oppure per iniziativa popolare con richiesta da parte di almeno 1/8 degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
Questa deve essere formulata per iscritto, con specificazione chiara ed univoca dell'argomento o quesito inerente la richiesta di consultazione, con firme autenticate dei sottoscrittori nelle forme di legge.
Il referendum è efficace se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
Il quesito approvato è quello che ha raccolto la maggioranza dei consensi validamente espressi.
Il consiglio delibera sulla volontà popolare emersa dal referendum nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati.
Deliberazioni con contenuto contrastante rispetto alla volontà popolare emersa dal referendum, sono assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti il consiglio.
I referendum consultivi vengono effettuati insieme una volta l'anno, o nella stagione primaverile o in quella autunnale, non in coincidenza con altre consultazioni elettorali comunali e provinciali.
Il referendum consultivo è disciplinato dal regolamento e ad esso si applicano le norme elettorali vigenti, in quanto compatibili.
Si fa salvo il referendum disciplinato dalla legge n. 30/2000 sulla rettifica dei confini.
Art. 50
Referendum abrogativo

Possono essere sottoposti a referendum abrogativo gli atti deliberativi quando lo richiedono un numero di elettori non inferiore a quello previsto dal comma 2 del precedente articolo.
Il referendum è ammesso su deliberazioni di interesse generale e su singoli provvedimenti già esecutivi, purché non siano lese situazioni giuridiche soggettive di terzi.
Non è ammesso referendum sulle materie previste nel primo comma del precedente articolo né sulle deliberazioni concernenti bilanci o strumenti urbanistici.
La proposta di referendum deve indicare l'atto deliberativo di cui si chiede l'abrogazione e deve essere presentato alla Presidenza del consiglio comunale. Quest'ultima, entro 60 giorni dalla presentazione, ne verifica l'ammissibilità formale secondo le norme regolamentari che disciplinano l'istituto, fissa la data della consultazione, che dovrà svolgersi entro 120 giorni, ed assume il relativo impegno di spesa.
Per la validità della proposta abrogativa è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli elettori.
L'abrogazione ha effetto dalla data di adozione del provvedimento, da parte dello stesso consiglio comunale, con il quale si prende atto del risultato della consultazione referendaria.
Titolo V
FINANZA E CONTABILITÀ COMUNALE
Capo I
La programmazione finanziaria
Art. 51
La programmazione del bilancio

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con i quali la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato dal consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge.
Al fine di assicurare ai cittadini la conoscenza dei contenuti del bilancio comunale e dei suoi allegati, il presidente del consiglio comunale, ove lo ritenga, provvede, con manifesto ed altri mezzi idonei, a pubblicizzare - in ambito locale - gli aspetti più significativi e rilevanti del documento finanziario.
Resta, comunque, fermo l'esercizio del diritto di accesso dei cittadini e delle loro associazioni alla deliberazione del bilancio e dei suoi allegati.
Art. 52
Contabilità comunale

Il regolamento di contabilità disciplina, in conformità alle leggi vigenti ed alle norme statutarie, tutti gli aspetti della contabilità comunale, dei rapporti interni fra i centri di spesa ed i centri di entrata con la contabilità generale.
Art. 53
Attività contrattuale

I rapporti giuridico-patrimoniali, anche se derivanti da concessione, sono disciplinati da contratti scritti in forma pubblica amministrativa, previa determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa.
Capo II
Il patrimonio comunale
Art. 54
I beni comunali

I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento; i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto, con la sola eccezione per quanto attiene al suolo comunale di cui al lascito del principe Stefano Reggio, duca di Vatticano, fondatore del paese.
Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio.
Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art. 55
La gestione del patrimonio

Il regolamento di contabilità disciplina la formazione e la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verifichino nel corso di ciascun esercizio.
Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale, sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Capo III
Revisione economico finanziaria
Art. 56
Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore unico dei conti, eletto secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.
Il revisore unico dei conti, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a)  collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo dell'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;
b)  esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione di approvazione del conto consuntivo;
d)  svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi del Comune, al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità della loro azione;
e)  procede a verifiche trimestrali di cassa.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente, il revisore unico dei conti ne riferisce immediatamente al sindaco affinché ne informi il consiglio comunale.
Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al proprio mandato.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 57
Modifica dello statuto

Il presente testo non è suscettibile di modificazioni se non è trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore e, successivamente, dall'entrata in vigore della sua ultima modificazione.
In deroga a quanto previsto dal comma precedente, è possibile in qualunque momento apportare modifiche specifiche allo statuto per adempiere a precise disposizioni di legge, nonché per dirimere eventuali questioni inerenti l'inapplicabilità di norme statutarie, a causa della non corretta o equivoca formulazione delle stesse.
Hanno iniziativa di proposta presso il consiglio comunale per le modifiche statutarie totali o parziali: il sindaco, la giunta, qualsiasi consigliere, cittadini singoli e associati purché rappresentino una popolazione pari ad almeno 1/8 degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la proposta.
Le proposte di modifica respinte dal consiglio non possono essere ripresentate se non dopo un anno.
Le modifiche dello statuto sono deliberate a scrutinio palese con votazione separata per singoli articoli e con votazione finale complessiva, secondo le procedure e le maggioranze previste dalla legge fondamentale.
La proposta di deliberazione per l'abrogazione dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.
Art. 58
Pubblicità dello statuto

Lo statuto è a disposizione di chiunque presso la sede comunale e ad esso è garantita la massima divulgazione fra i cittadini.
Art. 59
Regolamenti vigenti

Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla entrata in vigore di quest'ultime.
I regolamenti restano in vigore sino a quando non sono adeguati alle norme del presente statuto e, in ogni caso, sino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento.
Trascorsi i termini massimi previsti dal presente statuto senza che i regolamenti siano stati adeguati, cessano di avere vigore le norme divenute incompatibili.
Art. 60
Entrata in vigore

Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.





(2004.9.652)
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014*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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