REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2004 - N. 7
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DECRETO 3 febbraio 2004.
Disposizioni relative alla pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto nella Regione siciliana per l'anno 2004.

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pesca marittima;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la disciplina della pesca marittima;
Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 963 del 1965 ed, in particolare, l'art. 126;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Vista la legge regionale n. 1/80 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il provvedimento prot. n. 202/186 del 18 gennaio 2001, con il quale l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e le pesca ha autorizzato per l'anno 2001 la pesca del novellame nei compartimenti marittimi siciliani individuando le prescrizioni cui attenersi;
Visto l'art. 3 del regolamento CE n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 2550/2000 del Consiglio del 17 novembre 2000;
Visto l'allegato IV - misure tecniche transitorie - punto 9 (misure tecniche di conservazione in Mediterraneo) del regolamento CE n. 2287/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2003 che consente di continuare temporaneamente per l'anno 2004 le attività di pesca che attualmente operano in regime di deroga in base all'art. 3, paragrafi 1 ed 1 bis, e all'art. 6, paragrafi 1 e 1bis, del regolamento CE n. 1626/94;
Visto il D.M. 12 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 2004, che disciplina la pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto per l'anno 2004;
Vista la nota prot. n. 80 del 20 gennaio 2004, con la quale l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha ritenuto opportuno di dover sottoporre agli organismi consultivi locali la questione, chiedendo la convocazione di tutte le commissioni consultive al fine di acquisire un parere sulla compatibilità della eventuale autorizzazione temporanea alla pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto con le altre attività di pesca localmente esercitate;
Visti i pareri espressi dalle commissioni consultive locali per la pesca marittima presso i compartimenti marittimi di Augusta, Mazara del Vallo, Catania, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Siracusa, così come trasmessi dalle Capitanerie di porto;
Visto il verbale della seduta del 30 gennaio 2004 del Consiglio regionale della pesca;
Ritenuto opportuno di dover adottare decisioni uni formi per tutti i compartimenti marittimi della Regione siciliana;
Ravvisata comunque l'opportunità, al fine di salvaguardare la risorsa ittica, di limitare l'esercizio della pesca speciale in questione alle unità, all'uopo autorizzate, esclusivamente nelle acque antistanti il compartimento marittimo ove le predette imbarcazioni risultano iscritte e in quelle antistanti i compartimenti allo stesso immediatamente contigui;

Decreta:


Articolo unico

Nella Regione siciliana, per l'anno 2004, la pesca professionale del novellame di sardina (sardina pilchardus) e del rossetto (Alphia minuta) è consentita alle unità, all'uopo autorizzate, esclusivamente nelle acque antistanti il compartimento marittimo ove le predette imbarcazioni risultano iscritte e in quelle antistanti i compartimenti allo stesso immediatamente contigui, nei giorni feriali, per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 4 febbraio 2004 e con le prescrizioni di cui al provvedimento dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca prot. n. 202/186 del 18 gennaio 2001.
Sarà cura delle Capitanerie di porto vigilare sulla rigorosa osservanza delle prescrizioni di cui al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 3 febbraio 2004
  PALOCCI 

(2004.6.426)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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