REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 MARZO 2004 - N. 11
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 5 marzo 2004, n. 3.
Legge n. 326 del 24 novembre 2003, articolo 32. Circolare a chiarimento.

ALLE PROVINCE REGIONALI
AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
Sull'applicazione dell'art. 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326 sono stati sollevati, da parte di amministrazioni comunali, associazioni di operatori e professionisti, dubbi interpetrativi sui quali questo Assessorato esprime con la presente circolare il proprio avviso.
E' stato posto quesito circa l'assoggettabilità al condono edilizio degli immobili non residenziali e in caso positivo se il doppio limite dei 750 e 3.000 mc. di cui al secondo periodo del comma 25 dell'art. 32 debba o meno essere applicato anche alle nuove costruzioni non residenziali.
Al riguardo si osserva che il comma 25 dell'art. 32 richiama le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1987 e successive modificazioni ed integrazioni come ulteriormente modificate dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni.
E' pertanto all'art. 39 citato che occorre fare riferimento per individuare l'oggetto dell'odierna sanatoria; il comma 25 dell'art. 32, legge n. 326/2003, ripete infatti impianto analogo a quello dell'art. 39 che aveva ingenerato i medesimi dubbi interpetrativi.
In proposito la circolare del Ministero dei lavori pubblici 17 giugno 1995, n. 2241/UL aveva chiarito:
-  che l'art. 39 della legge n. 724/94 introduceva una sanatoria ampia e generalizzata sotto il profilo oggettivo e che il richiamo alle disposizioni della legge n. 47/85 autorizzava a ritenere che l'art. 39 si riferiva non solo agli edifici in senso proprio ma anche ai manufatti di ogni tipo (ved. cap. 2°, punto 2.1);
-  che il limite volumetrico per l'ammissibilità della sanatoria si applicava alle sole costruzioni abusive a carattere residenziale e non a quelle destinate ad altri usi (ved. cap. 2°, punto 2.2).
Ad avviso di questo Assessorato a conclusioni identiche a quelle della circolare citata deve pervenirsi nella definizione dell'oggetto della sanatoria di cui alla norma in esame.
  L'Assessore: PARLAVECCHIO 

(2004.11.729)
Torna al Sommariohome


048
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 46 -  19 -  31 -  66 -  79 -  36 -