REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 MARZO 2004 - N. 11
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

DECRETO 18 dicembre 2003.

Approvazione di progetti finalizzati all'apertura di strutture di tipo familiare per l'accoglienza di persone con handicap grave rimasti privi di supporto familiare.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
Viste le leggi regionali n. 68 del 18 aprile 1981 e n. 16 del 28 marzo l986, riportanti l'istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per soggetti portatori di handicap;
Vista la legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 sull'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, d'immediata applicazione in Sicilia quale atto d'indirizzo generale e di riforma economico-sociale della Repubblica (art. 2);
Vista la legge n. 162 del 21 maggio 1998, riportante modifiche ed integrazioni alla legge n. 104/92;
Visto il D.P.C.M. 28 luglio 2000, che approva il programma di azione del Governo delle politiche dell'handicap per il triennio 2000-2003, per lo sviluppo dei servizi e degli interventi a sostegno delle famiglie e del "Dopo di noi" per il venire meno degli stessi familiari;
Vista la legge quadro di riforma dell'assistenza n. 328 dell'8 novembre 2000 ed il Piano nazionale sociale 2001-2003, approvato con D.P.R.S. 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 6 agosto 2001, che, con espresso riferimento al processo d'integrazione dei servizi sociali e sanitari a favore dei portatori di "h" grave (ob. n. 4), promuovono opportunità di tutela e di integrazione personale, familiare e sociale, a rimuovere gli ostacoli derivanti dalle disabilità, per il recupero ad una vita di relazione con accesso ai servizi scolastici, formativi, lavorativi e del tempo libero, sia con permanenza al proprio domicilio che con inserimenti in comunità di tipo familiare;
Visto l'art. 81 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, che ad incremento del F.N.P.S. istituito ai sensi dell'art. 59, 44° comma, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, stanzia risorse per il finanziamento con riparto alle Regioni e Province autonome di interventi in favore di soggetti con "h" grave privi di assistenza familiare;
Considerato che per il biennio 2001-2002, a valere sul predetto F.N.P.S., nelle previsioni di cui all'art. 81 della legge n. 388/2000 ed in attuazione del regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e le politiche sociali 13 dicembre 2001, n. 470, riportante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per la realizzazione dei progetti "Dopo di noi", sono risultati assegnati alla Regione siciliana rispettivamente per l'anno 2001, con decreto Ministero lavoro del 16 aprile 2002, e 4.118.025,70 e per l'anno 2002, con decreto Ministero lavoro dell'8 febbraio 2002, e 2.068.145,00, per una disponibilità complessiva di e 6.186.170,70;
Visto che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, per le finalità di cui all'art. 81 della legge n. 388/2000, ha trasferito nel bilancio della Regione per l'anno 2003 la disponibilità complessiva di e 6.186.170,70, già accreditata sul c/c infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato, con iscrizione sullo stato di previsione delle entrate sul cap. 3603 e delle spese sul cap. 183733 sia in termini di competenza che di cassa;
Visto il decreto dell'Assessore per gli enti locali 7 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 4 ottobre 2002, riportante le direttive per la presentazione, da parte di organismi del privato sociale, della cooperazione e del volontariato con esperienza nel settore, di progetti finalizzati all'apertura di nuove strutture di tipo familiare per l'accoglienza di soggetti con "h" grave rimasti privi di supporto familiare;
Viste le istanze pervenute (n. 49) nel prefissato termine di giorni 45 dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del sopra riportato decreto 7 agosto 2002 ed alla cui valutazione ha provveduto apposita commissione, nominata con decreto n. 357 del 19 febbraio 2003, previa rimodulazione, ove necessario, delle singole voci di spesa in relazione alle direttive emanate per ciascun intervento, pervenendo all'ammissione di n. 27 progetti per una spesa complessiva ammissibile di e 7.217.109,80;
Visto l'art. 22 della legge regionale n. 20 del 3 dicembre 2003, che assegna per l'anno 2003, e per le finalità di cui all'art. 81 della legge regionale n. 388/2000, a carico del bilancio regionale, la somma di e 350.000,00 ad integrazione della disponibilità iscritta sul cap. 183733;
Ritenuto di dovere ammettere a finanziamento i progetti di cui all'allegato A e per le somme a fianco di ciascuno riportate, con imputazione della spesa complessiva di e 6.536.170,70 sulla disponibilità complessiva come prima riportata;
Visto il bilancio della Regione siciliana per l'anno 2003;
Ritenuto di dovere procedere con separato atto all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla relativa emissione dei titoli di spesa in favore degli enti destinatari, previa acquisizione della prescritta documentazione in relazione alla natura dell'intervento ed alle disposizioni riportate al punto 9 del precitato decreto 7 agosto 2002;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui all'art. 81 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, sono ammessi a finanziamento i progetti riportati nell'allegato A del presente decreto, e per gli importi a fianco indicati, presentati da organismi non profit del privato sociale, della cooperazione e del volontariato e diretti all'apertura di strutture residenziali di tipo familiare, per l'accoglienza di soggetti con handicap grave rimasti privi di supporto familiare, con impiego delle risorse trasferite alla Regione siciliana per il biennio 2001-2002 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e già accreditate sul capitolo in entrata del bilancio regionale es. 2003 n. 3603 e in uscita cap. 183733, per complessivi e 6.186.170,70, e dell'ulteriore disponibilità di e 350.000,00 a carico del bilancio regionale, come riportato dall'art. 22 della legge regionale n. 20 del 3 dicembre 2003.

Art. 2

All'assunzione del relativo impegno di spesa, per l'importo complessivo ammesso a finanziamento pari ad e 6.536.103,32, si procederà con separato provvedimento, mentre all'emissione dei relativi titoli di spesa in favore degli organismi beneficiari, mediante commutazione in vaglia cambiario non trasferibile intestato ai medesimi organismi, si provvederà previa acquisizione della documentazione prescritta in relazione alla natura dell'intervento ed in misura non eccedente il 50% del finanziamento concesso.

Art. 3

Alla liquidazione della restante quota a saldo del finanziamento assegnato si provvederà con acquisizione di specifica relazione sulle attività avviate e rendiconto delle spese già sostenute con acquisizione a corredo della documentazione giustificativa in originale.

Art. 4

Non sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato B per l'eccessiva entità della richiesta, dell'allegato C per carenza od insufficienza dei requisiti e/o delle attività programmate.

Art. 5

Si fa obbligo agli organismi destinatari del finanziamento di procedere con vincolo di destinazione all'impiego delle risorse assegnate per l'attuazione del progetto approvato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di servizi a favore dei portatori di "h", con impiego di operatori qualificati per unità e profilo, d'intesa con i servizi sociali comunali e sanitari, nell'ambito dell'avviato sistema integrato dei servizi alla persona e/o a valenza distrettuale.

Art. 6

L'Assessorato si riserva, anche con i comuni di riferimento, ampia vigilanza sulla realizzazione dei progetti ammessi, con facoltà di revoca, in tutto od in parte, del finanziamento concesso per mancato avvio degli stessi od uso non conforme ai contenuti progettuali delle somme assegnate.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 dicembre 2003.
  D'AQUINO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 24 dicembre 2003 al n. 393.

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(2004.8.530)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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