REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2004 - N. 6
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DECRETO 23 ottobre 2003.
Recepimento dell'accordo tra il Governo e le Regioni del 6 febbraio 2003, relativo al rimborso delle spese di soggiorno per cure di soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 3 novembre 1989, come modificato dal successivo decreto ministeriale 13 maggio 1993;
Vista la circolare del Ministero della sanità n. 33 del 12 dicembre 1989, in applicazione dell'art. 22 del regolamento CEE n. 1408 del 14 giugno 1971;
Visti gli artt. 3 e 11 della legge n. 104/92;
Visti gli artt. 6 e 7 del già citato decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989;
Vista la legge regionale 13 agosto 1979, n. 202 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3;
Visto il D.P.C.M. 1 dicembre 2000, avente come titolo "Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione";
Visto il testo dell'accordo tra il Governo e le Regioni del 6 febbraio 2003, relativo alla definizione di alcune modalità applicative degli artt. 3, commi 1, 4, comma 1, 7, comma 2, dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al già citato D.P.C.M. 1 dicembre 2000 per il rimborso delle spese di soggiorno, per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione;
Ritenuto di recepire l'accordo testè citato;

Decreta:
Art. 1
Recepimento accordo

Il presente decreto recepisce, con l'introduzione di alcune modifiche per renderlo compatibile con le vigenti disposizioni regionali, l'accordo tra il Governo e le Regioni del 6 febbraio 2003, relativo alla definizione di alcune modalità applicative degli artt. 3 comma 1, 4 comma 1, 7 comma 2 dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2000, per il rimborso delle spese di soggiorno per cure di soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione.
Art. 2
Concorso alla spesa

In caso di ricorso a centri di altissima specializzazione ubicati all'estero per cure neuroriabilitative, autorizzato dalla Commissione regionale sanitaria, costituita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3, l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in attuazione del disposto degli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2000, previo parere vincolante della citata Commissione regionale sanitaria, è autorizzata a riconoscere ai soggetti previsti dall'art. 2, comma 1, dello stesso D.P.C.M. il concorso alle spese di cura all'estero che restano a carico dell'assistito, ivi comprese quelle per il soggiorno dell'assistito medesimo e del suo accompagnatore autorizzato equiparate alla degenza ospedaliera ai sensi dell'art. 2, comma 1, del ripetuto D.P.C.M. 1 dicembre 2000, dopo aver detratto il rimborso previsto dall'art. 6 del decreto Ministro della sanità 3 novembre 1989 per l'assistenza sanitaria in forma indiretta, quello previsto dalla legge regionale 13 agosto 1979, n. 202, e qualsiasi altro concorso pubblico o privato; attenendosi ai seguenti criteri:
a)  un concorso pari al 100% della spesa rimasta a carico, qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore a E 8.000,00;
b)  un concorso pari all'80% della spesa rimasta a carico, qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia compreso tra 8.000,00 e 13.000,00 euro;
c)  un concorso pari all'80% delle spese di soggiorno, così come individuate all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 1 dicembre 2000, qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia superiore a 13.000.00 euro.
In ordine alle modalità di calcolo della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
Per spese di cura si intendono quelle di carattere strettamente sanitario, come specificate all'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989.
Il soggetto avente diritto al rimborso nei limiti indicati nel precedente comma, lettera b, può chiedere, entro i quattro mesi successivi alla fine dell'anno civile nel corso del quale sono state sostenute le spese di cura all'estero, la rideterminazione della misura percentuale, riconosciuta ai fini dell'erogazione del concorso alla spesa, qualora gli oneri complessivamente sostenuti, nel corso dello stesso anno e rimasti a suo carico, superino un terzo dell'ISEE. In tal caso verrà riconosciuto il rimborso nella misura del 95% della spesa.
Art. 3
Istanza di autorizzazione al concorso della spesa

Ai fini di quanto previsto al precedente art. 2, la trasmissione della documentazione, indicata dall'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1989, deve essere inoltrata con domanda, a firma del disabile o di un componente il suo nucleo familiare, da presentare all'azienda unità sanitaria locale, competente per territorio, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'ultima spesa riferentesi alle prestazioni autorizzate, a pena di decadenza del diritto al rimborso.
Art. 4
Corresponsione degli acconti

Nei casi ed ai soggetti indicati al precedente art. 2, l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in attuazione del disposto dell'art. 4 del D.P.C.M. 1 dicembre 2000, corrisponde, a richiesta dell'assistito o di un componente il suo nucleo familiare da presentarsi alla stessa azienda e previo parere vincolante dalla Commissione regionale sanitaria, costituita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3, gli acconti previsti dall'art. 6, comma 13, del decreto ministeriale 3 novembre 1989 e successive modificazioni, computando, nell'ambito della spesa sanitaria presumibile, le spese di soggiorno, così come individuate nell'art. 2 del D.P.C.M. 1 dicembre 2000, in misura non eccedente la diaria giornaliera omnicomprensiva determinata, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge regionale n. 202/79.
Gli acconti di cui al comma precedente vengono erogati attenendosi ai seguenti criteri:
a)  nella misura del 90%, qualora sia prevista l'erogazione del concorso alla spesa di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a, elevando tale percentuale al 100% nel caso di soggetti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di indigenza;
b)  nella misura del 70%, qualora sia prevista l'erogazione del concorso alla spesa di cui al precedente art.2, comma 1, lettera b.
In caso di fruizione di assistenza sanitaria in forma diretta, tramite modello E112 e similari, l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, corrisponde, a richiesta dell'assistito o di un componente il suo nucleo familiare e previo parere vincolante della citata Commissione regionale sanitaria, acconti sulla prevedibile spesa con i limiti e le modalità previste al comma precedente.
Gli acconti previsti nel presente articolo devono essere erogati tempestivamente, tenendo conto dei tempi di versamento del deposito cauzionale alla struttura sanitaria o del pagamento delle singole fatture di spesa.
Art. 5
Autorizzazione al trasferimento

La trasmissione della documentazione inerente l'autorizzazione al trasferimento all'estero per cure deve essere inoltrata con domanda, a firma dell'assistito o di un componente il suo nucleo familiare, da presentare all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
L'azienda unità sanitaria locale, dopo aver provveduto all'istruttoria amministrativa, trasmette l'istanza corredata di tutta la documentazione sanitaria alla Commissione regionale sanitaria, costituita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 5 gennaio, n. 3.
Tale Commissione, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari, autorizza o meno le prestazioni richieste, dandone comunicazione all'azienda unità sanitaria locale competente entro 20 giorni dalla ricezione, tranne nei casi in cui è necessario un supplemento di istruttoria, nella quale ipotesi i termini decorrono dalla data di ricezione della documentazione richiesta.
L'azienda unità sanitaria locale provvede tempestivamente a notificare all'interessato il parere della commissione regionale sanitaria a mezzo raccomandata con A.R.
Art. 6
Decorrenza dei benefici

Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della minorazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, in data successiva al trasferimento per cure all'estero, purché la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento sia stata presentata prima dell'autorizzazione al trasferimento stesso.
Art. 7
Norme transitorie

Sono salvi gli effetti delle domande di ulteriore concorso alla spesa già presentate a norma dell'art. 7 comma 1 del D.P.C.M. 1 dicembre 2000 e compatibili con le disposizioni del presente decreto.
Le domande presentate a norma dell'art. 7, comma 2, del D.P.C.M. conservano la loro efficacia soltanto se riferite a soggetti comunque autorizzati a ricovero all'estero per cure di neuroriabilitazione.
Dall'ulteriore concorso sulle domande di cui ai due commi precedenti si intendono esclusi gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
Art. 8
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 23 ottobre 2003.
  CITTADINI 

(2004.3.111)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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