REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 FEBBRAIO 2004 - N. 9
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARE 19 febbraio 2004, n. 40.
Delibera C.I.P.E. n. 138/2000 - Trasferimento delle risorse annualità 2002-2003 per la prevenzione e la lotta al fenomeno del sommerso. Interventi a favore dell'emersione del lavoro irregolare e dell'occupabilità in Sicilia. Circolare assessoriale 19 dicembre 2002, n. 25 - Attuazione degli interventi. Disposizioni.

ALLE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO CHE HANNO ADERITO AGLI INTERVENTI
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO
AL SERVIZIO ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
AL SERVIZIO UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO
AI COMITATI PROVINCIALI PER IL LAVORO E L'EMERSIONE DEL SOMMERSO (CLES)
AL COMITATO REGIONALE PER L'EMERSIONE EX ART. 78, LEGGE N. 449/98
AI COMITATI PROVINCIALI PER L'EMERSIONE EX ART. 78, LEGGE N. 449/98
AI SERVIZI FORMATIVI DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EX LEGGE REGIONALE N. 24/76
AL NUCLEO CARABINIERI, COORDINAMENTO PER LA SICILIA, PRESSO ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL P.R.O.F.
e, p.c.  alla presidenza della regione siciliana, ufficio di gabinetto 

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE, UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI:
-  DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE A TUTELA DEI LAVORATORI
-  DIREZIONE GENERALE DELL'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO E LA FUNZIONE - DIVISIONE VII
ALLA SEDE REGIONALE I.N.A.I.L.
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
ALL'AREA E AI SERVIZI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PREMESSA
Con la circolare assessoriale 19 dicembre 2002, n. 25 sono state impartite le prime direttive in ordine agli interventi in oggetto.
Il dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione, divisione VII, con decreto datato 15 settembre 2003, ha disposto il trasferimento e le modalità di erogazione alle regioni interessate tra le quali, com'è noto, rientra la Regione siciliana, delle risorse assegnate dalla delibera in oggetto per le annualità 2002 e 2003. Tenuto conto delle complessive risorse in via di erogazione potranno essere attivati n. 4.124 tirocini anziché n. 2.151 come origina riamente previsto dalla circolare 19 dicembre 2002, n. 25/AG.
La Commissione regionale per l'impiego, pertanto, nella seduta dell'8 ottobre 2003 ha deliberato che i tirocini formativi in oggetto vengano, a livello provinciale, assegnati alle associazioni datoriali proporzionalmente al dato percentuale risultante dal rapporto tra i tirocini richiesti e quelli attivabili, in considerazione della popolazione residente nella stessa provincia (fonte ISTAT), come risulta dai prospetti allegati (allegati da 1 a 10).
Si rende noto, poi, che nella stessa seduta la C.R.I. ha stabilito che:
-  non sarà ammessa deroga ai limiti numerici fissati dall'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale n. 1442/98;
-  il limite numerico di n. 1 tirocinante fissato dall'articolo sopra citato, attese le finalità dei tirocini formativi e di orientamento in questione, va riferito ad aziende ospitanti, i cui dipendenti a tempo indeterminato variano da 0 a n. 5;
-  le figure professionali di riferimento dei tirocini formativi e di orientamento in questione, attesa la durata degli stessi (sei mesi), ed il titolo di studio richiesto per i tirocinanti, non possono riguardare qualifiche di basso profilo;
-  attese le particolari modalità formative dei predetti interventi, nonché le finalità degli stessi strettamente legate alla promozione di politiche di emersione dal lavoro sommerso, i soggetti ospitanti, ammessi al programma, non potranno ospitare in qualità di tirocinante il coniuge e/o parenti o affini fino al terzo grado.
I soggetti ospitanti, pertanto, possono accogliere presso le proprie strutture, contemporaneamente ai dipendenti a tempo indeterminato, i tirocinanti richiesti nelle entità numeriche sotto specificate:
-  da 0 a  5 dipendenti a t.i.: n. 1;
-  da 6 a 19 dipendenti a t.i.: n. 2;
-  uguale a 20 o maggiore: massimo il 10% dei dipendenti a tempo indeterminato.
Atteso il lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione delle proposte, su conforme indirizzo dell'Assessore reso in data 5 novembre 2003 è stato consentito alle associazioni datoriali aderenti alle iniziative, ai fini dell'attivazione dei tirocini in questione nel numero massimo assegnato, individuare tra i soggetti ospitanti anche i datori di lavoro associati non rientranti tra quelli già firmatari delle schede di adesione, per i quali, ovviamente, è stata richiesta la trasmissione della relativa scheda di adesione prevista della circolare n. 25/2002.
E' stato, altresì, precisato alle predette associazioni datoriali proponenti che dovrà essere conferita priorità agli associati che abbiano presentato adesione entro i termini della citata circolare n. 25/2002, nel rispetto comunque dell'ordine cronologico.
Con delibera resa nella seduta del 22 ottobre 2003, la Commissione regionale per l'impiego ha dato mandato all'agenzia regionale per l'impiego di procedere alla stipula delle convenzioni-quadro ai sensi del decreto interministeriale n. 142/98 , art. 4, comma 3, con le associazioni datoriali già aderenti alle iniziative e nel contempo ne ha deliberato l'approvazione.
Nelle more che vengano via via stipulate le predette convenzioni-quadro, si ravvisa la necessità di impartire le seguenti direttive riguardanti le modalità esecutive degli interventi in oggetto.
Preliminarmente si ritiene necessario rammentare il programma delle iniziative in questione, già delineato nella citata circolare n. 25/AG/02.
1.  Il programma
Ai fini dell'utilizzo delle predette risorse del fondo per l'occupazione assegnate alla Regione siciliana, con la delibera n. 138 del 21 dicembre 2000, modificata dalla delibera C.I.P.E. n. 48 del 4 aprile 2001, questa Amministrazione ha individuato il tirocinio formativo e di orientamento come strumento efficace per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del sommerso, nella misura in cui i datori di lavoro privati, nell'ospitare i tirocini formativi e di orientamento, si sono impegnati (attraverso le associazioni datoriali di appartenenza) a partecipare ad attività informative di diffusione e promozione degli strumenti normativi vigenti per l'emersione del lavoro non regolare.
Tali attività informative avranno luogo presso le associazioni datoriali di appartenenza, firmatarie delle convenzioni-quadro ex art. 4, terzo comma, del decreto interministeriale n. 142/98.
La scelta dell'istituto del tirocinio formativo e di orientamento trae spunto dal valore originale dello stesso, che consiste nello svolgimento di un percorso orientativo-formativo che si svolge in situazione lavorativa.
Il dato esperenziale costituisce, pertanto, l'unico veicolo per l'acquisizione di competenze professionali che, facilitando l'incontro tra le esigenze delle imprese e quelle delle persone impegnate nelle esperienze in questione, ne favorisce l'occupabilità.
E' intendimento, pertanto, con l'attuazione del previsto programma, contribuire al "sano" sviluppo occupazionale della Sicilia, rispondendo ad una duplice esigenza:
-  individuare un'efficace strategia di coinvolgimento delle imprese da parte delle associazioni datoriali, firmatarie delle convenzioni quadro ex art. 4, terzo comma, del decreto interministeriale n. 142/98, per la diffusione e la promozione di un'adesione culturale e, quindi, di una nuova consapevolezza che riconosca nell'emersione del lavoro non regolare una forma di sostegno al lavoro regolare e, quindi, un agente di sviluppo;
-  pervenire ad una più corretta flessibilità del mercato del lavoro siciliano mediante l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento che, costituendo percorsi propedeutici all'occupabilità, in sintonia con gli obiettivi individuati dagli orientamenti in materia dell'Unione europea, rendano più fluido l'incontro tra gli obiettivi delle imprese e le aspettative dei soggetti in cerca di occupazione.
1.2.  Obiettivo
Favorire la prevenzione e l'emersione del lavoro sommerso, mediante la diffusione nel territorio regionale di tavoli informativi sul tema "Emersione è sviluppo" a cura delle associazioni datoriali firmatarie delle sottospecificate convenzioni-quadro, offrendo nel contempo l'opportunità ai datori di lavoro partecipanti di attivare esperienze formative, che facilitino l'incontro tra le esigenze proprie e quelle delle persone impegnate nelle esperienze, favorendo altresì l'occupabilità di questi ultimi soggetti.
1.3.  Interventi
Tavoli informativi a cura delle associazioni datoriali sul tema "Emersione è sviluppo".
Tirocini formativi e di orientamento previsti dall'art. 18 della legge n. 196/97, regolamentati dal decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, della durata di sei mesi.
1.4.  Strumenti regolamentari
Convenzioni-quadro, ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale n. 142/98, stipulate tra l'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e le associazioni datoriali che hanno aderito alle predette iniziative nei termini fissati dalla circolare assessoriale 19 dicembre 2003, n. 25/AG/02.
1.5.  Ente promotore dei tirocini
Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, dipartimento dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
1.6.  Condizioni indispensabili per partecipare al program ma
Le associazioni datoriali secondo la convenzione-quadro sottoscritta sono impegnate formalmente ad operarsi per il coinvolgimento degli associati per far crescere la consapevolezza e l'adesione culturale relativamente alle opportunità offerte dall'emersione del lavoro irregolare nonché all'attivazione dei tirocini formativi.
Alle associazioni datoriali è stato affidato un ruolo strategico per l'attuazione complessiva dell'intero programma che, come è evidente, presenta non pochi caratteri di sperimentazione.
Le associazioni datoriali, infatti, hanno il compito di organizzare tavoli informativi dal titolo "Emersione è sviluppo" (tematiche principali: riferimenti normativi, convenienze ed opportunità) senza oneri a carico delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 138/2000 o di risorse gestite dall'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.
A tali incontri i datori di lavoro associati che ospitano i tirocini in questione hanno l'obbligo di partecipare.
La mancata partecipazione comporterà l'esclusione dalla fruizione del contributo forfettario per le spese assicurative sostenute e l'interruzione del tirocinio.
I tavoli informativi dovranno prevedere, attesa la competenza, anche l'intervento di almeno due dei soggetti di seguito indicati:
-  n. 1 rappresentante del comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES) territorialmente competente;
-  n. 1 rappresentante del comitato provinciale per l'emersione istituito ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
-  n. 1 rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro.
E' appena il caso di rammentare l'obbligo dell'associazione datoriale convenzionata e del datore di lavoro ospitante di conservare tutta la documentazione relativa agli interventi secondo le vigenti disposizioni in materia.
1.7.  Tipologia dei datori di lavoro ospitanti
I datori di lavoro di cui al punto 2.3 della richiamata circolare assessoriale n. 22 del 28 novembre 2002, aderenti alle associazioni datoriali convenzionate e dalle stesse già individuati.
1.8.  Tirocinanti
Numero soggetti coinvolti: 4.124.
Requisiti:
1)  avere un'età minima di 18 anni compiuti;
2)  versare nello stato di disoccupazione o inoccupazione;
3)  essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
4)  essere residenti nel territorio della Regione siciliana.
I requisiti n. 2 e n. 4 devono permanere per tutta la durata del tirocinio, pena l'interruzione dello stesso.
Ambito territoriale dell'intervento: tutte le province siciliane.
Tali requisiti devono essere posseduti già alla data della selezione curata, per l'ammissione al tirocinio, direttamente dalle associazioni datoriali convenzionate. Il possesso dei predetti requisiti da parte degli aspiranti tirocinanti sarà attestato da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Tali dichiarazioni contestuali alle istanze di ammissione ai tirocini, secondo il modello allegato (allegato 11), saranno acquisite dalle associazioni datoriali firmatarie delle convenzioni-quadro al fine della predetta selezione e rimarranno in custodia delle associazioni datoriali per ogni eventuale controllo da parte degli organismi preposti.
2.  Facilitazioni e condizioni per la fruizione
La Regione eroga a favore del tirocinante un assegno formativo mensile pari a E 400,00 al lordo, che sarà corrisposto in due "tranche" trimestrali posticipate con clausola risolutiva nel caso in cui il tirocinante dovesse successivamente svolgere attività lavorativa remunerata o, per altra causa non potesse proseguire l'esperienza formativa.
Nel caso di assenza a causa di astensione obbligatoria per maternità o per svolgimento del servizio militare da parte del tirocinante, giusta l'art. 7, commi 2 e 3, del decreto interministeriale n. 142/98, il datore di lavoro ospitante potrà chiedere momentaneamente interruzione del tirocinio e riprenderlo dopo la sospensione.
Le eventuali proroghe potranno, comunque, essere ammesse, ferma restando la durata massima complessiva del tirocinio (sei mesi).
Per esigenze connesse con l'invio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della documentazione giustificativa delle spese per ottenere il saldo, i tirocini in questione dovranno concludersi, comunque, entro il mese di ottobre 2004.
Ai fini dell'erogazione dell'assegno trimestrale il tirocinante deve svolgere il tirocinio per almeno l'80% delle ore complessive previste nel trimestre, desumibili dall'orario settimanale fissato nel relativo singolo progetto formativo e di orientamento. L'assegno medesimo potrà essere complessivamente riconosciuto per periodi inferiori a sei mesi soltanto nel caso in cui sia stato interrotto per motivi indipendenti dalla volontà del tirocinante, ferma restando la frequenza di almeno l'80% delle ore complessivamente previste alla data dell'interruzione.
I requisiti relativi allo stato di disoccupazione e alla residenza nel territorio della Regione siciliana devono permanere per tutta la durata del tirocinio, pena l'interruzione dello stesso.
Nel caso in cui, da controlli effettuati, dovesse essere accertato il mancato possesso dei requisiti e/o la mancata permanenza degli stessi da parte del tirocinante, il servizio ufficio provinciale del lavoro procederà all'interruzione del tirocinio, alla decadenza del beneficio e al recupero degli assegni di tirocinio, qualora già erogati.
Ai fini dell'erogazione del predetto assegno si farà fronte con le risorse di cui alla delibera C.I.P.E. in oggetto.
La Regione, altresì, eroga a favore dei datori di lavoro ospitanti un contributo forfettario per le sostenute spese per l'assicurazione presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi (entrambe prescritte dalla normativa vigente) pari ad E 100,00 al lordo per ciascun tirocinante. Tale rimborso non sarà effettuato nel caso in cui il datore di lavoro ospitante non abbia partecipato ai tavoli informativi "Emersione è sviluppo".
La mancata partecipazione alla predetta attività informativa da parte del datore di lavoro ospitante comporterà l'interruzione del tirocinio.
Parimenti il predetto contributo non spetterà nel caso in cui il tirocinio venga interrotto dal datore di lavoro ospitante per causa dipendente dalla propria volontà.
Ai fini del predetto rimborso saranno utilizzate, secondo il fabbisogno, sia le risorse ex delibera C.I.P.E. n. 138/2000, sia le risorse finanziarie assegnate alla Regione siciliana nell'ambito del fondo di cui all'art. 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2.1.  Adempimenti di natura fiscale a carico dei servizi uffici provinciali del lavoro
La vigente normativa fiscale (cfr. art. 50, lett. c), del T.U.I.R., come modificato dal D.L. 12 dicembre 2003, n. 344) prevede che le somme corrisposte a titolo di assegno per fini di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente, quale è il caso del tirocinio formativo e di orientamento, siano qualificabili fiscalmente come redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente.
La ritenuta di acconto va operata, pertanto, sulla base delle aliquote progressive IRPEF per scaglioni di redditi ragguagliate al periodo di riferimento e considerando le detrazioni di imposta spettanti riferite al periodo utile, nel caso in cui ne esistano i presupposti.
Gli assegni in questione saranno, pertanto, assoggettati a tassazione, secondo le vigenti disposizioni in materia fiscale, operata dal servizio ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente, in qualità di sostituto di imposta, che provvederà, altresì, ad effettuare le ritenute per le addizionali regionali e comunali ed alla relativa certificazione ai sensi dell'art. 7/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mediante l'apposita modulistica.
Si avverte, altresì, che i servizi uffici provinciali del lavoro territorialmente competenti calcoleranno a carico di questa Amministrazione l'IRAP pari all'8,5% sull'imponibile di E 400,00 mensili, in ossequio al trattamento tributario vigente.
Relativamente al contributo forfettario (E 100 al lordo) per le spese assicurative sostenute per ogni tirocinio attivato, da erogare a favore dei datori di lavoro ospitanti che hanno partecipato ai tavoli informativi di cui al paragrafo 2, il servizio ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente opererà una ritenuta del 4% ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 28, II comma.
3.  Dati caratteristici dei tirocini formativi
E' di tutta evidenza che i tirocini previsti dalla circolare assessoriale 19 dicembre 2002, n. 25 possono essere attivati a seguito della convenzione-quadro stipulata tra l'Assessore datoriale di appartenenza dei datori di lavoro associati che hanno già presentato adesione alle iniziative, nonché effettuate le attività propedeutiche all'avvio indicate nel successivo paragrafo 4.
3.1.  Durata
Mesi 6.
3.2.  Fase teorica e pratica del tirocinio
Si rammenta che l'articolazione del singolo progetto dovrà, altresì, prevedere, oltre alla fase pratica dell'esperienza formativa, anche una fase teorica per un totale di 40 ore in moduli didattici aventi per tema l'acquisizione delle seguenti competenze di base e trasversali:
-  la sicurezza in ambiente di lavoro (di base)      10  ore  
-  il mercato del lavoro (di base)      10  ore 
-  l'organizzazione aziendale (di base)      10  ore 
-  la creazione d'impresa (trasversale)      5  ore 
-  la comunicazione (trasversale)      5  ore 

Ai fini dell'apprendimento è consigliabile diluire i suddetti moduli lungo un arco temporale ampio.
L'erogazione formativa teorica (40 ore) avverrà a cura del formatore-tutor didattico-organizzativo presso il datore di lavoro ospitante e potrà essere individuale, nel caso di unico tirocinante ospitato.
In particolare, relativamente al modulo riguardante "la sicurezza in ambiente di lavoro", il tutor didattico-organizzativo sarà affiancato dal responsabile del servizio protezione e prevenzione dell'azienda ospitante.
Nello svolgimento dei rimanenti moduli di esperienza formativa pratica, è auspicabile l'affiancamento del tutor aziendale del soggetto ospitante al fine di concretizzare i contenuti rispetto alla realtà aziendale di riferimento.
Non è escluso che l'erogazione formativa-teorica, sopra descritta, possa essere curata dalle associazioni datoriali convenzionate senza alcun onere a carico delle risorse ex delibera C.I.P.E. n. 138/2000 o dell'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.
In tale ipotesi i predetti organismi comunicheranno all'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, al servizio ufficio provinciale del lavoro, al servizio ispettorato provinciale del lavoro (territorialmente competenti), ed al datore di lavoro associato ospitante preferibilmente prima dell'avvio del tirocinio o, comunque, entro quindici giorni dall'avvio, i tempi e i luoghi dello svolgimento della predetta attività formativa-teorica.
Il servizio ufficio provinciale del lavoro, quindi, avrà cura di informare tempestivamente i tutor didattico-organizzativi interessati per il tramite degli enti di F.P. di appartenenza.
4.  Attività per l'avvio degli interventi
4.1.  Per le associazioni datoriali convenzionate
Dopo la stipula della convenzione-quadro con l'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, le associazioni datoriali convenzionate ne diffondono i contenuti ai datori di lavoro associati, aderenti alle iniziative, con particolare riferimento al progetto formativo "standard" relativo alla realtà aziendale del settore produttivo del soggetto ospitante.
Per la selezione dei soggetti da ammettere ai tirocini procedono a:
1)  dare pubblicità all'avviso di selezione con apposita comunicazione anche al servizio ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente, almeno 10 giorni prima del termine fissato per la raccolta delle candidature da acquisire secondo il modello allegato 11;
2)  raccogliere le candidature;
3)  selezionare le candidature, effettuando l'incrocio domanda-offerta del tirocinio;
4)  comunicare i tirocinanti selezionati a seguito dei predetti incroci, alle imprese associate, indicate nella convenzione-quadro, trasmettendo, altresì, copia delle relative domande di ammissione al tirocinio.
Acquisita la relativa comunicazione dell'ufficio provinciale del lavoro informerà i datori di lavoro associati dei nominativi dei tutor assegnati ai tirocini ospitanti.
Acquisita dai datori di lavoro associati ospitanti la comunicazione dell'avvio del/i tirocinio/i, provvederanno a informare tempestivamente le organizzazioni provinciali dei sindacati maggiormente rappresentativi sul territorio nazionale.
Entro 3 mesi dalla stipula della convenzione-quadro l'associazione datoriale convenzionata organizza i tavoli formativi in materia di emersione del lavoro sommerso dal titolo "Emersione e sviluppo" di cui al punto 1.6 ai quali è fatto obbligo partecipare da parte dei datori di lavoro associati ospitanti i tirocini. Per la costituzione e l'organizzazione tematica dei predetti interventi si fa espresso rinvio al predetto paragrafo. Dei tempi e dei modi di tale attività informativa dovrà essere tempestivamente informata l'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, il dipartimento regionale del lavoro, il servizio dell'ufficio provinciale competente per il lavoro, il servizio ispettorato provinciale del lavoro.
L'associazione datoriale convenzionata, al fine del l'erogazione della prevista agevolazione a favore del datore di lavoro ospitante, comunicherà al servizio ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente, l'elen co dei datori di lavoro partecipanti sulla base del modello allegato 12 entro 10 giorni dallo svolgimento dei tavoli informativi. Copia del predetto elenco sarà inviato anche all'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.
4.2.  Per il servizio ufficio provinciale del lavoro
Il servizio ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente (in base all'ubicazione dei locali del l'impresa, luogo di svolgimento del tirocinio), acquisita dall'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale copia della convenzione-quadro, corredata del relativo elenco, provvede a individuare i tutor responsabili didattici-organizzativi dei progetti di tirocinio tra gli operatori, dotati di adeguata professionalità in servizio presso gli enti di F.P. del P.R.O.F. in attuazione.
Al riguardo si rammenta che, secondo le vigenti direttive in materia emanate a cura del dipartimento formazione professionale (circolare assessoriale n. 7/03/FP del 26 giugno 2003), il 10% del monte-ore di impegno contrattuale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i formatori-tutor è destinato allo svolgimento di attività esterne a supporto specifico di interventi tra i quali rientrano espressamente i tirocini formativi.
A tal fine, come già indicato nella nota prot. 173/serv. II/AG del 30 gennaio 2004, il servizio ufficio provinciale del lavoro individuerà i formatori-tutor, cui affidare il tirocinio sulla base di copia dell'elenco provinciale, previsto dalle succitate direttive, dei predetti operatori, distinto per singolo CFP, nel quale sono evidenziate le ore di impegno interno ed esterno da destinare ai tirocini con individuazione della sede di servizio, al fine di facilitare la destinazione al tirocinio che ha svolgimento nella stessa sede o viciniore.
Ad uno stesso tutor potranno essere affidati da 1 a 10 tirocini, tenuto conto che la visita periodica deve avere carattere almeno quindicinale.
Il servizio ufficio provinciale del lavoro procede, entro 6 giorni lavorativi dalla ricezione della convenzione-quadro corredata del l'elenco dei datori di lavoro ospitanti, a comunicare i nominativi relativi ai tutor didattico-organizzativi all'associazione datoriale convenzionata, di riferimento, distinguendoli per impresa e sede di tirocinio, informando nel contempo l'ente di F.P. di appartenenza.
Il servizio ufficio provinciale del lavoro contribuisce a dare pubblicità all'avviso di selezione comunicato dal l'associazione datoriale convenzionata, dandone diffusione a tutte le S.C.I.C.A. dipendenti tramite il sito internet dell'Assessorato e la rete intranet.
Acquisisce dai datori di lavoro ospitanti le comunicazioni di avvio dei tirocini secondo il modello allegato 13.
Provvede a vidimare e numerare progressivamente il registro giornaliero di tirocinio di cui al successivo paragrafo 5.2.
4.3.  Per il datore di lavoro ospitante
Acquisiti dall'associazione datoriale di appartenenza il/i nominativo/i dei tirocinanti selezionati e il nominativo del tutor didattico-organizzativo indicato dal servizio ufficio provinciale del lavoro competente, il datore di lavoro ospitante procederà a:
-  aprire posizione INAIL e stipulare assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
Le coperture assicurative dovranno riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel singolo progetto formativo e di orientamento.
Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 delle tariffe dei premi, approvata con D.M. 18 giugno 1988;
-  individuare il tutor aziendale;
-  formulare insieme con il tutor didattico-organizzativo e il tutor aziendale il singolo progetto formativo, utilizzando il progetto formativo "standard" (allegato 2 circolare 19 dicembre 2002, n. 25/02/AG) trasmesso dall'associazione datoriale di appartenenza, relativo al proprio settore aziendale ed al profilo professionale di inserimento. Particolare attenzione andrà posta per completare il singolo progetto formativo di tutti i dati identificativi necessari.
Si avverte che il tirocinio non può essere avviato in assenza del numero della posizione assicurativa INAIL e del numero di polizza e della indicazione della compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
Dopo la stesura e la compilazione con tutti i necessari elementi del singolo progetto formativo, che ovviamente non sarà più "standard", lo stesso andrà firmato in quattro originali da parte del tirocinante, del tutor didattico-organizzativo, del tutor aziendale e del legale rappresentante dell'impresa.
Il datore di lavoro dovrà provvedere, almeno otto giorni prima dell'inizio del tirocinio, ad informare l'INAIL a mezzo raccomandata della data di inizio e di fine del tirocinio, parimenti dovrà essere informata l'assicurazione privata.
Lo stesso dovrà provvedere, altresì, alla numerazione e vidimazione del registro giornaliero di tirocinio presso il servizio ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
Il datore di lavoro provvederà, altresì, ad inviare, entro 6 giorni lavorativi dall'inizio, comunicazione di avviamento del/i tirocinio/i secondo il modello allegato 13, corredato di originale del/i singolo/i progetto/i formativo/i, al servizio ufficio provinciale del lavoro e di copia dello stesso, al servizio ispettorato provinciale del lavoro, alla R.S.U. (rappresentanza sindacale unitaria).
5.  Attività nel periodo di tirocinio
5.1.  Per il tutor didattico-organizzativo
Il tutor didattico-organizzativo è, come è noto (cfr. circolare assessoriale 28 novembre 2002, n. 22/AG), il tutor dell'ente promotore.
Negli interventi di cui trattasi è un operatore dotato di adeguata professionalità, dipendente degli enti di F.P. del P.R.O.F. in corso di svolgimento.
I suoi compiti principali sono:
a)  verificare la correttezza del progetto formativo rispetto alle caratteristiche del percorso formativo;
b)  assicurarsi della serietà, delle motivazioni e dell'impegno sia del tirocinante che dell'impresa ospitante;
c)  risolvere eventuali possibili incomprensioni o insoddisfazioni dell'impresa o del tirocinante.
Nell'ambito degli interventi in questione curerà anche l'erogazione della formazione teorica nei termini e nei modi di cui al paragrafo 3.2 "Fase teorica e pratica del tirocinio".
Per un efficace monitoraggio dei tirocini in fattispecie il tutor didattico-organizzativo farà periodicamente visita al tirocinante, con cadenza almeno quindicinale, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nel progetto formativo e il buon andamento dello stesso tirocinio. Si ravvisa l'opportunità di incontrare, nel corso di tali visite periodiche, anche il tutor aziendale.
Di tali visite redigerà un report colloqui/visite periodiche secondo il modello allegato 14.
A conclusione del/i tirocinio/i redigerà unitamente al tutor aziendale la relazione finale di tirocinio (modello allegato 17) e produrrà e firmerà unitamente al tutor aziendale la dichiarazione delle competenze (modello allegato 18 - vedi paragrafo 9).
5.2.  Per il tutor aziendale
Relativamente ai compiti del tutor aziendale si rinvia a quanto definito al punto 2.6.2 della circolare assessoriale 28 novembre 2002, n. 22/AG.
La disponibilità, la competenza, la capacità di comunicare e di coinvolgere rientrano tra le caratteristiche personali più apprezzabili di questa figura.
Al momento dell'inserimento in azienda, illustrerà al tirocinante tutte le normative che regolano la vita aziendale, nonché le attività dell'azienda nel suo complesso, approfondendo il processo lavorativo all'interno del quale lo affiancherà.
Firmerà insieme con il tutor didattico-organizzativo e il datore di lavoro ospitante e il tirocinante il progetto formativo di tirocinio.
Avrà periodicamente contatti e incontri con il tutor didattico-organizzativo.
Apporrà settimanalmente il visto sul registro giornaliero di tirocinio secondo il modello allegato 15. In tale registro saranno indicati la data, gli orari e le attività svolte nella giornata.
Predisporrà e firmerà unitamente al tutor didattico-organizzativo la dichiarazione delle competenze a conclusione del tirocinio (modello allegato 18).
5.3.  Per il tirocinante
Il tirocinante rispetta le regole previste dal progetto formativo dallo stesso firmato.
Tiene contatti quotidiani con il tutor aziendale e lo informa di eventuali problemi.
Incontrerà periodicamente il tutor didattico-organizzativo.
Firma giornalmente e compila il registro giornaliero di tirocinio (allegato 15).
5.4.  Per il servizio ispettorato del lavoro
Nel riprodurre di seguito quanto già previsto al paragrafo "vigilanza" della circolare assessoriale 19 dicembre 2002, n. 25, si evidenzia che l'ispezione verificherà il possesso dei requisiti da parte del tirocinante e controllerà che l'esperienza del tirocinio non costituisca rapporto di lavoro.
Non appare, al riguardo, superfluo rammentare che gli interventi sono destinati a diffondere una nuova consapevolezza che riconosca nel lavoro regolare un autentico agente di sviluppo.
Si rileva che il tirocinio pratico si concreta in una attività di affiancamento e non già nella sostituzione di carenze organiche dell'azienda. I datori di lavoro ospitanti, pertanto, non potranno utilizzare i tirocinanti in mansioni che comportino, ad esempio, l'adozione autonoma di qualsiasi responsabilità (cfr. punto 2.11 della circolare assessoriale n. 22 del 28 novembre 2002).
Al fine, pertanto, di verificare se le attività svolte comportino l'assunzione di responsabilità da parte del tirocinante, in violazione dell'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale n. 142/98, gli ispettorati provinciali del lavoro, anche attraverso il contingente dei Carabinieri assegnato agli stessi, provvederanno ad organizzare i necessari servizi di controllo e, ove si verificassero difficoltà operative per l'effettuazione di tali servizi, provvederanno ad espletare gli stessi a campione.
5.5.  Il servizio ufficio provinciale del lavoro
Acquisirà la documentazione necessaria per l'erogazione delle agevolazioni previste al paragrafo 2 secondo il successivo paragrafo 6 "Modalità di erogazione delle facilitazioni".
6.  Modalità di erogazione delle facilitazioni
Si fa preliminarmente espresso rinvio al paragrafo 2 con il quale sono state già richiamate le facilitazioni individuate con circolare assessoriale n. 25/02/Ag per l'utilizzo delle risorse in oggetto per le finalità di cui alla delibera C.I.P.E. n. 138/00 e le condizioni per la relativa fruizione, nonché è stata indicata la connessa disciplina fiscale.
Di seguito vengono impartite direttive circa le modalità di erogazione da parte dei servizi uffici provinciali del lavoro.
6.1.  Erogazione assegno di tirocinio
Il servizio ufficio provinciale del lavoro provvederà all'emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei tirocinanti sulla base di quanto dichiarato per singolo tirocinante dai datori di lavoro ospitanti secondo il prospetto modello allegato 16.
I documenti da produrre da parte del datore di lavoro ospitante al servizio ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente sono:
1)  prospetto (allegato 16) per singolo tirocinante relativo al numero di mesi di tirocinio svolti, con l'indicazione dell'importo complessivo al lordo dell'assegno formativo, corredato di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00;
2)  dichiarazione di credito firmata dal tirocinante;
3)  copia dei "report-colloqui-visite periodiche" punto 5.1 (cfr. allegato 14) relativo al trimestre di riferimento, redatti dal tutor didattico-organizzativo, depositati agli atti dell'impresa.
La predetta documentazione ai fini della rendicontazione entro i termini fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali avrà carattere trimestrale.
Al riguardo si rammenta che gli interventi di tirocinio formativo e di orientamento in questione hanno la durata massima di mesi 6.
I documenti riguardanti la prima "tranche" trimestrale andranno inviati dal datore di lavoro ospitante al servizio ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente entro dieci giorni dall'inizio del quarto mese di tirocinio, ai fini del rispetto dei termini fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute.
Parimenti gli stessi documenti riguardanti la seconda e ultima "tranche" di tirocinio andranno inviati entro dieci giorni dalla conclusione dello stesso.
A seguito di positivo esito della connessa istruttoria il servizio ufficio provinciale del lavoro competente per territorio provvederà all'emissione dei mandati di pagamento relativi alle due distinte "tranche" trimestrali entro trenta giorni dalla ricezione della suindicata documentazione da parte del datore di lavoro ospitante.
6.2.  Erogazione contributo forfettario per spese assicurative
Il servizio ufficio provinciale del lavoro emetterà i relativi ordini di pagamento di quanto dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/00 dalle associazioni datoriali convenzionate secondo il modello allegato 12 relativamente ai datori di lavoro ospitanti, aderenti alle iniziative di cui trattasi che hanno partecipato ai tavoli informativi sul tema "Emersione e sviluppo".
A tale fine le associazioni datoriali convenzionate invieranno il modello allegato 12, cui è stato già fatto cenno al precedente punto 4.1, al servizio ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente entro 10 giorni dallo svolgimento del tavolo informativo di cui trattasi, ai fini del rispetto dei termini fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute e della verifica dei datori di lavoro effettivamente partecipanti alle iniziative.
A seguito di positivo esito della connessa istruttoria il servizio ufficio provinciale del lavoro competente per territorio provvederà all'emissione dei relativi ordini di pagamento a favore delle associazioni datoriali entro trenta giorni dalla ricezione della suindicata documentazione da parte dell'associazione datoriale convenzionata.
Si rammenta che la mancata partecipazione ai predetti tavoli informativi comporterà per il datore di lavoro l'esclusione della fruizione del contributo forfettario per le spese assicurative sostenute e l'interruzione del tirocinio.
7.  Scadenze
I previsti tavoli informativi sull'emersione del lavoro irregolare a cura delle associazioni datoriali dovranno svolgersi entro 3 mesi dalla stipula della convenzione-quadro.
Per le stesse esigenze di rendicontazione, entro i termini fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le spese sostenute per l'attivazione dei tirocini in questione, gli stessi dovranno concludersi entro ottobre 2004.
8.  Monitoraggio
Durante il periodo di tirocinio l'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, tramite il tutor didattico-organizzativo e il datore di lavoro ospitante, tramite il tutor aziendale, utilizzeranno strumenti di valutazione dell'esperienza (colloqui periodici sia con il tirocinante per discutere eventuali problematiche o aspetti positivi dell'esperienza che con il tutor aziendale). Al riguardo si fa espresso rinvio al punto 5.1.
Al termine del tirocinio, i due tutor redigeranno una relazione finale sull'attività, le competenze acquisite e l'impegno, le capacità e l'interesse dimostrati dal tirocinante secondo il modello allegato 17.
Tale relazione andrà inviata dal tutor didattico-organizzativo al servizio ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
9.  Il valore dell'intervento: la dichiarazione di competenze
L'art. 6 del decreto interministeriale n. 142/98 prevede che "le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificate dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro".
Nel caso di tirocini formativi si ravvisa l'opportunità che il credito formativo connesso sia attestato dalla cosiddetta "dichiarazione di competenze", considerato che l'oggetto è costituito dalle competenze maturate dal tirocinante e non dall'iter formativo e che la procedura della "dichiarazione" risponde, comunque, ai criteri di riconoscibilità e credibilità, pur nella semplicità dell'apparato formale.
A conclusione dell'intervento, pertanto, il tutor didattico-organizzativo, insieme con il tutor aziendale, predisporrà e rilascerà al tirocinante che ha effettuato il tirocinio formativo in questione almeno per tre mesi una dichiarazione di competenze controfirmata dal dirigente del competente servizio ufficio provinciale del lavoro (per conto dell'ente promotore: agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale) e dal legale rappresentante dell'associazione datoriale convenzionata secondo il modello allegato 18.
Tale dichiarazione di competenze verrà trasmessa al tirocinante a cura del servizio ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
10.  Tutela privacy
I dati dei quali l'amministrazione regionale entra in possesso a seguito della presente circolare verranno trattati nel rispetto della legge n. 675/996 e successive modifiche.
11.  Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge regionale n. 10/91, la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è:
-  Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
-  Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale;
-  Servizio II Politiche attive del lavoro;
-  Ufficio tirocini formativi e di orientamento e nuove esperienze lavorative;
-  Palermo, via Imperatore Federico, n. 52;
-  Responsabile del procedimento: dott.ssa Rosa Cusumano, telefono 091/6960543, fax 091/362353 - e-mail: rcusumano@regione.sicilia.it.
La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché sarà disponibile sul sito internet di questo Assessorato ove sarà possibile, altresì, scaricarla al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/lavoro.
Ai fini di una rapida guida per le associazioni datoriali convenzionate e per i datori di lavoro ospitanti, sullo stesso sito sarà possibile consultare n. 2 schede sintetiche circa le attività loro affidate secondo le modalità previste dalla presente circolare.
  L'Assessore: STANCANELLI 


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(2004.9.596)091



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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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