REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 MARZO 2004 - N. 10
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


CORTECOSTITUZIONALE
ORDINANZA 13-23 gennaio 2004, n. 32.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  Riccardo Chieppa, presidente;
-  Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge della Regione siciliana, approvata il 30 luglio 2003, recante "Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 7 agosto 2003, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2003.
Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 2003 il giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 7 agosto 2003 e depositato il successivo 14 agosto (registro ricorsi n. 63 del 2003), ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2003, recante "Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio", in riferimento agli artt. 3, 9, 81 e 97 della Costituzione e agli artt. 14 e 17 dello Statuto regionale;
che, secondo il ricorrente, l'art. 1 della legge, nella parte in cui prevede, per la vigilanza venatoria, l'utilizzo di risorse finanziarie già impegnate nell'esercizio precedente, si pone in contrasto con gli artt. 81 e 97 della Costituzione, in quanto infrange il principio di annualità del bilancio posto anche a garanzia del corretto e trasparente utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche;
che, inoltre, l'art. 9 della legge, nella parte in cui, consentendo, ad libitum del soggetto richiedente, la variazione della destinazione d'uso degli immobili ovunque realizzati, con indici di edificabilità diversi rispetto alla tipologia originariamente autorizzata, viola gli artt. 9 e 97 della Costituzione, poiché determina in tal modo l'alterazione dell'ordinata pianificazione e gestione del territorio con conseguente pregiudizio per l'ambiente;
che lo stesso art. 9 della legge viola gli artt. 14 e 17 dello Statuto regionale, poiché consente, senza alcun onere, di sanare costruzioni edificate in difformità dalla vigente normativa urbanistica, evitando di incorrere nelle previste sanzioni penali di cui al combinato disposto degli artt. 7, 8 e 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);
che, infine, il Commissario dello Stato impugna l'articolo 13 della predetta legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2003;
che, in particolare, tale ultimo articolo - sostitutivo dell'art. 55, comma 7, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 (Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria) - prevede che al personale dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) e della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) non si applicano le disposizioni dell'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione), secondo cui il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti di tutti gli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale, non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali;
che, in questo modo, l'articolo in questione si pone in contrasto, in primo luogo, con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la deroga introdotta al principio di omogeneità del trattamento economico e giuridico del personale di tutti gli enti soggetti alla tutela e vigilanza della Regione, stante l'assenza di peculiarità delle posizioni dei dipendenti dell'IRCAC e della CRIAS rispetto alla generalità dei dipendenti regionali, determina una indebita disparità di trattamento;
che l'art. 13 della legge impugnata appare inoltre lesivo dell'art. 97 della Costituzione, in quanto, introducendo un privilegio retributivo a favore del personale dell'IRCAC e della CRIAS viene ad ingenerare tensioni e rivendicazioni retributive all'interno dell'apparato regionale con riflessi sul buon andamento della pubblica amministrazione;
che, infine, la disposizione in questione si pone in contrasto con l'art. 81 della Costituzione, in quanto, estendendo al personale dell'IRCAC e della CRIAS il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore bancario, senza che peraltro il personale di detti enti sia assimilabile alle banche nazionali, determina un maggiore e notevole esborso di risorse pubbliche a carico del bilancio regionale, senza che siano indicati mezzi di copertura finanziaria per farvi fronte;
che non si è costituita la Regione siciliana.
Considerato che questa Corte ha ritenuto, nella sentenza n. 314 del 2003, che il sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dallo Statuto speciale resta tuttora applicabile, come riconosciuto, peraltro, anche dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'ade guamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2003, recante "Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio", è stata promulgata (legge regionale 8 settembre 2003, n. 13) con omissione delle parti censurate, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni ivi contenute;
che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 351 del 2003 e ordinanza n. 339 del 2003), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.
Il presidente: Chieppa Il redattore: Maddalena Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2004
  Il direttore della cancelleria: Di Paola 

(2004.5.338)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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