REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2004 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Comitini

Lo statuto è stato del Comune di Comitini è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 17 novembre 2000.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 48 del 20 settembre 2003.
Titolo  I
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art.  1
Principi fondamentali

Il Comune di Comitini è un ente locale autonomo, il quale ha rappresentatività generali secondo principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica, dalle leggi della Regione siciliana e dal presente statuto, rappresenta la Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico.
L'autogoverno della comunità, si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto e la sua potestà ha come riferimento l'ambito territoriale.
Art.  2
Finalità e programmazione

La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del Comune.
Il rapporto tra il Comune, la Regione, la Provincia regionale e gli altri enti locali si ispira ai principi di auto nomia, di decentramento, di partecipazione ed al metodo della programmazione.
Il Comune ha potestà normative che esercita secondo le previsioni del presente statuto.
L'azione amministrativa è svolta secondo criteri di partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi, di imparzialità di trasparenza, di razionalità e di immediatezza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi e contrastare qualsiasi infiltrazione della malavita organizzata nella vita dell'ente locale.
Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie. Il Comune partecipa alla formulazione della programmazione economica e sociale regionale e ne attua gli obiettivi.
Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità, l'effettività del diritto allo studio, alla cultura ed all'educazione permanente e ricorrente, l'integrazione e la valorizzazione di tutti i gruppi regionali presenti, secondo i criteri della tutela e salvaguardia ambientale e della valorizzazione delle risorse culturali, storiche ed artistiche della città.
Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed in particolare per i giovani, anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato.
Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita adeguati alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori anche istituendo una commissione per le pari opportunità tra i sessi.
Il Comune promuove ogni azione per l'educazione alla pace ed il rigetto di ogni azione di guerra tra i popoli.
L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione ed il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.
Art.  3
Sede e territorio

La sede comunale è nel centro storico "Piazza Bellacera".
Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica e si estende per Km. 21.690 confinante con i comuni di Agrigento, Aragona, Favara e Grotte.
Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.
In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art.  4
Gonfalone e stemma

Il gonfalone e lo stemma del Comune di Comitini sono quelli storici. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
Art.  5
Albo pretorio ed informazione

Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
Nel municipio e nelle sedi circoscrizionali sono previsti appositi spazi, facilmente accessibili, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il segretario comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
Al fine di garantire a tutti i cittadini una pubblicità adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità.
Art.  6
Statuto

Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, se costituite.
La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferiti, enuncia espressamente i principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa degli stessi.
L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
Il consiglio comunale adegua lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
Lo statuto contiene le forme fondamentali dell'ordinamento comunale.
Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme costituzionali, dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, dello statuto e delle leggi della Regione Sicilia. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
Il procedimento per le modifiche dello statuto segue le discipline dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, ivi comprese le forme di preventiva consultazione popolare.
Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.
Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, ruolo cardine in materia di attuazione delle politiche intersettoriali.
Il Comune, svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art.  7
Regolamenti

I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal consiglio comunale, al quale spetta anche l'esclusiva competenza di modificarli ed abrogarli.
La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto e dalle leggi.
I regolamenti, dopo il positivo esame dell'organo regionale di controllo sono pubblicati per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione e vengono inseriti nella raccolta ufficiale di regolamenti del Comune.
I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
a) sulla propria organizzazione;
b) per le materie ad esse demandate dalla legge e dalla statuto;
c) nelle materie in cui esercita funzioni.
Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
Titolo  II
PARTECIPAZIONE POPOLARE, TUTELA DI DIRITTI DEI CITTADINI
Art.  8
Titolari dei diritti di partecipazione

Le disposizioni del presente capitolo dello statuto comunale si applicano, fatta eccezione per l'esercizio del voto nei referendum, oltre ai cittadini iscritti nelle liste territoriali del Comune di Comitini:
a)  ai cittadini residenti nel Comune di Comitini non ancora elettori, che abbiano compiuto il 16° anno di età;
b)  ai cittadini non residenti nel Comune di Comitini ma che nel Comune esercitano la propria attività di lavoro e di studio certificata secondo le norme regolamentari;
c)  agli emigrati provenienti dal Comune di Comitini nel periodo in cui tornano a soggiornarvi;
d)  agli immigrati comunitari ed extracomunitari residenti nel Comune.
Il Comune riconosce i bambini ed i giovani come risorsa preziosa per la comunità. Contribuisce insieme alle famiglie, alla scuola e agli altri soggetti preposti, alla loro educazione civile. Considera il diritto allo studio prerogativa inalienabile ed assicura la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte della comunità locale.
Il Comune promuove il diritto al lavoro dei giovani, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuovere la crescita culturale e professionale.
Art.  9
Diritto di accesso

Ai cittadini singoli od associati, che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e di soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che le disposizioni legislative dichiarano riservati e sottoposti al limite di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
Il regolamento oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'Istituto dell'accesso differito nonché dette norme di organizzazione per il rilascio delle copie.
Ai cittadini singoli od associati è anche riconosciuto il diritto di udienza.
Art.  10
Diritto di informazione

Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di gene ralità.
La giunta comunale adotti i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
Il regolamento sul diritto di accesso dette norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati è disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art.  11
Iniziativa popolare

I cittadini esercitano iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto redatto in articoli ed accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 100 sottoscrizioni raccolte nei 3 mesi precedenti al deposito.
Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro 3 mesi dal deposito.
Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarla.
Il progetto per essere accolto deve avere i requisiti della pubblica utilità.
Art.  12
Interventi nel procedimento amministrativo

I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi super individuali.
Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
Qualora sussistono particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.
Le specifiche norme di applicazione vengono demandate ad apposito regolamento che stabilirà anche i meccanismi di individuazione dei responsabili del procedimento.
Art.  13
Istanze

1.  I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2.  La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal sindaco, dal segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3.  Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
Art.  14
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 13, determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.
3.  La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.
4.  Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a far porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5.  La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art.  15
Proposte

1.  n. 50 cittadini possono avanzare proposta per l'adozione di atti amministrativi di pubblica utilità che il sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredata del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attuazione relativa alla copertura finanziaria.
2.  L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro i 30 giorni dalla trasmissione degli atti.
3.  Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
Art.  16
Norme associative, rapporti con il Comune e diritto di udienza

Il Comune valorizza, secondo le finalità loro proprie, le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato assicurandone la partecipazione all'attività pubblica e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
In particolare le organizzazioni del volontariato, comunque costituite, potranno svolgere le loro attività di intervento anche nell'ambito della consulta permanente del volontariato istituita dal consiglio comunale.
Il Comune è altresì impegnato a tenere conto nella propria attività delle iniziative promosse con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato.
Con apposito regolamento sarà istituito un albo, aggiornato annualmente, ove verranno iscritti, a domanda, gli organismi associati operanti nel Comune e stabilirà le modalità per l'esercizio di utenza.
Il consiglio comunale può istituire consulte di settori su tematiche di interessi locali. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento saranno disciplinati in apposito regolamento.
Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimovendo gli ostacoli che, di fatto, impedi scono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica della donna nell'Amministrazione.
Art.  17
Referendum

1.  Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che debbono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2.  Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolati da leggi statali e regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3.  Soggetti promotori del referendum possono es sere:
a)  il corpo elettorale con almeno 150 sottoscri zioni;
b)  il consiglio comunale.
4.  Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione, che non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali e comunali.
Art.  18
Referendum consultivo

Il consiglio comunale può provvedere, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ad indire referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:
a)  bilancio e conto consuntivo;
b)  di provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
c)  di provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
d)  di provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende od istituzioni.
Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa del medesimo oggetto.
Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.
Art.  19
Referendum consultivo di iniziativa popolare

Il sindaco indice il referendum consultivo di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso il consiglio comunale una richiesta che rechi almeno 150 sottoscrizioni, tra gli aventi diritto, raccolte nei 3 mesi precedenti. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo, nonché:
a)  dei provvedimenti inerenti alle elezioni, nomina, designazione, revoche o decadenze;
b)  dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
c)  degli atti relativi ad imposte e tasse;
d)  dei bilanci preventivi e consuntivi.
Se, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare gli organi del Comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il consiglio comunale a maggioranza dei 2/3, decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente disponendo una nuova formulazione del quesito.
La discussione e la determinazione sul risultato del referendum, debbono essere effettuate dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione.
Art.  20
Disposizioni sul referendum

Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento del referendum, per le informazioni dei cittadini e per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
Non è consentito lo svolgimento di più di 2 referendum consultivi di iniziativa popolare in un anno, da svolgersi nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno di ogni anno.
Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso il consiglio comunale. I referendum sono indetti dal sindaco.
Art.  21
Effetti del referendum

Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
Titolo  III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art.  22
Organi

Sono organi del Comune:
Il consiglio, il presidente del consiglio, il sindaco e la giunta.
Ad essi si applicano le norme vigenti in materia di elezioni, nomina, durata in carica ed inoltre, di eleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissione e responsabilità.
Art.  23
Organi elettivi del Comune

Gli organi elettivi del Comune sono il consiglio comunale, il presidente, il vicepresidente del consiglio ed il sindaco, mentre la giunta municipale è di nomina sindacale. Essi durano in carica 4 anni, nell'ambito degli organi collegiali dovrà essere assicurata la pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge n. 125/91.
E' fatto obbligo ai candidati ed alle liste dei candidati, all'inizio della campagna elettorale per il rinnovo degli organi, di presentare alla segreteria del Comune il preventivo di spesa per la campagna elettorale ed il successivo dettagliato rendiconto, corredato di fatture.
Il segretario comunale ha l'obbligo di rendere pubblici tali atti mediante affissione all'albo pretorio.
Art.  24
Elezioni del consiglio comunale

L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge.
Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa per l'esercizio delle quali va approvato apposito regolamento.
Con il regolamento vengono fissate le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
Con regolamento il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.
Sono organi del consiglio comunale il presidente, le commissioni consiliari, la conferenza dei capigruppo.
Art.  25
Funzionamento del consiglio comunale subito dopo le elezioni

La prima convocazione del consiglio comunale e predisposta dal presidente uscente entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, con invito da notificare almeno 10 giorni prima.
Qualora questi non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali ed a cui spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'Assemblea fino all'elezione del presidente.
Nella prima seduta successiva alle elezioni, il consiglio comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti.
La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
Quindi il consiglio comunale espletate le operazioni di giuramento, convalida o surroga, procede all'elezione, nel suo seno, di un presidente e di un vicepresidente, secondo le modalità previste dalla legge.
Art.  26
Competenze del presidente del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio convoca il consiglio comunale di propria iniziativa o quando lo richiede 1/5 dei consiglieri per la trattazione di argomenti di competenza deliberativa del consiglio ovvero dietro richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta. Il presidente del consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
2. Il presidente presiede il consiglio e dirige il dibattito, ne garantisce il confronto democratico fra le parti, ne fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie diramando gli avvisi di convocazione sottoscritti dallo stesso. In sua assenza la presidenza viene assunta dal vice-presidente secondo le norme del regolamento. In caso di assenza od impedimento del vice-presidente il consiglio comunale è presieduto dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze indivi duali.
3. L'ordine del giorno è predisposto dal presidente secondo le modalità stabilite, il quale presiede il dibattito per gli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal relativo regolamento e compatibilmente con questi, da la precedenza alle proposte del sindaco.
4. Il presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine. Inoltre come previsto dal regolamento garantisce le prerogative ed i diritti dei consiglieri.
5. Spetta al presidente del consiglio comunale l'attivazione delle commissioni consiliari.
Art.  27
Attività del consiglio comunale

1.  L'attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Ogni sessione comprende più sedute.
2.  Si riunisce in sessione ordinaria obbligatoriamente 2 volte l'anno: entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo; entro ottobre in concomitanza all'approvazione del bilancio e dell'attività programmatica. Si riunisce in sessione straordinaria in ogni altro periodo dell'anno, per determinazione del presidente, per richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri.
3. Il consiglio è altresì convocato per iniziativa del comitato regionale di controllo e/o dall'Assessorato regionale degli enti locali, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
4.  L'avviso della convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
5.  Il consiglio comunale si riunisce, di regola, nella sede municipale e può essere riunito, per particolari motivi, in sede diversa, e, comunque, nell'ambito del territorio comunale con determinazione del presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.
6.  Le proposte di deliberazione consiliare e le motivazioni iscritte all'ordine del giorno con i relativi atti sono depositati presso la segreteria comunale almeno 24 ore prima dell'apertura della seduta.
7.  Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei con siglieri in carica. Gli eventuali astenuti presenti in aula sono utili al fine del mantenimento del numero legale.
8.  Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge prevede espressamente un quorum diverso.
9.  Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese salvo che la legge o il regolamento del consiglio non dispongano lo scrutinio segreto.
10.  Il consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati il proprio regolamento interno che ne disciplina l'attività e l'esercizio delle funzioni.
11.  Il sindaco o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
12.  Commissione di indagine. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materia attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendosi nel contempo l'oggetto, l'ambito ed il termine per riferire all'assemblea consiliare. Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo, la composizione ed il funzionamento delle dette commissioni saranno stabilite con apposito regolamento.
Art.  28
Competenze del consiglio comunale

Il consiglio comunale, rappresenta l'intera comunità, ha autonomia organizzativa e funzionale, esercita la potestà e le competenze previste dalla legge, determina e concretizza gli indirizzi politici e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
Gli atti fondamentali devono contenere l'individualizzazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Il consiglio comunale delibera ogni atto relativo agli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace e l'efficiente svolgimento della gestione dei servizi.
Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tenendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
La competenza del consiglio è relativa ai seguenti atti fondamentali di indirizzo a contenuto generale:
a)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse dal bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
b)  le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, l'adozione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei ser vizi;
c)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
d)  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società mediante convenzione;
e)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
f)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
g)  la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
h)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura al Comune dei beni e servizi a carattere continuativo;
i)  l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti può essere data anche con riferimento a categorie di lavori o forniture.
j) riconoscimento debiti fuori bilancio;
k)  indennità di carica e gettoni di presenza per i consiglieri in applicazione del regolamento previsto dal l'art. 19 della legge regionale n. 30/2000;
l) elezione del collegio dei revisori;
m) nomina del difensore civico.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
Art.  29
Assistenza alle sedute e verbalizzazioni

Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio con il compito di redigere il processo verbale della seduta, che sarà appositamente collazionato, numerato e datato progressivamente nonché registrato nell'apposito registro.
Nel caso che il segretario è obbligato per legge ad allontanarsi dalla sala consiliare è sostituito nelle funzioni dal vice-segretario che lo sostituisce anche in caso di assenza o impedimento.
Nelle deliberazioni adottate dal consiglio oltre all'indicazione dell'oggetto, numero dei presenti, numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, debbono essere inserite sinteticamente le dichiarazioni dei singoli consiglieri intervenuti nel dibattito.
Debbono essere evidenziati analiticamente tutti i fatti che determinano turbativa dei lavori consiliari o che hanno comunque rilevanza procedurale.
Il verbale della seduta e le deliberazioni adottate dal consiglio comunale devono essere sottoscritte dal presidente, dal segretario e dal consigliere anziano.
Il consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.
Art.  30
Il consigliere anziano

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano per voti, nei modi che la legge ed il regolamento gli assegnano.
Art.  31
Gruppi consiliari

Ciascun consigliere deve appartenere ad un gruppo consiliare la cui costituzione è disciplinata dal regolamento del consiglio, dovrà essere annunziata nella 1ª seduta consiliare e di essa dovrà esserne data comunicazione al segretario comunale. I consiglieri che nei termini stabiliti dal regolamento non dichiarino la propria appartenenza ad un gruppo sono assegnati d'ufficio al gruppo misto.
Art.  32
Consiglieri

La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge: essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
I consiglieri comunali per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente, e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessari all'esercizio del mandato e di ottenere copia degli atti deliberativi nei modi previsti dal regolamento.
La richiesta di copia degli atti deliberativi, deve essere oggetto di specifica annotazione e di successiva verifica a che risponda concretamente a specifiche esigenze di "compiti d'istituto" dei consiglieri e non ad esigenze diverse.
Ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo saranno trasmesse copie delle delibere previste da specifiche disposizioni di legge.
I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano la loro funzione senza vincoli di mandato, essi non possono essere chiamati a rispondere per opinioni espresse e per voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che tali comportamenti non abbiano rilevanza penale.
I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputano opportuno, tranne i casi in cui l'astensione risulta obbligatoria per legge. Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende od enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.
I consiglieri comunali hanno diritto di esercitare attività ispettiva presentando interrogazioni, alle quali il sindaco è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione presso la segreteria del Comune.
La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di assessore.
Pertanto il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare e se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta.
I consiglieri comunali non possono essere eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti anche se in rappresentanza del proprio Comune ne possono essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
Art.  33
Cessazione e decadenza

Il consiglio cessa per la perdita contestuale di almeno la metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
I poteri del consiglio vengono assunti da un commissario nominato secondo le modalità previste dal l'art. 11, comma 2°, della legge regionale n. 35/97.
Il commissario nominato dall'Assessorato regionale degli enti locali deve restare in carica fino al rinnovo degli organi per le scadenze naturali e le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile successiva a tale scadenza.
Art.  34
Pubblicità della situazione patrimoniale

Gli atti di cui alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi, sono depositati presso l'ufficio di segreteria del Comune, e pubblicati previo avviso all'albo pretorio da parte del segretario, e sono liberamente consultabili da chiunque.
Gli atti di cui al presente articolo devono essere depositati entro 60 giorni da ciascuna scadenza.
Art.  35
Diritti e doveri dei consiglieri

1.  Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
2.  L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
3.  Ai sensi del predetto statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinato alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità.
Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
Art.  36
La giunta municipale

La giunta municipale è composta dal sindaco che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad 1/3, arrotondato aritmeticamente all'unità superiore, del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Essa di regola dura in carica 4 anni. E' nominata dal sindaco che ne sceglie i componenti tra i consiglieri ovvero tra gli elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale od a sindaco, secondo le modalità previste dalla legge.
La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dalla nomina, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
Il sindaco può delegare ai singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materia omogenee ed eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.
Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, presentano giuramento, secondo la formula stabilita per i consiglieri, in presenza del segretario comunale che redige il processo verbale.
Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica.
La giunta decade nel caso di cessazione della carica del sindaco per qualsiasi motivo.
Le dimissioni di assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal sindaco la relativa sostituzione.
Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio, alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne da comunicazione nella prima seduta utile del con siglio.
Art.  37
Competenze

1.  La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazione collegiali.
2.  Il sindaco compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, della giunta, del segretario o dei responsabili dei servizi.
3.  E', altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, nonché sull'organizzazione e gestione del personale, nel l'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e di compiti loro attribuiti.
Art.  38
Funzionamento della giunta

La giunta comunale si riunisce su convocazione del sindaco ogni qualvolta si rende necessario o il sindaco lo reputi opportuno.
Nel caso di assenza del sindaco la giunta è presieduta dal vice-sindaco.
La giunta è validamente riunita quanto sia presente la maggioranza assoluta di essi.
Le sedute della giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.
Delle deliberazioni della giunta è redatto un processo verbale a cura del segretario comunale liberamente consultabile dai consiglieri comunali.
Art.  39
Elezioni del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia.
Il sindaco presta nella seduta di insediamento, innanzi al consiglio, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
Art.  40
Il sindaco

1.  Il sindaco è il capo del Governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.
2.  Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3.  La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
4.  Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.
Art.  41
Funzioni del sindaco

Il sindaco rappresenta il Comune e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.
Compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento del segretario e dei dirigenti.
Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'art. 1, comma 1, lettera H) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché dello statuto e dei regolamenti comunali.
Nomina altresì i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale.
Il sindaco nomina, entro 10 giorni dalla proclamazione, i componenti della giunta municipale, scegliendoli tra i consiglieri o i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e tra di essi il vice-sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento nonché in caso di sospensione della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.
Il sindaco può, in ogni tempo revocare, con proprio provvedimento immediatamente esecutivo da comunicare al consiglio comunale, al CO.RE.CO. e all'Assessorato degli enti locali i componenti della giunta ed è tenuto entro 7 giorni a riferire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento adottato sul quale il consiglio esprimerà le proprie valutazioni.
Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.
Dichiara la decadenza degli assessori che si sono rifiutati di prestare giuramento.
Conferisce per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza incarichi a tempo determinato "non superiore a due" che non costituiscano rapporti di pubblico impiego ad esperti estranei all'amministrazione che devono essere dotati di documentata professionalità.
In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
Il sindaco ogni 6 mesi presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti.
Annualmente è tenuto a trasmettere dettagliata relazione attività degli esperti da lui nominati.
Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigen ziale.
Il sindaco o un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio comunale.
Sono di competenza del sindaco le nomine, le designazioni e le revoche, anche in corso del mandato in enti, aziende, istituzioni, commissioni consultive, delegazioni trattanti, attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale al Comune, escluse quelle attribuite in via esclusiva dalla legge al consiglio comunale.
Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla nomina. Nella nomina o designazione dei rappresentanti del Comune in enti od organismi esterni, provvederà individuando persone che siano in possesso oltre che dei requisiti specifici eventualmente stabiliti dalle vigenti norme, del titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato e di esperienza curriculare confacente all'incarico da ricoprire. Il possesso dei superiori requisiti va accertato prima che i nominati od i designati assumano la relativa funzione e deve risultare da apposita dichiarazione resa dall'interessato ed acquisita nel fascicolo relativo.
Al sindaco compete, altresì, delegare al segretario, ai responsabili degli uffici le competenze attribuite in via esclusiva alla sua sfera di attribuzioni.
Al sindaco compete, infine, l'esercizio di tutte le altre funzioni non attribuite in via esclusiva dal presente statuto, dai regolamenti e dalle leggi regionali vigenti, agli altri organi dell'ente.
Ha competenza di nomina nei casi previsti dalla lettera "N" dell'art. 32 della legge n. 142/90 come recepita dalla legge regionale n. 48/91, con esclusione del proprio coniuge ed i parenti affini entro il secondo grado.
E' tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria comunale agli atti ispettivi dei consiglieri comunali.
Le ripetute e persistenti violazioni agli obblighi di cui sopra previsti dall'art. 27 della legge regionale n. 7/93 comporta l'applicazione dell'istituto della rimozione e della sospensione previsti dall'art. 40 della legge n. 142/90 così come recepito e modificato dall'art. 1, lett. g) della legge regionale n. 48/91.
Ai sensi dell'art. 51/bis della legge n.142/90 può conferire l'incarico di direttore generale al segretario comunale.
Art.  42
Attribuzione nei servizi di competenza statale

Il sindaco quale ufficiale di governo sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di edilizia, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalle leggi;
d)  alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il pre fetto.
Art.  43
Attribuzioni di capo dell'amministrazione

Ha la rappresentanza generale dell'ente è può rappresentare il Comune in giudizio nei procedimenti giurisdizionali amministrativi come attore o come convenuti.
Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.
Impartisce direttive generali al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
Coordina i comizi per i referendum consultativi.
Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio.
Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali.
Coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici ed apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.
Adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal regolamento al segretario comunale.
Sovrintende il corpo di polizia municipale.
Ha facoltà di delegare agli assessori, al segretario comunale, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente statuto non abbia già loro attribuito.
Interviene quale rappresentante del Comune alla stipula dei contratti rogati dal segretario comunale.
Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
Assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Emette per quanto di sua competenza i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni.
Adotta ordinanza ordinarie e nei casi previsti dalla legge adotta provvedimenti contingibili ed urgenti.
Affida l'incarico di messo comunale a dipendenti comunali di ruolo.
Art.  44
Attribuzioni di vigilanza

Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.
Promuove tramite il segretario comunale indagine e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
Controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite gli organi preposti.
Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale.
Art.  45
Attribuzioni organizzative

Propone al presidente del consiglio gli argomenti da inserire all'ordine del giorno nelle sedute.
Propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta da lui presieduta.
Ha il potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un assessore che assume la qualifica di vice-sindaco, il quale può sostituire il sindaco nei casi di assenza o impedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 7, legge regionale n. 7/92.
Delega specifiche attribuzioni che appartengono a materie definite ad omogenee ai singoli assessori.
Delega la sottoscrizione di particolari, specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate ad assessori e al segretario comunale.
Il sindaco quale autorità comunale di protezione civile, ai sensi dell'articolo 15 della legge 225 del 24 febbraio 1992, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Regione siciliana;
Quando la calamità naturale o l'intervento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture a prefetto.
Titolo  IV
ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art.  46
Principi strutturali ed organizzativi

1.  L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a)  organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b)  analisi e individualizzazioni della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c)  individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro massima flessibilità delle strutture del personale;
2.  Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
Art.  47
Struttura dell'ente

L'ordinamento strutturale del Comune è disciplinato con appositi regolamenti in conformità allo statuto, all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base al criterio di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo il principio di professionalità e di responsabilità.
Il settore, che si articola in servizi ed uffici, è strutturato secondo uno schema organizzativo flessibile, atto a corrispondere costantemente ai programmi ed ai piani operativi del consiglio e della giunta.
La pianta organica del personale prevede le dotazioni del personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche funzionali e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.
Ad ogni settore è preposto un responsabile, che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato.
Ad ogni funzionario responsabile deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito e ad esso possono essere attribuite con provvedimento motivato del sindaco, indipendentemente dalla qualifica funzionale, le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con esclusione delle funzioni previste dal comma 68, lettera c) art. 17, legge n. 127/97. In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma 3 Bis, ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio.
Ove sia ritenuto opportuno e necessario, il regolamento organico del personale disciplina la costituzione di gruppi di studio, di ricerca o di lavoro, nell'ambito dei settori.
L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti a settore diversi collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
Art.  48
Personale

1.  Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2.  La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo statuto.
3.  Il dipendente non può svolgere attività lavorativa autonoma che possa far sorgere un conflitto di interesse con l'ente. Lo svolgimento di attività lavorativa può essere autorizzato, secondo le modalità previste dal regolamento organico del personale, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
4.  Il  regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
a)  struttura organizzativo-funzionale;
b)  dotazione organica;
c)  modalità di assunzione e cessazione del servizio;
d)  diritti, doveri e sanzioni.
Art.  49
Conferenza dei responsabili dei servizi

Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi, presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
Nel rispetto delle competenze previste dalla normative vigente, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative, nei confronti degli organi elettivi, del segretario e dei funzionari responsabili dei servizi. Questi, al momento in cui intervengono nella conferenza, hanno funzioni propositive.
Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.
Art.  50
Segretario comunale

Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, e tutto quanto riguarda la gestione dell'ente per il raggiungimento degli scopi secondo principi di efficacia ed efficienza. Allo stesso può essere attribuita dal sindaco anche la funzione di direttore generale ed in particolare curerà:
a)  la direzione degli uffici e dei servizi;
b)  le competenze di utilizzo delle risorse umane e materiali secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento e col benestare del capo dell'amministrazione;
5)  è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni;
6)  la procedura per l'espletamento delle gare d'appalto e la presidenza delle gare stesse come previsto dalla legge;
7)  roga nell'interesse del Comune i contratti a cui partecipa come rappresentante del Comune il sindaco.
8.  La gestione amministrativa dell'attività dell'ente nell'ambito delle direttive di indirizzo e di controllo del sindaco.
Per l'esercizio delle sue funzioni il segretario adotta atti anche a rilevanza esterna.
Art.  51
Vice segretario

E' istituito nell'ente la figura del vicesegretario.
Art.  52
Attribuzioni di sovrintendenza-direzione-coordinamento

1.  Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2.  Propone al capo dell'amministrazione sostituzioni, nei casi di accertata inefficienza solleva contestazione agli addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta la forma del richiamo scritto o della censura nei confronti del personale con l'osservanza delle norme regolamentari.
Art.  53
Attribuzioni di legalità e garanzia

1.  Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2.  Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.
3.  Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4.  Riceve l'atto di dimissione del sindaco, le proposte di revoca.
5.  Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo è l'esecuzione dei provvedimenti ed atti dell'ente.
Art.  54
Relazioni sindacali

Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico e il trattamento del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti dell'ente.
Art.  55
Commissioni di disciplina

E' istituita una commissione di disciplina composta dal sindaco o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario comunale o da un suo dipendente designato all'inizio di ogni anno, dal personale del Comune stesso secondo le modalità stabilite dal regolamento.
La normativa prevista per gli impiegati civili dello stato, i cui termini ivi previsti saranno abbreviati di volta in volta a discrezione della citata commissione, sarà applicata per i dipendenti comunali nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 51 della legge n. 142/90 recepita dalla regione e sarà disciplinata da apposito regolamento.
Art.  56
Programmazione

La relazione previsionale consente la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
I piani ed i programmi di durata temporale diversa devono annualmente essere programmati.
La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione di competenza.
Art.  57
Forme di gestione

L'attività diretta a conseguire nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
Per i servizi da gestire in forme imprenditoriali la comparazione deve avvenire tra la gestione diretta e l'affidamento in concessione, quando sussistono ragioni tecniche ed economiche tali che giustifichino la costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.
Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, in forma singola e quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione a tutela degli utenti.
Art.  58
Gestione in economia

I lavori ed i servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
Art.  59
Personale a tempo determinato

Per la gestione dei servizi il Comune, per le qualifiche applicabili o di specializzazione, può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto privato.
Art.  60
Principio di cooperazione

L'attività dell'ente diretta a conseguire uno o più o obiettivi di interesse Comune con altri enti locali si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordo di intese di cooperazione.
Art.  61
Convenzioni

1.  Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2.  Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art.  62
Consorzi

1.Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente ldi azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2.  La convenzione oltre al contenuto prescritto dal comma 2, del precedente art. 61, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3.  Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Art.  63
Unione di comuni

In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale ove sussistano le condizioni, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, può costituire unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire servizi più efficienti alla collettività.
Titolo  V
FINANZE E BILANCIO
Art.  64
Controllo di gestione

Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura dei programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
Il consiglio comunale prende conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative propositive della giunta, ai revisori dei conti, al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.
Art.  65
Bilancio e programmazione finanziaria

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia e specificatamente decreto legislativo n. 77/95.
Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 ottobre di ciascun anno. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità ed integrità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, nonché dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.
Il bilancio e suoi allegati, debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura in modo dettagliato ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria.
Art.  66
Risultati di gestione

I risultati di gestione attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono detenuti dal rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della giunta comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal consiglio comunale entro il trenta giugno dell'esercizio successivo.
Art.  67
Regolamento di contabilità

Il Comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dall'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato con decreto legislativo n. 77/95.
Art.  68
Forme di controllo economico interno della gestione

Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:
-  per la rilevazione economica dei costi dei singoli servizi;
-  per la definizione normativa dei rapporti tra revisori ed organi di governo (sindaco ed assessori), organi di controllo e di indirizzo (consiglio e consiglieri comunali), capigruppo ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;
-  per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del collegio dei revisori, nei limiti predeterminati dai precedenti articoli.
Il normale strumento di indagine utilizzabile dal collegio dei revisori consiste nell'indagine, controllo sistematico oltre all'indagine a campione.
La rilevazione contabile dei costi prevede:
a)  la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolato per settori, programmi ed interventi;
b)  la determinazione ed elaborazione di indici di produttività;
L'attuazione del controllo interno della gestione, deve essere realizzato mediante:
a)  la pianificazione come processo amministrativo di competenza del consiglio comunale, che consiste nella definizione degli obiettivi di medio periodo dell'amministrazione, mediante i quali, si traducono in mete concretamente conseguibili, i bisogni della collettività locale.
Tale processo presuppone ed implica la determinazione dei grandi fini di carattere generale e di lungo periodo e, successivamente, l'individualizzazione degli obiettivi in coerenza con detti fini;
b)  la programmazione, quale processo volto all'utilizzo coordinato e razionale delle risorse finanziarie per conseguire i fini come sopra determinati. Esso si concretizza nella ricerca di diversi opzioni e programmi e nella scelta di competenza del consiglio comunale, tenendo conto dei mezzi economici a disposizione.
La programmazione si attua in un arco di tempo predeterminato, inferiore, nella sua durata, rispetto a quello della pianificazione correlato al bilancio pluriennale dell'ente.
Il programma è articolato in progetti consistenti in una serie di operazioni volte a conseguire uno specifico obiettivo;
c)  la redazione e gestione del bilancio di previsione annuale quale articolazione dei periodi annuali e dei piani pluriennali, cioè nella determinazione degli obiettivi di breve periodo in coerenza con quelli di medio e lungo periodo (programmazione pianificazione).
Tale fase, essendo rivolto all'attuazione dei processi decisionali di cui in a) e b) e, quindi, nella prevalenza dell'aspetto operativo su quello politico-amministrativo, è demandata alla competenza della giunta comunale e, per quanto riguarda l'aspetto tattico-attuativo, al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi.
Tali processi hanno per fine ultimo quello di consentire il conseguimento degli scopi mediante una corretta allocazione delle risorse, rendendo possibile un concreto controllo giuridico e contabile sui modi di erogazione della spesa.
d) la verifica e le analisi dei risultati ottenuti che saranno oggetto di apposite relazione, sulle quali, in caso di esito negativo, saranno indicati necessari rimedi a livello organizzativo e programmatori per determinare un miglioramento dei servizi, per aumentare la quantità degli stessi, o per attuare un processo amministrativo portatore di maggiore economicità gestionale.
PROPRIETA' COMUNALE
Art.  69
Beni comunali

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civili, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi specifiche che regolano la materia.
Beni demaniali:
-  sono demaniali quei beni di proprietà comunale che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 del codice civile.
La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente istituiti a favore dei beni stessi.
Fanno parte del demanio comunale, in particolare, il mercato e il cimitero.
Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro per legge. Alla classificazione è competente il consiglio comunale.
Beni patrimoniali:
-  i beni che appartengono al Comune e che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile, i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti i pubblici bisogni.
Inventario:
-di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia. Il titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
Il riepilogo dell'inventano deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.
CONTRATTI
Art.  70
Scelta del contraente

Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti del Comune devono essere preceduti, di regola, da pubblici incanti.
In materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture si farà ricorso a modalità di gara diversi dai pubblici incanti, previa autorizzazione consiliare.
Sono fatte salve comunque le disposizioni di legge emanate dalla regione.
Con proprio regolamento sarà disciplinata dettagliatamente la materia relativa alle normative contrattuali.
Titolo  VI
NORME TRANSITORIE
Art.  71
Disposizioni finali e transitorie

1.  Fino all'adozione dei regolamenti previsti dallo statuto, restano in vigore le norme già adottate dal Comune purché non in contrasto con la legge n. 142 del 1990, con la legge regionale n. 48/91 ed il presente statuto.
2.  Le norme statutarie relative all'elezione degli organi ed a quelli da questi dipendenti entrano in vigore in coincidenza dello svolgimento della prossima elezione del consiglio comunale.
Nelle more continuano ad applicarsi le norme previgenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/92.
Art.  72
Entrata in vigore dello statuto

Il presente statuto dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.
Il presente statuto entra in vigore il 31° giorno successivo alla sua avvenuta affissione all'Albo pre torio.
(2004.4.199)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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