REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 MARZO 2004 - N. 11
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 20 gennaio 2004.
Protocollo di intesa relativo alla definizione delle modalità di ripartizione delle risorse da destinare per l'anno 2004 al finanziamento degli accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che prevede che per i medici specialisti ambulatoriali interni, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1993, continuano a valere le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 271;
Vista la norma finale n. 8 del predetto D.P.R. n. 271/00, che individua gli istituti contrattuali la cui disciplina è demandata alla contrattazione decentrata regionale;
Visto l'art. 20, comma 11, del D.P.R. n. 271/00, in base al quale sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali le organizzazioni sindacali firmatarie del predetto A.C.N. in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 dello stesso art. 20 a livello nazionale;
Considerato che soltanto il sindacato unitario medici specialisti ambulatoriali italiani (SUMAI), tra le OO.SS. firmatarie dell'A.C.N., è in possesso dei predetti requisiti di rappresentatività sindacale;
Visto il decreto n. 00534 del 15 aprile 2002, con il quale sono stati approvati gli accordi regionali di cui alla predetta norma finale n. 8, D.P.R. n. 271/00;
Visto il decreto n. 0524 del 30 aprile 2003, con cui sono state individuate le risorse destinate per l'anno 2003 al finanziamento dei predetti accordi;
Considerato che occorre stabilire le modalità di ripartizione delle risorse da destinare per l'anno 2004 al finanziamento degli accordi regionali di cui sopra;
Visto l'art. 30, comma 11, del D.P.R. n. 271/00, in base al quale la spesa per il finanziamento degli accordi regionali deve rimanere entro i limiti del 20% dell'ammontare annuo dei compensi di cui agli artt. 30, 31 e 32 dello stesso D.P.R.;
Visto il verbale della riunione tenutasi in data 15 dicembre 2003 presso i locali dell'Assessorato regionale della sanità, finalizzata alla definizione delle modalità di ripartizione delle risorse da destinare per l'anno 2004 al finanziamento dei predetti accordi regionali;
Considerato che nel corso della citata riunione le parti hanno sottoscritto un protocollo di intesa riguardante le modalità di finanziamento per l'anno 2004 degli istituti contrattuali di seguito elencati, che hanno formato oggetto degli accordi regionali approvati con decreto n. 00534 del 15 aprile 2002:
Responsabile di branca (art. 17, comma 3);
Formazione continua (norma transitoria n. 4, comma 2);
Progetto di sviluppo e di verifica periodica dell'attività specialistica ambulatoriale (art. 16, commi 16 e 17);
Progetto di risultato (art. 17, comma 1);
Considerato che la somma da destinare al finanziamento dei predetti istituti contrattuali per l'anno 2004, pari al 20% dei compensi di cui agli artt. 30, 31 e 32 di cui al D.P.R. n. 271/00 corrisposti nell'anno 2003, trova capienza nelle quote capitarie assegnate alle aziende unità sanitarie locali e destinate all'assistenza territoriale;
Ritenuto di potere approvare con atto formale il protocollo d'intesa, con il quale sono state definite le modalità di ripartizione delle risorse da destinare per l'anno 2004 al finanziamento degli accordi regionali di che trattasi;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il protocollo d'intesa, stipulato ai sensi della norma finale n. 8 del D.P.R. n. 271/00, che si allega al presente decreto costituendone parte integrante, con cui si stabiliscono le modalità di ripartizione delle risorse da destinare per l'anno 2004 al finanziamento degli accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni di cui al decreto n. 00534 del 15 aprile 2002.

Art. 2

L'ammontare della spesa per il finanziamento degli accordi regionali, determinata secondo le modalità in premessa indicate, è ripartita tra gli istituti contrattuali ivi disciplinati secondo le percentuali stabilite nel predetto protocollo e trova capienza nelle quote capitarie assegnate alle aziende unità sanitarie locali destinate all'assistenza territoriale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 gennaio 2004.
  CITTADINI 

Allegato
PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE PER L'ANNO 2004 AL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI REGIONALI STIPULATI AI SENSI DELLA NORMA FINALE N. 8 DEL D.P.R. N. 271/00

Premesso che:
-  con decreto n. 00534 del 15 aprile 2002 sono stati approvati gli accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni, stipulati ai sensi della norma finale n. 8 del D.P.R. n. 271/00;
-  il D.P.R. n. 271/00, che ha reso esecutivo l'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, prevede all'art. 30, comma 11, che la spesa per il finanziamento degli accordi regionali ed aziendali deve rimanere entro i limiti del 20% dell'ammontare annuo dei compensi di cui agli artt. 30, 31 e 32 del predetto D.P.R.;
-  con decreto n. 0524 del 30 aprile 2003, con cui sono state individuate le risorse destinate per l'anno 2003 al finanziamento dei predetti accordi;
-  occorre stabilire le modalità di ripartizione delle risorse da destinare per l'anno 2004 al finanziamento dei citati accordi regionali;
Si stabilisce quanto segue:
Per l'anno 2004 la spesa per il finanziamento degli accordi regionali, ai sensi dell'art. 30, comma 11, del D.P.R. n. 271/00, è pari al 20% dell'ammontare dei compensi di cui agli artt. 30, 31 e 32 del predetto D.P.R. corrisposti nel 2003.
La somma così determinata trova capienza nella quota capitaria assegnata a ciascuna azienda unità sanitaria locale per l'assistenza territoriale.
La predetta somma (20% dei compensi di cui agli artt. 30, 31 e 32, D.P.R. 271/00) viene ripartita tra gli istituti contrattuali di cui agli accordi regionali approvati con decreto n. 00534 del 15 aprile 2002 secondo le seguenti percentuali:

1)  responsabile di branca: (art. 16, comma 13)      5% 
2)  formazione continua: (norma transitoria n. 4, comma 2)      9% 
3)  progetto di sviluppo e di verifica periodica dell'attività specialistica ambulatoriale: (art. 16, commi 16 e 17)      43% 
4)  progetto di risultato (art. 17, comma 1)      43% 

A livello di contrattazione decentrata aziendale, per giustificate e motivate esigenze legate al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali, è consentita la possibilità di variare le percentuali di ripartizione sopra definite nei limiti di 2 punti, fermo restando il rispetto della somma complessivamente destinata al finanziamento degli accordi regionali, che si ricorda essere pari al 20% dei compensi annui di cui agli artt. 30, 31 e 32 del D.P.R. n. 271/00.
Le aziende unità sanitarie locali comunicheranno all'Assessorato regionale della sanità i dati relativi alle somme impegnate e spese per ciascun istituto contrattuale disciplinato dal presente accordo.
(2004.9.637)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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