REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 MARZO 2004 - N. 11
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 5 marzo 2004, n. 4.
Testo unico n. 380 del 6 giugno 2001, articolo 36. Circolare a chiarimento.

ALLE PROVINCE REGIONALI
AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
Sono stati chiesti da più parti chiarimenti con riferimento all'art. 13, legge n. 47/85 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 36 del testo unico 6 giugno 2001, n. 380.
Al riguardo si osserva:
-  l'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, ha recepito la legge nazionale n. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni con la sola eccezione degli articoli ivi espressamente indicati e con sostituzioni, modifiche ed integrazioni.
Tra le norme integralmente recepite, l'art. 13, intitolato all'accertamento di conformità, altrimenti inteso come sanatoria a regime che ha costituito oggetto di precedenti circolari di questo Assessorato.
L'art. 36 del testo unico 6 giugno 2001, n. 380 nella versione coordinata aggiornata alla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha riformulato l'art. 13 della legge n. 47/85 tra l'altro includendo tra le ipotesi di sanatoria a regime quella degli interventi realizzati "in assenza di denuncia di inizio di attività nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 3°, o in difformità da essa".
Il che implica che l'accertamento di conformità di cui all'art. 13 citato è oggi disciplinato dall'art. 36 del testo unico n. 380 (in tal senso: TAR Sicilia - Palermo, sezione I n. 334 del 22 marzo 2003) e che trova applicazione nella nostra Regione anche l'art. 22 del detto testo unico - attratto nella nuova formulazione dell'art. 13 citato - che disciplina le ipotesi degli interventi subordinati a denuncia di inizio di attività con i limiti e alle condizioni esplicitate nella circolare 7 agosto 2003, n. 4174 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La superiore deduzione è avvalorata dall'estensione del quadro normativo sanzionatorio penale (art. 44, comma 2 bis, testo unico citato) alla ipotesi di mancata denuncia e di converso dalla depenalizzazione - rispetto alla disciplina previgente - delle ipotesi nelle quali gli interventi edilizi sono correttamente preceduti dalla denuncia di cui all'art. 22 medesimo testo unico; disciplina questa rientrante nella riserva di legge attribuita allo Stato e sulla quale non opera né può incidere la competenza esclusiva delle Regioni ancorché a statuto speciale.
  L'Assessore: PARLAVECCHIO 

(2004.11.730)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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