REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2004 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ORDINANZA COMMISSARIALE 2 dicembre 2003.
Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani, rifiuti pericolosi e non pericolosi.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999 e le successive modifiche ed integrazioni, di cui alle OO.P.C.M. n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002 e n. 3265 del 21 febbraio 2003, contenenti disposizioni per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Sicilia, così come confermate con l'art. 1ter della legge 8 aprile 2003, n. 62;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale è stato nominato il Vice Commissario con le competenze riguardanti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrative contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, integrata dall'art. 4, comma 16, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, che prevede che il Commissario delegato, Presidente della Regione siciliana, provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97;
Visto il decreto 19 aprile 1986, n. 188, recante "l'approvazione dei parametri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi", così come stabilito dal D.P.R. n. 915/82, abrogato dall'art. 56 del decreto legislativo n. 22/97;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 -"Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare, la lett. h) dell'art. 28, che prevede la presentazione di garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero;
Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, recante i criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, ed, in particolare, l'art. 14, che reca disposizioni per l'applicazione di garanzie finanziarie per la gestione operativa e post-operativa delle discariche;
Visto il decreto 13 marzo 2003, recante i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva n. 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso;
Visto il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, recante il regolamento della gestione dei rifiuti sanitari;
Vista l'ordinanza commissariale 18 dicembre 2002, n. 1166, con la quale è stato adottato il piano di gestione dei rifiuti ed il piano delle bonifiche in Sicilia;
Considerato che, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22/97, sulla gestione dei rifiuti, l'obbligo della prestazione delle garanzie finanziarie è stato esteso a tutte le operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti;
Ritenuto, quindi, necessario prevedere nuovi criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finan ziarie, nonché nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti, in linea con la vigente normativa, in quan to, alla luce della normativa sopravvenuta, non può non essere aggiornato il decreto n. 188 del 19 aprile 1986;
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, con la quale viene stabilito che le garanzie da prestarsi a favore degli enti pubblici possono essere costituite da "fidejussione bancaria" o da "polizza fidejussoria assicurativa";
Per i motivi sopra esposti;

Ordina:


Art. 1

Sono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, di cui all'allegato A, della presente ordinanza, relative alle attività di smaltimento e di recupero, previste negli allegati B e C, del decreto legislativo n. 22/97, di rifiuti urbani, di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi, soggette ad autorizzazione, ai sensi degli artt. 28 e 29 del decreto legislativo n. 22/97.

Art. 2

Sono approvati i valori ed i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finan ziarie, di cui all'allegato B alla presente ordinanza.

Art. 3

Si approva lo schema di fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti, ai sensi del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'allegato C alla presente ordinanza, fermo restando che l'Amministrazione si riserva di richiedere che la garanzia sia prestata esclusivamente mediante reale e valida cauzione, ai sensi del l'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, appro vato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante alla presente ordinanza.

Art. 5

Il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 188 del 19 aprile 1986 è abrogato.

Art. 6

L'ente beneficiario delle suddette garanzie è l'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 7

Al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Art. 8

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 dicembre 2003.
  Il Vice Commissario: CROSTA 

Allegato A
Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal decreto legislativo n. 22/97

1)  L'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie è riferito ai soggetti pubblici e privati in possesso di autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 o dell'art. 29 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
2)  Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 36/2003, sono tenuti a prestare garanzie finanziarie a perfezionamento dell'atto autorizzativo, prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento o di recupero, i soggetti che svolgono le seguenti attività:
-  operazioni di deposito sul o nel suolo (discarica di cui al punto D1);
-  stoccaggi di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 22/97 (attività di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 - o attività di messa in riserva di cui al punto R13);
-  trattamento tramite incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi ed eventuali annessi impianti di raggruppamento preliminare;
-  trattamento tramite impianti diversi dall'incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi ed eventuali annessi impianti di raggruppamento preliminare;
-  impianti mobili;
-  centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore;
-  operazioni di recupero previste ai punti da R2 a R9.
3)  Le garanzie finanziarie in argomento devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, ed in particolare:
a)  da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
b)  da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche e integrazioni;
c)  da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
4)  Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 10 del decreto legislativo n. 36/2003, le garanzie finanziarie dovranno essere prestate entro il termine di 60 giorni a far tempo dalla data di regolare esecuzione o collaudo degli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28, o dell'art. 29 del decreto legislativo n. 22/97. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione, da parte dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse.
Nel caso in cui le garanzie non vengano prestate entro i suddetti termini, è facoltà dell'autorità competente al rilascio dell'auto rizzazione prevedere la diffida e successivamente la revoca dell'auto rizzazione.
L'autorizzazione all'esercizio delle discariche è rilasciata solo dopo l'accettazione da parte del beneficiario delle garanzie finanziarie (art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 36/2003).
Per le attività già in esercizio al momento dell'adozione della presente ordinanza, per le quali è prevista la prestazione delle garanzie finanziarie, le stesse dovranno essere prestate o aggiornate entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordi nanza nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
5)  L'ammontare delle garanzie finanziarie ed i relativi parametri e valori di riferimento devono essere sottoposti alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della compagnia di assicurazione o dell'azienda di credito sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita.
6)  La durata delle garanzie finanziarie, relativamente all'attività di gestione degli impianti, deve essere pari alla durata dell'auto rizzazione, maggiorata di un anno. Decorso tale periodo le garanzie possono essere escusse per ulteriori 12 mesi.
7)  La durata delle garanzie finanziarie riguardante il periodo di post-chiusura degli impianti di discarica di rifiuti, speciali e pericolosi, deve essere pari a 30 anni.
La garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.
L'ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di stati di avanzamento, comprovanti la riduzione della produzione di percolato, presentati da parte del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o dal responsabile della gestione, e attestati dalla provincia competente.
8)  Le garanzie finanziarie in questione possono essere riscosse dall'ente beneficiario in presenza di atto o fatto derivante da violazione degli obblighi discendenti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa la sospensione dell'attività, qualora sia necessario provvedere allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino ambientale e all'eventuale sistemazione finale dell'area occupata dall'impianto chiuso. Le garanzie finanziarie relative alla fase di post-chiusura della discarica potranno essere escusse con la medesima procedura nel periodo di 30 anni dalla chiusura dell'impianto.
9)  Il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dal fidejussore entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, l'agenzia di credito/società di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata.
10)  Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 20% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO14000 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, e sono ridotti del 40% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al regolamento CE n. 1836/93.
11)  La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, nel caso di autorizzazione per lotti della discarica, così come previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2003, può essere prestata per lotti.
12)  Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di emanazione della presente deliberazione, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti viene ridotto nella misura del 40%.
13)  Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorquando la regione e gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla tariffa con le modalità di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 36/2003.
Allegato B
Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie

A)  Discariche di rifiuti pericolosi
A-1)  L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica comprese le operazioni di chiusura, deve prevedere:
-  E  60,00 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
-  E  15,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.
A-2)  L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, deve prevedere:
-  E  35,00 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
-  E    7,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.
La garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.
L'ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di stati di avanzamento, comprovanti la riduzione della produzione di percolato, presentati da parte del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o dal responsabile della gestione, e attestati dalla provincia competente.
B)  Discariche di rifiuti non pericolosi
B-1)  L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:
-  E  18,00 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
-  E    7,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.
B-2)  L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, deve prevedere:
-  E  18,00 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
-  E    3,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.
La garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.
L'ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di stati di avanzamento, comprovanti la riduzione della produzione di percolato, presentati da parte del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o dal responsabile della gestione, e attestati dalla provincia competente.
C)  Discariche per rifiuti inerti
C-1)  L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, deve prevedere:
-  E  10,00 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;
-  E    2,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.
D)  Stoccaggi di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 22/97 (attività di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 - allegato B o attività di messa in riserva di cui al punto R13 - allegato C)
L'ammontare delle garanzie deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio autorizzata per:
-  E  275,00/tonn. per rifiuti pericolosi;
-  E  165,00/tonn. per rifiuti non pericolosi.
E)  Attività di recupero di cui all'allegato C, punti da R2 a R9 (di rifiuti urbani, di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi)
L'ammontare delle garanzie finanziarie deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità massima autorizzata di recupero dell'impianto (espressa in tonn./anno) per:
-  E  20,00/tonn. per rifiuti pericolosi;
-  E  10,00/tonn. per rifiuti non pericolosi;
-  E  05,00/tonn. per rifiuti urbani.
F)  Trattamento tramite incenerimento (di rifiuti urbani, di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi)
L'ammontare delle garanzie finanziarie deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità massima autorizzata di trattamento dell'impianto (espressa in tonnellate/anno) per:
-  E  25,00/tonn. per rifiuti pericolosi;
-  E  13,00/tonn. per rifiuti non pericolosi;
-  E    5,00/tonn. per rifiuti urbani.
G)  Trattamento tramite impianti diversi dall'incenerimento (di rifiuti urbani, di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi)
L'ammontare delle garanzie finanziarie deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità massima autorizzata di trattamento annuo dell'impianto per:
-  E  25,00/tonn. per rifiuti pericolosi;
-  E  13,00/tonn. per rifiuti non pericolosi;
-  E    5,00/tonn. per rifiuti urbani.
H)  Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi
L'ammontare delle garanzie finanziarie deve essere calcolato tenendo conto dei seguenti parametri:
-  per impianti di superficie fino a 5.000 mq E 51.650,00, per superfici eccedenti E/mq 8,00;
-  moltiplicando la potenzialità annua autorizzata di stoccaggio per E 20,00 per tonnellata di rifiuto pericoloso ed E 10,00 per tonnellata di rifiuto non pericoloso.
I)  Impianti mobili
Nelle more dell'applicazione dell'art. 30 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni, riguardante le modalità di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, si applicano le tariffe di cui al corrispondente impianto fisso in rapporto al periodo di durata delle campagne.
Allegato C
Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni

Premesso che:
1)  con ordinanza n. .............................................................. del ................................ la Regione/il Vice Commissario per l'emergenza rifiuti ................................................................. di .............................................................. ha autorizzato la ditta ............................................................................................................................domiciliata in .............................................................., codice fiscale .............................................................. (in seguito denominata contraente), all'esercizio delle operazioni di .................................................................., presso l'impianto ubicato nel comune di ...........................................................;
2)  che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dall'ordinanza di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di E ....................................... (E .................................................................), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3)  che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria/fidejussione bancaria;
4)  che è denominato ente garantito ................................................................ ..............................................................................; ciò premesso:
-  la società di assicurazioni.............................................................. (in seguito denominata società), domiciliata in .............................................................. ..............................................................,/la Banca-Agenzia di credito (in seguito denominata società), domiciliata in .............................................................., con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di E ........................................................... (E ..............................................................), a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
La presente polizza ha la durata di anni .............................................................. a partire dal ...................................................................
Condizioni generali di assicurazione


Art. 1
Durata della garanzia

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.
La durata della polizza deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 1 anno.
Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori 12 mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

Art. 2
Delimitazione della garanzia

La società/banca-agenzia di credito, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.
Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.
Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società/banca di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3
Calcolo del premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4
Pagamento del risarcimento

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società/banca- agenzia di credito, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso, che ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la società/banca-agenzia di credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La società/banca-agenzia di credito rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.
Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5
Surrogazione

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6
Pagamento del premio ed altri oneri

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso.
Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 7
Forma delle comunicazioni alla società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/banca-agenzia di credito, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8
Il foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.
(2004.6.456)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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