REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2004 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Pace del Mela


Lo statuto del comune di Pace del Mela è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 30 ottobre 1993.
Si pubblica, di seguito il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 58 del 27 ottobre 2003, divenuta esecutiva in data 1 dicembre 2003.
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Capo I
La comunità, l'autogoverno, lo statuto
Art. 1
La comunità

Il Comune di Pace del Mela è ente autonomo rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica.
Art. 2
L'autogoverno

L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge regionale dello Stato e della legge della Regione siciliana.
Art. 3
Lo statuto

L'autogoverno della comunità di cui al precedente articolo 2 si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che costituisce l'atto fondamentale con cui il comune, nell'ambito di principi fissati dalla legge, esplica una propria espressione giuridica sulla struttura e sull'attività dell'ente.
In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune, indirizzandone e regolandone i relativi procedimenti ed atti.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/5 dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. In tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare, nonché la disciplina che regola la procedura e la maggioranza prevista dalla legge per l'approvazione e la pubblicità dello schema di statuto predisposto dalla giunta comunale.
Le proposte respinte dal consiglio con deliberazione motivata possono essere ripresentate dopo 1 anno dalla data di presentazione della precedente.
La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.
La proposta istituzionale o popolare di abrogazione parziale tendente ad eliminare alcune parti obbligatorie o vincolate per legge non può essere fine a se stessa, ma dovrà essere, contestualmente, integrata o sostituita da altre parti, sempre relative al contenuto, obbligatorio o vincolato. Le parti riguardanti il contenuto facoltativo possono essere eliminate, se, in prosieguo di tempo, lo stesso non si presenti più attuale e non rispondente alle esigenze della comunità.
L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
Le modifiche d'iniziativa consiliare devono essere proposte da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati.
Le modifiche dello statuto sono deliberate, in seduta pubblica ed a scrutinio palese, con votazione separata per singoli articoli e con votazione finale complessiva secondo la maggioranza prevista dalla legge, entro 45 giorni dalla proposta.
Capo II
Il ruolo e le finalità del Comune
Art. 4
Il ruolo del Comune

Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali sanciti dall'ordinamento.
Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione, affinché provveda a soddisfarli. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.
Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluri comunali, secondo principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione e nell'adeguatezza organizzativa; di ampliare ed agevolare la funzione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita. Si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi alla salute o determinanti pregiudizi all'ambiente e si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla normativa regionale, nazionale ed europea in materia di salvaguardia della salute, dell'ambiente e del paesaggio.
Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione, nelle forme indicate dallo statuto e dai relativi regola menti.
Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti; assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte e valutazioni ed il diritto di udienza interloquendo con l'amministrazione.
Organizza servizi informativi ed educativi per promuovere e favorire la cittadinanza attiva, secondo i principi costituzionali. Riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale occupazione.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive.
Art. 5
Finalità del Comune

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati, nei termini di benefici per la cittadinanza.
Ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza con i valori costituzionali, i principi della trasparenza e dell'obiettività, ostacolando eventuali infiltrazioni di organizzazioni mafiose e contrastando i comportamenti in violazione della tutela dell'interesse pubblico e, in generale della corretta amministrazione.
Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
1)Obiettivi politico-territoriali ed economici
Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'assieme del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela e la valorizzazione come obiettivo primario della propria azione amministrativa.
Attraverso la pianificazione territoriale, promuove un armonico assetto urbano e la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali, garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio ed attraverso propri piani di sviluppo, strumenti urbanistici e regolamenti, programma e promuove gli insediamenti produttivi e le infrastrutture finalizzandoli allo sviluppo economico ed occupazionale, nel settore delle attività turistiche, industriali, artigianali, agricole e commerciali, operando per stimolare l'integrazione fra tutti i settore economici.
2)  Obiettivi politico-sociali
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli.
Riconosce la specificità della questione giovanile, valorizzando la funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali e sportive, attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo dilettantistico.
Promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile.
Opera e concorre per il recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione.
Promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane nella società, favorendo, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone anziane nella comunità familiare, nonché promuovendo e favorendo centri di aggregazione per persone anziane.
Concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrate e promuove, inoltre, iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri Paesi europei ed extraeuropei, sia in danaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, assicurando, in particolare, i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi.
Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compresi quelli di protezione civile, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.
Concorre altresì ad assicurare, con l'Unità sanitaria locale, come fondamentale diritto al cittadino ed interesse della comunità locale, la tutela della salute dei singoli con particolare riguardo all'ambiente ed ai luoghi di lavoro. Per quanto non espressamente riservato ad altri enti, concorre alla promozione ed al recupero dello stato di benessere dei suoi cittadini. Attua, secondo le modalità previste nelle leggi nazionali e regionali, un servizio di assistenza scolastica, idoneo ad assicurare adeguate strutture ed a facilitare il diritto allo studio, specialmente l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Il regolamento, in relazione all'art. 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in presenza di attribuzione della relativa competenza con legge regionale, disciplina l'attuazione degli interventi sociali e sanitari in favore delle persone handicappate, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
Con lo stesso regolamento saranno disciplinate le modalità del coordinamento degli interventi di cui al precedente comma con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio.
3) Obiettivi politico-culturali ed educativi
Predispone progetti ed adotta programmi per la diffusione della cultura, promuovendo l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito comunale.
Valorizza le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e folklore, promuovendo il recupero e garantendo la fruibilità da parte della collettività, attraverso il miglioramento delle strutture archeologiche, museali, archivistiche-bibliotecarie.
Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti ed informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
Attua, con apposite norme del presente statuto e dei regolamenti, le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 242 e dalla legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo. Valorizza l'elasticità di funzionamento, la snellezza decisionale, la possibilità di regolare e di predisporre condizioni che, in un contesto di variabili, consentono di modificare clausole contrattuali e/o convenzioni, inerenti servizi ed interventi, in relazione alla valutazione dei risultati ottenuti.
Capo III
Gli elementi costitutivi
Art. 6
Natura giuridica

Il Comune è persona giuridica territoriale, i suoi elementi costitutivi sono: il territorio, la popolazione e la personalità giuridica.
Il territorio è la circoscrizione entro la quale il Comune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali, senza il suo consenso e la titolarità della difesa dello stesso contro eventuali usurpazioni.
L'esercizio di tale potestà non è limitato, nell'ambito del territorio, ai cittadini residenti, ma si estende a tutti coloro i quali vi si trovano anche occasionalmente.
La popolazione è l'elemento personale dell'ente ed è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale (cittadini residenti).
La personalità giuridica, determinata dalla legge, comporta la titolarità dei diritti e poteri pubblici. Come titolare di diritti e di poteri pubblici, il Comune ha una propria condizione istituzionale che costituisce lo "status" a cui il Comune stesso ha diritto.
Connesso con la personalità giuridica è il diritto al nome, allo stemma e ad altri segni distintivi.
Il Comune è un ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità; è dotato di potestà normativa, limitata all'emanazione di norme regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla potestà di imperio del Comune stesso. In quanto ente autarchico ha capacità di esercitare una potestà amministrativa e tributaria. Esercita le funzioni amministrative proprie, funzioni delegate dallo Stato, funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia regionale, secondo il principio della sussidiarietà.
Art. 7
Territorio e sede

Il territorio del Comune si estende per kmq. 12,10, confinante a nord con il mar Tirreno, ad ovest con i Comuni di S. Filippo del Mela e S. Lucia del Mela, a sud-est con quello di Gualtieri Sicaminò, ad est con quelli di S. Pier Niceto e Condrò.
La circoscrizione del Comune è costituita da: centro urbano di "Pace del Mela", dalla frazione di Giammoro e dai nuclei abitativi di Calcarone, Camastrà, Cattafi, Gabbia, Gesita, Mandravecchia, Tagliatore e Torrecampagna.
La sede legale del Comune è in Pace del Mela presso il palazzo municipale, ove di regola si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali.
In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 8
Ambito di applicazione dell'azione amministrativa

Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
Il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri nell'ambito dei confini geografici, che delimitano la superficie del suo territorio, ai sensi del succitato art. 7.
Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e la cura di iniziative assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente in altro Comune.
Art. 9
Stemma e gonfalone

Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma a forma di scudo di colore rosso sormontato da una corona ed incorniciato da due rami di alloro legati da un fiocco tricolore. Lo scudo raffigura una collina verde sulla quale spicca una torre bianca sovrastata da una colomba recante un ramoscello d'ulivo.
Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone che riproduce lo stemma di cui sopra su fondo bianco-verde.
Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato, portata e scortata dai vigili urbani del Comune.
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 10
L'informazione

Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tale fine l'adozione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni ed atti di particolare rilevanza comunale.
Il Comune attua forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo statuto, e dai relativi regolamenti.
Art. 11
Il consiglio comunale dei ragazzi

Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva sulle materie previste da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.
Art. 12
Biblioteca pubblica

1.  Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità ed una via attraverso la quale:
a) mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
b) conservare la memoria della propria comunità.
2.  Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca ed individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizza l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.
3.  Il Comune gestirà il servizio di biblioteca pubblica secondo i termini che saranno previsti dall'apposito regolamento.
Art. 13
Albo pretorio

Viene istituito nella sede municipale, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione delle deliberazioni, concessioni, ordinanze, atti e manifesti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
Il messo comunale incaricato è responsabile delle affissioni.
La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente. Tutti gli atti che ne sono soggetti, in assenza di diversa disposizione di legge o regolamento, devono essere pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
Titolo II
ORGANI DEL COMUNE
Capo I
Definizione degli organi
Art. 14
Definizione degli organi

Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco e il vice sindaco.
Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo.
La giunta comunale è l'organo di amministrazione del Comune con competenze generali.
Il sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'ente e ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
Le dimissioni da sindaco, da assessore e da consigliere comunale, comunque formalizzate, non sono mai revocabili.
Art. 15
Status degli amministratori

Lo status degli amministratori locali, l'obbligo di astensione dagli atti, i permessi, le aspettative, indennità ed i gettoni sono regolati dalle leggi della Regione siciliana e sussidiariamente da quelle nazionali. L'applicazione di tale normativa consegue ope legis.
Art. 16
Obbligo di astensione

Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alle disposizioni di legge, i componenti degli organi del Comune devono astenersi dal prendere parte agli atti, ai provvedimenti ed alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, del Comune e degli enti o aziende da esso dipendenti o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini secondo quanto previsto dalla normativa vigente, o di conferire impieghi ai medesimi. Devono inoltre astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di beni e servizi o appalti di opere del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.
Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario comunale, al vice segretario ed ai funzionari responsabili delle varie aree.
Capo II
Il consiglio comunale
Art. 17
Consiglio comunale - Elezione - Decadenza

L'elezione del consiglio comunale, la sua convocazione, la Presidenza, la vice Presidenza, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di rimozione, nonché il rispetto delle pari opportunità, sono regolati dalle leggi.
I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
La decadenza dalla carica di consigliere, per mancata partecipazione ingiustificata alle sedute consiliari, è regolata dall'art. 173 dell'Ordinamento regionale degli enti locali.
Il consigliere comunale assente da 3 riunioni consecutive del consiglio e che non abbia, prima dell'inizio della riunione, comunicato al segretario o al presidente del consiglio per iscritto o attraverso le modalità equiparate dalla legge, la propria assenza e le ragioni giustificative, può essere dichiarato decaduto da parte del consiglio comunale.
La proposta di decadenza deve essere istruita dall'ufficio del segretario comunale al maturare delle condizioni di cui al comma precedente ed è iscritta come primo punto sull'ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio.
La proposta di decadenza deve essere notificata al consigliere almeno 10 giorni prima della riunione del consiglio da parte dell'ufficio del segretario.
Il consigliere ha diritto di produrre le proprie ragioni giustificative, il segretario ne informa il consiglio unitamente alle proprie valutazioni di ordine esclusivamente giuridico. Il consigliere ha diritto di prendere la parola prima della votazione della proposta di decadenza.
Sulla proposta di decadenza decide il consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 18
Prerogative dei consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento sul funzionamento del consiglio. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Le indennità, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei presidenti delle commissioni consiliari, aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite.
Art. 19
Autonomia funzionale e organizzativa

Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Il responsabile dell'ufficio utilizza servizi, attrezzature e risorse finanziarie assegnate in sede di approvazione del bilancio. Con le stesse modalità il responsabile del servizio utilizza le risorse attribuite per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti e della conferenza consiliare dei capigruppo regolarmente costituita, per l'attribuzione di indennità, gettoni, missioni e quanto altro connesso con la funzione istituzionale dei consiglieri.
Art. 20
Competenze e funzioni del consiglio

Il consiglio comunale rappresenta la comunità pacese, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi.
Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune, adotta gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge, esercita il controllo sull'attività politico-amministrativa della giunta.
Le funzioni e le competenze del consiglio comunale non sono delegabili né assumibili d'urgenza dalla giunta comunale.
Il consiglio ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente, delle aziende speciali, delle società miste e relative variazioni, regolamenti e relative variazioni salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3; stabilisce inoltre i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi per la formazione delle dotazioni organiche e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli stessi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie ivi comprensive autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici attuativi;
c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i comuni e la provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa dell'ente;
e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f)  istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e dagli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari, emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione. Ogni altra forma di finanziamento ed approvvigionamento finanziario;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle localizzazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
Art. 21
Commissioni consultive permanenti

Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante di ogni gruppo.
La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite mediante regolamento.
Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle commissioni. Ne hanno l'obbligo se richiesti.
Le commissioni hanno facoltà di chiedere la presenza, alle proprie riunioni, d'intesa con il sindaco, dei titolari degli uffici, nonché degli amministratori e dirigenti degli enti delle aziende dipendenti dal Comune. Le commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio e possono procedere ad udienze conoscitive.
Art. 22
Commissioni consiliari speciali

Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
Per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da 1/5 dei consiglieri in carica. La proposta sarà posta all'ordine del giorno dal consiglio comunale e sarà accolta se riporta il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
Art. 23
Regolamento interno

Fermo restando il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del consiglio comunale e per l'elezione del sindaco e della giunta, apposito regolamento interno disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari.
Il regolamento interno di cui al precedente comma 1, dovrà in ogni caso disciplinare:
a) le modalità di convocazione e la disciplina degli adempimenti della prima seduta dopo le elezioni;
b) la presidenza del consiglio con riguardo alla sua elezione, durata in carica ed attribuzioni;
c) la costituzione dei gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo;
d) la convocazione del consiglio comunale;
e) la disciplina delle sedute e della verbalizzazione;
f) funzionamento;
g) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
h) l'organizzazione dei lavori del consiglio, anche attraverso la razionalizzazione temporale degli interventi.
Art. 24
Mozione di sfiducia per il presidente e per il vice presidente del consiglio comunale

1.  La mozione di sfiducia al presidente del consiglio comunale va motivata e presentata da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati all'ente.
2.  La seduta per la trattazione della mozione di sfiducia del presidente deve tenersi entro 30 giorni dalla richiesta.
3.  La mozione viene approvata se votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.
4.  La mozione, se votata favorevolmente, ha effetto immediato. La seduta decade e per l'elezione del nuovo presidente valgono le norme in vigore.
5.  Analogamente si procede per la mozione di sfiducia al vice presidente del consiglio comunale.
Capo III
Giunta comunale - Documento programmatico
Art. 25
Composizione e compili della giunta comunale

La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da n. 6 assessori. Le procedure di nomina, revoca, cessazione dalla carica sono regolate dalla legge. Non possono far parte della giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti ed affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del sindaco.
Gli assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò competa loro per effetto della carica rivestita. La giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
La giunta esercita tutte le funzioni ad essa attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, che non rientrino nell'attribuzione del responsabile del servizio o del sindaco quale organo a competenza residuale.
Dà attuazione agli indirizzi contenuti negli atti fondamentali approvati dal consiglio. Rientra nella sua competenza l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.
Sottopone la propria complessiva attività al controllo politico-amministrativo del consiglio con la presentazione della relazione annuale nella seduta avente all'ordine del giorno il bilancio consuntivo.
Avverso la giunta non può essere presentata mozione di sfiducia.
Art. 26
Documento programmatico

Il documento programmatico delinea l'indirizzo politico amministrativo cui si atterrà l'esecutivo proposto ed individua i progetti e le linee di intervento da attuare nel corso della durata della carica.
Art. 27
Funzionamento

Nello svolgimento della propria attività la giunta si uniforma al principio della collegialità.
La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno. In caso di sua assenza o impedimento è convocata dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore anziano.
L'ordine del giorno della giunta è comunicato agli Assessori.
Le sedute della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Alle sedute della giunta partecipano esclusivamente i componenti dell'organo, il segretario generale e, se invitati, i responsabili dei settori dell'ente.
Il segretario redige i verbali delle sedute e li sottoscrive assieme al Presidente ed all'assessore anziano.
Le convocazioni di giunta avvengono normalmente mediante avviso scritto notificato dai messi comunali, ma, in caso di urgenza, possono avvenire anche per fax, telefono ed in qualsiasi modo possa essere assicurata la certezza dell'avviso trattandosi di organo istituzionalmente in costanza di attività e pertanto scisso da qualsiasi formalità.
Nei casi ordinari l'avviso deve pervenire agli assessori almeno 24 ore prima e nei casi d'urgenza almeno un'ora prima.
Il sindaco può stabilire di tenere le sedute di giunta in un giorno predeterminato della settimana ed in tal caso si fa a meno della convocazione.
Art. 28
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Al sindaco, al vice sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.
Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi e sugli atti di gestione di propria competenza.
Capo IV
Il sindaco
Art. 29
Funzioni e competenze

Il sindaco ha la rappresentanza legale dell'ente.
Prima di assumere le funzioni, il sindaco presta giuramento innanzi al consiglio comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del Presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica della Regione Sicilia e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".
Spetta al sindaco mantenere l'unità di indirizzo politico finalizzata alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico ed al conseguimento degli scopi dell'ente.
Il sindaco esercita tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
Spetta al sindaco svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio e della giunta.
Avverso il sindaco può essere presentata mozione di sfiducia nei termini e modi previsti dalla legge regionale a cui si rinvia per la relativa disciplina.
Il sindaco:
a) cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzi politico amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori. Ha facoltà di sospendere specifici atti di singoli assessori, al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi politici, sottoponendoli all'esame della giunta. Il sindaco può sospendere gli atti del segretario generale, di natura di indirizzo politico-amministrativo;
b) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, comunque gestiti, impartendo, al tal fine, direttive al segretario-direttore generale;
c) promuove gli accordi di programma sulla base delle proposte del responsabile del procedimento;
d) cura la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati; effettua le scelte fra soggetti muniti di comprovati requisiti morali e professionali;
e) favorisce la promozione di contatti e di incontri che garantisca la collaborazione e la cooperazione con gli altri Comuni, le Province, la Regione, le istituzioni statali, gli enti, le associazioni e le società in cui il Comune ha partecipazione;
f) dispone verifiche di indagini amministrative sull'attività del Comune;
g) indice i referendum consultivi o di altra natura ammessi dallo statuto o dalla legge dopo gli atti di competenza del consiglio;
h) esercita le funzioni a lui attribuite quale ufficiale di Governo; la rappresentanza giudiziale del Comune appartiene al sindaco. L'effettivo esercizio delle azioni di qualsiasi natura nell'interesse dell'ente seguono il seguente iter fondamentale: il responsabile di settore, competente per materia, propone la resistenza in giudizio, la transazione o la rinuncia alla causa o l'inizio di procedimento contro terzi con una valutazione di carattere tecnico-amministrativo. La nomina del difensore di fiducia compete alla giunta;
i) emette le ordinanze d'urgenza in materie di igiene, sanità e ordine pubblico riservate dalla legge alla sua competenza, emette altresì qualsiasi ordinanza a difesa dell'incolumità dei cittadini;
l) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
Il sindaco sceglie tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco che fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età, senza riferimento alla contemporaneità delle nomine.
Il sindaco può delegare ai singoli assessori ed ai responsabili di settore l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando, all'adozione diretta dell'atto.
Il sindaco può, altresì, delegare agli assessori, ai delegati amministrativi delle frazioni e ai dipendenti l'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo.
Il sindaco provvede alle nomine fiduciarie le quali decadano alla cessazione del mandato, tranne la revoca anticipata;
m) il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comu nale;
n) egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario generale o dal direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
o) il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
p)  nomina il segretario generale scegliendolo nel l'apposito albo;
q)  conferisce e revoca al segretario generale se lo ritiene opportuno le funzioni di direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina di direttore;
r) nomina i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.
Il sindaco è organo a competenza residuale generale.
Art. 30
Attribuzioni di organizzazione

Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno nelle sedute della giunta municipale, ne dispone la convocazione e la presiede;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popola re presieduti dal sindaco, nei limiti previsti dalle leggi.
Art. 31
Vice sindaco

Il vice sindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
Art. 32
Mozioni di sfiducia

Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia sottoscritta, motivata e votata nei modi così come previsti all'art. 2 della legge regionale n. 25 del 16 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Istituti della partecipazione, iniziativa popolare, organismi della partecipazione e della consultazione
Art. 33
Istituti della partecipazione

Sono istituti della partecipazione:
a)  l'iniziativa popolare;
b)  gli organismi di partecipazione e consultazione;
c)  il referendum consultivo;
d)  il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
e) il difensore civico.
Art. 34
L'iniziativa popolare

Tutti i cittadini, le organizzazioni e le altre formazioni sociali possono presentare istanze, petizioni e proposte.
Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere regolarmente firmate dai presentatori. Le proposte devono essere articolate.
Le istanze, le petizioni e le proposte, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari di cui al precedente art. 23, comma 2, lett. c), sono esitate dalla giunta municipale entro 30 giorni dalla loro presentazione nella segreteria generale.
Il sindaco comunica l'esito delle istanze, petizioni e proposte entro 5 giorni dalla data della decisione, al loro primo firmatario, informandone il consiglio comunale nella prima seduta. Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla presentazione il sindaco è tenuto a chiedere di iscrivere l'argomento al primo punto nell'ordine del giorno del consiglio comunale da convocare entro i 30 giorni successivi.
Il regolamento disciplina le modalità e i termini per la presentazione ed esame delle istanze, petizioni e proposte.
Art. 35
Organismi di partecipazione

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini singoli ed associati garantendone, con modi e strumenti idonei, l'effettivo esercizio al fine di attuare concretamente il principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità del l'azione amministrativa.
Il Comune, a tale scopo:
a) promuove la formazione di organismi di partecipazione cittadina che, articolati per materia e/o per aggregazione di interessi, costituiscono l'effettiva espressione di legittime istanze e, quali specifici interpreti delle stesse, siano capaci di stabilire rapporti con i poteri istituzionali;
b) valorizza le organizzazioni del volontariato, ogni forma di associazione che persegue scopi senza fini di lucro con finalità umanitarie, scientifiche, sportive, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale, del patrimonio culturale ed artistico, nonché quelle formate da immigrati, anziani e disabili.
Il Comune istituisce consulte permanenti di rappresentanti di organismi o di una o più categorie delle formazioni sociali, organizzazioni o associazioni di cui alla lettera b) del presente articolo per la gestione di servizi o per lo svolgimento di attività o iniziative che investono particolari problematiche dei relativi propri settori di interesse.
L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti gli organismi e formazioni sociali, nonché il rispetto delle pari opportunità in ogni settore della vita civile.
Art. 36
Pratica sportiva

Il Comune riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva ad ogni livello. In particolare, tutela l'attività sportiva motoria, ricreativa, promozionale ed agonistica, nel rispetto delle competenze degli altri enti preposti e della normativa vigente.
Il Comune, per tali fini, collabora con le strutture regionali del C.O.N.I. e con le altre corrispondenti territoriali, nonché con quelle degli enti di promozione e le associazioni di base.
Il Comune assicura, attraverso la regolamentazione della propria autonomia impositiva e finanziaria, nel quadro delle tasse e diritti per i servizi pubblici, le risorse ed il sovvenzionamento delle attività sportive.
Il Comune privilegia, nella strutturazione dei servizi, quelli relativi alla programmazione, costruzione e gestione dei nuovi impianti per la pratica sportiva, assicurando il coordinamento con quelli di istruzione scolastica, formazione professionale, turismo, lavori pubblici ed urbanistica.
Art. 37
Riunioni ed assemblee

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini ed agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente a disposizione le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Apposito regolamento stabilisce le condizioni, le modalità d'uso, le limitazioni e le cautele necessarie. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:
a)  la formazione di comitati e commissioni;
b)  dibattere problemi;
c)  sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.
Capo II
Referendum consultivo
Art. 38
Indizione del referendum consultivo

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi su argomenti che riguardano materie di esclusiva competenza locale e di interesse per l'intero territorio comunale ad esclusione degli atti concernenti i bilanci, i tributi e le tariffe o materie sottoposte a previa regolamentazione regionale o statale.
Il referendum consultivo su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui al precedente comma, può essere richiesto da almeno 1/10 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Art. 39
Disciplina dei referendum consultivi

La richiesta di svolgimento dei referendum di cui al comma 2 del precedente art. 38 deve essere fatta da un "comitato promotore" costituito da almeno 25 iscritti nelle liste elettorali del Comune. L'ammissibilità dei referendum, sia riguardo alla materia che alle formulazioni dei quesiti nonché la loro indizione, sono deliberate dal consiglio comunale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della presentazione delle firme.
Per i referendum consultivi comunali trovano applicazione le norme in vigore per i referendum consultivi regionali. Con la stessa deliberazione di indizione dei referendum di cui al precedente art. 38 il consiglio comunale disporrà i necessari adattamenti delle norme regionali per assicurare il loro corretto svolgimento. Sul medesimo argomento è consentita, nell'arco della legislatura, una sola tornata referendaria.
Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati ed in relazione all'esito degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.
Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo diritto di accesso e di informazione
Art. 40
Diritto di accesso ai provvedimenti ed informazioni ai cittadini

Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, enti ed associazioni, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei costi di riproduzione e di ricerca, salvi gli obblighi fiscali di legge.
Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure.
Art. 41
Diritto di udienza dei cittadini

Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare all'at tività del Comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
L'esercizio del diritto di udienza può essere esercitato davanti al sindaco, agli assessori o ai funzionari dagli stessi delegati.
Capo IV
Difensore civico
Art. 42
Istituzione e finalità

E' istituito l'ufficio del difensore civico con sede nel palazzo comunale.
Il difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti dal presente statuto, un ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
Art. 43
Nomine e durata in carica

L'incarico di difensore civico è conferito dal consiglio comunale con deliberazione adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, con votazione segreta, ad un cittadino iscritto nelle liste elettorali che dia garanzia di indipendenza e di imparzialità.
Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 10 giorni, e il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
Il difensore civico dura in carica 5 anni e non può essere rieletto.
In ogni caso esso svolge le sue funzioni fino alla nomina del suo successore.
Il difensore civico deve possedere i seguenti re quisiti:
a) età non inferiore a 30 né superiore a 70 anni all'atto della nomina;
b)  possesso di titolo di studio, doti culturali, adeguata esperienza amministrativa, esperienze maturate in attività professionali o di pubblico impiego o qualsiasi altro requisito che concorra a comprovarne la competenza ed il prestigio.
Il difensore civico, prima di assumere l'incarico, giura davanti al sindaco secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 giugno 1957, n. 3.
Art. 44
Prerogative del difensore civico

Il difensore civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini su inefficienze o irregolarità dei servizi comunali anche se non gestiti direttamente dal Comune e pertanto:
a) interviene presso l'amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti per controllare e verificare se nei procedimenti amministrativi sono state rispettate le procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti: disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e in competenze, proponendo iniziative al fine di rimuoverne le cause;
b) agisce sia a richiesta che di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità;
c) segnala eventuali irregolarità al difensore civico provinciale o regionale ove esistano, qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa delegata dalla Provincia o dalla Regione;
d) ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, senza oneri, e di ottenere tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato.
Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
Art. 45
Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza e revoca

Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i membri del parlamento, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali, membri del CO.RE.CO. e di organismi di gestione dell'Unità sanitaria locale;
c) coloro che ricoprono incarichi nei partiti a qualsiasi livello;
d) coloro che abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso;
e) coloro che, candidati o designati nelle ultime elezioni amministrative comunali, provinciali e regionali, non hanno conseguito l'elezione.
L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, esercitati nel territorio comunale, costituenti oggetto di rapporti giuridici con il Comune.
L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio che è dichiarata dal consiglio comunale.
L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non rimuove la relativa causa entro 20 giorni.
Per gravi motivi connessi con l'esercizio della funzione l'incarico può essere revocato con deliberazione consiliare da adottarsi con voto segreto e con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica in prima seduta, e della maggioranza assoluta nella seduta successiva.
Rendendosi vacante, per qualsiasi causa, l'ufficio, il consiglio comunale, entro 60 giorni, provvede alla nomina del successore.
Art. 46
Modalità di intervento rapporti con il consiglio comunale

I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, qualora ritengano non rispettate le norme vigenti, hanno facoltà di richiedere l'intervento del difensore civico per rimuovere gli abusi, le carenze ed i ritardi degli uffici. Il difensore civico, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, può convocare direttamente il funzionario responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.
Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionario, fissa un termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione all'interessato, all'ufficio competente ed al sindaco.
Trascorso inutilmente tale termine, il difensore civico comunica al sindaco l'inadempienza riscontrata per i successivi provvedimenti di competenza.
Il difensore civico invia al consiglio comunale, periodicamente ed almeno ogni sei mesi, una relazione sull'attività svolta, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
Art. 47
Ufficio e indennità

Per l'esercizio della sua attività il difensore civico dispone di appositi ed adeguati uffici, con struttura e personale proveniente dai ruoli comunali e dagli enti dipendenti.
All'assegnazione dei locali, dei mezzi organizzativi e del personale provvede la giunta comunale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico.
La funzione di difensore civico e l'indennità di carica verranno disciplinate da apposito regolamento.
Titolo IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE SERVIZI PUBBLICI
Art. 48
Forme associative e di cooperazione

Il Comune, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, (artt. da 24 a 27), come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché della successiva legislazione vigente nel tempo, i seguenti strumenti:
a)  la convenzione tra Comuni e Provincia;
b)  il consorzio tra i Comuni e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
c)  l'accordo di programma.
Art. 49
Forme di gestione

Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
a) in economia: quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi: quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di aziende speciali: per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzioni: per l'esercizio dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
Art. 50
Aziende speciali e/o società miste

Il consiglio comunale, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire aziende speciali dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, con proprio statuto e regolamento approvati dal consiglio comunale.
Sono organi dell'azienda speciale:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.
Il consiglio di amministrazione dell'azienda è nominato dal consiglio comunale a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei voti.
I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del l'azienda.
I componenti del consiglio di amministrazione del l'azienda restano in carica fino all'insediamento dei loro successori, che deve avere luogo non oltre 10 giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive. Agli stessi spettano le indennità e i rimborsi di spesa previsti dalla legge e dallo statuto dell'azienda stessa.
La revoca e la sfiducia costruttiva del consiglio di amministrazione e dei singoli componenti è deliberata dal consiglio comunale con le procedure di cui all'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Il presidente è designato dal consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza del l'azienda e cura i rapporti con gli organi comunali.
Il direttore viene nominato dalla giunta comunale secondo le modalità fissate dal regolamento. Alla giunta comunale spetta:
a) esercitare, con l'assistenza del funzionario comunale preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione;
b)  riferire annualmente al consiglio comunale con apposita relazione sui risultati della gestione.
Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi dell'azienda ed esercita la vigilanza.
Lo statuto dell'azienda disciplina le modalità di controllo sugli atti dell'azienda stessa.
La nomina dei revisori dei conti e del direttore è disciplinata dallo statuto dell'azienda stessa.
Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme di cui al regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, nonché quelle del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 51
Istituzioni

Il consiglio comunale, per la gestione di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale, può costituire istituzioni quali organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale. Con la deliberazione di costituzione dell'istituzione viene approvato anche il relativo regolamento.
Sono organi dell'istituzione:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.
Il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore sono nominati e possono essere revocati con le stesse modalità di cui all'art. 50 e con i medesimi requisiti. Restano in carica per il periodo di vigenza del consiglio comunale che li ha nominati e comunque fino alla nomina dei successori.
Il presidente rappresenta l'istituzione all'esterno ed esercita tutte le funzioni previste dal regolamento.
Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'istituzione secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione, nonché l'entità dei trasferimenti ed approva gli atti fondamentali definiti dal regolamento.
Alla giunta municipale spetta:
a) esercitare, con l'assistenza del funzionario preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione;
b) riferire annualmente al consiglio comunale, con apposita relazione, sul risultati della gestione.
Titolo V
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 52
Principi generali

L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dal presente statuto privilegiando la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla sfera burocratica.
Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché del buon andamento ed imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione e lo snellimento delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi.
Art. 53
Organizzazione degli uffici e dei servizi

Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi fissa anche la dotazione organica complessiva.
I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano anche l'attribuzione, ai funzionari responsabili di unità organizzative o amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario generale e i funzionari responsabili degli uffici o servizi. Spetta ai funzionari direttivi responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio, per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari direttivi responsabili.
I funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi deve, in ogni caso, disciplinare:
a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) la struttura e la dotazione organica del personale;
c) il sistema di direzione organizzativa;
d) gli atti di competenza dei responsabili di settore;
e) le modalità di coordinamento tra segretario generale ed il personale anche attraverso periodiche conferenze di servizio;
f) il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, gli indirizzi di gestione, i criteri e le modalità di revoca degli incarichi;
g) esercizio del controllo interno di gestione.
Art. 54
Il segretario generale

Il Comune ha un segretario generale titolare, dirigente iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al segretario comunale, fatte salve le attribuzioni di cui alle disposizioni del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 123 e del decreto legislativo C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567 e successive modifiche ed integrazioni.
Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dal quale funzionalmente dipende e degli indirizzi organizzativi assunti dagli organi preposti:
a)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi;
b)  coordina l'attività dei funzionari direttivi;
c)  cura l'attuazione dei provvedimenti;
d)  è responsabile dell'istruttoria delle delibere;
e)  partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta, curando la redazione dei relativi verbali che sottoscrive insieme al presidente del consiglio o insieme al sindaco;
f)  svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge.
La funzione di direttore generale, ove nominato, è disciplinata da regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art. 55
Vice-segretario

Può essere istituita la figura professionale apicale del vice segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza, vacanza o impedimento, fatte salve le diverse disposizioni di legge.
Può ricoprire tale qualifica colui il quale è in possesso della laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato.
Spettano al vice segretario, oltre ai compiti di cui al primo comma del presente articolo, quelli di direzione e titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione.
Art. 56
Gruppo di coordinamento

E' istituito il "gruppo di coordinamento" composto:
a)  dal segretario comunale che lo presiede;
b)  dai responsabili degli uffici e dei servizi.
Il gruppo di coordinamento ha il compito di definire:
a)  l'iter dei procedimenti coinvolgenti più uffici o servizi;
b) nei casi dubbi definisce le competenze relative ai nuovi servizi o adempimenti.
Art. 57
I funzionari direttivi

I funzionari direttivi incaricati dal sindaco sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
A tal fine ai funzionari direttivi sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo.
Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i funzionari direttivi in particolare:
a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e del regolamento dei concorsi;
b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio e della giunta o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
e)  assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal piano esecutivo di gestione e dagli atti di programmazione approvati;
f)  esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.
Sono di competenza dei funzionari direttivi gli atti costituenti manifestazioni di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali, le diffide e le ordinanze di competenza.
Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al sindaco, alla giunta e al consiglio, i funzionari direttivi nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.
Art. 58
Valutazione attività dei responsabili degli uffici e servizi

L'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi è valutata in relazione alla tempestività ed alla completezza con la quale sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati, tenuto conto anche delle condizioni ambientali e organizzative e della concreta disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie.
Art. 59
Collaborazioni esterne

Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Le norme regolamentari devono stabilire:
a) la durata del rapporto che non potrà superare la durata del programma;
b) i criteri per la determinazione del compenso;
c) la natura privatistica del rapporto.
I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.
Vanno comunque osservati i principi legislativi vigenti al momento del conferimento dell'incarico.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA'
Capo I
Demanio e patrimonio Finanza locale attività contrattuale
Art. 60
Finanza locale

Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.
Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.
Art. 61
Bilancio e conto consuntivo

Il Comune delibera, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi della universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario. Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico.
Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione siciliana. Il bilancio e i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali.
Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la giunta può deliberare il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza, ed assegna ai responsabili dei servizi, la dotazione finanziaria, strumentale e di personale, necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.
Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
Art. 62
Inventari - Servizio di economato

Apposito regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari ed il servizio di economato.
Art. 63
Attività contrattuale

Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune provvede mediante contratti.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione a contrattare del funzionario direttivo, secondo la rispettiva competenza.
La determinazione deve indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente.
Capo II
Revisori dei conti - controllo della gestione
Art. 64
Revisione economico-finanziaria

Il consiglio comunale elegge i revisori dei conti in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, con voto limitato ad uno. I revisori così nominati assumono le funzioni assegnate loro dalla legge e dal regolamento di contabilità.
Le proposte di nomina, corredate, per ciascun candidato, dei relativi curriculum vitae e della dichiarazione di accettazione, debbono essere depositate presso la segreteria generale almeno 5 giorni prima della riunione del consiglio comunale.
Non possono essere nominati revisori dei conti:
a) i parenti e gli affini, fino al quarto grado, dei componenti della giunta comunale, del segretario comunale, del vice segretario comunale e del responsabile dell'ufficio di ragioneria del Comune;
b) i consiglieri provinciali e regionali;
c) gli amministratori di enti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune;
d) i candidati che nelle ultime elezioni amministrative comunali non hanno conseguito la elezione.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il consiglio comunale procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi nominati restano in carica fino al compimento del triennio in corso.
Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.
Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del collegio, le modalità di presentazione al consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del collegio con gli organi elettivi e burocratici.
Art. 65
Controllo della gestione

I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono, trimestralmente, operazioni di controllo per verificare la rispondenza della gestione del bilancio relativa agli uffici e servizi cui sono preposti con il fabbisogno dell'intero esercizio.
Delle operazioni eseguite e delle risultanze accertate i predetti responsabili redigono apposito verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono alla giunta, al Collegio dei revisori e al Nucleo di valutazione.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 66
Modificazioni e abrogazione dello statuto

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo. Lo statuto abrogato rimane in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
Art. 67
Adeguamento dei regolamenti

Il regolamento interno del consiglio comunale, così come gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al presente statuto.
Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti, restano in vigore, in quanto compatibili con le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241, come recepite dalle leggi regionali n. 10 e n. 48/91, nonché con il presente statuto, i re golamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso.
Art. 68
Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie. L'entrata in vigore del presente statuto è certificata dal segretario comunale su ogni copia rilasciata.
Dopo l'entrata in vigore, il presente statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed inviato al Ministero dell'Interno ed all'Assessorato regionale degli enti locali, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
(2003.52.3204)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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