REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETO 18 dicembre 2003.
Programma di investimento di cui alla legge 6 marzo 1987, n. 65, art. 1, lett. b). Somme provenienti da revoche di investimenti previsti dal programma 1989/90. Modalità e termini di presentazione delle istanze e della relativa documentazione, criteri per la formulazione della graduatoria, limiti di spesa ammissibili e modalità di utilizzazione di eventuali disponibilità residue.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni nella legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico;
Visto il decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1988, n. 92, recante modifiche ed integrazioni al decreto 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289, recante rifinanziamento delle leggi n. 65/87 e n. 92/88;
Visto il decreto del Ministero del turismo e spettacolo dell'11 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 1991, con il quale è stato approvato il piano di interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva per l'anno 1989/90;
Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22, nel testo modificato dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92, il quale dispone:
-  che la Cassa depositi e prestiti e l'Istituto per il credito sportivo, decorsi quattro mesi dalla data di approvazione dei programmi, comunica al Ministero del turismo e dello spettacolo ed alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'elenco degli enti che non abbiano presentato domanda di mutuo corredata da progetto esecutivo;
-  che il Ministro revoca, per la parte di competenza statale, il contributo concesso ad enti o soggetti risultati inadempienti ed utilizza a favore di altri aventi diritto nell'ambito della stessa Regione, le somme recuperate nel corso del successivo programma;
Visti i decreti in data 10 febbraio 2003, con i quali il Ministero per i beni e le attività culturali ha provveduto alla revoca dei benefici nei confronti degli enti inadempienti, fra i quali figurano, per la Regione Sicilia, i comuni di Agrigento, Bivona (AG), Licata (AG), Naro (AG), Caltanissetta, Gela (CL), San Cataldo (CL), Acireale (CT), Bronte (CT), Giarre (CT), Villarosa (EN), Letojanni (ME), Messina, Milazzo (ME), Militello Rosmarino (ME), S. Angelo di Brolo (ME), Ficarazzi (PA), Monreale (PA), Modica (RG), Ragusa, Noto (SR), Siracusa, Campobello di Mazara (TP), Castellammare del Golfo (TP), Paceco (TP), Trapani, per un totale di importi revocati pari a E 26.543.302,35;
Vista la nota prot. n. 1451/UROS/SP65/87 del 9 luglio 2003, con la quale il Ministero per i beni culturali e le attività culturali comunica che - in relazione alla modifica del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti (4,24% per mutui ventennali) - le somme che potranno essere reinvestite da parte della Regione Sicilia per le finalità di cui all'art. 1, lett. b), della legge n. 65/87, e successive modificazioni, ammontano ad E 40.030.000,00, salvo ulteriore adeguamento del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti;
Considerato che tali somme sono riferite allo sviluppo degli investimenti in quanto i mutui da autorizzare in sede di riassegnazione dovranno essere ammortizzati alle condizioni di cui all'art. 1, comma 3, della citata legge n. 289/89, il quale dispone che l'ammortamento dei mutui è assistito da contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata, calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento dell'emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi, rimanendo, pertanto, a carico degli enti beneficiari una quota, ancorché minima, degli oneri di ammortamento;
Visto l'art. 157 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112, in base al quale la competenza alla predisposizione dei programmi è stata trasferita alle Regioni ed è stata riservata allo Stato la determinazione dei criteri relativi agli interventi;
Visto il decreto del Ministero per i beni culturali e le attività culturali del 25 giugno 2003, che ha individuato i destinatari degli interventi, i criteri di carattere generale e di priorità e l'ammontare dell'attribuzione statale, demandando alla Regioni la definizione delle modalità e termini di presentazione delle istanze e della relativa documentazione, i criteri di formazione delle graduatorie, i limiti di spesa ammissibile e le modalità di utilizzazione di eventuali disponibilità residue;
Visti, in particolare, i criteri individuati dal decreto sopra richiamato, come segue:
a)  Criteri di carattere generale
L'ammissione ai finanziamenti assistiti dai benefici di legge è subordinata all'accertata rispondenza degli impianti alle reali esigenze sportive del territorio, da valutare anche in relazione alla densità della popolazione, al bacino di utenza dell'impianto, alla sua polifunzionalità, intesa come possibilità di utilizzazione per sport diversi ed alla sua gestibilità;
b)  Criteri di priorità
Nell'ambito dei criteri di cui alla precedente lett. a) ed in relazione alle specifiche iniziative oggetto di finanziamento, costituiscono ragioni di priorità degli interventi:
1)  la messa a norma degli impianti esistenti;
2)  il completamento degli impianti;
3)  il recupero o la riattivazione degli impianti;
4)  la realizzazione di nuovi impianti in località carenti di strutture sportive.
Ritenuto conseguentemente opportuno adottare, per la formulazione della graduatoria, specifiche modalità e termini di presentazione delle istanze e della relativa documentazione, criteri, limiti di spesa ammissibile e modalità di utilizzazione di eventuali disponibilità residue;

Decreta:


Art. 1

Si prende atto che le somme rinvenienti dalle revoche effettuate dal Ministero per i beni culturali e le attività culturali con propri decreti in data 10 febbraio 2003, relative al programma 1989/1990 - approvato con il D.M. 11 aprile 1991, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 1, lett. b), della legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 1 della legge 7 agosto 1989, n. 289, riguardanti l'impiantistica sportiva - determinano nuovi investimenti per E 40.030.000,00 (salvo adeguamento del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti al momento dell'emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali).

Art. 2

Sono approvati le modalità e i termini di presentazione delle istanze e della relativa documentazione, i criteri per la formulazione della graduatoria, i limiti di spesa ammissibile e le modalità di utilizzazione di eventuali disponibilità residue per l'inserimento nel programma di riutilizzo delle somme di cui all'art. 1) del presente decreto, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Palermo, 18 dicembre 2003.
  CASCIO 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 31 dicembre 2003 al n. 2834.
Allegato A
PROGRAMMA DI INVESTIMENTO DI CUI ALLA LEGGE 6 MARZO 1987, N. 65, ART. 1, LETT. B). SOMME PROVENIENTI DA REVOCHE DI INVESTIMENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA 1989/90. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA, LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE E MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DI EVENTUALI DISPONIBILITA' RESIDUE

1.  SOGGETTI RICHIEDENTI ED ESCLUSIONI
Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali datato 25 giugno 2003, e dell'art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 65/87, possono presentare domanda per l'inclusione nel programma di riutilizzo delle somme:
-  i comuni (singoli o associati);
-  le comunità montane;
-  le province.
Restano esclusi gli enti destinatari degli interventi di cui al D.M. 11 aprile 1991 nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici concessi, fra i quali figurano per la Regione Sicilia, i comuni di Agrigento, Bivona (AG), Licata (AG), Naro (AG), Caltanissetta, Gela (CL), San Cataldo (CL), Acireale (CT), Bronte (CT), Giarre (CT), Villarosa (EN), Letojanni (ME), Messina, Milazzo (ME), Militello Rosmarino (ME), S. Angelo di Brolo (ME), Ficarazzi (PA), Monreale (PA), Modica (RG), Ragusa, Noto (SR), Siracusa, Campobello di Mazara (TP), Castellammare del Golfo (TP), Paceco (TP), Trapani.
2.  MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze, redatte in carta libera, conformi al modello di cui all'allegato 1, sottoscritte dal rappresentante legale dell'ente, dovranno essere presentate alla Regione siciliana, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, servizio 8/TUR "Impiantistica sportiva", via Notarbartolo n. 9 - 90144 Palermo e per conoscenza al comitato regionale del CONI, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente atto.
Le istanze si considerano prodotte in tempo utile se consegnate alla Regione siciliana entro il termine su indicato ovvero se spedite entro lo stesso giorno stabilito come termine a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale in partenza).
I soggetti ammissibili potranno presentare una sola domanda e la stessa dovrà essere relativa ad un solo impianto sportivo.
3.  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE
All'istanza deve, a pena di esclusione, essere allegata la seguente documentazione:
-  scheda informativa di cui all'allegato 2 e dalla quale si evinca la rispondenza dell'intervento con i criteri e le priorità stabilite con il presente atto (l'istanza alle quale sia allegata una scheda incompleta o con dati incongrui fra loro o incomprensibili verrà valutata per la sola parte in cui i dati risultino desumibili in modo certo);
-  stralcio del programma triennale delle opere pubbliche, al fine di evincere l'esigenza prioritaria della realizzazione dell'opera;
-  progetto definitivo o esecutivo redatto ai sensi delle normative vigenti, completo di relazione tecnica, elaborati grafici comprendenti planimetria d'insieme, prospetti, sezioni, computo metrico estimativo e preventivo di spesa, riferito alla più avanzata fase di progettazione approvata;
-  dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che:
-  i lavori per la realizzazione dell'intervento non sono ancora iniziati;
-  l'intervento è conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
-  atto/i amministrativo/i di approvazione del progetto con attestazione della capacità di indebitamento e delle disponibilità finanziarie atte a coprire la quota non coperta dal finanziamento statale.
(Per maggiore chiarezza si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 289/89, l'ammortamento dei mutui "è assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento della emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi". A titolo di esempio, su un mutuo di E 100.000,00 stipulato al tasso di interesse del 4,5%, la rata annua che l'ente dovrà anticipare sarà di E 7.687,61 circa, a fronte della quale il contributo dello Stato (posticipato) sarà di E 6.414,71 corrispondente a circa l'83% della rata anticipata);
-  dichiarazione relativa al numero degli impianti presenti nel territorio di competenza dell'ente o degli enti che presentano la domanda, con riferimento alle diverse discipline sportive e, per gli impianti esistenti, scheda descrittiva dell'impianto di cui all'allegato 3;
-  visto e parere preventivo rilasciato dal CONI.
Non saranno ammessi all'istruttoria per la concessione dei benefici di legge le istanze:
-  presentate fuori termine;
-  non corredate, anche parzialmente, della documentazione sopra indicata.
L'istruttoria delle istanze verrà effettuata sulla base dei criteri di valutazione specificati ai successivi punti 4 e 5 nonché del punteggio indicato per ciascun criterio.
4.  LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE
L'importo complessivo dell'opera per ciascun ente richiedente dovrà essere contenuta nei seguenti limiti massimi di spesa:
-  E 1.000.000,00 per enti territoriali con popolazione fino a 50.000 abitanti;
-  E 1.500.000,00 per enti territoriali con popolazione da 50.001 a 300.000 abitanti;
-  E 2.000.000,00 per enti territoriali con popolazione da 300.001 abitanti in poi.
I dati sulla popolazione residente stabilmente in ciascun ente territoriale verranno tratti dagli ultimi indici I.S.T.A.T. risalenti all'anno 2001.
Per i consorzi di comuni e per le comunità montane, qualora l'impianto sia stato progettato per essere utilizzato da tutta la popolazione dell'ente e non già di un singolo comune ad essi appartenente, andrà sommata la popolazione residente in ciascun comune facente parte del consorzio o della comunità.
5.  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
Al fine della valutazione delle istanze di ammissione ai benefici di che trattasi e della formulazione della conseguente graduatoria, si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.M. 25 giugno 2003 il quale prevede i criteri di seguito indicati:
a)  Criteri di carattere generale
L'ammissione ai finanziamenti assistiti dai benefici di legge è subordinata alla accertata rispondenza degli impianti alle reali esigenze sportive del territorio, da valutare anche in relazione alla densità della popolazione, al bacino di utenza dell'impianto, alla sua polifunzionalità, intesa come possibilità di utilizzazione per sport diversi ed alla sua gestibilità.
b)  Criteri di priorità
Nell'ambito dei criteri di cui alla precedente lett. a) ed in relazione alle specifiche iniziative oggetto di finanziamento, costituiscono ragioni di priorità degli interventi:
1)  la messa a norma degli impianti esistenti;
2)  il completamento degli impianti;
3)  il recupero o la riattivazione degli impianti;
4)  la realizzazione di nuovi impianti in località carenti di strutture sportive.
Nel quadro di quanto stabilito dal D.M. 25 giugno 2003, la Regione assume come propri obiettivi e interventi prioritari:
-  il miglioramento dello stato degli impianti sportivi esistenti, attraverso interventi di adeguamento normativo (adeguamento alle norme sanitarie, alle norme antincendio, alle norme sugli impianti elettrici, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alle specifiche normative vigenti in campo sportivo, ecc.), e/o di completamento inteso come realizzazione di interventi edilizi o di altro tipo atti a dotare un impianto sportivo di spazi o di servizi accessori non esistenti o non sufficienti per le attività che si intendono svolgere nello stesso e/o attraverso interventi di recupero e riattivazione dell'impianto finalizzati alla reale fruizione dello stesso da parte degli utenti;
-  la realizzazione di nuovi impianti sportivi, laddove le dotazioni risultino insufficienti o inadeguate rispetto alle esigenze e ai fini di un maggior equilibrio territoriale.
5.1  Impianti sportivi esistenti
Ai fini della valutazione verranno considerati gli elementi indicati di seguito.
a)  Interventi di messa a norma degli impianti (norme di legge e norme federali)
Punteggio massimo: fino a 40 punti.
Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente in relazione all'incidenza dei lavori di adeguamento sull'importo complessivo dei lavori a base d'asta, documentato in rapporto alle caratteristiche del progetto, e verrà assegnato esclusivamente per gli impianti in regola (o che prevedono lavori per essere in regola) con le normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
b)  Completamento degli impianti ai fini della piena funzionalità
Punteggio massimo: fino a 30 punti.
Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, in relazione all'incidenza dei lavori di completamento sull'importo complessivo dei lavori a base d'asta, opportunamente documentato in rapporto alle caratteristiche del progetto.
c)  Interventi finalizzati al recupero e/o alla riattivazione
Punteggio massimo: fino a 20 punti.
Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente in relazione all'incidenza di lavori finalizzati al recupero e/o alla riattivazione di impianti sportivi sull'importo complessivo dei lavori a base d'asta, documentato in rapporto alle caratteristiche del progetto.
d)  Polifunzionalità dell'impianto intesa come possibilità di utilizzazione dello stesso per sport diversi.
Punteggio: fino a 8 punti.
Il punteggio verrà attribuito in rapporto al numero di discipline sportive praticabili all'interno dell'impianto, così come indicate nell'allegata tabella 3.
e)  Tempi di cantierabilità dell'opera
Punteggio massimo: fino a 6 punti.
In considerazione del fatto che la cantierabilità delle opere costituisce un forte elemento ai fini della rapidità di esecuzione dei lavori e quindi della produttività della spesa, si assumerà come riferimento lo stato della progettazione allegata alla domanda.
In particolare verranno attribuiti:
-  3 punti per progetti definitivi;
-  6 punti per progetti esecutivi.
f)  Disponibilità dell'impianto per l'uso scolastico
Punteggio massimo: fino a 6 punti.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà considerato il numero di ore annue di disponibilità degli spazi presenti nell'impianto per l'attività scolastica nell'anno 2003, appositamente documentato.
5.2  Nuovi impianti sportivi
Ai fini della valutazione verranno considerati gli elementi indicati di seguito.
a)  La carenza di impianti sportivi analoghi nel territorio comunale e in quello dei comuni limitrofi, anche di altre province
Punteggio: fino a 10 punti.
Il punteggio verrà attribuito a fronte della carenza di impianti analoghi a quello oggetto dell'intervento, per tipologia, dimensione e livello dell'attività praticabile, all'interno del territorio comunale e in quello dei comuni limitrofi. Tale carenza deve essere documentata attraverso apposita dichiarazione del soggetto richiedente e da analoga dichiarazione da parte della provincia nella quale è previsto l'intervento che si intende realizzare.
b)  Interventi da realizzarsi in forma associata
Punteggio massimo: fino a 8 punti.
Saranno ritenuti prioritari i progetti presentati congiuntamente da più enti locali. Nell'attribuzione del punteggio verranno considerati la dimensione territoriale e la dimensione demografica degli enti locali associati proponenti l'intervento.
c)  Polifunzionalità dell'impianto intesa come possibilità di utilizzazione dello stesso per sport diversi
Punteggio massimo: fino a 8 punti.
Il punteggio verrà attribuito in rapporto al numero di discipline sportive praticabili all'interno dell'impianto, così come indicate nell'allegata tabella 3.
d)  Tempi di cantierabilità dell'opera
Punteggio massimo: fino a 6 punti.
In considerazione del fatto che la cantierabilità delle opere costituisce un forte elemento ai fini della rapidità di esecuzione dei lavori e quindi della produttività della spesa, si assumerà come riferimento lo stato della progettazione allegata alla domanda.
In particolare verranno attribuiti:
-  3 punti per progetti definitivi;
-  6 punti per progetti esecutivi.
6.  CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E UTILIZZAZIONE DI EVENTUALI DISPONIBILITA' RESIDUE
Al termine della fase di valutazione delle istanze, la Regione procederà alla formulazione della graduatoria, sulla base dei criteri di valutazione di cui sopra, tenendo conto, pertanto, dell'equilibrio territoriale, nonché della coerenza degli interventi con i criteri di priorità di cui al D.M. 25 giugno 2003.
A questo proposito, in relazione ai limiti di spesa ammissibile di cui al punto 4 ed all'entità delle risorse disponibili, quando si renda necessario determinare gli ultimi beneficiari in posizione utile in graduatoria, ovvero quelli che subentrano in caso di eventuali disponibilità residue e vi siano più soggetti a pari merito, verrà data priorità all'ente con il minor numero di impianti sportivi pubblici.
In caso di ulteriore parità, verrà data priorità all'ente con il maggior numero di abitanti.
7.  TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L'inizio dei lavori riguardanti gli interventi ammessi a contributo dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data della comunicazione di concessione del mutuo e la loro ultimazione dovrà avvenire entro e non oltre diciotto mesi dalla consegna degli stessi.
8. INADEMPIENZE DA PARTE DEI BENEFICIARI
Negli eventuali casi di mancato rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 1988, n. 22, nel testo modificato della legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92, per la presentazione delle domande di mutuo agli istituti di credito, le somme rese disponibili da tali inadempienze dovranno essere destinate agli enti collocati successivamente nella graduatoria.

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(2004.6.395)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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