REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 MARZO 2004 - N. 11
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 25 febbraio 2004.
Disposizioni relative alla stagione balneare, anno 2004.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la direttiva C.E.E. n. 76/160 dell'8 dicembre 1975;
Visto l'art. 32 della legge n. 833/78;
Visto il D.P.R. n. 470/82 "Attuazione direttive C.E.E. n. 76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione", così modificato dalla legge n. 422 del 29 dicembre 2000, art. 18;
Visto l'art. 2 del D.P.R. n. 470/82;
Visti gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del già citato D.P.R. n. 470 dell'8 dicembre 1982, così modificati con l'art. 18 della legge n. 422 del 29 dicembre 2000;
Vista la legge 30 maggio 2003, n. 121, di conversione del decreto legge 31 marzo 2003, n. 51;
Visto il decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. sanità 29 gennaio 1992;
Vista la propria circolare n. 715 del 30 settembre 1993;
Viste le note prot. n. IX/400.4/13.5.2/2689 del 25 novembre 2002 e IX/400.4/13.1/4 - 2697 del 26 novembre 2002 del Ministero della salute, relative ad una corretta applicazione delle norme in tema di acque di balneazione, trasmesse con nota prot. n. DIRS/1/04311 del 5 dicembre 2002 ai direttori dei LL.II.PP;
Vista la nota prot. n. DIRS/1/03549 del 7 ottobre 2003 dell'Assessorato regionale della sanità - dipartimento ispettorato regionale sanitario - servizio 1, con la quale, nel richiamare la nota prot. n. 336/01553 del 20 marzo 1996, si richiedeva ai direttori dei laboratori di igiene e profilassi delle aziende unità sanitarie locali ed ai direttori dei dipartimenti provinciali ARPA della Sicilia l'individuazione delle zone di mare e di costa non balneabili, sia per inquinamento che per altri motivi, nonché la delimitazione delle zone di mare e di costa interessate da immissioni;
Visti i risultati delle analisi sulle acque da adibire a balneazione effettuate dai laboratori di igiene e profilassi delle aziende unità sanitarie locali e dai dipartimenti provinciali ARPA della Sicilia nel periodo di campionamento dell'anno 2003;
Viste le note di riscontro alla precitata nota prot. n. DIRS/1/03549 del 7 ottobre 2003, trasmesse dai laboratori di igiene e profilassi delle aziende unità sanitarie locali e dai dipartimenti provinciali ARPA della Sicilia;
Ritenuto di dover individuare le zone di mare e di costa preclusi alla balneazione, per motivi di inquinamento o per altri motivi;
Considerato opportuno dare puntuale applicazione a quanto previsto dall'art. 2, punti "c" e "d", del D.P.R. n. 470/82 che la stagione balneare per l'anno 2004 abbia inizio l'1 maggio 2004 e termine il 30 settembre 2004;

Decreta:


Art. 1

La stagione balneare per il corrente anno ha inizio l'1 maggio 2004 e ha termine il 30 settembre 2004.

Art. 2

Il periodo di campionamento ha inizio l'1 aprile 2004 e ha termine il 30 settembre 2004.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 4, comma b), del D.P.R. n. 470/82, per la stagione 2004 sono classificate "non idonee alla balneazione" le acque marine e le relative coste indicate negli allegati da 1 a 9, relativi ad ogni provincia, che costituiscono parte integrante al presente decreto.

Art. 4

Tutte le zone permanentemente precluse alla balneazione, per inquinamento (ZPI), già precedentemente individuate, con il presente sono soppresse e rideterminate.

Art. 5

Viene fatto obbligo ai sindaci dei comuni della Sicilia di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza prescritti dall'art. 5 del D.P.R. n. 470/82 e dal D.M. sanità 29 gennaio 1992, comma a) e comma d), ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli di divieto della balneazione, che devono essere metallici, in numero adeguato e reciprocamente visibili, oltre che per quelle precluse alla balneazione, anche per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le cause di inquinamento, dandone immediata comunicazione al Ministero della salute, al Ministero dell'ambiente, all'Assessorato regionale della sanità - dipartimento ispettorato regionale sanitario, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, nonché al capo settore igiene pubblica, al direttore del laboratorio igiene e profilassi dell'azienda unità sanitaria locale e al direttore del dipartimento provinciale ARPA territorialmente competenti.

Art. 6

I laboratori di igiene e profilassi delle aziende unità sanitarie locali e i dipartimenti provinciali ARPA della Sicilia hanno l'obbligo di comunicare con la massima tempestività, qualora non abbiano già provveduto, ai signori sindaci dei comuni rivieraschi, i tratti di mare e di costa non balneabili individuati, specificando il motivo della non balneabilità, l'estensione e le coordinate geografiche, per l'emissione, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 470/82, delle ordinanze di divieto di balneazione; tale comunicazione va inviata anche al capo settore igiene pubblica e al capo servizio di igiene pubblica dell'azienda unità sanitaria locale, competente per territorio.

Art. 7

Le ordinanze di cui all'art. 5 del presente decreto devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto e le coordinate geografiche, e devono essere trasmesse al Ministero della salute, al Ministero dell'ambiente, al capo settore igiene pubblica, al capo servizio igiene pubblica, al laboratorio igiene e profilassi dell'azienda unità sanitaria locale e al dipartimento provinciale ARPA territorialmente competenti.
Le predette ordinanze devono essere eseguite entro e non oltre il 30 aprile 2004.

Art. 8

I direttori dei laboratori di igiene e profilassi delle aziende unità sanitarie locali ed i direttori dei dipartimenti provinciali ARPA della Sicilia, secondo programmi concordati con il capo settore igiene pubblica dell'azienda unità sanitaria locale, potranno avvalersi per l'esecuzione e il trasporto dei campioni di acqua di mare dei servizi di igiene pubblica delle ex aziende unità sanitarie locali o distretti competenti per territorio. Si dovranno eseguire due campionamenti mensili routinari preferibilmente il primo entro la prima decade ed il secondo entro la seconda decade. In caso di effettuazione dei cinque esami suppletivi, questi vanno effettuati in giorni diversi anche consecutivi, e comunque, entro il mese di riferimento.

Art. 9

A far data dall'1 maggio 2004, i responsabili del settore igiene pubblica ed i responsabili del servizio igiene pubblica delle ex aziende unità sanitarie locali dei distretti, hanno l'obbligo di accertarsi e di vigilare che le ordinanze siano state emanate ed eseguite con le modalità ed i tempi stabiliti negli articoli precedenti, avvalendosi del personale di vigilanza con la qualifica di U.P.G.
La mancata adozione dell'ordinanza di divieto e/o dell'apposizione dei relativi cartelli dovrà essere segnalata all'autorità giudiziaria competente.

Art. 10

Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare le condizioni che comportino l'individuazione di zone temporaneamente vietate alla balneazione, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, D.P.R. n. 470/82 e successive modificazioni, i direttori dei laboratori igiene e profilassi delle aziende unità sanitarie locali ed i direttori dei dipartimenti provinciali ARPA della Sicilia, dovranno comunicare ai sindaci l'individuazione e la delimitazione delle zone inquinate da sottoporre a divieto.
In mancanza di tale comunicazione la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del punto di campionamento.

Art. 11

Fanno parte integrante del presente decreto n. 10 allegati, di cui dall'1 all'8 per i tratti di mare e di costa non idonee alla balneazione relativi ad ogni provincia, l'allegato 9 per i tratti di mare e di costa non balneabili vincolati a parco od oasi naturali e l'allegato 10 attinente alla revisione punti di campionamento.

Art. 12

I sindaci dovranno altresì relazionare l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, l'Assessorato della sanità - dipartimento ispettorato regionale sanitario, il laboratorio igiene e profilassi dell'azienda unità sanitaria locale e il dipartimento provinciale ARPA territorialmente competenti della Sicilia, sulle opere di risanamento intraprese per i tratti di mare e di costa permanentemente non idonei alla balneazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/99 e successive modificazioni e nel rispetto degli obblighi comunitari, finalizzate alla rimozione delle cause di inquinamento ed al recupero della balneabilità.

Art. 13

Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in parte prima.
Palermo, 25 febbraio 2004.
  AMARI 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF


(2004.10.684)
Torna al Sommariohome


102*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 46 -  19 -  31 -  66 -  79 -  36 -