REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2004 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Piraino

Lo statuto del Comune di Piraino è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 63 del 17 dicembre 1994.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 40 del 29 novembre 2003.
Titolo I
IL COMUNE DI PIRAINO
Art. 1
Il Comune

1.  Il Comune di Piraino (Provincia regionale di Messina), di seguito denominato Comune, è un ente locale autonomo costituito dalla comunità e dal territorio di Piraino. E' titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà ed in conformità al presente statuto.
2.  Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica, ha un'estensione di Ha. 1.720,38,30 e confina:
a)  a nord con il Mar Tirreno;
b)  ad est con il Comune di Gioiosa Marea;
c)  a sud con il Comune di S. Angelo di Brolo e di Ficarra;
d)  ad ovest con il Comune di Brolo.
3.  Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato a Piraino centro. In esso si riuniscono il consiglio, la giunta e le commissioni comunali. Solo per esigenze particolari potranno tenersi riunioni degli organi e delle commissioni in altra sede.
4.  Il Comune ha il proprio stemma e il gonfalone che sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, fanno parte integrante del presente statuto. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
Art. 2
Autonomia statutaria

1.  Lo statuto comunale, di seguito chiamato statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni.
2.  L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
3.  Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
Art. 3
Autonomia regolamentare

1.  Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ed in osservanza delle disposizioni del presente statuto, il Comune adotta regolamenti per la disciplina delle materie e delle funzioni di propria competenza.
2.  Il Comune nell'esercizio della potestà regolamentare tende ad affermare e rafforzare il principio della democrazia e della trasparenza amministrativa e a realizzare le pari opportunità tra uomo e donna.
3.  La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale, salvo quanto previsto al successivo art. 25.
4.  I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 4
Principi, finalità e obiettivi

1.  "Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano all'effettivo sviluppo della persona umana e del l'uguaglianza degli individui, a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione tra i popoli e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale". (1).
2.  Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo persegue, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti obiettivi:
A)  Obiettivi politico-territoriali ed economici
-  Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla protezione del patrimonio naturale;
b)  alla tutela dell'ambiente e alla attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento di qualunque specie;
c)  alla difesa del suolo e del sottosuolo;
d)  alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente;
e)  alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative;
f)  alla promozione dell'agricoltura biologica;
g)  alla individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale.
-  Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
1)  alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;
2)  alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;
3)  a favorire gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico e l'occupazione nel rispetto di un corretto equilibrio con l'ambiente;
4)  al recupero dei centri storici;
5)  a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale;
6)  ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale.
B)  Obiettivi politico-sociali
-  Promuove la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
1)  a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
2)  a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità;
3)  ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici.
-  Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia, dei giovani, delle fasce deboli ed in particolare dei portatori di handicap e di tutti gli altri cittadini.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a promuovere la solidarietà della comunità lo cale;
b)  ad esercitare un ruolo attivo nella politica scola stica assumendo tutte le iniziative ed erogando tutti i servizi necessari per garantire il pieno diritto allo studio;
c)  ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni; (2): "attivando strumenti idonei a coinvolgerle in attività quali: elezione del "consiglio comunale dei ragazzi", educazione ambientale, protezione civile, ecc.";
d)  a sostenere e tutelare il ruolo della famiglia;
e)  a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;
f)  ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
g)  a promuovere interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
h)  a promuovere e incentivare l'esercizio delle attività sportive;
i)  a promuovere iniziative ed effettuare interventi assistenziali in favore di portatori di handicap;
l)  a concorrere a favorire la presenza delle persone anziane nella società;
m)  a sostenere le famiglie e le persone disagiate;
n)  a promuovere l'integrazione e la pacifica convivenza sociale tra tutti i cittadini.
C)  Obiettivi politico-culturali ed educativi
-  Riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini alla crescita culturale, alla raccolta e conservazione della memoria della propria comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a promuovere ogni utile iniziativa per la diffusione della cultura incentivando, in particolare, l'attività dei circoli e dei gruppi culturali;
b)  a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folklore;
c)  a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati.
D)  Obiettivi politico-amministrativi e di trasparenza
-  Imposta l'attività politico amministrativa ispirandosi a criteri di democraticità, trasparenza, imparzialità, partecipazione.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza;
b)  ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
3.  Ai fini del perseguimento dello sviluppo civile, economico, sociale e culturale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.
4.  Il Comune collabora con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.
5.  Il consiglio comunale può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Art. 5
Albo pretorio

1.  E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto e i regolamenti comunali prescrivono.
2.  La pubblicazione deve garantire l'integralità, l'accessibilità e la facilità di lettura.
3.  Le deliberazioni, le determinazioni, nonché tutti gli atti monocratici di natura gestionale ricevono adeguata pubblicazione mediante affissione di copia integrale di esse all'albo dell'ente, per giorni 15 consecutivi, decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
4.  Il segretario dell'ente è responsabile della pubblicazione, e si avvale della collaborazione del messo comunale in ordine alle attestazioni di avvenuta pubblicazione.
5.  Le deliberazioni della giunta, del consiglio, le ordinanze, i regolamenti e gli atti sono resi noti con affissione di fotocopia nelle bacheche istituite presso ogni delegazione municipale nei giorni feriali successivi alla data di pubblicazione all'albo pretorio per gli effetti legali.
6.  Per consentire la massima diffusione pubblica dei propri atti amministrativi, il Comune ricorrerà all'ausilio delle tecnologie informatiche e provvederà alla pubblicazione degli atti sul proprio sito web.
Art. 6
Funzioni

1.  Il Comune, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento giuridico, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.  Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
3.  Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione, in osservanza del principio di sussidiarietà.
Art. 7
Organi

1.  Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco.
2.  Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
3.  La durata in carica degli organi comunali è fissata dalla legge.
Art. 8
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2.  Il consiglio comunale è presieduto dal suo presidente, in caso di sua assenza è presieduto dal vice presidente. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dal consigliere più anziano.
3.  Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nel regolamento del consiglio comunale.
4.  Il regolamento del consiglio comunale prevede le modalità di funzionamento dell'organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
5.  Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
6.  Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.
7.  Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, il sindaco e gli assessori. Possono altresì partecipare dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini secondo le modalità che saranno disciplinate nel regolamento consiliare.
8.  Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo il consiglio può disporre consultazioni con le associazioni economiche e sindacali, culturali e di volontariato.
Art. 9
Convocazione del consiglio comunale

1.  La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal presidente del consiglio con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
2.  La prima convocazione del consiglio è disposta con i criteri e le modalità stabilite dalla legge. Al consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, spetterà la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
3.  Il presidente è eletto dal consiglio comunale dopo le operazioni di giuramento, convalida e surroga, con la maggioranza assoluta di voti nella prima votazione; è richiesta, invece, la maggioranza semplice nella seconda votazione. Il consiglio, nella medesima seduta, elegge altresì un vice presidente.
4.  Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati. Per la validità delle sedute di seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo alla stessa ora, è richiesta la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati. E' fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.
5.  A tutela dei diritti dei consiglieri, l'avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione, nonché l'avviso che, nel caso in cui in prima convocazione non venga raggiunto il quorum necessario, la seduta viene sospesa per un'ora; se alla ripresa permane la mancanza del numero legale richiesto per la prima convocazione, la seduta avverrà in seconda convocazione.
6.  Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
7.  Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno 3 giorni lavorativi prima.
8.  In caso di eccezionale urgenza il consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.
9.  L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato, anche mediante l'ausilio di internet, in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.
10.  L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.
11.  L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.
12.  I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la relativa documentazione, saranno posti in visione ai consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta di convocazione, in caso di sessione ordinaria, ridotti a 3 giorni nel caso di sessione straordinaria.
Art. 10
Consiglieri comunali

1.  L'accesso alla carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.
2.  I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.
3.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti e per il funzionamento del consiglio comunale.
4.  I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al presidente che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del consiglio comunale.
5.  Ogni consigliere può rivolgere al sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.
6.  Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
7.  I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
8.  Un quinto dei consiglieri comunali può richiedere la convocazione del consiglio su argomenti di competenza dell'organo medesimo. In tal caso, il presidente dovrà provvedervi entro giorni 20, decorrenti dall'assunzione al protocollo dell'ente della relativa richiesta. In caso di inerzia del presidente, si osserveranno le norme di settore vigenti.
Art. 11
Forme di garanzia o di partecipazione delle minoranze

1.  Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2.  Le modalità di funzionamento e di costituzione di dette commissioni saranno stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
3.  Per gruppo di opposizione si intende quel gruppo appartenente ad una lista elettorale diversa da quella del sindaco in carica.
Art. 12
Gruppi consiliari-commissioni consiliari

1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capogruppo.
2.  I gruppi consiliari possono essere costituiti dal numero minimo di un componente se originati, nella denominazione e nella composizione, da una lista elettorale, o se formati da candidati alla carica di sindaco risultati non eletti.
3.  I gruppi consiliari devono essere costituiti dal numero minimo di 3 componenti se originati da diversa collocazione politica dei consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel corso del mandato.
4.  Qualora non si eserciti tale facoltà, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
5.  Il consiglio comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del consiglio, come previsto dal regolamento, può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza. Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.
6.  Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al consiglio. La commissione è sciolta di diritto una volta scaduto il termine, salvo che il consiglio deliberi di prolungarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
Art. 13
Decadenza dalla carica

1.  I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il presidente a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
2.  Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.
3.  Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
Art. 14
Regolamento del consiglio comunale

Con apposito regolamento, approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, viene disciplinato il funzionamento e l'organizzazione del consiglio comunale.
Art. 15
Sindaco

1.  Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
2.  Il sindaco presta giuramento davanti al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione. Analogo giuramento dovrà essere prestato dal vice-sindaco per tutti i casi di sostituzione permanente del sindaco.
3.  Il sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.
4.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
Art. 16
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita tutte le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, che dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti non siano riservati ad altri organi.
2.  Il sindaco, nel rispetto dei criteri di rappresentatività di entrambi i sessi, nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, ai dirigenti e al segretario comunale.
3.  Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai Comuni, tranne quelle riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
4.  Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.
5.  Nomina i dirigenti degli uffici comunali, ovvero i responsabili degli uffici e servizi con funzioni dirigenziali e/o responsabili di posizione organizzativa, anche mediante la stipula di contratti a termine con personale esterno.
6.  E' ufficiale di Governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli dalla legge dello Stato.
7.  Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'Azienda sanitaria locale. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalle disposizioni di legge in materia.
8.  Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente, è titolare della rappresentanza processuale ed in tale veste adotta i provvedimenti in tema di azioni e resistenza in giudizio con la possibilità di nominare legali, conciliare, transigere e rinunciare agli atti.
9.  Ogni 6 mesi presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti. Il consiglio entro 10 giorni dalla presentazione esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
10.  Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme regionali.
Art. 17
Linee programmatiche di mandato

1.  Con le modalità previste dalla legge, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2.  Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.
3.  Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.
Art. 18
Vicesindaco

1.  Il sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.
2.  L'incarico di vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal sindaco.
3.  Il vicesindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di sua assenza o impedimento; in tali casi, la delega opera automaticamente.
4.  Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione e in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.
5.  In caso di assenza o impedimento contemporaneo del sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del sindaco sono esercitate dall'assessore comunale più anziano di età.
Art. 19
Incarichi e nomine fiduciarie

1.  Il sindaco, per l'espletamento di attività istituzionali può conferire, nei limiti di legge e secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento degli uffici e servizi, incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a soggetti estranei all'amministrazione.
2.  I soggetti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea e dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
3.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dei soggetti esterni da lui nominati.
4.  Il sindaco per espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a due esperti estranei all'amministrazione. Agli esperti sarà corrisposto il compenso previsto dalla legge.
5.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
6.  Tutte le nomine fiduciarie di cui al presente articolo effettuate dal sindaco decadono al momento della cessazione del suo mandato da qualunque causa determinato.
Art. 20
Nomina della giunta comunale

1.  La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a 5.
2.  Il sindaco nomina gli assessori, decidendone il numero esatto, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
3.  Ad essi il sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.
4.  La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.
5.  Il sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta entro 10 giorni dall'insediamento, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
6.  Gli assessori partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.
7.  I singoli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza e impedimento permanente.
8.  Le dimissioni sono presentate alla segreteria per iscritto e divengono operative dal momento della presentazione.
9.  La decadenza è dichiarata dal sindaco nei casi previsti dalla legge.
10.  E' altresì, causa di decadenza la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive della giunta.
11.  Alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica provvede il sindaco, con provvedimenti propri che sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
12.  La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
Art. 21
Competenze della giunta

1.  La giunta comunale esercita le funzioni conferitele dalla legge, dai regolamenti comunali e dallo statuto.
2.  A titolo esemplificativo, alla giunta compete deliberare sulle seguenti materie:
a)  provvedimenti di mobilità esterna e distacco temporaneo, dispensa cautelare, dispensa dal servizio del personale;
b)  riassunzione di personale già dimessosi volontariamente;
c)  programma triennale delle assunzioni e piano annuale delle assunzioni e delle mobilità;
d)  presa d'atto dell'indennità di posizione e di risultato dei responsabili di area, stabilita in sede di concertazione con le organizzazioni sindacali;
e)  determinazione indennità a personale collaboratore esterno e del direttore generale, se nominato;
f)  approvazione schemi di contratto regolanti il rapporto del Comune con i collaboratori esterni e con il nucleo di valutazione;
g)  approvazione del progetto di programma triennale delle opere pubbliche, degli schemi di relazione previsionale e programmatica, di bilancio di previsione annuale e pluriennale, dello schema di rendiconto di gestione e della proposta di relazione al rendiconto;
h)  approvazione P.E.G. o P.R.O.;
i)  incarichi di progettazione;
j)  approvazione dei progetti di opere pubbliche;
k)  approvazione di perizie di variante e suppletive, ove non rientranti nella competenza del direttore dei lavori;
l)  acquisti ed alienazioni;
m)  approvazione bandi di concorso;
n)  approvazione bandi di progettazione e concorso di idee;
o)  adesione ad associazioni;
p)  atti di indirizzo, direttive generali e priorità varie;
q)  approvazione atti normativi non di competenza del consiglio comunale;
r)  modifica dotazione organica;
s)  programmazioni varie che non rientrino nella competenza del consiglio comunale;
t)  sdemanializzazione dei beni demaniali comunali, passaggio di beni patrimoniali indisponibili a disponibili e viceversa;
u)  eventuale proposta annuale della misura percentuale relativa alla quota di ammortamento dei beni;
v)  presa d'atto ed approvazione delle risultanze da riaccertamento residui;
w)  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;
x)  ogni altro provvedimento previsto dalla legge, nei limiti della funzione di indirizzo politico amministrativo ad essa ricondotta;
3.  La giunta comunale collabora con il sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.
4.  La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
5.  In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.
6.  La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
7.  I verbali delle sedute sono sottoscritti da chi presiede la seduta, dall'assessore anziano e dal segretario comunale.
8.  Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della giunta comunale sono trasmesse in elenco ai consiglieri comunali, nonché in copia integrale per le materie previste dalla legge.
Art. 22
Funzionamento della giunta comunale

1.  La giunta comunale è convocata dal sindaco senza alcuna particolare formalità. Il sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti di loro competenza.
2.  La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
3.  Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
4.  In caso di assenza o impedimento del sindaco, presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.
5.  Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.
Art. 23
Verbali degli organi collegiali

1.  Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum previsti dalla legge. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2.  L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il consiglio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall'autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.
3.  Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
4.  La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati nei termini previsti dall'art. 10. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.
5.  La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura. E' fatta salva la possibilità di chiedere la lettura della sola parte dispositiva.
6.  Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti e affini sino al quarto grado, ad eccezione dei provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra la deliberazione e gli interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini.
7.  Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
8.  Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate dall'organo deliberante. E' completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.
9. Il segretario comunale redige il verbale della seduta del consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell'ordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi. Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all'oggetto e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal consiglio comunale.
10.  L'originale del verbale della seduta del consiglio comunale è sottoscritto dal segretario comunale e da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta, nonché dal consigliere anziano. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal segretario comunale o dal dipendente dell'ufficio segreteria da lui delegato.
Titolo II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 24
Principi e criteri organizzativi

1.  Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai dirigenti o ai responsabili degli uffici e dei servizi con funzioni dirigenziali e/o responsabili di posizione organizzativa.
2.  Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. L'organizzazione amministrativa del Comune è strumentale al perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi elettivi.
3.  La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.
4.  La copertura dei posti di dirigente, di responsabile degli uffici e dei servizi con funzioni dirigenziali e/o responsabili di posizione organizzativa, di funzionari dell'area direttiva o equivalente, di alta specializzazione, può essere affidata a personale esterno mediante contratti di diritto pubblico o privato e ciò sia per la copertura di posti previsti nella dotazione organica, che per posti extra dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.
5.  L'esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al direttore generale, ove nominato, al segretario comunale, al dirigente, ove nominato, o al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.
6.  L'esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di nominare legali, conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è riservata al sindaco che può delegarla al segretario comunale, al direttore generale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.
7.  Resta in ogni caso affidata al sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.
Art.  25
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1.  La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2.  Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun dirigente, di responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.
3.  Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un dirigente, ovvero un responsabile con funzioni dirigenziali e/o responsabile di posizione organizzativa, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.
4.  Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al segretario comunale.
5.  Il regolamento disciplina, altresì, le modalità, i limiti ed i criteri con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato per i posti di dirigenti, alte specializzazioni, ovvero per la copertura dei posti di responsabili degli uffici e servizi con funzioni dirigenziali e/o titolari di posizioni organizzative da affidare a personale esterno. Tali contratti non potranno avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco.
Art.  26
Segretario comunale

1.  Il segretario comunale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2.  La nomina a segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del sindaco, che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
3.  Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazioni gravi e reiterate di doveri d'ufficio, debitamente documentate e circostanziate, nel rispetto principio del contraddittorio, con facoltà per il segretario comunale di presentare proprie controdeduzioni.
4.  Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.
5.  Per l'esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
6.  Il segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo statuto, i regolamenti o le direttive del sindaco.
Art.  27
Direttore generale

1.  E' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione con altri comuni con le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2.  La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità stabiliti dalla convenzione.
3.  Al di fuori del caso di cui al comma 1, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario del Comune.
4.  Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
5.  Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.
6.  Per l'esercizio delle sue funzioni il direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
7.  Al segretario comunale incaricato delle funzioni di direttore generale competerà un'indennità di responsabilità nella misura determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria dei segretari comunali e provinciali.
Art.  28
Dirigenti - responsabili degli uffici e dei servizi

1.  Qualora l'ente disporrà di dipendenti aventi qualifica dirigenziale, ovvero stipulerà contratti a termine con dirigenti esterni, oppure disporrà di dirigenti comandati da altre amministrazioni, la gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune verrà affidata ai dirigenti. In caso contrario è affidata ad altri soggetti nominati responsabili degli uffici e dei servizi.
2.  I dirigenti e i responsabili degli uffici e servizi sono nominati dal sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3.  Ai dirigenti, ove nominati, e ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano lverso l'esterno.  A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.
4.  Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.
5.  I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.
6.  Il sindaco può affidare ai dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
7.  Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei dirigenti e/o dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al direttore generale o, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, al segretario comunale.
8.  Nelle materie di propria competenza, i dirigenti e/o i responsabili degli uffici e servizi adottano appositi atti, di natura monocratica, denominati determinazioni, idonei ad impegnare l'ente nei rapporti con terzi esterni all'amministrazione.
9.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina l'iter di approvazione, adozione e pubblicazione delle determinazioni.
Art.  29
Dipendenti comunali

1.  I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3.  Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4.  La giunta comunale, sentito il direttore generale, o il segretario comunale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.
6.  Rientra nella competenza esclusiva del direttore generale la gestione ottimale delle risorse umane, nel rispetto della dotazione organica approvata dalla giunta comunale.
5.  Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art.  30
Servizi pubblici comunali

1.  Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.
2.  Il consiglio comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b)  in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f)  a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
3.  L'affidamento a terzi e l'esercizio dei servizi pubblici locali, nelle forme di cui alle lett. b), c), d), e), f) del precedente comma, avviene secondo i principi stabiliti dalle leggi di settore e, comunque, osservando le procedure di evidenza pubblica ed il principio di concorrenzialità.
Art.  31
Aziende speciali ed istituzioni

1.  Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.
2.  Il consiglio comunale può costituire le istituzioni, organismi strumentali del Comune con personalità giuridica e dotate di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
3.  Il consiglio di amministrazione e il presidente delle istituzioni sono nominati dal sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.
4.  Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.
5.  E' di competenza del consiglio comunale la deliberazione di trasformazione dell'azienda speciale in S.p.A., in conformità alle procedure ed alle modalità disciplinate dalla legge.
Art.  32
Società per azioni o a responsabilità limitata

1.  Il consiglio comunale approva la partecipazione del Comune a società per azioni, anche a capitale pubblico minoritario, o a società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2.  L'atto costitutivo e lo statuto devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3.  Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.
4.  L'acquisto e la sottoscrizione delle singole quote o azioni è demandata alla competenza della giunta comunale.
5.  Le modalità di partecipazione, costituzione, affidamento e scelta del socio sono regolate dalla legge.
Art.  33
Convenzioni

1.  Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2.  Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3.  Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art.  34
Consorzi

1.  Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi, o aderire a quelli già costituiti, con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2.  A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
Art.  35
Accordi di programma, conferenze di servizi e contratti di sponsorizzazione

1.  L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
2.  Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
3.  Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.
4.  La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
5.  La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.
6.  In conformità alle vigenti disposizioni di legge, il Comune può stipulare, con soggetti pubblici o privati, contratti di sponsorizzazione al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ovvero per fornire consulenze e servizi aggiuntivi. Le maggiori risorse che ne deriveranno integreranno le normali fonti di finanziamento dell'attività dell'ente locale.
7.  Compete al dirigente e/o responsabile della posizione organizzativa interessata la stipula dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto della legislazione di settore, e previo indirizzo specificato nel PEG, o, in mancanza, previa deliberazione di indirizzo politico adottata dalla giunta comunale.
Titolo III
ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art.  36
Finanza e contabilità

1.  Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2.  La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.
3.  Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.
4.  Nell'ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d'ufficio.
Art.  37
Ordinamento tributario

1.  Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2.  Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.
3.  La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 38
Bilancio e rendiconto di gestione

1.  Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2.  Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Sicilia e gli altri atti e documenti prescritti dalla legge.
3.  Compete alla giunta l'adozione del PEG, su proposta del direttore generale, e sulla scorta del bilancio di previsione approvato dal consiglio. Nel PEG vengono definiti gli obiettivi gestionali da affidare ai responsabili di servizi, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali.
3.  Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
4.  Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Art.  39
Disciplina dei contratti

1.  Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2.  Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.
3.  I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.
4.  Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il responsabile di posizione organizzativa individuato secondo i criteri del regolamento di cui al precedente art. 25.
Art.  40
Revisione economico-finanziaria

1.  Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente, un revisore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia. Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico, per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
2.  Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
3.  Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4.  Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.
5.  Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
6.  Il revisore partecipa anche agli organismi di controllo ed al nucleo di valutazione operanti nell'ambito del Comune.
7.  I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto; l'esercizio della funzione di revisione; l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Art.  41
Principi generali del controllo interno

1.  Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni (nuclei di valutazione) previsti dalla normativa vigente.
2.  Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.
Titolo IV
PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE
Art.  42
Partecipazione dei cittadini

1.  L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2.  La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.
3.  Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale.
4.  Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.
5.  Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 200 avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.
6.  Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.
7.  Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il sindaco fornisce risposta di norma (3) entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma (3) entro sessanta giorni.
8.  Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo, nonché le forme e le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi, assicurando, al contempo, il diritto di partecipazione del privato.
Art.  43
Referendum comunale

1.  Possono essere indetti referendum consultivi e abrogativi.
2.  Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
3.  Mediante il referendum abrogativo gli elettori sono chiamati a pronunciarsi sul mantenimento o meno di determinati atti amministrativi del Comune.
4.  I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.
5.  Non è ammesso il referendum quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
6.  I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.
7.  Con apposito regolamento saranno disciplinate le modalità e i presupposti per l'indizione dei referendum, le materie sulle quali sono ammissibili, le modalità e i tempi di svolgimento, i criteri di validità ed ogni altro aspetto tecnico necessario per la consultazione, nonché la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.
Art.  44
Associazionismo e volontariato

1.  Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.
2.  Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.
3.  Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.
4.  Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
5.  Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
6.  La giunta comunale dispone gli interventi dell'amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.
Art.  45
Strumenti di programmazione negoziata

1.  Al fine di favorire la determinazione degli obiettivi dello sviluppo locale a concertare con istituzioni, soggetti pubblici e privati, gli interventi e risorse impiegabili, i tempi e le modalità di intervento, nonché le responsabilità e gli obblighi derivanti dagli impegni assunti, il Comune progetta lo sviluppo della propria comunità utilizzando gli strumenti offerti dalla programmazione negoziata, nel rispetto della normativa vigente.
2.  A tal fine, il Comune, a seconda delle caratteristiche degli interventi da attuare, stipula accordi di programma quadro, patti territoriali, contratti di programma e contratti d'area e ogni altro tipo di accordo ritenuto necessario per il raggiungimento degli specifici obiettivi di promozione e di sviluppo locale, nonché per il soddisfacimento dei bisogni e le priorità della collettività locale.
3.  Al fine di dare concreta attuazione agli strumenti di cui al comma precedente, il Comune deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, in un'ottica di accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi nelle valutazioni di carattere urbanistico e nei procedimenti concessori afferenti ai progetti finanziati con contributi comunitari (fondi strutturali) previsti in Agenda 2000, negli specifici settori dello sviluppo economico, della crescita sostenibile, del mercato del lavoro e della politica agricola comune.
Art.  46
Accesso agli atti

1.  Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.
2.  Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l'ufficio competente a trattare l'affare, il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.
3.  Il Comune istituisce l'ufficio per le relazioni con il pubblico. La titolarità e la gestione dell'ufficio sono attribuiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.
4.  L'ufficio per le relazioni con il pubblico è organizzato al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.
Art.  47
Diritto di informazione

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.
2.  La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti e situato nell'ambito della sede municipale, denominato "albo pretorio". Può essere effettuata, a seconda dell'interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.
3.  Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.
4.  Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, con attività prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
5.  L'ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente.
6.  Per garantire la massima diffusione di atti avente rilevanza collettiva, il Comune si avvale degli strumenti offerti dalle tecnologie informatiche e dai servizi telematici.
Art.  48
Difensore civico

1.  Nel Comune di Piraino è istituito l'ufficio del difensore civico.
2.  Il difensore civico è nominato dal consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, entro 90 giorni dal suo insediamento. All'atto dell'elezione il consiglio fissa il compenso da corrispondere, nonché le disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio.
3.  Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere rieletto una sola volta.
4.  Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente e fedelmente le leggi dello Stato e della Regione e di adempiere le mie funzioni con l'esclusivo fine di perseguire l'interesse pubblico".
Art.  49
Incompatibilità e decadenza

1.  La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2.  Non può essere nominato difensore civico:
3.  Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale.
4.  I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali; i ministri di culto.
5.  Gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa titolo, sovvenzioni o contributi.
6.  Chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale.
7.  Chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretari o dipendenti del Comune.
8.  Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.
9.  Il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni per istituire il difensore civico intercomunale, il cui funzionamento, modalità di elezione, criteri di nomina e misura del compenso saranno stabiliti da apposito regolamento approvato da tutti gli enti interessati.
Art. 50
Mezzi e prerogative

1.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature di ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2.  Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3.  A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato a richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4.  Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5.  Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6.  L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco è comunque tenuto a proporre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.
7.  Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
8.  Il difensore civico esercita tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Art.  51
Rapporti con il consiglio

1.  Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e là dell'azione amministrativa.
2.  La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica.
3.  In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore, in qualsiasi momento, può farne relazione al consiglio.
Titolo V
NORME FINALI
Art.  52
Statuto

1.  Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2.  Le norme dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, su proposta di apposito schema predisposto dalla giunta comunale e pubblicizzato con le modalità ed i criteri previsti dalla legge.
3.  Qualora il quorum di cui al precedente comma non venga raggiunto, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le norme statutarie sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4.  Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, si osservano anche per il caso di approvazione di norme integrative e modificative dello statuto
5.  Si osservano in proposito le disposizioni di cui alla legge regionale n. 48/91, così come modificata dalla legge regionale n. 30/2000.
Art.  53
Interpretazione

1.  Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
2.  Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.
3.  Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
4.  Il rinvio contenuto nel presente statuto alla normativa vigente, alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed equivalenti, s'intende riferito alle norme che sono in vigore nel momento in cui viene compiuto l'atto o adottato il provvedimento anche se diverse da quelle in vigore al momento dell'approvazione dello statuto.
Art.  54
Rinvio

1.  Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti od organi della pubblica amministrazione.
3.  Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel TUEL e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.
Art.  55
Adozione e adeguamento dei regolamenti

1.  I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
2.  I principi statutari anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
3.  Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
4.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Art.  56
Pubblicità dello statuto

1.  Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
2.  E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi del vigente ordinamento degli enti locali, e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
3.  Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del Comune, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art.  57
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
2.  Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle Province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali, il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.

(1)  Sostituito con delibera consiliare n. 40 del 29 novembre 2003 - Il testo originario del primo comma era così formulato:
"1.  Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione tra i popoli".
(2)  Frase aggiunta con delibera consiliare n. 40 del 29 novembre 2003.
(3)  La parola "di norma" è stata eliminata con delibera consiliare n. 40 del 29 novembre 2003.

Allegati



Gonfalone
Descrizione: drappo azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Piraino.
Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto del colore del drappo con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.


Stemma del Comune
Descrizione: interzato in fascia; nel 1° partito, a) d'argento alla torre di due palchi di rosso, b) di rosso; nel 2° partito, a) di rosso a tre gigli d'oro ordinati, b) fasciato d'argento e di nero di otto pezzi; nel terzo d'azzurro a sei gigli d'argento posti 3-3. Il tutto fiancato: a destra d'argento a cinque torri di rosso di due palchi 2-2-1, al capo d'azzurro caricato di quattro gigli d'oro 1-2-1; a sinistra d'oro a sei palle d'azzurro 1-2-2-1. Ornamenti esteriori da Comune.
(2004.4.200)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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