REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 MARZO 2004 - N. 11
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

PRESIDENZA


CIRCOLARE 1 marzo 2004.
Trattamento di quiescenza del personale regionale ex articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.

A TUTTI I DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI
A TUTTI GLI ASSESSORATI REGIONALI - UFFICI DEL PERSONALE
AL SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ECONOMICA DEL PERSONALE IN QUIESCENZA
e, p.c.  al presidente della regione 

ALL'ASSESSORE DESTINATO ALLA PRESIDENZA
AL SEGRETARIO GENERALE
ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO DI PALERMO
ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
L'articolo 20 della legge regionale n. 21/03 innova, con decorrenza 1 gennaio 2004, il sistema pensionistico per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 21/86.
Tali innovazioni consistono nell'applicazione delle norme relative al sistema contributivo, comma 1, nonché nell'applicazione delle norme relative agli impiegati civili dello Stato, comma 3, per i requisiti di accesso al pensionamento.
Si richiamano di seguito le caratteristiche essenziali dei vari tipi di pensione e dei requisiti di accesso ai medesimi come regolati dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche, attualmente in vigore, di riforma del sistema. Tale legge infatti ha apportato modifiche alle previgenti disposizioni e introdotto, in tema di requisiti e decorrenze, innovazioni, alcune delle quali con efficacia limitata nel tempo ed altre da applicare, in via definitiva, dopo il periodo transitorio.
Pensione ordinaria di anzianità
Si definisce tale il trattamento in favore del dipendente cessato dal servizio che ha maturato determinati requisiti, di età anagrafica e di anzianità o di sola anzianità contributiva, prima del raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo per limiti d'età.
Tali requisiti come previsto dall'art. 59, comma 6 della legge n. 449/97 sono i seguenti:

Periodo      Età Anzianità Solo anzianità 
1/1/2004-31/12/2004      57 35 38 
1/1/2005-31/12/2005      57 35 38 
1/1/2006-31/12/2006      57 35 39 
1/1/2007-31/12/2007      57 35 39 
1/1/2008 in poi      57 35 40 

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta, vanno considerati tutti i servizi e periodi comunque utili a pensione, ivi compresi quelli riscattati o ricongiunti, tenendo presente che, in base al disposto dell'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 274 e dell'art. 59, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, valutando per un mese la frazione superiore a 15 giorni. In concreto, il requisito di 35 anni richiesto, unitamente a quello dell'età anagrafica, per il diritto alla pensione di anzianità si conseguirà al raggiungimento di 34 anni, 11 mesi e 16 giorni.
Pensione ordinaria di vecchiaia
Tale trattamento si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età unitamente al possesso di una determinata anzianità contributiva.
Il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio e per il diritto alla pensione di vecchiaia rimane fissato al compimento del 65° anno di età per gli impiegati, indistintamente per uomini e donne.
In base all'art. 2, comma 21, della legge n. 335/95 le dipendenti hanno la facoltà, a domanda, di accedere alla pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno di età, purché in possesso del minimo contributivo previsto per legge all'atto della cessazione.
L'anzianità utile per la pensione di vecchiaia è di almeno 20 anni (19 anni 11 mesi e 16 giorni) fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
La permanenza in servizio oltre l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia è consentita, su richiesta, nei seguenti casi:
-  per raggiungere il limite minimo di servizio per il diritto a pensione, esclusivamente per la porzione di tempo necessario ma non oltre il compimento del 70° anno di età. Ciò in ossequio alla giurisprudenza formatasi in materia anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 3-18 giugno 1991;
-  per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo (art. 16 decreto legislativo n. 503/92).
La cessazione dal servizio, in via generale, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prestabilita ad eccezione delle situazioni di permanenza in servizio per le quali valgono limiti fissi di età e del personale della scuola per il quale, a seconda della categoria d'appartenenza, detti effetti, rispetto al compimento dell'età richiesta, decorrono dall'inizio dell'anno scolastico successivo (professori di istruzione secondaria) o dal termine dell'anno scolastico (insegnanti scuole elementari).
Pensionamenti anticipati ex comma 7
La previsione normativa di cui al comma 7 dell'art. 20 in esame estende ai figli di genitori disabili gravi, in aggiunta ai soggetti indicati nell'art. 39, I comma, ultimo periodo, della legge regionale n. 10/2000, come integrato dall'art. 129, comma 29, della legge regionale n. 4/2002, la possibilità del pensionamento con i requisiti di anzianità previsti dalla legge regionale n. 2/62, ferma restando, per il trattamento pensionistico, la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 20 della legge regionale n. 21/2003.
Per quanto attiene la situazione di gravità di cui all'espressione "disabili gravi" essa è da ricondursi esclusivamente a quella individuata all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
Pertanto, in analogia a quanto previsto, con circolari, dall'INPDAP per la concessione ai lavoratori dei benefici di cui alla legge n. 104/92, art. 3, comma 3, nonché per effetto del disposto dell'art. 20 della legge n. 53/2000, la documentazione da prodursi, a sostegno delle istanze, deve essere la seguente:
a)  certificazione ASL dalla quale risulta la situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 dell'assistito;
b)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno;
c)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il lavoratore sia l'unico componente della famiglia che assiste con continuità ed in via esclusiva il familiare disabile;
d)  certificazione di esistenza in vita del familiare disabile per l'assistenza del quale si richiede il beneficio;
e)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che da parte dell'Azienda sanitaria locale non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell'handicap.
Per quanto concerne i requisiti di continuità ed esclusività, riportati sub punto c), si richiama, su conforme parere dell'Ufficio legislativo e legale, quanto stabilito dall'I.N.P.S., con circolare 17 luglio 2000, n. 133, per i richiedenti le agevolazioni di legge, per l'assistenza ai portatori di handicap, con gli stessi non conviventi.
I requisiti di continuità ed esclusività devono sussistere contemporaneamente.
Nel caso di compresenza, tra i dipendenti regionali, di più figli o di entrambi i genitori o di coniuge e figlio/i di persona disabile grave, potrà godere del beneficio in parola, per la medesima persona, solo l'unico soggetto che svolge l'assistenza con continuità ed esclusività. Ciò in quanto la possibilità di anticipato collocamento in pensione è diretta alla tutela del disabile destinatario dell'assistenza e non a consentire un allargamento dei beneficiari della disposizione in ragione del loro rapporto di parentela con il portatore di handicap.
Pertanto, oltre alla documentazione come sopra indicata, il richiedente deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che nessun altro familiare si è avvalso delle previsioni dell'art. 20, comma 7, della legge regionale n. 21/2003 e di quanto in esso richiamato.
Si precisa infine che a tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, stese nei modi e nelle forme di rito, occorre allegare sempre copia del documento di identità personale a sostituzione dell'autentica di firma.
Misura della pensione
Con esclusivo riferimento alla quota di pensione maturata a decorrere dall'1 gennaio 2004, si rinvia ad ulteriore, apposita circolare sul sistema di calcolo contributivo in relazione agli approfondimenti in corso con l'INPDAP.
Ove nel frattempo dovesse verificarsi l'esigenza di provvedere, codesti uffici potranno procedere quantificando la pensione, in via provvisoria, per l'anzianità posseduta al 31 dicembre 2003 secondo le modalità di calcolo stabilite dalla legge regionale n. 2/62 con la considerazione che si procederà al ricalcolo ed al relativo conguaglio, definiti i criteri necessari.
Nel caso di dipendente che maturi il diritto a pensione ma con anzianità, al 31 dicembre 2003, inferiore ai 15 anni previsti dall'art. 4, legge regionale n. 2/62, la percentuale applicabile per il calcolo della prima quota è pari al 3,33% per ogni anno di servizio utile. Tale percentuale corrisponde ad un quindicesimo della percentuale (50%) applicabile ex legge regionale n. 2/62 a chi possiede l'anzianità minima (15 anni) prevista dal citato art. 4.
Pensioni indirette e di reversibilità
Per le pensioni indirette, il cui diritto sia maturato in vigenza della legge regionale n. 21/2003, trova applicazione il sistema misto dalla medesima disciplinato.
Diversamente, per le pensioni di reversibilità, il trattamento deve seguire il regime della pensione diretta da cui deriva. Così se il diritto alla pensione diretta sia sorto in vigenza della legge regionale n. 2/62 il trattamento di reversibilità sarà disciplinato dalla suddetta normativa. Qualora invece il diritto alla pensione diretta sia maturato dopo l'1 gennaio 2004 si applicherà il sistema di calcolo delle 2 quote previsto dal citato art. 20, legge regionale n. 21/2003.
Notazioni finali
Si ritiene dovere ribadire la necessità che le istanze di pensionamento vengano prodotte dai dipendenti almeno 3 mesi prima della decorrenza prescelta e che gli uffici del personale provvedano alla definizione dei provvedimenti consequenziali di competenza entro il suddetto lasso di tempo in modo da non arrecare danno al dipendente ed all'amministrazione.
Si fa carico agli uffici del personale di portare a conoscenza dei propri dipendenti la presente circolare, perché si attengano a quanto in essa espressamente pre visto.
Il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale: LIOTTA
(2004.10.708)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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