REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2004 - N. 6
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DECRETO 15 gennaio 2004.
Decadenza per ineleggibilità del sindaco del comune di Caltabellotta e nomina del commissario regionale.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche;
Visto il T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;
Vista la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la nota del segretario comunale di Caltabellotta, prot. n. 12817 del 29 dicembre 2003, pervenuta in data 30 dicembre 2003 e registrata al n. 01 del 5 gennaio 2004, con la quale viene trasmessa copia della sentenza n. 364 del 12 dicembre 2003, depositata il 22 dicembre 2003 alla cancelleria del tribunale di Sciacca, che dichiara la decadenza di Pumilia Calogero dalla carica di sindaco dello stesso "per ineleggibilità, con riferimento alle elezioni amministrative del 25-26 maggio 2003";
Vista la citata nota del comune diCaltabellotta che, a norma dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come sostituito dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, attesta che il dispositivo della sentenza è stato pubblicato all'albo pretorio del comune il 29 dicembre 2003 e trasmesso al sindaco in pari data;
Vista la decisione del tribunale civile di Sciacca n. 364/03 che, in accoglimento del ricorso del 15 ottobre 2003, presentato da Colletti Francesco ed altri, ha dichiarato Pumilia Calogero ineleggibile alla carica di sindaco del comune diCaltabellotta, nell'ambito delle elezioni amministrative svoltesi il 25 ed il 26 maggio 2003 e, per l'effetto, ha dichiarato la decadenza dello stesso dalla carica;
Visto l'art. 175 della legge regionale 15 maggio 1963, n. 16, il quale dispone che "le condizioni previste come causa di ineleggibilità per le cariche di consigliere, di assessore e di sindaco rendono nulla l'elezione, se preesistono, determinano la decadenza dall'ufficio, se sopravvengono;
Rilevato che:
-  la presentazione della lista è una fattispecie unitaria di cui sono elementi essenziali sia l'indicazione del candidato alla carica di sindaco, sia l'elenco dei candidati al consiglio comunale, sia il programma amministrativo;
-  la designazione del candidato alla carica di sindaco rappresenta, perciò, una condizione essenziale per la valida presentazione della lista;
Visto l'art. 2 della legge regionale n. 35/97, che dispone il collegamento tra il voto alla lista, che si trasmette al sindaco collegato, e l'attribuzione alla lista, collegata al sindaco eletto, del 60% dei seggi assegnati al comune;
Rilevato che tra il candidato sindaco e la lista (o le liste) collegata vi è un rapporto di integrazione che costituisce un tratto significativo della recente riforma del sistema elettorale amministrativo, legge regionale n. 35/97 e successive modifiche;
Ritenuta, per le superiori considerazioni, l'indivisibilità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale, per cui dalla dichiarata decadenza per ineleggibilità preesistente del sindaco o dalla nullità delle elezioni deriva, quale effetto riflesso necessitato dal nuovo sistema elettorale, la decadenza di tutti gli altri dell'unico ed unitario procedimento sfociato nell'elezione del consiglio comunale e del sindaco e, quindi, anche la cessazione dalla carica del consiglio;
Ritenuto che l'art. 11 della legge regionale n. 35/97, nel testo modificato dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, vada interpretato nel senso che la cessazione dalla carica di sindaco per decadenza non comporta la cessazione dalla carica del rispettivo consiglio quando la decadenza è accertata per cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute alle elezioni;
Rilevato che le conseguenze negative per le liste collegate al candidato sindaco eletto rappresentano il legale corollario della dichiarazione di ineleggibilità preesistente del sindaco;
Ritenuto che la dichiarazione di ineleggibilità del sindaco eletto rende necessaria la celebrazione di nuove elezioni del sindaco e del consiglio comunale;
Visto l'art. 56, comma 2, del D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, che dispone "nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza (non definitiva) che comporta la necessità della ripetizione della consultazione elettorale, l'Assessore regionale per gli enti locali, rectius della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, provvede alla gestione del comune con la nomina di un commissario scelto fra i dirigenti in servizio presso l'ufficio ispettivo dell'Assessorato";

Decreta:


Art. 1

Prendere atto della sentenza del tribunale civile di Sciacca n. 364/03 del 12 dicembre 2003, con la quale viene dichiarata la decadenza per ineleggibilità preesistente del sindaco del comune di Caltabellotta con i conseguenti effetti riflessi necessitati sulla permanenza nella carica della giunta e del consiglio comunale.

Art. 2

Nominare il dott. Gangi Girolamo, in servizio presso l'ufficio ispettivo di questo Assessorato, commissario regionale per la gestione del comune di Caltabellotta, in sostituzione del sindaco, della giunta e del consiglio comunale.

Art. 3

Al commissario regionale è dovuto il compenso mensile previsto dal decreto presidenziale n. 28/Serv. 2/S.G. del 19 febbraio 2003, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 15 gennaio 2004
  D'AQUINO 

(2004.3.147)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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