REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2004 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETO 21 gennaio 2004.
Dichiarazione di "zona di sorveglianza da malattia vescicolare del suino", in territorio dei comuni di Santa Croce Camerina, Ragusa, Vittoria e Scicli.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a "Misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
Vista l'ordinanza ministeriale 26 luglio 2001, relativa al piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica;
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 novembre 1994;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Vista la nota del Centro nazionale di referenza per le malattie vescicolari (CERVES), presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia ed Emilia, R1435/809 dell'8 gennaio 2004, con cui è stato comunicato che gli esami di laboratorio eseguiti su campioni di feci suine, prelevate presso l'azienda del sig. Tumino Giovanni, cod. az. 010RG065, ubicata in località Spinazza del comune di Santa Croce Camerina (RG), hanno messo in evidenza la presenza dell'enterovirus della malattia vescicolare dei suini;
Vista la nota dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, prot. n. 61 del 12 gennaio 2004, da cui si evince che il focolaio di MVS accertato nell'azienda del sig. Tumino Giovanni di Santa Croce Camerina è stato causato dalla movimentazione di una partita di suini provenienti da un focolaio accertato nel comune di Villa San Giovanni (RC) e che sono in corso di applicazione i provvedimenti di polizia veterinaria;
Vista l'ordinanza n. 3 del 15 gennaio 2004 del comune di Ragusa e l'ordinanza n. 6 del 15 gennaio 2004 del comune di Santa Croce Camerina, con cui è stata istituita una zona di protezione da malattia vescicolare del suino;
Vista la nota prot. n. 112/a del 15 gennaio 2004, con cui l'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa ha comunicato i territori interessati alla zona di sorveglianza;
Ritenuto di dovere intervenire ed individuare i limiti di una zona di sorveglianza, nell'ambito della quale è necessario regolamentare alcune attività sanitarie e la movimentazione delle specie sensibili;

Decreta:


Art. 1

E' dichiarata "zona di sorveglianza da malattia vescicolare del suino", il territorio con raggio di km. 10 circostante l'allevamento suino del sig. Tumino Giovanni, sito in contrada Spinazza, comune di Santa Croce Camerina (RG), c.a. 010RG065, comprendente le seguenti località:
Provincia di Ragusa
-  comune di Santa Croce Camerina: tutto il territorio comunale ad esclusione di quello compreso nella zona di protezione;
-  comune di Ragusa: il territorio, escluso quello compreso nella zona di protezione, che dal mare si estende, lungo i confini con i comuni di Vittoria e Comiso da una parte e con il comune di Scicli dall'altra, fino alle seguenti contrade: cava Giumenta, cava Corallo, contrada Gebbio Battaglia, contrada Mangiapane, contrada Pigno, contrada Lapa, contrada Badia, contrada Genisi, contrada Trebastoni, contrada Zaccaria, contrada Buglia Soprana, contrada Buglia Sottana;
-  comune di Vittoria: cava di Gesso, contrada Buffa, Fossa del Vecchio, contrada Fossa Salata, contrada Eras;
-  comune di Scicli: contrada Mussiddo, contrada Bufardeci, contrada Cottonari, contrada Falomo, contrada San Diego, contrada San Giuliano, Fondo Olivo, Fossa Stabile, contrada Cuciano, contrada Bommacchia, contrada Canonico, contrada Cancelliere, Vallone Piano, contrada Spiazza, contrada Timpe Rosse, contrada Dammuso, Donnalucata, Plaja Grande.
Ai limiti della zona di cui sopra ed all'ingresso di ogni azienda presente nell'ambito della predetta zona è fatto obbligo di apporre dei cartelli riportanti la dicitura "Zona di sorveglianza da malattia vescicolare del suino".

Art. 2

Nell'ambito della zona di sorveglianza è fatto obbligo di adottare le seguenti misure sanitarie:
a)  identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
b)  divieto di qualsiasi spostamento di suini, diverso da un trasporto diretto verso il macello, qualora i suini siano stati introdotti in azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal detentore degli animali;
c)  il trasporto dei suini fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato dal servizio veterinario purché:
-  tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;
- sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo, dei suini da trasportare;
-  un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare, che non abbia rivelato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto: tuttavia, per quanto concerne i suini da macellazione, l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione;
-  ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;
-  i camion, nonchè gli altri mezzi ed altre attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto.
d)  i camion, nonchè gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza, non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall'autorità competente.

Art. 3

I sindaci dei comuni interessati, il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa e le forze dell'ordine, sono incaricati, ognuno per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore.

Art. 4

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato al Ministero della salute, al Centro di referenza nazionale per le malattie vescicolari (CERVES) di Brescia, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna, e all'Ufficio territoriale di Governo di Ragusa.
Palermo, 21 gennaio 2004.
  BAGNATO 

(2004.5.264)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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