REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 MARZO 2004 - N. 12
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 25 febbraio 2004.
Dichiarazione di "zona di protezione e zona di sorveglianza da malattia vescicolare del suino" in territorio di vari comuni della provincia di Messina.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del consiglio n. 92/119/CEE relativa a "misu re generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
Vista l'ordinanza ministeriale 26 luglio 2001, relativa al piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica;
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 novembre 1994;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Vista la nota del Centro nazionale di referenza per le malattie vescicolari (CERVES), presso l'Istituto zoopro filattico sperimentale Lombardia ed Emilia, R1441/27961 del 13 febbraio 2004, con cui è stato comunicato che gli esami di laboratorio eseguiti su campioni di feci suine, prelevate presso l'azienda del sig. Brigandì Antonio, cod. az. 005ME085, ubicata in località Garrisi del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), hanno messo in evidenza la presenza dell'enterovirus della malattia vescicolare dei suini;
Vista la nota, prot. n. 1046 del 23 febbraio 2004, con cui l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina ha comunicato i territori che ricadono nel raggio dei 3 Km e dei 10 Km calcolati a partire dalle coordinate geografiche rilevate nell'allevamento infetto, da inserire nelle zone di protezione e di sorveglianza e con cui ha richiesto l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi;
Ritenuto di dovere intervenire ed individuare i limiti di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza, nell'ambito delle quali è necessario regolamentare alcune attività sanitarie e la movimentazione delle specie sensibili;

Decreta:


Art. 1

E' dichiarata "zona di protezione da malattia vescicolare del suino" il territorio avente raggio di 3 Km circostante l'allevamento suino del sig. Brigandì Antonio, sito in contrada Garrisi, comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), cod. az. 005ME085, comprendente le seguenti località:



Ai limiti della zona di cui sopra ed all'ingresso di ogni azienda presente nell'ambito della predetta zona è fatto obbligo di apporre dei cartelli riportanti la dicitura "Zona di protezione da malattia vescicolare del suino".

Art. 2

Nell'ambito della zona di protezione è fatto obbligo di adottare le seguenti misure sanitarie:
a)  censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
b)  visite di tutte le aziende di cui al punto a), con esami clinici di tutti gli animali presenti in azienda e prelievo di campioni per esami sierologici da effettuarsi per due volte a distanza di 28-40 giorni l'uno dall'altro, su un campione rappresentativo degli animali presenti, secondo quanto riportato nella tabella allegato II all'O.M. 26 luglio 2001;
c)  tenere un registro delle visite e dei risultati degli esami;
d)  divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche e private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende e ad eccezione del transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;
e)  i mezzi e le attrezzature utilizzate in tale zona per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti, letame o liquame, non possono uscire dalle aziende ubicate nella zona di protezione, o dai macelli, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal veterinario ufficiale che provvede prima di ogni uscita dalla zona di protezione ad ispezionare i mezzi di trasporto dei suini;
f)  i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione preliminari dell'azienda infetta; trascorsi i 21 giorni di cui sopra il servizio veterinario può autorizzare l'uscita dei suini dall'azienda per essere trasportati direttamente in un macello ubicato di preferenza nella zona di protezione, o nella zona di sorveglianza, a condizione che:
1)  tutti i suini dell'azienda siano stati sottoposti a un esame clinico:
2)  i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame clinico e siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo;
3)  il trasporto avvenga sotto vincolo sanitario;
4)  il veterinario ufficiale responsabile del macello di destinazione venga informato dell'intenzione dell'invio dei suini da parte del servizio veterinario competente sull'allevamento di origine;
5)  che i suini siano isolati all'arrivo al macello e macellati separatamente dagli altri suini nel pieno rispetto di quant'altro previsto dal D.P.R. n. 362/96.

Art. 3

E' dichiarata "zona di sorveglianza da malattia vescicolare del suino" il territorio con raggio di 10 Km circostante l'allevamento suino del sig. Brigandì Antonio, sito in contrada Garrisi, comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), cod. az. 005ME085, comprendente le seguenti località:




Ai limiti della zona di cui sopra ed all'ingresso di ogni azienda presente nell'ambito della predetta zona è fatto obbligo di apporre dei cartelli riportanti la dicitura "Zona di sorveglianza da malattia vescicolare del suino".

Art. 4

Nell'ambito della zona di sorveglianza è fatto obbligo di adottare le seguenti misure sanitarie:
a)  identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
b)  divieto di qualsiasi spostamento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello, qualora i suini siano stati introdotti in azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal detentore degli animali;
c)  il trasporto dei suini fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato dal servizio veterinario purché:
-  tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;
-  sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo, dei suini da trasportare;
-  un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare che non abbia rivelato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto: tuttavia per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione;
-  ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;
-  i camion, nonché gli altri mezzi ed altre attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto;
d)  i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall'autorità competente.

Art. 5

I sindaci dei comuni interessati, il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina e le forze dell'ordine, sono incaricati, ognuno per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore.

Art. 6

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato al Ministero della salute, al Centro di referenza nazionale per le malattie vescicolari (CERVES) di Brescia, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna, ed all'Ufficio territoriale di Governo di Messina.
Palermo, 25 febbraio 2004.
  BAGNATO 

(2004.9.655)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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