REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2004 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti




Statuto del Comune di Gagliano Castelferrato. Modifiche


Lo statuto del Comune di Gagliano Castelferrato è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 27 novembre 1993. Con delibere del consiglio comunale n. 36 del 26 settembre 2003, n. 40 del 30 settembre 2003 e n. 42 del 6 ottobre 2003, sono state approvate le seguenti modifiche, divenute esecutive l'11 novembre 2003:
-  all'art. 6, comma 5, sostituire il numero "294" con il numero "282";
-  aggiungere all'art. 7 il comma 5, che recita "L'ente, per facilitare la lettura e la conoscenza degli atti adottati, può avvalersi di sistemi informatici,";
-  all'art. 10, comma 3, sostituire le parole "urgenti e improrogabili" con le parole "di ordinaria amministrazione";
-  all'art. 10, comma 4, eliminare le parole "aventi funzioni istruttorie";
-  all'art. 10, comma 7, lett. a), secondo capoverso, sostituire la parola "ottobre" con la parola "dicembre";
-  all'art. 10, comma 7, lett. a), dopo il terzo capoverso aggiungere un quarto che così recita "Entro il mese di settembre per l'approvazione degli equilibri di bilancio e lo stato di attuazione dei programmi";
-  all'art. 10, comma 8, aggiungere dopo la parola "carica" le parole "fatti salvi i casi previsti al comma 7 del successivo art. 22";
-  all'art. 10, aggiungere dopo il comma 12, un tredicesimo comma, che così recita:
"Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con apposito regolamento il consiglio fissa le modalità ed i criteri per fornire allo stesso servizi, attrezzature e risorse finanziarie e disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento nonché la gestione delle risorse attribuite alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali e di rappresentanza connesse alla funzione.";
-  all'art. 12, dopo il comma 1, aggiungere un comma 2, che così recita:
"Redige l'ordine del giorno da trattare nella seduta, autorizza le missioni dei consiglieri comunali e ne rilascia le attestazioni per giustificare l'assenza dal posto di lavoro per recarsi in missione, per partecipare alle sedute consiliari, di commissione, di conferenza dei capigruppo e di quant'altro inerente le funzioni dei consiglieri.";
-  all'art. 13, comma 11, aggiungere dopo le parole "consiglieri comunali" la parola "non";
-  all'art. 15, comma 1, sostituire le parole "al sindaco" con le parole "al presidente del consiglio e al segretario comunale";
-  all'art. 16, sostituire tutti i commi con l'unico seguente 1° comma:
"L'apposito regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e ne regola il funzionamento e le competenze. Essa è formata dal presidente del consiglio comunale, che la presiede e la convoca, e dai capigruppo consiliari. Possono essere invitati il sindaco o un suo delegato.";
-  all'art. 17, sostituire tutti i commi con l'unico seguente 1° comma:
"Il consiglio comunale può istituire nel proprio seno commissioni consiliari permanenti o speciali. Il regolamento ne determina il numero, le competenze e il funzionamento.";
-  all'art. 18, sostituire il 1° comma con il seguente nuovo 1° comma:
"Il sindaco eletto nomina la giunta comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura.";
-  all'art. 18, sostituire il 2° comma con il seguente nuovo 2° comma:
"Gli assessori oggetto della presente nomina devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale e alla carica di sindaco.";
-  all'art. 18, sostituire il 3° comma con il seguente nuovo 3° comma:
"La giunta è composta dal sindaco che la presiede e numero 4 assessori da lui nominati.";
-  all'art. 18, comma 6, eliminare le seguenti parole "non" e "o eletti dal consiglio comunale";
-  all'art. 18, comma 10, sostituire le parole "Ai fini di quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7" con le seguenti parole "Per un'eventuale proposta di rimozione";
-  all'art. 18, comma 10, aggiungere dopo le parole "dei nuovi assessori" le parole "Entro il termine perentorio di 10 giorni a pena di nullità della seduta e degli atti eventualmente adottati";
-  all'art. 18, abrogare il comma 12;
-  introdurre l'art. 18bis, intitolato "Cessazione delle cariche", che testualmente recita:
"1.  La cessazione della carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti della giunta, ma non del consiglio comunale che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgeranno contestualmente alle elezioni del sindaco da effettuare al primo turno elettorale utile.
2.  La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa, comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.
3.  Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessore regionale per gli enti locali, compete al segretario comunale.
4.  Le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio comunale sono esercitate da un Commissario regionale.
5.  Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata elettorale utile.";
-  all'art. 19, comma 3, sostituire le parole "che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti" con le parole "fissati dalle leggi";
-  all'art. 19, comma 4, dopo la parola sindaco aggiungere le parole "o da chi ne fa le veci";
-  all'art. 19, comma 5, sostituire le parole "le funzioni di sovraintendenza" con le parole "attività di controllo" e abrogare le parole "ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale";
-  all'art. 20, comma 2, sostituire le parole "sia come capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di Governo" con le parole "nei limiti consentiti dalla normativa vigente";
-  abrogare il comma 6 dell'art. 21;
-  all'art. 22, comma 1, dopo la parola "metà" aggiungere le parole "più uno" e sostituire le parole "dei voti favorevoli sui contrari" con le parole "assoluta dei presenti";
-  all'art. 22, comma 4, sostituire le parole "statuite al precedente art. 11, comma 7, e quanto sarà previsto nell'apposito regolamento" con le parole "di legge";
-  all'art. 22, comma 7, prima delle parole "E' fatto divieto" aggiungere le parole "Nella seduta di consiglio comunale";
-  all'art. 22, comma 7, lett. l), abrogare le parole "e variazioni";
-  all'art. 22, comma 7, lett. m), abrogare le parole "aventi funzioni istruttorie";
-  all'art. 22, comma 8, abrogare le parole "di cui all'art. 53 della legge n. 142/90";
-  all'art. 23, comma 1, sostituire le parole "di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione" con le parole "previste dalla legge";
-  all'art. 23. comma 4, sostituire la parola "quattro" con la parola "cinque";
-  abrogare il comma 6 all'art. n. 23;
-  all'art. 24, comma 1, lett. c), sostituirlo integralmente con il seguente nuovo comma 1, lett. c), che così recita:
"Coordina l'attività politico amministrativa del Comune";
-  all'art. 24, comma 1, lett. e), sostituire le parole "per sottoporli all'esame della" con le parole "informando la";
-  all'art. 24. comma 1, lett. g), abrogare le parole "generale o parziale";
-  all'art. 24, comma 1, lett. h), abrogare le parole "sentiti la giunta od il consiglio comunale a seconda della specifica competenza";
-  all'art. 24, comma 1, lett. i), sostituire le parole "i referendum consultivi" con le parole "tutte le consultazioni elettorali";
-  all'art. 24, comma 1, lett. l), abrogare la parola "ordinare";
-  all'art. 24, comma 1, lett. m), sostituirlo integralmente con il seguente nuovo comma 1, lett. m):
"Nomina il segretario comunale scegliendolo dall'apposito albo";
-  all'art. 24, comma 1, lett. n), sostituire le parole "in materia di occupazione d'urgenza, espropri che la legge assegna alle competenze del Comune" con le parole "che la legge assegna alle proprie competenze";
-  all'art. 24, comma 1, lett. o), sostituirlo integralmente con il seguente nuovo comma 1, lett. o), che così recita:
"Il sindaco o l'assessore delegato impartisce le direttive al comandante del corpo di polizia municipale e vigila sull'espletamento del servizio, adottando i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore";
-  all'art. 24, comma 1, lett. p), sostituirlo integralmente con il seguente nuovo comma 1, lett. p), che così recita:
"Per la migliore organizzazione ed efficienza della macchina amministrativa può attribuire, ai responsabili degli uffici o al segretario comunale, le funzioni dirigenziali ove non esistano i dirigenti";
-  all'art. 24, comma 1, lett. s), abrogare le parole "perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta";
-  all'art. 24, comma 1, lett. t), abrogare la parola "riservate";
-  all'art. 24, comma 1, lett. u), sostituirlo integralmente con il seguente nuovo comma 1, lett. u), che così recita "Compie tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti";
-  all'art. 24, comma 1, lett. w), sostituire la parola "obiettivi" con la parola "indirizzi" ed abrogare le parole "ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta";
-  all'art. 25, comma 1, lett. a), abrogare la parola "sentita la giunta comunale";
-  all'art. 25, comma 1, lett. e), sostituire le parole "n. 1 incarico a tempo determinata ad esperto, dotato almeno di titolo di laurea" con le parole " n. 2 incarichi a tempo determinato ad esperti, dotati di documentata professionalità; in caso di nomina di soggetto sprovvisto di laurea il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Annualmente, il sindaco, trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati";
-  all'art. 26, comma 2, aggiungere dopo la parola "impedimento" aggiungere la parola "anche" e dopo le parole "dell'età" aggiungere le parole "ad esclusione di quelle di ufficiale di Governo in assenza di specifica delega";
-  sostituire integralmente l'art. 27, con il nuovo art. 27, che così recita:
"1.  Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta la dimissione degli stessi.
2.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai 4/5 dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del Comune, compreso il consiglio comunale.";
-  abrogare l'art. 28 e sostituirlo integralmente con il nuovo art. 28 dal titolo "Segretario comunale" che risulta essere il seguente:
"1.  Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall'apposito albo professionale.
2.  Il consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.";
-  abrogare l'art. 29 e sostituirlo integralmente con il nuovo art. 29 dal titolo "Funzioni del segretario comunale" che risulta essere il seguente:
"1.  Il segretario comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della giunta e del consiglio di cui ne cura la verbalizzazione.
2.  Il segretario comunale riceve dai consiglieri e dagli organi collegiali le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette a controllo eventuale ai sensi della legislazione regionale vigente.
3.  Il segretario comunale presiede l'ufficio elettorale in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum; riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori dei consiglieri con adempimento degli obblighi di comunicazione di legge da effettuarsi agli organi competenti.
4.  Il segretario comunale può esercitare le funzioni rogatorie in tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
5.  Il segretario comunale esercita altresì le seguenti funzioni:
a)  sovrintende e coordina l'attività degli attributari di funzioni dirigenziali;
b)  verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici comunali;
c)  promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici con le modalità di cui all'apposito regolamento;
d)  autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi del personale apicale;
e)  esercita le funzioni e adotta gli atti di competenza dei responsabili degli uffici, attributari di funzioni dirigenziali, in via surrogatoria, in caso di loro assenza, impedimento o incompatibilità.";
-  abrogare l'art 30, fare iniziare il Capo II denominato "Uffici", con il nuovo art. 30 dal titolo "Principi strutturali ed organizzativi" che risulta essere il seguente:
"L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a)  organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per progetti-obiettivi e per programmi;
b)  analisi ed individuazione della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficienza ed efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
c)  superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, nel rispetto delle norme e del contratto collettivo nazionale di lavoro vigenti;
d)  l'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente, è articolata in aree, a loro volta suddivise in servizi. Per servizio si intende un centro di responsabilità comprendente una serie di attività tra loro omogenee. La dizione "area" è equivalente alla dizione "ufficio".";
-  abrogare l'art. 31 e sostituirlo integralmente con il nuovo art. 31 dal titolo "Responsabili degli uffici" che risulta essere il seguente:
"1.  I responsabili degli uffici sono individuati con atto motivata del sindaco, e coincidono con gli apicali d'area.
2.  I responsabili d'area, nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e a dare attuazione agli indirizzi degli organi politici raggiungendo gli obiettivi da questi ultimi indicati.
Il sindaco, stante che l'ente è privo di personale di qualifiche dirigenziali, può attribuire, con provvedimento motivato, le funzioni dirigenziali ai responsabili delle aree, appartenenti alla categoria D, garantendo loro le prerogative prescritte dalle norme e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto.";
-  abrogare l'art. 32 e sostituirlo integralmente con il nuovo art. 32 dal titolo "Personale" che risulta essere il seguente:
"1.  Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione, la qualificazione professionale, la responsabilizzazione e la valorizzazione.
2.  La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzioni alle norme, allo statuto ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto.
3.  Nell'ambito della potestà regolamentare, demandata in materia di personale, la giunta municipale, dovrà porre particolare attenzione a:
a)  ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
b)  funzionamento degli uffici;
c)  struttura ed articolazione dell'organigramma;
d)  modalità di attribuzione della titolarità delle posizioni organizzative e di responsabilità;
e)  modalità del sistema di valorizzazione dello sviluppo professionale dei dipendenti regolato da processi selettivi esclusivamente interni;
f)  modalità del sistema delle incentivazioni economiche fondato sui criteri meritocratici;
g)  modalità del sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati;
h)  disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nella pubblica amministrazione ed altre attività, nonché i casi di divieto di cumulo di incarichi pubblici.
4.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali di comparto.";
-  introdurre l'art. 33bis dal titolo "Procedimenti disciplinari" che risulta essere il seguente:
"I procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti sono disciplinati da apposito regolamento.";
-  all'art. 34, comma 6, abrogare le parole "fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini" e le parole "dei corrispettivi degli utenti";
-  all'art. 36 comma 1, sostituire le parole "dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142." con le parole "della normativa vigente.";
-  abrogare l'art. 36, comma 8, e sostituirlo integralmente con il nuovo art. 36, comma 8, che risulta essere il seguente "Quanto non previsto dal presente statuto e disciplinato dalla normativa vigente.";
-  all'art. 37, comma 4, di abrogare le parole "Con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.";
-  introdurre l'art. 37bis dal titolo "Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali", che testualmente recita:
"1.  Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
2.  Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1, debbono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.";
-  all'art. 42, comma 9, sostituire le parole "l'amministrazione deve" con le parole "si dovrà";
-  all'art. 42, comma 10, aggiungere dopo le parole "quelli che" le parole "le leggi ed";
-  abrogare il comma 11 dell'art. 42;
-  abrogare il comma 2 dell'art. 43 e sostituirlo con il testo del comma 3;
-  all'art. 44, comma 2, sostituire le parole "la giunta comunale" con le parole "il sindaco", e sostituire la parola "42" con la parola "43";
-  all'art. 45, comma 3, sostituire le parole "contemporaneamente con altre operazioni di voto" con le parole "con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali";
-  all'art. 45, comma 4, abrogare la parola "consul tivi";
-  all'art. 45, comma 5, abrogare la parola "consul tivo";
-  all'art. 45, aggiungere il comma 8, che così recita:
"Sono previsti, con le stessa modalità di cui ai precedenti commi, anche altri tipi di referendum";
-  abrogare integralmente gli articoli del titolo III che vanno dall'art. 47 all'art. 53;
-  all'art. 54, comma 3, sostituire la parola "ottobre" con la parola "dicembre";
-  all'art. 57 di abrogare l'ultimo capoverso che così recita:
"Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifiche generali.";
-  sostituire integralmente l'art. 58 con il nuovo art. 58, che così recita:
"1.  L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante la procedura ad evidenza pubblica della trattativa privata con modalità che rispettino i principi di concorrenza e comunque a condizione che detto servizio venga espletato nel medesimo comune attraverso la presenza di opportuna sede anche periferica dai soggetti individuati dalla normativa. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto sulla scorta di apposita delibera di giunta municipale.
2.  Il rapporto viene regolato in base ad apposita convenzione.
3.  Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del comune ed esegue il pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4.  Per la riscossione delle entrate tributarie il comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione per le entrate patrimoniali ed assimilate. La giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle vigenti leggi.
5.  Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di danaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.";
-  sostituire integralmente l'art. 59 con il nuovo art. 59, che così recita:
"1.  La materia contrattuale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge, è disciplinata da regolamento comunale.";
-  abrogare il comma 3 dell'art. 61;
-  sostituire integralmente l'art. 62 con il nuovo art. 62, che così recita:
"1.  Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente ";
-  al comma 3, dell'art. 64, sostituire le parole "di cui alla lett. u), dell'art. 25 del presente statuto" con le parole "stabilite dalla legge";
-  sostituire integralmente l'art. 65 con il nuovo art. 65, che così recita:
"1.  Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, qualora ne siano in contrasto. In caso di discordanza tra norme regolamentari e statutarie si applicano quelle statutarie.".
(2003.51.3154)014


Torna al Sommariohome


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 88 -  24 -  76 -  13 -  85 -  20 -