REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 MARZO 2004 - N. 14
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 14 ottobre 2003.
Approvazione di criteri, modalità e condizioni per l'assegnazione di contributi alle provincie regionali per il cofinanziamento dell'attività di vigilanza venatoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente di questo servizio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 44 della citata legge regionale n. 33/97 che, tra l'altro, al 2° comma prevede che la vigilanza sull'applicazione della stessa sia affidata anche alle guardie dei servizi istituiti dalle province regionali, anche tramite società miste;
Visto l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Sentito il Comitato regionale faunistico venatorio, che nella seduta del 12 giugno 2003 ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta dell'Amministrazione circa i criteri, le condizioni e le modalità da osservarsi per poter procedere all'assegnazione delle somme previste sull'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana destinate al cofinanziamento dei servizi di vigilanza venatoria istituiti dalle provincie regionali, secondo le previsioni dall'art. 44 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvati i criteri e le modalità da seguire, nonché le condizioni generali, contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, che devono sussistere per potere procedere all'assegnazione delle somme alle province regionali a fronte dell'attività di vigilanza venatoria svolta da specifici servizi istituiti dalle stesse amministrazioni, o tramite società miste, come previsto dall'art. 44 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 2003.
  ALBANESE 

Allegato A
CRITERI, CONDIZIONI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DI CUI ALL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33/97 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Premessa
La legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, con il 2° comma dell'art. 44, individua una serie di soggetti a cui affida la vigilanza sull'applicazione della stessa; tra questi soggetti vi sono anche le guardie dei servizi istituiti dalle province Regionali, anche tramite società miste.
Poiché un apposito capitolo di bilancio della Regione prevede il cofinanziamento di tali servizi, per poter procedere all'erogazione delle somme previste si rende necessario stabilire:
-  i requisiti generali che devono presentare i servizi di vigilanza per accedere al contributo previsto;
-  la misura massima del contributo da concedere;
-  le modalità di accesso ai benefici finanziari da parte delle amministrazioni provinciali.
Requisiti generali che devono presentare i servizi di vigilanza per accedere al contributo previsto
I servizi di vigilanza devono essere istituiti e dipendere direttamente dalle Amministrazioni provinciali o da società miste a cui, comunque, partecipi la provincia.
Le guardie di tali servizi, per statuto, devono essere adibire in modo esclusivo ad attività di vigilanza sull'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ad attività di vigilanza antincendio e di guardapesca nelle acque interne.
Gli addetti alla vigilanza devono avere seguito un corso di preparazione, organizzato anche a cura della provincia, svolto secondo le modalità e con gli stessi contenuti di quelli previsti dal decreto 21 luglio 1998, n. 2557, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 26 settembre 1998.
Al termine del corso, con le stesse procedure previste nel richiamato decreto, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rilascerà apposito attestato di idoneità.
Competenti ad accertare l'idoneità dei corsisti sono le commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dalla provincia, nel caso in cui il corso sia stato organizzato dalla stessa.
Misura massima del contributo da concedere
Il contributo massimo da concedere alla provincia è stabilito nella misura del 50% delle spese di gestione del servizio di vigilanza.
Modalità di accesso ai benefici finanziari da parte delle amministrazioni provinciali
Sono considerate spese di gestione gli stipendi delle guardie, ivi compresi gli oneri sociali, le spese per il funzionamento delle autovetture utilizzate in modo esclusivo per il servizio di vigilanza, spese per generi di consumo ascrivibili al servizio medesimo.
Le amministrazioni provinciali, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, presentano apposita istanza corredata da una dettagliata relazione sull'attività di vigilanza svolta nell'anno precedente, un prospetto dimostrativo delle spese di gestione sostenute, corredato delle copie dei documenti amministrativi e contabili relativi.
L'Amministrazione regionale, verificata la regolarità della documentazione ed esperiti gli accertamenti ed i riscontri che ritiene necessari, stabilisce la spesa ammissibile e procede, entro 120 giorni, alla concessione del contributo.
Nel caso in cui la somma complessiva delle spese ammissibili delle province dovesse risultare superiore alla disponibilità di bilancio, si procederà alla riduzione dell'assegnazione in misura proporzionale.
Il termine di 120 giorni si intende interrotto ove occorra integrare la documentazione.
(2004.10.664)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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