REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2004 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETO 14 gennaio 2004.
Dichiarazione di "zona di protezione da malattia vescicolare del suino", in territorio dei comuni di Alia, Castronovo di Sicilia, Sclafani Bagni e Vallelunga Pratameno.
L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio 92/119/CEE relativa a "Misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
Vista l'ordinanza ministeriale 26 luglio 2001, relativa al piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica;
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 novembre 1994;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Vista la nota del Centro nazionale di referenza per le malattie vescicolari (CERVES) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia ed Emilia R1434/318649 del 24 dicembre 2003, con cui è stato comunicato che gli esami di laboratorio eseguiti su campioni di feci suine, prelevate presso l'azienda del sig. Fatta Massimo, ubicata in località Lago del comune di Alia (PA), hanno messo in evidenza la presenza dell'enterovirus della malattia vescicolare dei suini;
Vista la nota dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, prot. n. 20 del 7 gennaio 2004, da cui si evince che il focolaio di MVS accertato nell'azienda del sig. Fatta Massimo di Alia è stato causato dalla movimentazione di una partita di suini provenienti da un focolaio accertato nel comune di Villa S. Giovanni (RC) e che sono in corso di applicazione i provvedimenti di polizia veterinaria;
Vista la nota dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo. prot. n. 101 del 13 gennaio 2004, con cui sono state comunicate, tra l'altro, le contrade dei comuni di Alia, Castronovo di Sicilia e Sclafani Bagni che ricadono nell'ambito dei 3 Km. calcolati a partire dalle coordinate geografiche rilevate nell'allevamento infetto;
Vista la nota dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta prot. n. 049/Vet del 13 gennaio 2004, con cui sono stati comunicati territori da includere nella zona di protezione;
Ritenuto di dovere intervenire ed individuare i limiti di una zona di protezione, nell'ambito della quale è necessario regolamentare alcune attività sanitarie e la movimentazione delle specie sensibili;

Decreta:


Art. 1

E' dichiarata "zona di protezione da malattia vescicolare del suino", il territorio con raggio di 3 Km. circostante l'allevamento suino del sig. Fatta Massimo, sito in contrada Lago comune di Alia (PA) c.a. 001PA602, comprendente le seguenti località:

Provincia  Comune Contrada 
Palermo  Alia S. Elena, Gurfa, Lago, Porcheria, Passo di Concetta 
  Castronovo di Sicilia Marcatobianco, Fiumetorto, Mazzaporro 
  Sclafani Bagni Cassaro 
Caltanissetta  Vallelunga Pratameno Tutte 

Ai limiti della zona di cui sopra ed all'ingresso di ogni azienda presente nell'ambito della predetta zona è fatto obbligo di apporre dei cartelli riportanti la dicitura "Zona di protezione da malattia vescicolare del suino".

Art. 2

Nell'ambito della zona di protezione è fatto obbligo di adottare le seguenti misure sanitarie:
a)  censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
b)  visite di tutte le aziende di cui al punto a), con esami clinici di tutti gli animali presenti in azienda e prelievo di campioni per esami sierologici da effettuarsi per due volte a distanza di 28-40 giorni l'uno dall'altro, su un campione rappresentativo degli animali presenti, secondo quanto riportato nella tabella allegato II all'O.M. 26 luglio 2001;
c)  tenere un registro delle visite e dei risultati degli esami;
d)  divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche e private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende ed ad eccezione del transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;
e)  i mezzi e le attrezzature utilizzate in tale zona per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare, alimenti letame o liquame, non possono uscire dalle aziende ubicate nella zona di protezione, o dai macelli, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal veterinario ufficiale che provvede prima di ogni uscita dalla zona di protezione ad ispezionare i mezzi di trasporto dei suini;
f)  i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione preliminari dell'azienda infetta; trascorsi i 21 giorni di cui sopra il servizio veterinario può autorizzare l'uscita dei suini dall'azienda per essere trasportati direttamente in un macello ubicato di preferenza nella zona di protezione, o nella zona di sorveglianza, a condizione che:
1)  tutti i suini dell'azienda siano stati sottoposti a un esame clinico;
2)  i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame clinico e siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo;
3)  il trasporto avvenga sotto vincolo sanitario;
4)  il veterinario ufficiale responsabile del macello di destinazione, venga informato dell'intenzione dell'invio dei suini da parte del servizio veterinario competente sull'allevamento di origine;
5)  che i suini siano isolati all'arrivo al macello e macellati separatamente dagli altri suini nel pieno rispetto di quant'altro previsto dal D.P.R. n. 362/96.

Art. 3

I sindaci dei comuni interessati, i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali n. 2 di Caltanissetta e n. 6 di Palermo e le forze dell'ordine sono incaricati, ognuno per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore.

Art. 4

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato al Ministero della salute, al Centro di referenza nazionale per le malattie vescicolari (CERVES) di Brescia, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna ed agli Uffici territoriali di Governo di Palermo e Caltanissetta.
Palermo, 14 gennaio 2004.
  BAGNATO 

(2004.3.151)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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