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DECRETO 15 gennaio 2004. Individuazione, formazione ed aggiornamento del l'elenco delle zone sismiche ed adempimenti connessi al recepimento ed all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 ed, in particolare, l'art. 94, comma 2, lettera a), recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e l'art. 108 concernente le funzioni attribuite alle regioni in materia di protezione civile;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 ad oggetto "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 in data 8 maggio 2003;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003 in materia di individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche ad adempimenti connessi al recepimento ed attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
Ravvisata la necessità di adempiere a quanto disposto dalla suddetta delibera di Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003 e provvedere all'adozione degli atti ad essa allegati predisposti dal dipartimento regionale di protezione civile, competente in materia;
Decreta:
Art. 1
Nuova classificazione sismica
E' resa esecutiva la nuova classificazione sismica dei comuni della Regione siciliana deliberata dalla Giunta regionale in data 19 dicembre 2003 e relativi allegati.
Art. 2
Categorie tipologiche di edifici ed opere infrastrutturali strategiche e rilevanti
Di adottare gli elenchi non esaustivi, previsti dal l'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 3274/2003, delle categorie tipologiche di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di competenza regionale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Art. 3
Entrata in vigore ordinanza del Presidente del Consiglio dei Minisatri n. 3274 del 20 marzo 2003
Di prendere atto che l'entrata in vigore dell'ordinanza n. 3274/2003 del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri decorre dall'8 maggio 2003, data della sua pubblicazione nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105, così come dalla medesima data decorrono i tempi previsti nell'art. 2, commi 2, 3 e 4 dello stesso atto e di prendere atto del regime transitorio previsto dall'art. 2, comma 2.
Art. 4
Completamento interventi di ricostruzione in corso
Di individuare, ai fini del completamento degli interventi di ricostruzione in corso con le norme tecniche previgenti, i territori colpiti dagli eventi sismici: del 15 gennaio 1968, del 13 dicembre 1990, del 6 settembre 2002, del 29 ottobre 2002.
Art. 5
Criteri di progettazione antisismica da adottare nei comuni ricadenti in zona 4
Di introdurre l'obbligo della progettazione antisismica anche per i comuni classificati sismicamente in zona 4, sia per la progettazione delle nuove costruzioni che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fermi restando i contenuti semplificati delle norme tecniche e il regime transitorio previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Art. 6
Criteri di priorità per la programmazione delle verifiche su opere strategiche e rilevanti
Di adottare i seguenti criteri di priorità per la programmazione temporale delle verifiche e per il contemporaneo avvio dei primi interventi urgenti, sugli edifici di interesse strategico e sulle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e sugli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso:
Criterio n. 1 - Elevata vulnerabilità sismica connessa all'epoca di realizzazione dell'opera. Si effettueranno prioritariamente le verifiche su edifici ed opere infrastrutturali la cui epoca di realizzazione è precedente alla data di classificazione sismica del comune di appartenenza;
Criterio n. 2 - Elevata pericolosità. Si effettueranno prioritariamente le verifiche su edifici ed opere infrastrutturali ricadenti in zona 1 e 2 (comma 3, art. 2, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003);
Criterio n. 3 - Elevata esposizione. Si effettueranno prioritariamente le verifiche su edifici ed opere infrastrutturali caratterizzate da utilizzo temporale superiore a 9/12 di anno ed elevato numero di utilizzatori con priorità per soggetti deboli (anziani, disabili, bambini).
Art. 7
Indicazioni per le verifiche tecniche
In relazione a quanto sopra previsto dall'art. 2 del l'ordinanza n. 3274/2002, per quanto attiene alle verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza degli edifici e delle opere strategiche o rilevanti di cui all'art. 2 del presente decreto, in prima fase vengono adottate le indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi su edifici e opere strategiche o importanti, ai sensi di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3274/2003 individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003 e successivamente verranno prodotte dal dipartimento regionale di protezione civile apposite linee guida regionali.
Art. 8
Censimento delle strutture strategiche e rilevanti di competenza regionale
Al fine di attivare un primo livello di indagine preliminare finalizzato ad acquisire informazioni su tutto il patrimonio edilizio ed infrastrutturale di competenza regionale rientrante negli elenchi adottati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il dipartimento regionale di protezione civile, competente in materia, provvederà all'attivazione di un censimento speditivo a scala regionale finalizzato alla costituzione di una banca dati regionale degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Art. 9
Individuazione del dipartimento regionale di protezione civile quale struttura di coordinamento delle attività connesse all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003
Di rendere esecutivo quanto deliberato dalla Giunta regionale in data 19 dicembre in merito all'individuazione del dipartimento regionale di protezione civile, quale struttura preposta all'adozione ed al coordinamento degli adempimenti connessi al recepimento ed all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274.
Art. 10
Allegati, elenchi e cartografie
Sono parti integranti e sostanziali del presente decreto i seguenti atti allegati:
- elenchi dei comuni della Sicilia classificati sismici con i criteri adottati nella delibera di Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003;
- cartografia di classificazione sismica del territorio regionale;
- elenchi delle tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di competenza regionale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Art. 11
Divulgazione e pubblicazione
Il presente decreto, completo degli allegati che ne costituiscono parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 gennaio 2004.
Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale della Regione Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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