REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 MARZO 2004 - N. 10
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 6 febbraio 2004.
Bando per la realizzazione degli interventi previsti dal programma annuale di attuazione 2002 del piano nazionale della sicurezza stradale. Azioni prioritarie.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista  la legge regionale 7 settembre 1998, n. 28, come modificata ed integrata dalla legge n. 340/2000;
Vista  la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto  il programma d'azione comunitario 1997-2001 in materia di sicurezza stradale, che indica come obiettivo per gli Stati membri la riduzione del numero dei morti e dei feriti gravi a causa degli incidenti stradali del 50% entro il 2010;
Vista  la disposizione contenuta nell'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, in coerenza con i superiori indirizzi comunitari, ha istituito il piano nazionale della sicurezza stradale. Azioni prioritarie;
Considerato che il 3° comma della citata disposizione prevede anche che il piano nazionale della sicurezza stradale venga attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici ed approvati dal Comitato per la programmazione economica (C.I.P.E.);
Vista  la deliberazione n. 100/2002 del 29 novembre 2002, con la quale il Comitato per la programmazione economica ha approvato il piano nazionale della sicurezza stradale - azioni prioritarie ed il programma annuale di attuazione 2002;
Vista la disposizione contenuta nell'art. 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto il finanziamento degli interventi in materia di sicurezza stradale, da attuare da parte degli enti proprietari delle strade territorialmente competenti, sulla base dei programmi annuali di cui al precedente considerato;
Considerato che la predetta legge n. 488/89 ha autorizzato, per la realizzazione degli interventi di cui ante, un limite di impegno quindicennale di € 12.911.422,00 per l'anno 2001, finalizzato all'accensione dei mutui da parte degli enti proprietari delle strade territorialmente competenti;
Visto il decreto ministeriale n. 938 del 2 dicembre 2002, con il quale, al fine di attuare le iniziative e gli interventi previsti nel succitato programma annuale, è stata ripartita l'annualità di € 12.911.422,00, quale limite di impegno quindicennale, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che, in base alla ripartizione disposta dal suddetto decreto, alla Regione siciliana è stata assegnata la somma di € 1.086.813,00, quale prima annualità del citato limite di impegno quindicennale di cui all'art. 56 della legge n. 488/99;
Visto il decreto ministeriale n. 3482 del 12 dicembre 2002, con il quale è stata impegnata in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano la suddetta spesa nell'importo di € 12.911.422,00, quale limite di impegno quindicennale per lfinanziario 2002 - conto residui 2001 - e per gli esercizi successivi fino al 2016, al fine di permettere alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stesse il pagamento delle rate dei mutui accesi dagli enti proprietari delle strade territorialmente competenti ed attuatori degli interventi;
Visto il decreto interministeriale n. 10539/TT, recante criteri e modalità per l'accensione dei mutui previsti dal suddetto programma annuale di attuazione 2002 e finalizzati all'attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale;
Considerato che, per la realizzazione degli interventi inerenti il programma annuale di attuazione 2002, que st'ultimo prevede che le regioni, in relazione alle specificità ed agli obiettivi locali, definiranno le procedure concorsuali o, eventualmente, le forme di concertazione per l'allocazione delle risorse ricadenti nel territorio di propria competenza;
Visto il verbale relativo alla Conferenza di servizi del 10 dicembre 2003, attraverso la quale sono stati concertati e definiti i contenuti del bando finalizzato a coordinare l'attribuzione alle province regionali ed ai comuni siciliani della sopracitata quota di cofinanziamento di € 1.086.813,00, secondo le finalità e i contenuti del programma e del piano de quibus;
Ritenuto, quindi, necessario definire la relativa procedura concorsuale mediante la redazione del suddetto bando;

Decreta:


Articolo unico

Per le finalità indicate in premessa, é approvato il bando per la realizzazione degli interventi previsti dal programma annuale di attuazione 2002 del piano nazionale della sicurezza stradale. Azioni prioritarie.
Il prefato bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà reso disponibile nel sito internet del dipartimento trasporti e comunicazioni (www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti).
Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Palermo, 6 febbraio 2004.
  LO BUE 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il 25 febbraio 2004 al n. 95.
Allegati
BANDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2002 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE AZIONI PRIORITARIE


Art. 1
Disposizioni generali

La Regione siciliana, ai sensi dell'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutiva del "Piano nazionale della sicurezza stradale. Azioni prioritarie", ed in attuazione del "Programma annuale di attuazione 2002", approvato con deliberazione del Comitato per la programmazione economica n. 100/2002 del 29 novembre 2002, coordina e destina l'attribuzione a province e comuni di € 1.086.813,00 assegnati con decreto ministeriale n. 938 del 2 dicembre 2002, per il cofinanziamento, in conto capitale, di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale, coerentemente alle finalità previste dal Programma d'azione comunitario 1997-2001 ed ai contenuti indicati nel piano nazionale e nel relativo programma attuativo nonché a quelli proposti dalla Regione stessa, secondo i criteri e le modalità seguenti.
Il presente bando, redatto in conformità con quanto previsto dal relativo programma attuativo del piano nazionale della sicurezza stradale, tiene conto dell'attività concertativa effettuata dal Ministero con le regioni, le province regionali e le rappresentanze degli enti locali proprietari di strade.

Art. 2
Obiettivi e contenuti

La Regione siciliana, e per essa il dipartimento trasporti e comunicazioni dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, che, per brevità, verrà in seguito denominato il dipartimento, attraverso l'attuazione del primo programma annuale di attuazione 2002 del piano nazionale della sicurezza stradale, intende:
a) avviare un processo sistematico di miglioramento della sicurezza stradale e di progressiva riduzione del numero delle vittime e della gravità degli incidenti stradali;
b) promuovere e diffondere lo sviluppo di interventi ad alta efficacia in modo da creare, a parità di risorse disponibili, le condizioni per una mobilità sicura e sostenibile, tali da determinare una progressiva riduzione dei tassi di incidentalità;
c) incentivare la crescita degli investimenti nel settore della sicurezza stradale;
d) favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza stradale attraverso un'azione di informazione ed educazione dei cittadini e di sensibilizzazione e formazione dei tecnici e dei soggetti ai quali compete di decidere le politiche sulla sicurezza stradale.
In funzione dei superiori obiettivi si individuano come linee d'azioni prioritarie quelle:
-  finalizzate a ridurre il numero e la gravità degli incidenti nelle situazioni di massimo rischio;
-  tendenti a rafforzare la capacità di monitoraggio e di governo della sicurezza stradale da parte delle amministrazioni locali;
-  aventi carattere di completezza, basate cioè sulla concertazione e sul partenariato da parte di tutte le amministrazioni e gli organismi pubblici e privati, coinvolte nell'ambito di un progetto unitario, per il perseguimento comune del miglioramento della sicurezza stradale;
-  che presentano condizioni di tempestività.

Art. 3
Oggetto e campi di intervento

In conformità ai principi indicati dal relativo programma di attuazione del piano, sono finanziabili le proposte attinenti, esclusivamente, i seguenti interventi:
a) la creazione di centri di programmazione, pianificazione, monitoraggio e gestione di livello provinciale e comunale in grado di contribuire:
1) al miglioramento della qualità dei dati sugli incidenti stradali in modo da garantire accuratezza e completezza delle informazioni nonché la localizzazione puntuale degli incidenti sulla rete stradale urbana ed extraurbana;
2) all'analisi dei fattori di rischio e all'individuazione di soluzioni idonee a rimuoverli o a ridurne significatamente la portata;
3) alla definizione e all'attuazione degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale;
4) all'individuazione dei fattori di rischio strutturali e delle linee d'azione in grado di contrastare o reprimere tali fattori; alla collaborazione con altri uffici, mediante una strategia di auditing essenziale per evitare che scelte riguardanti il territorio, l'urbanistica, il sistema infrastrutturale possano avere o determinare implicazioni pregiudizievoli sui livelli di sicurezza;
b) la messa in sicurezza di tronchi e nodi delle strade extraurbane considerati a massimo rischio, sulla base delle analisi effettuate dalle amministrazioni responsabili;
c) la realizzazione di interventi diffusi e di manutenzione programmata della rete extraurbana finalizzati al miglioramento della sicurezza della circolazione ed aggiuntivi rispetto alla manutenzione ordinaria;
d) la messa in sicurezza di tronchi e nodi delle zone urbane ritenute a massimo rischio sulla base delle analisi effettuate dalle amministrazioni responsabili;
e) la moderazione del traffico allo scopo di migliorare la sicurezza stradale in area urbana mediante la riqualificazione di strade e piazze, la creazione di percorsi pedonali protetti, la creazione di zone a velocità limitata, la creazione di aree pedonali o di aree con precedenza al traffico pedonale (ad esclusione di interventi su marciapiedi), la creazione di piste ciclabili in sede protetta, a supporto della mobilità quotidiana ed altri interventi di analoghe caratteristiche e finalità, anche con riferimento all'attività podistica;
f) l'uso del trasporto collettivo per migliorare la sicurezza stradale;
g) il rafforzamento ed il miglioramento di campagne di informazione e di sensibilizzazione dedicate ai vantaggi della sicurezza stradale;
h) lo sviluppo ed il rafforzamento culturale ed educativo della sicurezza stradale nelle scuole e nei riguardi della popolazione adulta;
i) l'incentivazione ed il rafforzamento dell'attività svolta dagli organi di polizia stradale, ai fini dello sviluppo di una efficace azione di prevenzione, di controllo e di repressione, anche attraverso l'utilizzo di strumentazione fissa e mobile.

Art. 4
Soggetti destinatari

Per potere accedere ai cofinanziamenti possono presentare proposte, relativamente ai sopra elencati campi di intervento, le province e i comuni in forma singola o associata.
Alle singole amministrazioni o ai raggruppamenti di queste possono essere associati in partenariato altri organismi qualificati, pubblici o privati, interessati al miglioramento della sicurezza stradale, i quali partecipano direttamente alla definizione e all'attuazione della proposta di intervento, contribuendo ad attuarla ed a sostenerne i relativi oneri.
Ogni amministrazione proponente potrà presentare una sola proposta di intervento, in forma singola o associata.
Costituiscono requisiti indispensabili per l'accesso ai finanziamenti:
a) il principio di aggiuntività, previsto nel paragrafo 2.3 del primo programma annuale di attuazione 2002 del piano. Al fine di comprovare la sussistenza di tale requisito, il soggetto proponente dovrà dichiarare che l'intervento ha carattere aggiuntivo e cioè che configura un incremento dell'impegno di risorse professionali e/o finanziarie dedicate al miglioramento della sicurezza stradale;
b) la realizzazione, ove ancora non esistente, nell'ambito dell'amministrazione proponente di un centro di monitoraggio per la programmazione degli interventi e la verifica dei risultati conseguiti in termini di riduzione degli incidenti. L'eventuale progetto della struttura e l'attività stessa di monitoraggio costituiscono parte integrante della proposta e saranno oggetto di valutazione di merito.

Art. 5
Presentazione delle domande, tempistica, documentazione allegata, assegnazione dei finanziamenti e valutazione tecnica dei progetti

I finanziamenti saranno assegnati alle proposte che risulteranno maggiormente coerenti con gli obiettivi e con i contenuti del piano nazionale della sicurezza stradale - azioni prioritarie del relativo programma attuativo, sulla base della procedura di cui al presente articolo.
Per concorrere all'assegnazione del cofinanziamento, i soggetti destinatari di cui al precedente articolo, devono presentare domanda al seguente indirizzo: Regione siciliana, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento trasporti e comunicazioni - ufficio del piano della sicurezza stradale, servizio 7°, via Emanuele Notarbartolo, n. 9 - 90141 Palermo.
Le domande, corredate degli allegati previsti, sottoscritte dal sindaco o dall'assessore competente della Provincia, devono essere inviate in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno in maniera chiara la dicitura: "Bando relativo al programma annuale d'attuazione 2002 del piano nazionale della sicurezza stradale", entro e non oltre il termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante consegna diretta all'ufficio accettazione del dipartimento che rilascerà apposita ricevuta. A tal fine, farà fede, rispettivamente, la data del timbro postale ovvero quella apposta dal suddetto ufficio accettazione.
Qualora la scadenza dei 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo o non lavorativo, la data di acquisizione della domanda, con le medesime modalità sopradescritte, è prorogata di diritto al primo giorno non festivo lavorativo seguente. Il mancato rispetto dei detti termini comporta l'esclusione della domanda stessa.
Ogni domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata conformemente allo schema riportato nella documentazione tecnica allegata al presente disciplinare e deve essere corredata dei seguenti elaborati (domanda e documentazione in duplice copia, di cui una in originale):
1) il quadro descrittivo dell'intervento, il cui schema è riportato nella documentazione tecnica allegata al presente disciplinare - allegato A;
2) la scheda dei parametri di valutazione, in ausilio alla procedura concertata per la determinazione delle priorità delle proposte - allegato B;
3) l'analisi generale dell'incidentalità, compilata come indicato nella documentazione tecnica - allegato C;
4) il progetto relativo alle azioni da realizzare, con l'indicazione degli obiettivi, degli oneri da sostenere, delle risorse professionali, delle strutture tecniche e della strumentazione che saranno impegnate per la realizzazione di ciascun intervento.
Nel caso in cui uno o più degli interventi previsti siano costituiti da opere infrastrutturali o edilizie, è sufficiente presentare un progetto preliminare, definitivo o esecutivo, ai sensi della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, in alternativa, uno studio di fattibilità che comprenda:
-  l'inquadramento della problematica a livello di incidentalità e delle soluzioni da attuare per la rimozione delle criticità riscontrate;
-  la relazione descrittiva;
-  i rilievi planoaltimetrici e lo studio di inserimento urbanistico;
-  gli elaborati grafici (stato di fatto, scenario di progetto, etc.);
-  il quadro economico.
Invece, nel caso in cui siano previsti azioni o interventi di mobilità in generale, è sufficiente presentare un progetto pienamente operativo, tale cioè da rendere possibile l'immediato passaggio alle fasi attuative ovvero, in alternativa, un progetto di massima che indichi:
-  il tipo di intervento;
-  le soluzioni che saranno adottate e gli effetti attesi;
-  i motivi delle scelte;
-  la fattibilità tecnica ed amministrativa;
-  il quadro economico;
5) nel caso in cui la proposta venga presentata da più amministrazioni, dovrà essere allegato il relativo atto di concerto (accordo di programma, intesa, convenzione, etc.) attraverso il quale le diverse amministrazioni esprimono congiuntamente la proposta di intervento, adottano il progetto, assumono gli impegni previsti ed indicano l'amministrazione capofila;
6) la delibera (o il provvedimento formale equipollente di cui al precedente punto) con cui il proponente si impegna:
-  a sostenere la quota di costi non coperta dal finanziamento;
-  a rispettare i tempi indicati e ad assicurare il monitoraggio dei risultati, determinati dall'intervento o dagli interventi realizzati, per una durata non inferiore a 3 anni a partire dalla data di completamento dell'intervento stesso;
-  a richiedere l'autorizzazione di apportare eventuali modifiche ai contenuti della proposta comunicandone le specifiche cause;
-  a predisporre e rendere disponibile la documentazione esaustiva e dettagliata degli interventi intrapresi e degli effetti da questi determinati, per consentire la valutazione della loro efficacia, ai fini della sicurezza stradale, e la loro eventuale diffusione nonché per consentire, sia al dipartimento sia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo svolgimento di verifiche e sopralluoghi;
-  ad approvare la bozza di convenzione sulla base dello schema riportato nella documentazione tecnica - allegato E;
7) la nomina del responsabile del procedimento e l'impegno formale a comunicare tempestivamente, sia al dipartimento sia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, eventuali variazioni della persona che ricopre tale incarico.

Art. 6
Valutazione tecnica dei progetti, individuazione delle proposte prioritarie da ammettere al finanziamento e relativa graduatoria

Ai fini della valutazione tecnica dei progetti nonché dell'individuazione delle priorità tra le proposte ammissibili a finanziamento ed in relazione a quanto indicato nel paragrafo 10 "Gestione delle procedure di allocazione delle risorse finanziarie", sub 10.2 del programma annuale di attuazione 2002, viene nominata, con decreto del dirigente generale del dipartimento, una commissione di valutazione formata da 7 membri, 5 dei quali designati dal medesimo dipartimento, di cui uno con funzioni di presidente e due esperti, un componente indicato dall'U.P.I. regionale ed un componente indicato dall'Ancisicilia.
Le mansioni di segretario della predetta commissione verranno assunte da uno dei componenti designati dal dipartimento.
La commissione procede alla valutazione tecnica dei progetti nei successivi 60 giorni, dalla data di ricevimento degli stessi, tenendo conto di quanto concertato nella Conferenza di servizi svoltasi il 10 dicembre 2003.
La commissione, tenendo conto anche dell'ordine delle priorità dei progetti stessi, individua le proposte di intervento finanziabili e ammette i progetti e le attività prioritarie.
Di ausilio per la determinazione di tali priorità e per la definizione della successiva graduatoria sarà l'analisi dei parametri di valutazione inerenti:
a) rilevanza della proposta sia in relazione all'entità del rischio e delle vittime, sia in relazione all'efficacia dell'intervento in termini di riduzione del fenomeno;
b) il rafforzamento delle capacità di governo della sicurezza stradale;
c) la completezza dell'intervento e il suo inserimento in una strategia (piano o programma) generale per migliorare la sicurezza stradale;
d) la tempestività dell'intervento.
Nell'ipotesi di proposte complesse, costituite cioè da più interventi, ai fini della valutazione si dovranno analizzare i parametri di valutazione di ogni singolo intervento.
La commissione di valutazione, nei 120 giorni successivi alla verifica tecnica dei progetti, esamina le proposte di intervento, stabilisce, con l'ausilio dei dati e delle indicazioni presenti nella documentazione tecnica ivi allegata, gli interventi prioritari da ammettere a finanziamento e definisce la relativa graduatoria che viene elaborata sulla base di un sistema di punteggi, i cui criteri sono anch'essi indicati nella prefata documentazione tecnica - allegato D.
Non verranno ammesse al finanziamento proposte che non raggiungano complessivamente un fattore globale della proposta pari almeno a 30 punti. Per ciascuna proposta non verranno ammessi a finanziamento gli interventi/attività che non raggiungano singolarmente un punteggio complessivo pari almeno a 60 punti (allegato D).
La graduatoria di cui ante resta valida anche per l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie che si venissero a rendere disponibili, fino all'entrata in vigore del successivo programma attuativo del piano.
Il dipartimento, con apposito decreto, approva la graduatoria e i corrispondenti finanziamenti, definisce l'elenco delle proposte di intervento ammesse al cofinanziamento, stabilisce l'assegnazione dei fondi e trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i sopraindicati atti, unitamente alla graduatoria di merito di tutte le domande e ai relativi quadri descrittivi.
L'ufficio del piano della sicurezza stradale del dipartimento comunica agli enti e alle amministrazioni interessate l'ammissione al cofinanziamento.
I lavori e gli interventi devono avviarsi entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammissione al cofinanziamento.
Il centro di monitoraggio dovrà avviarsi entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione al cofinanziamento.
Entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ammissione al cofinanziamento, i soggetti proponenti devono trasmettere all'anzidetto ufficio del piano la delibera di approvazione della proposta definitiva.
In caso di proposta presentata in forma associata, deve essere approvato con la suddetta delibera anche l'atto associativo sottoscritto dai soggetti associati e, in caso di partenariato, dai partner, con l'indicazione degli impegni relativi ad ogni soggetto. Anche detto atto associativo deve essere trasmesso al competente ufficio del piano del dipartimento in uno alla delibera di approvazione della proposta definitiva.
Il dipartimento, una volta verificata l'esatta corrispondenza della documentazione presentata con la proposta definitivamente approvata, procede, entro 120 giorni dalla comunicazione dell'ammissione al cofinanziamento, alla stipula della convenzione, di cui al precedente articolo, sulla base dello schema riportato nell'allegato E della documentazione tecnica.
Entro 8 mesi dalla stipula della citata convenzione deve essere presentato all'ufficio del piano il verbale di consegna lavori, il certificato di inizio lavori o una dichiarazione del responsabile del procedimento dell'inizio delle attività.

Art. 7
Entità dei finanziamenti

L'entità massima del cofinanziamento è determinata in relazione al costo complessivo dell'intervento o del sistema di interventi proposto, compresi gli studi, le progettazioni, l'acquisizione di beni e servizi necessari alla loro realizzazione.
La quota di cofinanziamento assegnata dal dipartimento per ogni proposta di intervento, non potrà superare le percentuali dell'importo complessivo ed i valori riportati nella successiva tabella, mentre la restante quota sarà a carico del soggetto proponente.


Le risorse disponibili verranno attribuite in percentuale alle 3 seguenti tipologie di interventi:
a) 45% per gli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale sulla mobilità urbana e di ingresso/uscita dalle aree urbane (lettere d) e e) del precedente art. 3);
b) 30% per gli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale sulla mobilità extraurbana [lettere b) e c) del precedente art. 3];
c) 25% per gli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale in generale [lettere a), f), g), h) e i) del precedente art. 3].
Il finanziamento verrà attribuito, quale limite di impegno quindicennale, per l'accensione di un mutuo, i cui criteri e le cui modalità sono indicati nel decreto interministeriale n. 10539/TT, nell'ambito della disponibilità assegnata alla Regione siciliana di E 1.086.813,00 per 15 annualità.
Le risorse finanziarie potranno essere utilizzate esclusivamente per spese in conto capitale, per realizzare le opere e le iniziative che saranno ammesse a finanziamento, compresi gli studi, le progettazioni, l'acquisizione di beni e servizi necessari alla loro completa realizzazione.
Gli importi derivanti da eventuali economie o da ulteriori disponibilità finanziarie, utilizzabili per le finalità proprie del programma annuale di attuazione 2002 del piano, che si venissero a determinare successivamente, confluiranno in un fondo di finanziamento attinente l'anzidetto programma e saranno assegnati alle proposte di intervento non finanziate in relazione alle priorità stabilite dalla procedura di cui al precedente art. 6, fino ad esaurimento del fondo.

Art. 8
Disposizioni finali

Il dipartimento non assume rapporti diretti con le imprese, i gruppi di lavoro, i professionisti, i fornitori di beni e di servizi ai quali il proponente affida la realizzazione di tutte o parte delle azioni comprese nella proposta di intervento.
Le eventuali convenzioni stipulate tra l'amministrazione ammessa a cofinanziamento ed imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni e di servizi, dovranno espressamente prevedere, nei confronti dei medesimi, l'obbligo a conformarsi alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del dipartimento e ad accettare le forme di controllo che gli stessi riterranno opportuno effettuare ai fini del miglior esito degli interventi.
Relativamente agli interventi che presuppongono la realizzazione di opere edilizie e infrastrutturali, la normativa di riferimento è quella contenuta nella legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni ed in genere tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici.
Il dipartimento valuta, a mezzo esame istruttorio, l'ammissibilità delle eventuali variazioni comunicate dall'amministrazione assegnataria. In caso di accettazione delle variazioni, queste dovranno essere inserite nel quadro descrittivo di cui al punto 1 del precedente art. 5, unitamente ad una breve relazione tecnica.
Il quadro descrittivo, così aggiornato, dovrà essere parimenti comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Qualora le variazioni ammesse comportino maggiori oneri questi saranno ad esclusivo carico del proponente.
Laddove l'attuazione degli interventi ammessi a cofinanziamento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dalla tempistica, dai contenuti e dalle finalità indicati nella proposta ammessa al finanziamento, il dipartimento fissa un termine entro il quale l'amministrazione assegnataria del finanziamento deve provvedere ad eliminare tali difformità.
Decorso infruttuosamente detto termine, il dipartimento comunicherà formale diffida ad adempiere concedendo un ulteriore termine, trascorso anch'esso infruttuosamente, il dipartimento procederà alla revoca del cofinanziamento che sarà comunicata, con i connessi atti istruttori ed al quadro descrittivo aggiornato, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La revoca del cofinanziamento comporta, per l'amministrazione assegnataria, l'obbligo di restituire al dipartimento gli eventuali importi da questo corrisposti e non espressamente previsti nella proposta approvata, per i quali non esista giustificazione di spesa, maggiorati degli interessi legali.
Il bando e la relativa documentazione tecnica saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sono disponibili presso il dipartimento trasporti e comunicazioni - ufficio del piano della sicurezza stradale, servizio 7°, via E. Notarbartolo, n. 9 - 90141 Palermo, ove sono consultabili ed acquisibili sul relativo sito internet www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti.
La documentazione relativa al piano nazionale della sicurezza stradale è, invece, disponibile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.infrastrutturetrasporti.it), nella sezione dedicata alla "sicurezza stradale".
L'effettiva erogazione dei cofinanziamenti è subordinata al completamento delle procedure di erogazione dei fondi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Regione siciliana.
I dati personali di cui il dipartimento verrà in possesso, saranno trattati nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

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(2004.7.488)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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