REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 MARZO 2004 - N. 10
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 30 gennaio 2004, n. 1132.
Piano nazionale 2004 per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale in applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.

ALL'AREA DIPARTIMENTALE DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA - AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI DELLA SICILIA
ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA
AI COMANDI CARABINIERI PER LA SANITA' DI CATANIA - PALERMO - RAGUSA
e, p.c.  al ministero della salute - dir. s.p.v.a.n. ufficio viii 

AI DIRETTORI GENERALI AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI DELLA SICILIA
ALLA FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA DI MESSINA
ALL'UFFICIO VETERINARIO ADEMPIMENTI COMUNITARI DI CATANIA
Al fine della ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale, si trasmette il Piano nazionale 2004 (PNR) predisposto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, dal Ministero della salute, direzione generale sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione che ha funzioni di coordinamento, con la collaborazione delle Regioni e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), Laboratorio nazionale di riferimento per i residui (LNR).
1) INTRODUZIONE
Il Piano nazionale per la ricerca dei residui per l'anno 2004 (PNR) si struttura tenendo conto delle prescrizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, attuazione delle direttive del Consiglio 96/22/CE e 96/23/CE.
Le finalità del piano sono quelle di esaminare ed evidenziare le ragioni dei rischi di residui negli animali e nei prodotti di origine animale a livello degli allevamenti, dei macelli, degli stabilimenti di produzione del pesce e delle uova.
Le regioni attuano il piano in considerazione della realtà produttiva e zootecnica regionale coordinando l'attività delle Aziende sanitarie locali (AUSL), responsabili del prelievo dei campioni.
Le Aziende unità sanitarie locali nominano un referente per il PNR che sovraintende a tutte le attività collegate alla pratica attuazione del PNR (allegato 5).
I campioni vengono analizzati nei laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.) o, per la ricerca di particolari molecole, presso altri laboratori che verranno individuati dal Ministero della salute.
Le regioni verificano la corretta esecuzione del Piano nel territorio di competenza in particolare per quanto concerne il rispetto delle procedure di campionamento, l'uniforme distribuzione dei controlli nonché l'applicazione del decreto legislativo n. 432/98.
Gli esiti dei campionamenti vengono trasmessi semestralmente al Ministero della salute, tassativamente entro il 31 luglio 2004 ed il 31 gennaio dell'anno successivo.
Il Ministero, sentite le Regioni, le Province autonome e l'ISS, al termine del piano valuta i risultati nell'ottica di operare le opportune modifiche per il PNR dell'anno successivo e le eventuali azioni mirate.
Il PNR, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre 2004, comporta la ricerca dei residui nei seguenti settori:
-  bovino, suino, ovi-caprino, equino;
-  avicolo;
-  settore acquacoltura (trote, anguille, specie eurialine);
-  conigli;
-  selvaggina d'allevamento (selvaggina da penna);
-  latte (vaccino, ovino, bufalino);
-  uova;
-  miele;
-  selvaggina cacciata.
2)  PROGRAMMAZIONE 2004
Per l'anno in corso sono previsti 36.561 campioni in totale di cui:
-  25.892 per le specie bovina, suina, ovi-caprina;
-    1.100 per la specie equina;
-    6.845 per il settore avi-cunicolo e la selvaggina;
-      800 per il settore acquacoltura;
-      984 per il latte (bovino, bufalino e ovino);
-      680 per le uova;
-      160 per il miele;
-      100 per la selvaggina cacciata.
Applicando la classificazione delle sostanze, 18.531 campioni saranno effettuati per la ricerca di residui della categoria A (sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate).


Numero campioni


      Allevamento Stabilimento Totale 
Bovini      5.213 12.507 17.720 
Suini      550 6.466 7.016 
Ovi-caprini      60 1.096 1.156 
Equini          1.100 1.100 
Pollame      800 5.510 6.310 
Conigli      57 355 412 
Selvaggina allevata      25 98 123 
Acquacoltura      800     800 
Latte bovino, bufalino, ovino      984     984 
Uova      680     680 
Miele      160     160 
Selvaggina cacciata          100 100 
Totale      9.329 27.232 36.561 



La programmazione specifica per ogni tipo di residuo è riportata nelle tabelle 1-18 e negli allegati 2 e 3.
3)  RIPARTIZIONE REGIONALE DEI CAMPIONI
Il numero di campioni da effettuare e la loro riparti zione regionale riportati nelle tabelle 25-41 si basano su:
-  dati ISTAT, relativi alla macellazione delle specie bovina, suina, equina, ovicaprina riferiti al 2002;
-  dati ISTAT, relativi al bestiame macellato per regione riferiti al 2000;
-  dati UNA relativi alla macellazione del pollame, della selvaggina da penna e dei conigli riferiti al 2002;
-  dati UNA relativi alla produzione di uova riferita al 2002;
-  dati A.P.I. relativi al settore acquacoltura riferiti al 2002;
-  dati Assolatte relativi al settore latte riferiti al 2002.
Si sottolinea tuttavia che le Aziende unità sanitarie locali, previa comunicazione a questo Assessorato, possono modificare il numero di campioni previsto, in base a caratteristiche specifiche della zona (es. censimento aggiornato del patrimonio zootecnico, vocazione produttiva, flussi e volumi delle macellazioni).


Numero campioni anno 2004 Regione Sicilia


      Allevamento Stabilimento PCB, PCDD, PCDF Totale 
Bovini      319 749 6 1.074 
Suini      26 142 7 175 
Ovi-caprini      9 117 2 128 
Equini      - 47 - 47 
Pollame      18 60 6 84 
Conigli      5 23 - 28 
Acquacoltura      30 -0 8 38 
Latte bovino, bufalino,ovino      41 -0 9 50 
Uova      30 -0 6 36 
Miele      11 -0 2 13 
Mangimi (PCB- PCDD)      - -0 9
Totale      489 1.138 55 1.682 



4)  CAMPIONAMENTI E MODALITA' OPERATIVE
Il campionamento deve essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana compresi sabato e domenica. Affinché i risultati possano essere considerati significativi, è importante curare la distribuzione del prelievo dei campioni in modo uniforme nell'arco dell'anno.
Classificazione sostanze
Le sostanze oggetto del Piano vengono raggruppate secondo la seguente classificazione:
Categoria A -  Sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate
1)  stilbeni, loro derivati e loro sali ed esteri;
2)  agenti antitiroidei;
3)  steroidi;
4)  lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo);
5)  beta-agonisti;
6)  sostanze incluse nell'allegato IV del Regolamento 2377/90/CEE del Consiglio.
Categoria B - Medicinali veterinari e agenti contaminanti
1)  sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici e chinolonici;
2)  altri prodotti medicinali veterinari:
a)  antielmintici; 
b)  coccidiostatici, compresi i nitroimidazoli; 
c)  carbammati e piretroidi; 
d)  tranquillanti; 
e)  antinfiammatori non steroidei; 
f)  altre sostanze esercitanti un'attività farmacologica; 

3) Altre sostanze e agenti contaminanti per l'ambiente
a)  composti organoclorurati, compresi i PCB; 
b)  composti organofosforati; 
c)  elementi chimici; 
d)  coloranti; 
e)  altri. 

Principali modifiche per il 2004
Bovini e suini: ricerca di medrossiprogesterone, medrossiprogesterone acetato, megestrolo e metiltestosterone.
Uova: ricerca di robenidina.
PCB e diossine: determinazione dei PCB "diossina-simili" (non-orto PCB: 77, 81, 126, 169; mono-orto PCB: 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, 189). E' stata eliminata la matrice miele.
Cadmio negli equini: estensione della ricerca a tutto il territorio nazionale.
Piretroidi in latte ovino: estensione della ricerca a tutto il territorio nazionale.
I campionamenti potranno essere eseguiti nell'ambito dell'applicazione del presente Piano o a seguito di piani regionali o di vigilanza da parte dell'Azienda unità sanitaria locale (extrapiano).
Per campionamenti extrapiano vanno intesi anche tutti quelli che si discostano (per tipo di matrice, per sostanza ricercata, ecc.) da quanto indicato nelle successive tabelle 25-41.
I verbali di prelevamento di campioni da considerarsi extrapiano devono essere contrassegnati nella specifica casella.
In ogni caso, si distingueranno le seguenti tipologie di campionamento:
Tipologie di campionamento
I tipi di campionamento sono: a) campionamento casuale mirato; b) campionamento completamente casuale.
a)  Campionamento casuale mirato: seppure in assenza di sospetto, prende in considerazione le caratteristiche dell'animale che lo fanno ritenere potenzialmente a rischio quali il sesso, l'età, la specie, il tipo di allevamento.
Si effettua in tutti i casi ad eccezione dei campionamenti di cui alla lettera b).
Per la ricerca delle sostanze della categoria A, che possono rappresentare un grave rischio per la salute pubblica, tra cui:
-  tutte le sostanze ad azione ormonale, nonché i beta-agonisti utilizzati come promotori di crescita;
-  il verde malachite nel settore acquacoltura,
si dovrà procedere al prelievo di campioni ufficiali ponendo sotto sequestro cautelativo:
-  in allevamento: tutti gli animali appartenenti al gruppo sottoposto a campionamento;
-  al macello, le carcasse e le relative frattaglie da cui si prelevano i campioni;
-  per il settore acquacoltura, i pesci allevati nelle vasche od appartenenti al gruppo da cui sono stati prelevati i campioni.
Il sequestro durerà fino a che non sia reso noto l'esi to favorevole delle analisi.
Dovranno essere prelevate 4 aliquote in allevamento e 5 aliquote al macello, di cui 1 da lasciare al proprietario o detentore degli animali, 1 al titolare del macello e le altre 3 da destinare al laboratorio.
Ogni campione dovrà essere accompagnato da tante copie del verbale quanti sono i destinatari delle aliquote, scritte in caratteri chiari e facilmente leggibili.
Si suggerisce di effettuare ad ogni campionamento casuale mirato verifiche procedurali operative conformemente all'allegato 7.
b)  Campionamento completamente casuale: consiste nel prelevare un campione a caso, senza tener conto delle caratteristiche degli animali, per ottenere dati rappresentativi.
Il campione sarà prelevato in unica aliquota e non comporterà il sequestro degli animali o dei prodotti.
Solo per la ricerca dei PCB, come specificato in allegato 3 e nel paragrafo "Chiarimenti su alcune ricerche", il campione dovrà essere prelevato in tre aliquote.
Campionamento su sospetto
Oltre alle suddette tipologie di campionamento specificatamente previste per l'effettuazione del PNR, la Comunità europea richiede la raccolta dei dati riferiti al campionamento su sospetto.
Tale campionamento si effettua tutte le volte che, per segni clinici, notizie anamnestiche, segnalazioni, o altri motivi si sospetta la presenza di residui (compresi i casi di campionamento a seguito di riscontro di positività). In tutti i casi di campionamento su sospetto è necessario ricorrere al sequestro.
Prelievo dei campioni
Ai fini di un corretto prelievo dei campioni ci si deve attenere a quanto previsto nell'allegato 6. Si raccomanda di sottoporre a congelamento rapido i campioni onde evitare la degradazione delle sostanze.
Di seguito si specificano le modalità da seguire per il prelievo di alcuni campioni:
Settore avicolo, conigli e selvaggina di piccola taglia: per il settore avicolo, i conigli e la selvaggina di piccola taglia, ogni campione potrà essere ottenuto con materiale prelevato da uno o più soggetti, seguendo le indicazioni dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. Per quanto riguarda il campionamento in allevamento questo potrà prevedere la soppressione di uno o più soggetti in loco per consentire il prelievo delle matrici più idonee.
Relativamente alla selvaggina allevata (esclusa la selvaggina allevata a scopo ornamentale) i prelievi verranno effettuati sulla selvaggina da penna.
Acquacoltura: il campionamento per la ricerca delle sostanze della categoria B deve essere eseguito preferibilmente nelle ultime fasi di allevamento.
Il campionamento per la ricerca del Verde malachite va effettuato nelle prime fasi di allevamento e l'unità campionaria deve essere composta di 5 pesci frammentati da cui si ricavano le 4 aliquote. L'analisi si effettua sul materiale omogeneizzato e il risultato sarà quindi unico per la sostanza ricercata.
Latte bovino: deve essere campionato a livello di cisterna in allevamento. I campioni devono essere prelevati unicamente sul latte crudo.
Uova: i campionamenti devono essere effettuati a livello di allevamento o al momento di ingresso in stabilimenti di ovoprodotti in modo da poter comunque risalire all'allevamento di origine. Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 12 uova.
Alimento ad uso zootecnico: Il campionamento (effettuato ad esempio da un silos) non deve comportare la sospensione dell'alimentazione degli animali in attesa dei risultati d'analisi.
Occhio: per il campionamento dell'occhio in bovini superiori ai 12 mesi è necessario osservare le disposizioni per quanto riguarda gli organi specifici a rischio BSE; pertanto, è opportuno, ove possibile, limitare il prelievo di tale matrice ai bovini di età inferiore ai 12 mesi.
Pelo: il campionamento del pelo, che può essere effettuato solo su animali pigmentati, deve avvenire preferibilmente sulla parte dorsale del mantello, privilegiando le zone a più intensa pigmentazione (maggiormente ricche di melanina).
Il prelevatore deve essere dotato di indumenti di protezione individuale, quali cappello, mascherina, camice e guanti monouso. Per il prelievo utilizzare forbici facilmente pulibili dopo ogni prelievo o materiale monouso, quali rasoi. Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 1 grammo di pelo, da inserire in buste o sacchetti di plastica da sigillare in modo inviolabile.
Dopo ogni prelievo, mettere in atto le opportune procedure di decontaminazione dei materiali (forbici, rasoi).
Urine: per il prelievo delle urine non devono essere utilizzati diuretici.
Verbale di prelevamento
Per permettere la gestione dei dati relativi ai campioni si rende necessario uniformare le informazioni riportate sul verbale di prelevamento che devono comprendere:
 1)  indicazione del piano per cui è stato prelevato il campione (nazionale - "Piano" - o regionale, ecc. - "Extrapiano");
 2)  specie animale (es. bovino);
 3)  categoria dell'animale (es. vitellone);
 4)  sesso dell'animale;
 5)  provenienza (allevamento, macello);
 6)  materiale prelevato;
 7)  esami richiesti;
 8)  data prelievo;
 9)  paese d'origine degli animali;
10)  nome allevamento;
11)  codice allevamento;
12)  indirizzo;
13) azienda unità sanitaria locale;
14)  ente prelevatore;
15)  tipo di campionamento;
16)  per i bovini: età superiore o inferiore a 6 mesi;
17)  per gli equini: età superiore o inferiore a 2 anni;
18)  medicinali veterinari con cui sono stati trattati gli animali nelle 4 settimane precedenti il campionamento (nel caso di campionamento in allevamento).
In allegato 4 si riporta il modello di verbale di prelevamento che deve essere esclusivamente utilizzato per l'invio dei campioni all'I.Z.S. e di cui deve essere contestualmente inviata copia a questo Assessorato.
Nel verbale possono essere inserite alcune specifiche, quale, ad esempio, l'indicazione dei giorni presunti che intercorrono tra il campionamento e la macellazione. In tal modo gli I.Z.S. possono individuare delle difformità che, seppur non essendo causa di non accettazione del campione, presuppongono la segnalazione del caso all'Assessorato.
Campioni non conformi
Gli Istituti zooprofilattici sperimentali non accettano campioni che non risultino pienamente conformi a quanto indicato all'allegato 6 o che siano accompagnati da verbali non correttamente compilati. Gli I.Z.S., nel caso in cui non accettino dei campioni, compilano una scheda di non conformità, di cui si riporta un modello all'allegato 11, e segnalano il caso alla Regione e alla azienda unità sanitaria locale di competenza.
5)  CHIARIMENTI SU ALCUNE RICERCHE
Antiinfiammatori non steroidei (AINS)
Le analisi per la ricerca degli AINS verranno effettuate dall'I.Z.S. di Portici.
Boldenone
Alla luce delle conclusioni scientifiche del gruppo di lavoro comunitario (Bruxelles 30 settembre 2003 - D (2003) SC), il trattamento con boldenone o sui derivati comporta la presenza nelle urine della forma coniugata.
Pertanto, si dispone che:
-  all'atto del prelievo di urine si devono evitare le contaminazioni crociate e qualsiasi altra forma di contaminazione. I campioni, prontamente congelati con opportuni sistemi (anche nei contenitori di azoto liquido per F.A.), devono essere trasferiti al laboratorio nel più breve tempo possibile, al fine di evitare l'idrolisi dei coniugati con conseguenti false negatività. I campioni che non rispondono a quanto indicato circa la conservazione saranno respinti dal laboratorio di analisi;
-  la ricerca del boldenone deve prevedere, come fatto sinora, la deconiugazione degli analiti;
-  il limite di rilevabilità che deve essere assicurato dai laboratori è di 1ppb sia per il 17 alfa- che per il 17 beta-boldenone;
-  i laboratori devono riportare nel rapporto di prova i risultati delle analisi di conferma, per ogni campione, espressi come alfa-boldenone coniugato e beta-boldenone coniugato;
-  le procedure legate al trattamento illecito scattano per la presenza di beta-boldenone coniugato, mentre la sola presenza di alfa-boldenone coniugato >2ppb è da considerarsi come un sospetto di trattamento illecito con conseguente disposizione di approfondimento delle indagini.
Inoltre, i rapporti di concentrazione fra ADD (boldione), alfa e beta-boldenone potrebbero rappresentare un utile parametro, in aggiunta alla presenza di coniugati di alfa e beta-boldenone, per differenziare residui da trattamento da quelli di altra origine. Per quanto sopra, nei campioni da sottoporre ad analisi per boldenone, i laboratori che ne siano in grado devono effettuare anche la ricerca di ADD, riportandone il risultato nei rapporti di prova.
I risultati relativi alla ricerca del boldenone e di ADD, quest'ultimo per i laboratori che possono eseguire la ricerca, devono essere trasmessi al Laboratorio nazionale di riferimento per i residui, unitamente ai verbali di prelievo.
Cadmio negli equini
Per la ricerca del cadmio negli equini il campionamento deve essere effettuato esclusivamente se si dispongono elementi certi relativi all'età dell'animale (se superiore o inferiore a 2 anni) e sulla zona in cui sono stati allevati (allegato 2).
Tale ricerca deve essere effettuata in tutto il territorio nazionale.
Si sottolinea la necessità di compilare con estrema attenzione le schede predisposte in allegato 2, al fine di raccogliere dati attendibili, utili per valutare la distribuzione della contaminazione ambientale.
Contaminanti organici (diossine, PCB, PCB diossina-simili)
La ricerca va effettuata conformemente a quanto previsto nell'allegato 3.
Il campione deve essere suddiviso in tre aliquote: la prima per le analisi di PCB, la seconda, quando sia previsto, da inviare all'I.Z.S. di Teramo per le analisi di PCDD/PCDF, la terza da inviare all'ISS nel caso di superamento dei limiti stabiliti.
Per le diossine si fa riferimento ai limiti riportati nel Reg. CE/2375/2001 per le derrate alimentari e nella Dir. 2001/102/CE per i mangimi.
Cortisonici
La voce generica "cortisonici" in categoria A3 comprende sia sostanze non autorizzate che sostanze autorizzate per le quali è previsto un LMR.
Per tutti i cortisonici si procede al prelievo di campioni in 5 aliquote.
Si raccomanda che il prelievo dei campioni al macello sia immediatamente segnalato ai servizi veterinari competenti sull'allevamento di origine del capo campionato al fine di disporre un'urgente verifica dei registri di trattamento.
Per i cortisonici non autorizzati è riportato in tabella il limite analitico di 1ppb.
Per i cortisonici autorizzati si fa riferimento al LMR previsto dal Reg. CE/2377/90.
Medrossiprogesterone, medrossiprogesterone acetato, megestrolo, metiltestosterone
Il LNR raccomanda di inserire la ricerca di tali sostanze nella matrice target (grasso) nei bovini e nei suini.
Per l'attuazione di tali analisi è, però, necessario che il LNR predisponga un training teorico-pratico delle metodiche analitiche per trasmettere agli II.ZZ.SS. la specifica competenza tecnica.
Pertanto, è necessario che i campioni per tali analisi vengano prelevati previo accordo con l'I.Z.S. competente per territorio che segnalerà alle aziende unità sanitarie locali la propria disponibilità a riguardo.
Metaboliti dei nitrofurani
La ricerca dei metaboliti dei nitrofurani sul muscolo può essere effettuata con metodi LC-MS-MS dai seguenti laboratori:
1) I.Z.S. di Teramo;
2) I.Z.S. di Roma;
3) I.Z.S. di Padova;
4) I.Z.S. di Brescia;
5) I.Z.S. di Portici con riferimento alle molecole AMOZ, AOZ, SEM..
Robenidina nelle uova
Le analisi per la ricerca di robenidina nelle uova verranno effettuate dall'I.Z.S. di Teramo.
Steroidi nei suini
Per la ricerca degli steroidi nei suini si sottolinea la necessità che i prelievi non vengano effettuati a partire da maschi interi, in quanto il 17 beta-boldenone ed il 17 beta-nortestosterone sono stati riscontrati nei testicoli di suini non castrati.
Tireostatici
Nei bovini, vanno comunque prelevate tutte le tiroidi di peso superiore ai 50g.
I campioni per la ricerca di sostanze i cui esami non sono effettuati dall'I.Z.S. della Sicilia saranno comunque inviati allo stesso che provvederà all'invio al laboratorio individuato dal Ministero della salute.
6)  METODI E TEMPI DI ANALISI
Si invitano gli II.ZZ.SS. ad effettuare le analisi previste dal PNR, in via prioritaria per quanto riguarda la ricerca di sostanze della categoria A.
I tempi di risposta dovranno essere i più brevi possibili ed orientativamente non dovranno superare i 7 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio per le analisi in presenza di vincolo sanitario, salvo la necessità di ulteriori approfondimenti analitici.
Le risposte potranno essere trasmesse anche via telefax, in particolar modo per quanto attiene gli animali e i prodotti sotto sequestro, a cui farà comunque seguito la trasmissione in originale.
Le tabelle 1-18 e 25-41 gli allegati 2 e 3 riportano le sostanze da ricercare, le matrici da prelevare, i metodi di screening e di conferma, il limite di rilevabilità o il limite d'azione. Tali indicazioni potrebbero essere soggette a modifiche in corso di applicazione del PNR a seguito di decisioni comunitarie o acquisizione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche.
Per le sostanze con un limite di legge o con un limite massimo di residuo il limite d'azione è rappresentato da tali valori.
Per le sostanze non autorizzate, il limite di rilevabilità riportato in tabella è la concentrazione minima che tutti i laboratori devono essere in grado di evidenziare per poter procedere alle analisi richieste. Comunque, qualsiasi riscontro di sostanze non autorizzate, anche se evidenziate a concentrazioni inferiori a quelle riportate in tabella, deve essere interpretato come positività.
Per le sostanze per cui è indicato un metodo di conferma, in caso di positività con un metodo di screening è necessario procedere all'analisi di conferma.
Per le sostanze della categoria A (allegato 1 del decreto legislativo n. 336/99), in attesa dell'approvazione dei metodi di riferimento da parte dei LCR, possono essere impiegati per l'analisi di conferma metodi basati sulla spettrometria molecolare (es. GC-MS, HPLC-MS-MS) o spettrofotometria per assorbimento, conformi ai criteri tecnici per l'identificazione e determinazione dei residui previsti al punto 2 dell'allegato alla decisione 93/256/CEE.
Qualora un laboratorio temporaneamente non possa effettuare l'analisi di conferma, quest'ultima sarà eseguita presso un altro I.Z.S. o altro laboratorio individuato dal Ministero della salute.
Nell'ambito del PNR possono essere adottati altri metodi per l'analisi di screening e di conferma (es. LC-MS, LC-MS-MS), purchè i parametri di tali metodi siano confrontabili con quelli previsti dal PNR e comunque siano compatibili con i limiti d'azione. Nel caso in cui vengano adottati metodi LC-MS-MS i criteri per l'identificazione degli analiti sono revisionati in funzione della specificità di questa tecnica.
Per i metodi multiresiduo sono stati riportati gli intervalli dei limiti di rivelazione.
Per gli antibiotici la positività non può essere comunque segnalata sulla base della combinazione di due metodi di screening. Va precisato che il metodo di screening non ha validità legale; per l'azione legale, nel caso di antibiotici con LMR, devono comunque essere adottati sia i metodi di screening che i metodi di conferma.
I metodi di screening adottati per gli antibiotici devono comunque avere limiti di rivelazione inferiori ai limiti massimi di residuo consentiti per tali sostanze.
In caso di contenzioso internazionale o di revisione di analisi la ricerca di tutte le sostanze di cui all'allegato 1 del decreto legisaltivo n. 336/99 sarà effettuata presso il LNR con metodi di riferimento basati su tecniche di spettrometria molecolari o, in assenza di tali metodi, comunque con tecniche di spettrometria molecolari.
Tutte le comunicazioni e richieste di analisi da inviare all'Istituto superiore di sanità, dovranno essere indirizzate a:
Responsabile del laboratorio nazionale di riferimento per i residui - dipartimento di sanità alimentare ed animale - Istituto superiore di sanità - viale Regina Elena, n. 299 - 00161 Roma
7)  RISCONTRO POSITIVITA'
In caso di riscontro di positività si applicano le procedure descritte negli artt. da 21 a 26 del decreto legisaltivo 4 agosto 1999, n. 336.
Nel caso di sospetto o di conferma di trattamento illecito devono essere avviate indagini nell'allevamento di provenienza degli animali e negli allevamenti funzionalmente o amministrativamente collegati (art. 18.1b).
Qualora si constati un trattamento illecito (art. 22) si dispone inoltre il sequestro degli allevamenti sottoposti alle indagini e si procede al prelievo di campioni ufficiali su una percentuale significativa di animali appartenenti allo stesso gruppo o ad altro gruppo nella fase riproduttiva più prossima a quella dell'animale risultato positivo applicando la tabella riportata in allegato 8.
Se è confermato il trattamento illecito con positività di almeno la metà dei campioni devono essere abbattuti tutti gli animali sospetti presenti in azienda (art. 25.3).
Per un periodo successivo di almeno dodici mesi l'azien da o le aziende appartenenti al medesimo proprietario saranno sottoposte ad un controllo più rigoroso per la ricerca dei residui (art. 25.4).
Controlli ufficiali supplementari per rivelare l'origine della sostanza oggetto di positività devono altresì essere dispo sti nelle aziende o negli stabilimenti (produttori di farmaci, di mangimi, ecc.) che riforniscono l'azienda interessata nonché in tutte le aziende e stabilimenti appartenenti alla stessa catena di fornitori di animali e di alimenti per animali.
In caso di superamento dei limiti massimi di residui (art. 23) deve essere effettuata un'indagine nell'azienda di origine per stabilire le cause di tale superamento e, ai sensi di tale indagine, devono essere prese tutte le misure a tutela della salute pubblica.
In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi di residui, il servizio veterinario assicurerà un controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda e/o dello stabilimento in questione e di quelli funzionalmente collegati per un periodo di almeno sei mesi con sequestro dei prodotti o delle carcasse in attesa dei risultati delle analisi.
A seguito del riscontro di positività per tutte le sostanze della categoria A e per i farmaci veterinari deve essere effettuata un'accurata indagine epidemiologica con la compilazione della scheda di cui all'allegato 9.
Tutte le schede vanno inviate sia alla regione/provincia autonoma competente per territorio che all'Osservatorio per l'epidemiologia veterinaria (COVEPI) istituito presso l'I.Z.S. di Teramo.
8)  FLUSSO INFORMATIVO
Istituti zooprofilattici sperimentali
Ogni positività riscontrata per sostanze della categoria A, per contaminanti ambientali e per molecole non previste dal piano ma ricercate nell'ambito dell'attività extrapiano deve essere comunicata immediatamente a questo assessorato ed anche al Ministero della salute tramite telegramma, fax o e-mail.
L'I.Z.S. dovrà inoltre inviare semestralmente, entro il 15 luglio 2004 ed entro il 15 gennaio 2005, i dati all'Assessorato regionale/provinciale alla sanità su supporto magnetico in modo da consentirne, previa verifica, la successiva trasmissione alla scrivente direzione.
Nel caso di molecole per le quali è previsto un limite di legge, si intenderà per irregolare solo un campione in cui tale limite sia superato.
In tutti i casi in cui siano effettuate sia analisi di screening che di conferma, la positività verrà indicata solo se relativa all'analisi di conferma.
In tutti i referti analitici relativi a farmaci veterinari e contaminanti ambientali gli I.Z.S. dovranno indicare i singoli valori riscontrati ed i limiti di legge. Se il valore riscontrato è inferiore al limite di legge il campione non va, comunque, considerato irregolare.
Inoltre in caso di non conformità, per campioni per i quali è richiesta la ricerca di una categoria di sostanze (es. organofosforati, cortisonici ecc.), gli I.Z.S. specifi cheranno la singola molecola riscontrata, indicandone la quan tità rilevata.
Aziende unità sanitarie locali
Le aziende unità sanitarie locali trasmetteranno copia del verbale di prelevamento anche a questo Assessorato contestualmente all'invio dei campioni all'I.Z.S.
Le aziende unità sanitarie locali devono dare comunicazione immediata al Ministero della salute e a questo assessorato di ogni positività, curando che siano specificati i dati identificativi del referto analitico e corredata dalla indagine epidemilogica, effettuata utilizzando l'allegato 9 in caso sostanze ormonali e beta-agoniste.
Unitamente all'allegato 9 le aziende unità sanitarie locali trasmetteranno a questo Assessorato anche gli allegati 1, 1A e 1B, riferiti ai soli allevamenti bovini. In essi verranno indicati il numero di allevamenti presenti nel territorio regionale/provinciale, il numero di allevamenti controllati per ormoni e beta-agonisti ed il numero di allevamenti positivi con indicazione della sostanza riscontrata.
Le informazioni comprese in questi allegati sono particolarmente importanti in quanto il riscontro di un animale positivo lascia supporre il trattamento di tutto l'effettivo o di tutto il gruppo di animali.
Gli esiti dei campionamenti contestualmente alla relazione sulla attività svolta, all'andamento del piano ed eventuali proposte per migliorare l'incisività del PNR, saranno trasmessi semestralmente, entro il 15 luglio 2004 ed entro il 15 gennaio 2005, a questo assessorato, inoltre in accordo a quanto stabilito con l'I.Z.S., la relazione semestrale sull'andamento del piano, che dovrà essere inviata entro il 15 luglio p.v. dovrà fare riferimento al 50% delle attività assegnate, entro il 15 ottobre dovranno essere effettuati il 75% dei prelievi che saranno completati entro la fine dell'anno.
L'invio tempestivo dei dati permetterà un miglior coordinamento e un più efficace svolgimento del PNR.
Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni chiarimento.
  L'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario: BAGNATO 


Cliccare qui per visualizzare le tabelle e gli allegati in formato PDF


(2004.6.404)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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Michele Arcadipane
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