REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 FEBBRAIO 2004 - N. 9
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ORDINANZA COMMISSARIALE 30 dicembre 2003.
Determinazione della tariffa di smaltimento dei rifiuti non pericolosi in discariche pubbliche finanziate dal Commissario delegato.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 225/92, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
Visto ancora l'art. 5 della legge n. 225/1992, e, in particolare, il comma 2, che prevede che, per l'attuazione degli interventi d'emergenza, conseguenti alla dichiarazione dello stato d'emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004 lo stato d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002, concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 3, 4 e 5 dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza commissariale n. 641 del 23 luglio 2001;
Visto che nella riunione del 20 marzo 2002, tenutasi tra la struttura commissariale ed i rappresentanti delle prefetture siciliane, veniva, tra l'altro, unanimamente indicata nel 1° gennaio 2003 la data di entrata in vigore della tariffa di smaltimento dei rifiuti non pericolosi in discariche pubbliche finanziate dal Commissario delegato;
Vista l'ordinanza commissariale n. 1020 del 19 novembre 2002 "Determinazione delle tariffe di smaltimento dei rifiuti in discarica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I, n. 54 del 29 novembre 2002 e successivamente annullata dal T.A.R. Sicilia di Palermo, sezione I, con sentenza n. 930 del 6 luglio 2003;
Visto il piano di gestione dei rifiuti nella Regione siciliana, adottato con ordinanza commissariale del 18 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 14 marzo 2003;
Visto l'art. 1-ter del decreto legge n. 15 del 7 febbraio 2003, come convertito con modificazioni con la legge 8 aprile 2003, n. 62;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva n. 1999/31/CE - discariche di rifiuti", (pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2003);
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2003;
Vista l'ordinanza commissariale n. 878 dell'1 agosto 2003 "Determinazione della tariffa di smaltimento dei rifiuti in discarica e relative modalità di attuazione. Anno 2003";
Considerato che si rende necessario acquisire ulteriori risorse finanziarie da destinare, per il tramite delle società d'ambito, ad investimenti a favore della raccolta differenziata per il raggiungimento degli obiettivi del piano di gestione dei rifiuti nella Regione siciliana;
Considerato che, nella seduta del 2 ottobre 2003, la conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ha concordato criteri ed indirizzi regionali per l'uniforme applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
Ritenuta prioritaria ogni azione finalizzata all'incremento della raccolta differenziata ed opportuno uniformarsi ai criteri ed indirizzi di cui sopra;

Ordina:


Art. 1

Nelle more che il Commissario delegato, sulla base dei piani finanziari presentati ai sensi del decreto legislativo n. 36/2003 dai soggetti titolari dell'autorizzazione ex art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, approvi le apposite tariffe per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi nelle discariche pubbliche site nel territorio della Regione siciliana e finanziate dal Commissario delegato, la tariffa di cui sopra è provvisoriamente stabilita in E 65,27 per tonnellata di rifiuto smaltito, oltre I.V.A. (se dovuta) ed al tributo speciale per il deposito in discarica (art. 2 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni) maggiorato ai sensi dell'art. 8 dell'O.P.C.M. n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni, salvo conguaglio positivo o negativo dopo l'approvazione della tariffa definitiva.
La tariffa di cui sopra è comprensiva delle seguenti quote:
  E/tonn. 
a)  ammortamento delle spese di investimento per la costruzione della discarica, compresi gli oneri finanziari ed i costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale     22,90 
b)  gestione operativa per l'esercizio della discarica comprese le spese relative al personale, materiali di ricoprimento e d'usura, lubrificanti e carburanti, mezzi d'opera ecc. ed utile d'impresa nella misura del 10%     19,55 
c)  spese generali per la conduzione tecnica-amministrativa della discarica e per le garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2003     9,31 
d)  messa in sicurezza della discarica compresa la bonifica del sito (se ritenuta necessaria) e la ricomposizione ambientale     3,38 
e)  gestione post-mortem della discarica per un trentennio     10,13 
  Totale     65,27 

La suddetta tariffa provvisoria ha validità fino all'approvazione della tariffa definitiva che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla presentazione del relativo piano tariffario.
Per i piani già presentati il termine di 60 giorni decorre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 2

I soggetti titolari dell'autorizzazione ex art. 28 del decreto legislativo n. 22/97 per le discariche in oggetto sono tenuti a trasmettere trimestralmente ai soggetti conferenti ed all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, i dati mensili relativi ai quantitativi di rifiuti conferiti nella discarica, distinti per soggetto conferente, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla fine del trimestre stesso.

Art. 3

I soggetti conferenti sono tenuti a versare la relativa tariffa entro il 30° giorno dalla fine di ciascun trimestre. Detto termine è da intendersi perentorio. Dal 31° giorno in poi dovranno essere corrisposti gli interessi secondo le modalità di legge. Le somme dovranno essere accreditate nel seguente modo:
-  la quota di cui al punto a) all'ufficio del Commissario delegato, salvo una eventuale quota parte da stabilire per ogni singolo caso e da corrispondere direttamente agli altri soggetti cofinanziatori nella percentuale relativa al cofinanziamento;
-  le quote di cui ai punti b), c) e d) al soggetto titolare dell'autorizzazione ex art. 28 del decreto legislativo n. 22/97 per le discariche in oggetto, previa esibizione della relativa documentazione comprovante la costituzione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2003;
-  la quota di cui al punto e) all'ufficio del Commissario delegato, salvo quanto previsto al successivo art. 7.
I pagamenti a favore dell'ufficio del Commissario delegato dovranno essere effettuati sulla contabilità speciale n. 2854 intrattenuta presso la tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Palermo, ed intestata al Presidente della Regione siciliana nella qualità di Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque.
La quota di cui all'art. 1, punto d), deve affluire in apposito capitolo di bilancio come fondo vincolato.

Art. 4

Le quote relative alle maggiorazioni, ai sensi del l'art. 8 dell'O.P.C.M. n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni, saranno versate all'ufficio del Commissario delegato ed utilizzate per gli interventi a favore dell'incremento della raccolta differenziata.

Art. 5

Il soggetto conferente è tenuto a versare all'ufficio del Commissario delegato una quota aggiuntiva pari ad E 5,33 per ogni tonnellata di rifiuto conferito nelle discariche in oggetto, da utilizzare per investimenti a favore dell'incremento della raccolta differenziata.

Art. 6

Una percentuale pari al 20% della quota di cui all'art. 1, punto a), e di competenza dell'ufficio del Commissario delegato, viene destinata ad opere di mitigazione ambientale da realizzare nel territorio del comune sede della discarica.

Art. 7

In presenza di apposita tariffa regolarmente approvata dal Commissario delegato, la quota di cui all'art. 1, punto e), potrà essere versata direttamente al soggetto titolare dell'autorizzazione ex art. 28 del decreto legislativo n. 22/97 per le discariche in oggetto:
1)  se garantito da apposite fideiussioni in caso di gestione post-mortem - per almeno un trentennio e comunque fino al completo risanamento della discarica, secondo le modalità ed i criteri previsti dal decreto legislativo n. 36/2003 - affidata allo stesso gestore della discarica;
2)  in apposito capitolo di bilancio come fondo vincolato in caso di gestione post-mortem - per almeno un trentennio e, comunque, fino al completo risanamento della discarica, secondo le modalità ed i criteri previsti dal decreto legislativo n. 36/2003 - in amministrazione diretta.

Art. 8

Le quote di cui all'art. 1, punti d) ed e), costituiscono fondi vincolati ed impignorabili ai sensi della normativa vigente, in quanto destinati all'adempimento di obblighi di legge la cui inosservanza è sanzionata sia in via amministrativa che penale.

Art. 9

Sono abrogate le ordinanze commissariali n. 1020 del 19 novembre 2002 e n. 878 del 1° agosto 2003.
Le disposizioni della presente ordinanza si applicano a partire dal 1° gennaio 2003.
Ove necessario, si procederà al conguaglio delle somme eventualmente versate.

Art. 10

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 11

Il preposto alla struttura di supporto alla gestione commissariale curerà l'esecuzione della presente ordinanza.
Palermo, 30 dicembre 2003.
  CUFFARO 

(2004.8.549)
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PRESIDENZA


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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