REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2004 - N. 8
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DECRETO 11 febbraio 2004.
Integrazione del decreto 3 febbraio 2004, concernente disposizioni relative alla pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto nella Regione siciliana per l'anno 2004.

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pesca marittima;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la disciplina della pesca marittima;
Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 963 del 1965 ed, in particolare, l'art. 126;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Vista la legge regionale n. 1/80 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il provvedimento prot. n. 202/186 del 18 gennaio 2001, con il quale l'Assessore regionale per la coope razione, il commercio, l'artigianato e e la pesca ha auto rizzato per l'anno 2001 la pesca del novellame nei compartimenti marittimi siciliani individuando le prescrizioni cui attenersi;
Visto l'art. 3 del regolamento CE n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 2550/2000 del Consiglio del 17 novembre 2000;
Visto l'allegato IV - misure tecniche transitorie - punto 9 (misure tecniche di conservazione in Mediterraneo) del regolamento CE n. 2287/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2003, che consente di continuare temporaneamente per l'anno 2004 le attività di pesca che attualmente operano in regime di deroga in base all'art. 3, paragrafi 1 ed 1-bis e all'art. 6, paragrafi 1 e 1-bis, del rego lamento CE n. 1626/94;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 2004, che disciplina la pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto per l'anno 2004;
Visti i pareri espressi dalle commissioni consultive locali per la pesca marittima presso i Compartimenti marittimi di Augusta, Mazara del Vallo, Catania, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Siracusa, così come trasmes si dalle Capitanerie di porto;
Visto il verbale della seduta del 30 gennaio 2004 del Consiglio regionale della pesca;
Visto il decreto n. 2 del 3 febbraio 2004, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale è stata disciplinata la pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto nella Regione Sicilia per l'anno 2004;
Vista la richiesta del comitato "Pro-neonata" di rettifica del decreto n. 2 del 3 febbraio 2004, in modo da consentire l'esercizio della pesca del novellame, alle unità all'uopo auto rizzate, in tutti i compartimenti della Regione siciliana;
Vista la nota n. 224 del 5 febbraio 2004, con la quale è stato richiesto alle Capitanerie di porto dell'Isola di monitorare il numero delle imbarcazioni abilitate alla pesca del novellame;
Visti i dati trasmessi dalle Capitanerie di porto relativamente alle unità abilitate alla pesca del novellame;
Considerato che, tra le imbarcazioni abilitate, quelle autorizzate alla pesca ravvicinata incidono in via minoritaria sul dato complessivo di cui sopra;
Ravvisata l'opportunità di accogliere la richiesta del comitato "Pro-neonata", sia pure con delle limitazioni tem porali;

Decreta:


Articolo unico

Il decreto n. 2 del 3 febbraio 2004 viene così integrato:
-  è consentita la pesca professionale del novellame di sardina (sardina pilchardus) e del rossetto (Alphia minuta) alle unità munite di licenza di "pesca costiera ravvicinata", all'uopo autorizzate, in tutti i compartimenti della Regione siciliana, nei giorni feriali, sino e non oltre il 20 marzo 2004, nel rispetto delle prescrizioni di cui al provvedimento dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e e la pesca prot. n. 202/186 del 18 gennaio 2001.
Restano ferme ed impregiudicate le disposizioni di cui al precedente decreto n. 2 del 3 febbraio 2004.
Sarà cura delle Capitanerie di porto vigilare sulla rigorosa osservanza delle prescrizioni di cui al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 11 febbraio 2004.
  PALOCCI 

(2004.7.495)
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


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