REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 GENNAIO 2004 - N. 5
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETO 19 dicembre 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Piana degli Albanesi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso:
-  con fogli prot. n. 10910 del 23 novembre 1993, prot. n. 734 del 26 gennaio 1994 e prot. n. 12429 dell'11 novembre 1994, con i quali il comune di Piana degli Albanesi ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, adottato con delibera di consiglio comunale n. 66 del 9 aprile 1991;
-  il suddetto strumento urbanistico è stato adottato dal consiglio comunale con delibera n. 66 del 9 aprile 1991 e sottoposto alle procedure di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  avverso lo strumento urbanistico adottato, secondo quanto attestato dal segretario comunale in data 13 settembre 1993, sono state presentate n. 85 osservazioni/opposizioni delle quali n. 5 fuori termini di legge;
-  con delibere consiliari n. 459 del 20 novembre 1993, n. 8 del 29 dicembre 2003, n. 1 del 7 gennaio 1994, sulla scorta di quanto indicato negli elaborati redatti dai progettisti, sono state dedotte le opposizioni e osservazioni presentate dai cittadini a seguito della pubblicazione dello strumento urbanistico adottato con delibera n. 66 del 9 aprile 1991;
-  avverso il piano adottato sono, inoltre, pervenute direttamente a questo Assessorato diverse osservazio ni/opposizioni;
-  con nota prot. n. 11315 del 13 ottobre 1994, l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole in merito allo strumento urbanistico del comune di Piana degli Albanesi;
-  con voto n. 260 del 9 novembre 1995, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, il Consiglio regionale dell'urbanistica, in merito allo strumento urbanistico in argomento, ha espresso quanto di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
2. CONSIDERAZIONI
Il comune di Piana degli Albanesi situato nell'immediato entroterra sud-occidentale del palermitano si identifica rispetto agli altri centri della provincia per due elementi peculiari: uno di natura etno-antropologica, legato all'origine stessa del centro che venne fondato a seguito dell'immigrazione di una colonia albanese nel 1488 e che nei secoli ha mantenuto la sua identità sia linguistica che religiosa, che ne fa, pur essendo il centro stesso profondamente integrato al contesto sociale odierno, una ben identificata isola culturale; il secondo aspetto non meno importante è costituito dal contesto ambientale nel quale è inserito il centro abitato.
Tale ambiente è segnato profondamente dalla presenza contemporanea di aspetti montuosi costituiti essenzialmente dal complesso delle Serre della Pizzuta che si trovano alle spalle del paese; collinari, caratterizzati da una folta vegetazione con presenza di macchie boschive e dalla vallata che si affaccia sulle rive del lago omonimo, che seppure artificiale si è perfettamente inserito nel paesaggio naturale divenendone anzi uno dei fulcri visuali, definito a sud della sagoma del monte Maganoce.
In definitiva l'abitato ed il contesto naturale nel quale lo stesso è inserito costituiscono un'unità paesistica unica nel panorama dell'entroterra della provincia di Palermo.
2.1. Dimensionamento
Dai dati demografici desunti dalle relazioni si evince che la popolazione residente, in base ai dati rilevati nell'arco di tempo compreso tra il 1971 e il 1978, ha subìto delle oscillazioni intorno alla cifra di 6.500 abitanti con punte massime intorno ai 6.300 nell'anno 1977, e punte minime intorno ai 6.000 nell'anno 1981. La previsione di sviluppo demografico nel ventennio che va dal 1988 al 2008 assume un indice di sviluppo pari all'1,99%, comportando un aumento complessivo della popolazione intorno alle 2.400 unità, attestandosi pertanto al termine del periodo di validità del piano ad una popolazione complessiva di 8.300 abitanti.
Tali previsioni non appaiono supportate né dalle analisi dei dati demografici, le quali nelle ipotesi più favorevoli darebbero un incremento complessivo stimabile in 200-300 unità; né dalla presenza di ipotesi o tendenze di sviluppo tali da giustificare lassunto a base del dimensionamento del piano. Gli ultimi dati statistici, successivi alla redazione del piano (1988) evidenziano un incremento modesto della popolazione residente che è passata dai 6.074 abitanti registrati nel 1988, ai 6.134 nel 1989, 6.156 nel 1990, 6.118 nel 1991 e 6.228 nel 1993, con un incremento di circa 150 abitanti.
Analizzando i dati relativi all'andamento demografico a partire dal 1971, data dalla quale sembra essersi arrestata la tendenza al decremento della popolazione sino agli ultimi dati (ISTAT) disponibili relativi al 1993, si è osservato, applicando il metodo della regressione lineare, che per l'arco di tempo sopra considerato, la tendenza sarebbe di un decremento della popolazione verso un valore di poco inferiore ai 6.000 abitanti.
Limitando l'analisi al periodo che va dall'inizio degli anni ottanta (1981) sino al 1993 si osserva una tendenza più favorevole allo sviluppo demografico, che, tuttavia non sembra andare oltre il valore di 6.500 abitanti. Pertanto, estendendo la proiezione al ventennio 1988-2008 sembrerebbe che il valore per il quale dimensionare il piano sotto il profilo demografico debba essere di circa 6.500 abitanti.
2.2. Situazione abitativa
Dai dati desunti dalla relazione generale per quanto concerne il patrimonio abitativo disponibile e realizzabile in attuazione degli strumenti urbanistici esistenti, emerge che alla data del 31 dicembre 1988 esistevano n. 6.676 vani disponibili. Detraendo da questi quelli che si perderebbero in seguito a processi di ristrutturazione e di risanamento, che nella stessa relazione vengono stimati in 868, corrispondenti al 13% dell'intero patrimonio, restano in totale n. 5.808 vani disponibili.
Nella relazione viene stimata in 100 vani la disponibilità residua nelle zone B mentre per quanto riguarda la potenzialità residua nelle altre zone viene dichiarato un deficit di 240 vani. Tuttavia, sulla base dei dati trasmessi dal comune di Piana degli Albanesi in data 11 luglio 1995 in seguito a richiesta effettuata dalla commissione relatrice nel corso del sopralluogo del 15 giugno 1995, emerge che nei piani attuativi ancora vigenti, sia d'iniziativa pubblica che privata, esiste una potenzialità costruttiva pari a 1.090 nuovi vani residenziali.
Pur considerando il deficit di 240 vani esistente alla data del 31 dicembre 1988, così come desunto dalla relazione di piano, resta ancora la possibilità di insediare 909 abitanti corrispondenti a 950 vani sulla base dello stesso indice di affollamento del piano. Pertanto, se si stima in 8.500 la popolazione prevista nell'arco di validità temporale del piano, occorrerebbero ancora n. 2.125 vani contro i 2.925 calcolati dal piano stesso. Tuttavia, in base ai superiori considerata relativi alla stima della popolazione alla stessa data del 2008 che sembrerebbe attestarsi intorno alle 6.500 unità, il dimensionamento del piano appare eccessivo. Infatti, pur ammettendo che la cifra di 6.500 abitanti scaturisce da analisi statistiche basate sulle tendenze demografiche dell'ultimo decennio, peraltro il più favorevole e non tiene conto delle ricadute benefiche che una corretta pianificazione territoriale può comportare sullo sviluppo economico e sociale del comune, si ritiene, in mancanza di analisi specifiche di cui il piano risulta carente, che l'ulteriore apporto allo sviluppo demografico derivante dall'incremento di attività turistiche e artigianali possa essere stimato in 500 unità, si ritiene pertanto che verosimilmente il piano vada dimensionato per una popolazione complessiva di circa 7.000 abitanti.
2.3. Geologica e compatibilità delle scelte urbanistiche con l'assetto geologico del territorio
Lo studio geologico eseguito per il piano regolatore generale del comune di Piana degli Albanesi comprende una relazione generale che affronta geologia, geomorfologia, idrogeologia dell'intero territorio, anche con la redazione di alcune carte tematiche in scala 1:10.000, e uno studio geologico relativo alle aree per i piani particolareggiati che comprende la redazione di carte in scala 1:2.000 e la caratterizzazione geotecnica di massima dei terreni. Ambedue gli studi sviluppano anche le problematiche inerenti la sismicità dell'area.
Lo studio geologico generale si conclude con una zonazione in classi di suscettività all'utilizzazione, mentre quello relativo ai piani particolareggiati individua precisi orientamenti progettuali per le aree di prescrizioni esecutive.
Il territorio di Piana degli Albanesi viene descritto geologicamente nella relazione generale. Esso appartiene al complesso geologico noto in letteratura come "I Monti di Palermo" e comprende, sotto l'aspetto geostrutturale, terreni appartenenti alle unità trapanesi; imeresi; e al complesso Postorogeno. Affiorano pertanto vari tipi litologici (Calcari, calcilutiti, biocalcareniti, marne, argille, doloareniti, ecc.; fino ai depositi recenti di tipo detritico ed alluvionale). La geomorfologia dei luoghi è quindi anch'essa molto varia e comprende svariate forme e vari fenomeni morfodinamici. L'idrogeologia è anch'essa molto varia: per quel che riguarda l'idrologia superficiale questa è caratterizzata da fossi e valloni che alimentano in parte il lago di Piana degli Albanesi ed il lago dello Scansano, e nei quali, durante i periodi di maggiore piovosità si manifestano fenomeni di intenso ruscellamento; l'idrogeologia sotterranea, dipendente anche dal grado e tipo di permeabilità dei terreni, viene descritta nello studio attraverso l'assemblamento dei terreni in complessi idrogeologici di cui vengono descritte le caratteristiche. La sismicità del sito, infine, è quella derivante prevalentemente dagli eventi delle aree sismogenetiche della Catena Costiera e del Belice; la zona è inclusa, nella normativa statale, tra le località sismiche di II categoria con grado S=9.
Le maggiori problematiche geologiche dell'area appaiono quindi legate alla geomorfologia dei luoghi, interessati in alcune aree da grandi frane o paleofrane; agli aspetti idrogeologici del territorio, soprattutto per quel che riguarda le interconnessioni con i laghi presenti; alle caratteristiche di eterogeneità dei litotipi affioranti ed alle loro qualità geomeccaniche; alla sismicità esistente.
Le carte generali di classificazione del territorio rispetto alla suscettività d'uso, in scala 1:10.000, così come la relazione, definiscono tre aree che occupano ampi ambiti di territorio, con varie litologie, acclività, fenomeni geomorfologici, ecc., delineando per grandi linee la suscettività d'uso e le condizioni di stabilità. Più puntuali sono le considerazioni esposte negli studi relativi ai piani particolareggiati, che si avvalgono anche di indagini specifiche, e che riportano una serie di considerazioni, oltre che a proposte di interventi sistematori, ecc. per rendere possibile l'urbanizzazione di determinate aree.
Si vuole a questo punto sottolineare che nella pianificazione urbanistica la compatibilità dell'assetto geologico di un territorio, rispetto alle scelte progettuali, non può essere limitata alla individuazione di aree ove è impossibile edificare (oggi d'altra parte quasi inesistenti grazie anche alle metodologie di consolidamento e di costruzione sempre più avanzate), ma deve affrontare una valutazione dei costi benefici (in termini economici, paesaggistici, di impatto ambientale in generale, di rischio sismico e geologico accettabile, ecc.) che si possono ipotizzare, zona per zona, rispetto alle problematiche evidenziate dagli studi, ai prevedibili interventi di consolidamento ed alle metodologie costruttive; quindi nella conseguente valutazione di alternative possibili. Insomma non una semplice localizzazione di aree in frana o instabili, ma una attenta analisi di tutte le pericolosità geologiche, della vulnerabilità dei sistemi esistenti e da insediare (con conseguente valutazione del rischio), degli impatti e dei costi derivanti per una sicura urbanizzazione. Operare quindi una sorta di analisi comparata che permetta di preferire certe aree ed altre, e ciò dovrebbe essere fatto anche dal geologo insieme ai progettisti urbanisti.
L'analisi del piano di Piana degli Albanesi e delle compatibilità delle scelte urbanistiche operate con le problematiche geologiche desumibili dalla relazione e dalle carte tematiche di base, nonché dalle indicazioni di vincoli e proposte di interventi sistematori, mette in evidenza come, pur in presenza di situazioni delicate (prime fra tutte le questioni della stabilità dei terreni, dello smaltimento delle acque superficiali e della tutela dei laghi e dei loro bacini di alimentazione), si sia proceduto ad una previsione di urbanizzazione su vaste aree, forse sottovalutando gli oneri derivanti dalle prescrizioni geologiche. Vedi, ad esempio, per le aree dei piani particolareggiati le prescrizioni previste dal geologo, e riprese dal Genio civile, di "prevedere interventi che non alterino la stabilità dei pendii, che le costruzioni siano eseguite su pali, che si evitino scavi o rinterri, che vengano sempre previste adeguate opere di sostegno, che si evitino fognature disperdenti, che si provveda alla realizzazione di canali di gronda, all'esecuzione di opere di regimentazione delle acque superficiali, alle sistemazioni idraulico-forestali degli impluvi, alla definizione di fasce di rispetto cautelative dalle loro sponde, alla esecuzione di accurate indagini geotecniche e geognostiche, ecc.", tutte prescrizioni notevolmente onerose, spesso con grossi impatti ambientali, e per altro non sempre totalmente previste nelle prescrizioni esecutive relative alle zone pianificate.
Nella assoluta necessità di urbanizzare aree di questo tipo, e dimostrando l'impossibilità di soluzioni alternative, la scelta di edificare aree con tali problematiche potrebbe essere forse accettata, non si ritiene condivisibile invece quando ciò non si verifica, ed anzi viene rilevato, da altre analisi, che non esiste la necessità di tali espansioni.
2.4. Zonizzazione
2.4.1. Zona territoriale omogenea A
La zona A così come perimetrata nel progetto di piano regolatore generale in esame, deve essere ampliata secondo la perimetrazione riportata in rosso nelle tavv. P3a-b, in scala 1:2.000, al fine di comprendere parti di tessuto edilizio caratterizzato da valori storico-ambientali ai sensi dell'art. 2, lett. A, del D.I. 2 aprile 1968.
La zona A così come modificata a seguito di quanto detto sopra, dovrà essere sottoposta a piano particolareggiato di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457/78, avente carattere prevalentemente conservativo.
Nelle more della formazione dei piani di recupero, possono essere consentiti solo gli interventi previsti dall'art. 20 lett. a), b) e c) possono altresì essere previsti interventi di ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziale.
2.4.2.  Zona territoriale omogenea B
Le zone B appaiono nel complesso condivisibili, tuttavia si rende necessario che le zone territoriali omogenee B2 siano ricondotte alla classificazione delle zone territoriali omogenee B1 poiché non si condivide la differenziazione, all'interno di una zona territoriale omogenea che presenta complessivamente identiche caratteristiche, in sottozone limitate e fatti edilizi puntuali. Inoltre qualsiasi intervento dovrà essere assistito da idonei studi geologici e geognostici soprattutto nelle aree interessate da paleofrane ed evitata qualsiasi nuova struttura in aree instabili.
Qualora fossero emerse significative esigenze che giustificassero una diversa normativa, gli ambiti avrebbero dovuto necessariamente essere più vasti.
2.4.3. Zone C residenziali
Considerato che le zone di espansione per insediamenti residenziali appaiono nel loro complesso essere esuberanti rispetto all'effettiva necessità di nuovi vani che per quanto è stato dimostrato nei precedenti considerata, può ritenersi verosimilmente riconducibile al numero di 1.090 nuovi vani da realizzare nelle zone normate dagli strumenti attuativi ancora vigenti e riconfermati dal piano regolatore generale.
L'ulteriore fabbisogno di 500 nuovi vani ipotizzati, potrebbe essere soddisfatto impegnando una parte ridotta delle aree destinate ad espansione residenziale di cui si esporrà in seguito.
In via preliminare deve essere evidenziato che le modifiche apportate al piano in sede di adozione hanno appesantito ulteriormente l'assetto urbanistico del territorio ampliando le aree destinate ad edilizia residenziale e per quanto riguarda la normativa riducendo l'estensione minima d'intervento per i piani particolareggiati attuativi di iniziativa privata, comportando di conseguenza una maggiore frammentazione degli interventi e delle opere di urbanizzazione ad essa connesse. Non appare, a tale proposito condivisibile la differenziazione operata tra le zone territoriali omogenee C1 e C1* relativamente all'estensione della superficie minima d'intervento. In generale non si condivide la scelta di espandere l'abitato impegnando notevoli superfici paragonabili in quantità a quelle già occupate dall'attuale centro urbano; né viene condivisa la localizzazione delle suddette aree di espansione ubicate in direzione sud. Infatti, i siti sopra indicati offrono attualmente la possibilità di percepire le relazioni intercorrenti tra il centro urbano che seppure in parte manomesso nelle frange periferiche, mantiene ancora leggibile la sua identità; il complesso montuoso delle Serre della Pizzuta e il panorama a valle offerto dalla visione del lago e dell'ambiente circostante. Proprio in direzione sud si ha la possibilità di godere la variazione del paesaggio che in modo continuo, attraverso tutta una serie di balze e pianure degrada dai monti al lago.
La realizzazione degli insediamenti proposti assieme a quella degli insediamenti stagionali e delle conseguenti reti infrastrutturali, finirebbe col compromettere irrimediabilmente l'equilibrio che si è complessivamente mantenuto tra gli elementi naturali e quelli antropici. Infatti, l'uso agricolo dei suoli ha permesso nel tempo lo sviluppo dell'insediamento urbano e contemporaneamente un arricchimento delle qualità ambientali dei luoghi che ha trovato il suo culmine con la realizzazione dell'invaso, che per quanto artificiale si è perfettamente integrato nel contesto territoriale e definisce un'unità paesistica consolidata in un quadro di equilibri ecologici stabili e quindi non modificabili con ulteriori elementi antropici di alterazione. Andrebbero semmai attivati interventi volti al recupero, tesi a rimarginare i guasti causati dal distorto uso del territorio avvenuto negli ultimi decenni.
Ad avviso di questo consesso la tutela e il recupero di tale patrimonio dovrebbe costituire l'asse attorno al quale costruire nuove ipotesi di sviluppo sociale ed economico in relazione alle mutate esigenze dei tempi, viceversa la crescita abnorme proposta dal piano dove gli insediamenti residenziali e stagionali diverrebbero prevalenti rispetto al contesto paesistico, comprometterebbero la possibilità di uno sviluppo legato al richiamo turistico della zona. Peraltro, alla luce delle considerazioni sulle compatibilità geologiche delle scelte di piano, larga parte delle aree in questione richiederebbe per la loro urbanizzazione, la realizzazione preventiva di opere di presidio idrogeologico di grande rilevanza, con conseguente impegno di risorse economiche da parte della collettività. Pertanto, le previsioni relative alle zone C1, C1*, IP non sono condivise. I fabbisogni abitativi potranno essere soddisfatti in via prioritaria nell'ambito delle potenzialità edificatorie degli strumenti attuativi vigenti, i quali, secondo i dati forniti dall'amministrazione comunale in data 11 luglio 1995, consentono la realizzazione di almeno 200 alloggi, e pertanto assolvono per sé stesse alla funzione demandata alle prescrizioni esecutive ex art. 2 legge regionale n. 71/78; successivamente potranno essere utilizzate le zone territoriali omogenee CI poste a sud-est del centro abitato comprese tra la via Kastriota la previsione di scuola materna, la parte sud della zona territoriale omogenea A e la zona B1 a nord, ad ovest del municipio ed a sud con la fascia di vincolo idrogeologico, segnate in rosso nelle Tavv. P3a e P3b. L'utilizzazione di tali aree ad uso residenziale costituisce ad avviso di questo consesso una valida possibilità di completare la maglia urbana del centro abitato in direzione sud senza compromettere l'equilibrio e i rapporti visuali col resto del territorio. Inoltre dette aree sono inserite in un contesto urbanizzato già dotato dei principali servizi. Per quanto riguarda le previsioni di edilizia pubblica il piano ha localizzato una zona P.E.E.P. sottoposta a prescrizioni esecutive, in un sito immediatamente a ridosso della collinetta in località Schilitza, dove sorge l'Istituto SS. Salvatore, che costituisce uno dei punti visuali emergenti nell'ambito del contesto territoriale. Tale previsione, oltre alle considerazioni espresse sul dimensionamento del piano non sembra condivisibile in quanto la realizzazione delle residenze soffocherebbe le pendici della collinetta facendo venir meno il rapporto con l'ambiente agricolo circostante e la collina vera e propria. Sembra invece opportuna una diversa configurazione del parco urbano attualmente limitrofo al fine di rendere fruibile e tutelato il suddetto contesto. In relazione alle esigenze abitative di edilizia pubblica che si rendesse necessario soddisfare oltre la disponibilità dei programmi costruttivi vigenti si ritiene che gli interventi possano essere realizzati utilizzando la parte delle zone P.E.E.P. compresa tra la zona territoriale omogenea B1 ed il piano di lottizzazione vigente ed inoltre l'area prevista in origine come zona territoriale omogenea C1*, in tal modo la zona P.E.E.P. come sopra ridefinita e visualizzata nelle tavv. P3a e P3b, costituirebbe un elemento di ricucitura e completamento dell'estrema frangia del centro abitato.
2.4.4. Zone C stagionali
Zone territoriali omogenee C2
Per quanto concerne la previsione delle zone stagionali classificate C2 si fa presente che la loro localizzazione è stata effettuata impegnando vastissime porzioni del territorio comunale, non collegando tali scelte a precise indicazioni di sviluppo turistico, riproponendo così di fatto la mera villettizzazione del territorio. Ad avviso di questo consesso, la localizzazione di insediamenti di residenza stagionale non può in ogni caso comportare un consumo così esteso del territorio, tuttalpiù tali interventi, vanno ricompresi all'interno di un programma organico di sviluppo turistico che, utilizzando la suscettività offerta dall'ambiente, organizzi lo sviluppo secondo scelte precise che tengano conto in primo luogo delle esigenze di tutela.
Zone territoriali omogenee C3
Le previsioni relative a tale zone in contrada Saravulli, viste le condizioni orografiche e l'entità delle prescrizioni necessarie per renderle utilizzabili ai fini edificatori, evidenziate dagli stessi progettisti, potrebbero essere giustificate qualora fossero le uniche aree disponibili allo scopo nell'intero territorio comunale.
Ma tale condizione non appare verificata vista l'ampia dislocazione di aree per la residenza stagionale, pertanto le stesse sono senz'altro da disattendere.
Zone territoriali omogenee C4
La suddetta zona ripropone in sostanza le destinazioni d'uso del piano di lottizzazione non più efficace sottoponendola agli indici e parametri previsti per le zone C2, previa redazione di un nuovo piano urbanistico attuativo.
Al riguardo si osserva che l'intervento in questione per la parte già realizzata interferisce pesantemente con l'ambiente naturale caratterizzato dalla presenza di alberature di alto fusto che potrebbero configurarsi come aree boscate e pertanto soggette alle prescrizioni dell'art. 15, lett. e), della legge regionale n. 78/76.
La semplice riclassificazione della zona precedentemente interessata dal piano di lottizzazione in località Dingoli, con i parametri edilizi delle zone territoriali omogenee C2 e quindi con la riduzione degli indici originariamente previsti, non sembra idonea a garantire che l'area in questione, nella quale come si è detto si è intrapreso e lasciato a mezzo il processo di urbanizzazione, venga sottoposta ad un processo di riordino e riqualificazione.
L'intera zona C4 a differenza delle zone C2 presenta delle peculiarità tra di loro contrastanti. Da un lato è un'area che come sopra detto ha iniziato un processo di urbanizzazione a seguito di intervento lottizzatorio; dall'altro presenta caratteristiche ambientali notevoli, pertanto la semplice riclassificazione e la prescrizione di un piano preventivo unitario non sembrano sufficienti a risolvere le problematiche connesse alle peculiarità ambientali del sito.
2.4.5. Al fine di potere orientare la rielaborazione delle zone territoriali omogenee C residenziali e stagionali oggetto dei precedenti considerata si ritiene opportuno indicare alcuni criteri prioritari:
a) per quanto riguarda le zone di espansione residenziale le precedenti considerazioni sul dimensionamento hanno messo in luce la necessità di una loro drastica diminuizione poiché i fabbisogni pregressi e futuri ad avviso di questo consesso possono essere soddisfatti in gran parte dalla potenzialità residua offerta dai piani attuativi tuttora vigenti.
Pertanto l'eventuale riproposizione di zone residenziali dovrà essere supportata da dati analitici che dimostrino un effettivo maggiore fabbisogno rispetto a quello che in questa sede è stato ritenuto congruo;
b) la previsione di aree per residenza stagionale dovrà essere ancorata alla possibilità di realizzare le necessarie infrastrutture in modo tale da essere effettivamente gestibili da parte dell'amministrazione comunale con costi compatibili con le risorse locali e tali da non annullare i benefici economici che un siffatto tipo di sviluppo turistico può comportare.
In sostanza le previsioni in argomento dovrebbero essere ancorate a piani di settore e programmi finanziari che l'amministrazione comunale intende attuare.
Sotto il profilo qualitativo occorre che l'impulso dato allo sviluppo delle aree per insediamenti stagionali non sia tale da compromettere la percezione complessiva delle caratteristiche ambientali peculiari del territorio, e non provocare perciò un degrado delle stesse che ne comprometterebbe in definitiva la prospettiva di un qualificato sviluppo turistico.
Occorre infine che in via preliminare vengano stabilite le caratteristiche delle aree boschive esistenti al fine di accertare se le stesse possiedono a loro volta le caratteristiche di bosco e siano pertanto da assoggettare ai vincoli di inedificabilità previsti dall'art. 15, lett. e), della legge regionale n. 78/76.
2.4.5bis Le zone normate dai piani attuativi di iniziativa pubblica e privata esecutivi, conformate dal piano regolatore generale devono essere opportunamente disciplinate in armonia con le restanti previsioni del piano e devono essere supportate da apposita normativa a regime, secondo la vigente legislazione urbanistica.
2.4.6. Zone produttive
Relativamente a tali zone si osserva che le relazioni di piano non mettono in luce una particolare tendenza allo sviluppo industriale.
Il piano regolatore generale conferma sostanzialmente le previsioni del P.I.P. riservato alle attività di tipo artigianale vigente, esteso complessivamente mq. 83.450.
Detto strumento attuativo risulta avere tutt'ora buona capacità insediativa.
In aggiunta il piano prevede una zona per nuovi insediamenti di tipo industriale esteso circa 14 ettari. Tale zona posta a monte del P.I.P. vigente viene attraversata dalla tangenziale di valle. Di detta zona una parte estesa mq. 85.200 è stata sottoposta a prescrizioni esecutive, la restante parte estesa mq. 55.200 è stata normata come zona D1. Dalle esaurienti relazioni illustrative non emergono dati riguardanti lo stato di attuazione del P.I.P. vigente, sembrerebbe al contrario che detto strumento sia stato attuato in minima parte. Pertanto si ritiene che il soddisfacimento della domanda relativa al primo quinquennio di validità del piano possa essere demandata al P.I.P. vigente. Le zone produttive di nuova previsione relative alle prescrizioni esecutive possano essere mantenute. Ovviamente la sua attuazione dovrà avvenire in maniera compatibile con il completamento del P.I.P.
Non appare condivisibile la localizzazione delle zone D1 poste a monte dei sopracitati insediamenti (P.I.P. prescrizioni esecutive) poiché non viene dimostrata la loro effettiva necessità alla luce di prevedibili sviluppi economici. Inoltre la loro localizzazione non appare compatibile con l'assetto orografico e richiederebbe pertanto costi elevati per le necessarie opere di urbanizzazione.
2.5. Attrezzature urbane di interesse generale
2.5.1. Zone per attrezzature culturali, religiose, sanitarie ed assistenziali
Per quanto riguarda questa categoria di attrezzature le localizzazioni effettuate appaiono nel complesso condivisibili, tuttavia per l'Istituto SS. Salvatore, il cui complesso architettonico rientra tra gli immobili individuati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1089/39, occorre che siano previste opportune misure di tutela a salvaguardia del verde presente all'interno dell'area individuata come attrezzatura religiosa, che in relazione al tipo di coltura può definirsi come unità paesistica non soggetta a modifica.
2.5.2. Zone per attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi
In tale categoria sono state previste attrezzature di interesse generale che presuppongono, per alcune di esse, un bacino di utenza regionale. La loro previsione discende pertanto dalla volontà di indirizzare lo sviluppo economico del comune verso il settore turistico. Tuttavia pur condividendo tale finalità, anche in relazione alle potenzialità già presenti nel contesto territoriale, si ritiene che sia necessario un maggiore approfondimento sia per quanto riguarda l'effettiva capacità attrattiva delle rispettive iniziative, sia per quanto riguarda la loro localizzazione. Alcune come ad esempio i campi di golf appaiono decentrate rispetto alla viabilità principale, altre come i maneggi e galoppatoi si pongono in contrasto con una realtà agricola produttiva consolidata, come del resto è stato evidenziato dalle numerose opposizioni presentate, tendenti al mantenimento della zona agricola.
In generale in mancanza di una pianificazione a livello quanto meno provinciale per quanto concerne i servizi si rende necessario che le singole iniziative siano effettivamente ancorate ad esigenze reali ed allo sviluppo di attività che tengano conto di realtà esistenti. In quest'ottica se può condividersi la localizzazione del centro di canottaggio in quanto legata alla presenza del lago e quindi tesa allo sviluppo di una risorsa del territorio non possano condividersi le altre localizzazioni. Pertanto in sede di rielaborazione potranno prevedersi impianti sportivi e ricreativi che tengano ad esaltare e qualificare realtà esistenti o potenziali e che siano opportunamente dimensionate.
2.5.3. Zone a parco urbano e sistema del verde
Il parco urbano previsto come zona filtro tra le aree di piani per l'edilizia economica e popolare e la zona industriale, dovrà essere ridefinito in conseguenza della riduzione dell'area destinata al piano per l'edilizia economica e popolare ed al fine frapporre una ulteriore fascia di protezione a salvaguardia delle pendici della collinetta in contrada Skilizza.
2.5.4. Attrezzature ricettive turistico-alberghiere
Il piano prevede tre zone destinate ad attrezzature ricettive nelle seguenti località:
-  Maganoce mq. 788.000;
-  Casalotto mq. 558.200;
-  Ponte Dingoli mq. 24.680.
In totale sono previsti a tale uso 137 ettari circa.
Le modalità d'intervento in tali aree, secondo le norme di attuazione, prevedono la redazione di strumenti urbanistici preventivi relativi ad una superficie minima di intervento di 20.000 mq.
In dette zone viene prevista la realizzazione di insediamenti turistico-alberghieri con tipologia: "a camere a boungalow e a village" per un totale di 9.000 posti letto.
Il territorio comunale possiede certamente notevoli possibilità di sviluppo turistico grazie alle peculiarità sia storico-etnografiche che naturalistiche, tuttavia la capacità insediativa prevista nelle suddette zone appare nel complesso sopradimensionata se si tiene conto che i momenti di interesse turistico, attualmente, sono concentrati in brevi periodi dell'anno.
E' ben vero che il piano prevede la realizzazione di una serie di attrezzature d'interesse generale riguardanti sports e tempo libero, che dovrebbero aumentare i periodi di permanenza turistica.
Inoltre, sempre secondo le previsioni di piano, il territorio comunale, grazie alla dotazione delle attrezzature ricettive ed al miglioramento della viabilità, potrebbe inserirsi in un circuito turistico più ampio diventando un polo di riferimento per tutta una serie di escursioni verso le aree di richiamo turistico più elevate della Sicilia Occidentale.
Per quanto riguarda il primo aspetto si ritiene che il miglioramento delle infrastrutture territoriali, con particolare riferimento a quelle che agiscono da volano nei confronti del richiamo turistico, non sia in grado di richiamare nell'arco di validità del piano stesso un numero di turisti tale da giustificare il dimensionamento delle aree ricettive, se si tiene conto del fatto che le varie iniziative, alcune delle quali impegnative come ad esempio i campi da golf, devono considerarsi, nel tempo (storicizzarsi).
Inoltre, l'inserimento di Piana degli Albanesi in un circuito turistico che la vede come punto di riferimento richiede una più attenta riflessione e specifiche analisi di settore che mettano in evidenza le relazioni intercorrenti tra i vari poli turistici, quanto meno in un ambito comprensoriale.
Le relazioni illustrative, pur citando il piano di sviluppo turistico n. 26, e la peculiarità del comune, nulla dicono riguardo a fattori che potrebbero dare elementi di giudizio sulle effettive possibilità di sviluppo turistico.
Pertanto, pur ritenendo valide le aspettative di sviluppo economico legate al turismo, che costituiscono uno degli obiettivi principali affrontati dal piano, le previsioni in argomento non sono condivisibili.
In sede di rielaborazione occorre che le previsioni di insediamenti turistici siano redatte sulla base di uno studio che tenga conto dei dati e delle stime più recenti relative all'effettivo andamento della domanda nel settore turistico ancorata sotto il profilo dimensionale all'arco di tempo di validità del piano.
2.6. Zone a vincolo speciale
Nell'ambito della fascia di inedificabilità assoluta attorno l'impianto di depurazione esistono degli impianti sportivi.
Le previsioni di piano confermano la localizzazione di detti impianti ed inoltre prevedono in detta fascia la realizzazione di parcheggi e di una parte dell'area destinata a stadio per il calcio e l'atletica leggera.
In coerenza con le prescrizioni normative relative all'inedificabilità assoluta, art. 46, legge regionale n. 27/86, dovrà prevedersi per gli impianti esistenti la sola manutenzione, mentre per le parti di verde attrezzato con simbolo funzionale sportivo, ricadenti all'interno della predetta fascia dovranno essere consentiti soltanto gli impianti del verde.
2.7. Viabilità
Il sistema della viabilità previsto nel piano tende essenzialmente a razionalizzare e migliorare la viabilità esistente peraltro ritenuta di buona qualità nella relazione illustrativa.
Tale impostazione in linea di massima può essere condivisa, tuttavia, nella considerazione che larga parte delle previsioni residenziali e stagionali non sono state condivise, l'assetto viario proposto dovrà essere rivisto.
In particolare, dovranno essere riconsiderate le soluzioni viarie che attraversavano svolgendo funzioni di servizio le zone non condivise.
Appare inoltre opportuno che il sistema degli svincoli venga ristudiato proponendo soluzioni che siano funzionali agli effettivi flussi di traffico ipotizzabili, e che nel rispetto delle norme di sicurezza assicurino un impatto il più contenuto possibile sia dal punto di vista ambientale che dei costi di realizzazione.
2.8. Norme di attuazione
Le norme di attuazione del piano regolatore generale appaiono in linea generale condivisibili; tuttavia:
-  Art. 13.
Al punto 13.2 va aggiunto il seguente paragrafo: "Gli eventuali discostamenti dai tracciati planimetrici dovranno essere giustificati solo da motivazioni relative alla realizzabilità delle opere e non dovranno comportare sostanziali modifiche dell'originario tracciato.
-  Art. 14
Il punto 14.6 va cassato.
-  Art. 17
Il punto 17.4 nella parte iniziale va così sostituito: "In tali zone il piano si attua per intervento urbanistico unitario esteso a tutta l'area graficamente predeterminata negli elaborati di piano regolatore generale applicando i seguenti indici";.
Il punto 17.5 va cassato.
-  Art. 20
La classificazione delle zone residenziali dovrà essere riformulata alla luce della rielaborazione parziale.
In ogni caso la zona territoriale omogenea B2 va soppressa.
Vanno inoltre soppresse le normative relative alle zone territoriali omogenee C1*, C3 e C4.
-  Art. 21
Al punto 21.3 cassare fra gli interventi previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78 la lett. d).
-  L'art. 23 va cassato.
-  L'art. 29 va cassato.
-  L'art. 30 va cassato.
-  L'art. 32 va cassato.
-  L'art. 34 va cassato.
-  Agli artt. 27 e 33 va prescritto che, l'attuazione dei piani di lottizzazione approvati e perfezionati dovrà essere verificata alla luce del parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 224/94 del 17 maggio 1994, e delle conseguenti direttive impartite dall'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente con la circolare n. 2/94-D.R.U. prot. n. 44819 del 6 luglio 1994.
-  Art. 35
Il punto 35.2.2. All'ultimo comma va aggiunto: "come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 17/94".
Il punto 35.2.6 va cassato.
Il punto 36.9 va cassato.
Al punto 35.10 i distacchi dai cigli stradali devono essere fissati nell'osservanza delle norme dettate dall'art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
-  Art. 42
Il punto 42.4. Va cassata la possibilità di edificare abitazioni. Negli altri casi consentiti dalle norme dovrà essere richiesto il preventivo nulla osta all'ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo.
L'art. 46, relativo alla realizzazione di un canale di gronda, dovrà essere rivisto in funzione delle zone da rielaborare e alla conseguente reale necessità.
-  Art. 51
Al punto 51.4 aggiungere: "e successive modificazioni ed integrazioni".
-  L'art. 55 va cassato in quanto la mancata visualizzazione dei piani di lottizzazione nelle tavole del piano regolatore generale, anche se già approvati e stipulati nei termini previsti dallo stesso art. 55, potrebbe alterare l'assetto territoriale configurato negli elaborati planimetrici costituenti il piano regolatore generale sul quale si riferisce il presente parere.
2.9. Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio composto da 105 articoli appare in linea generale conforme ai dettami di legge.
Tuttavia:
-  Art. 3
Lettere r), s), per le zone pubbliche la concessione è stata sostituita dall'attestazione di conformità urbanistica rilasciata secondo le procedure dell'art. 154 della legge regionale n. 25/93;
-  Art. 11
Al punto 11.1 la composizione della commissione edilizia deve essere adeguata alla luce delle disposizioni di cui alle leggi regionali n. 7/92 e n. 26/93.
All'uopo può essere confermata la composizione della commissione edilizia approvata con decreto n. 212/DRU del 13 marzo 1995.
I punti 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6 devono essere modificati in accordo ai cambiamenti introdotti con il sopracitato decreto n. 212/DRU del 13 marzo 1995;
-  Art. 14
Il punto 14.1 che istituisce una sottocommissione edilizia deve specificare l'ambito delle competenze ad essa riservate.
I punti 14.2 e 14.7 devono essere modificati alla luce del decreto n. 212/DRU del 13 marzo 1995 sopra citato.
I punti 14.4 e 14.9 devono essere integrati come segue: "I pareri della sottocommissione devono essere ratificati dalla commissione edilizia comunale nella 1ª seduta utile successiva ai pareri emessi";
-  Art. 15
Il suddetto articolo deve essere adeguato a quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale n. 17/94.
Gli artt. 18 e 27 devono essere adeguati a quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale n. 17/94.
-  Art. 85
La lett. c) deve essere adeguata alle zone territoriali omogenee condivise.
2.10. Osservazioni ed opposizioni
Le opposizioni ed osservazioni nn. 1, 63, 46, 9, 6, 13, 15, 67, 48, 25, 40, 41, 10, 69, 17, 18, 19, 57, 59, 39, 47, 61, 65, 24, 30, 54, 2, 29, 21, 76, 56, 4, 78, 32, 33, 73 non vengono prese in considerazione in quanto si riferiscono a zone da rielaborare.
Le opposizioni ed osservazioni nn. 51, 12, 38, 52, 20, 55, 60, 53, 26, 58, 44, 50, 34, 42, 68, 36, 49, 45, 22,- 74, 23, 35, 62, 71, 72, 77, 16, 28, 64, 43, 66, 79, 80 vengono respinte condividendo le motivazioni addotte dal consiglio comunale.
Le opposizioni ed osservazioni nn. 8, 75, 3, 27 sono state di fatto superate dai superiori considerata relativi alle rispettive problematiche.
In particolare per quanto concerne l'opposizione n. 75, viene condiviso quanto deliberato dal consiglio comunale in sede di controdeduzione, relativamente agli aspetti generali, fermo restando quanto già espresso nei superiori considerata in proposito della zona territoriale omogenea C1*, posta alla fine della via G. Kastriota, per la quale sembra più opportuna la destinazione di zona a piani per l'edilizia economica e popolare.
Per l'opposizione n. 37 si condividono le deduzioni fornite dai progettisti, in quanto le modifiche proposte in sede di adozione del piano regolatore generale dal consiglio comunale. Per quanto attiene la fattispecie, la differenziazione tra la zona territoriale omogenea B1 e B2 non poteva essere limitata a singoli episodi.
Eventuali classificazioni avrebbero dovuto interessare ambiti più vasti.
Le osservazioni ed opposizioni nn. 5, 7, 11, 14, 31, 70 non vengono prese in esame in quanto attengono ad aree interessate a viabilità soggette a rielaborazione; si condividono tuttavia le deduzioni formulate dai progettisti per quanto attiene le fasce di rispetto a tutela delle condizioni geologiche dei siti.
Opposizioni ed osservazioni pervenute fuori termine:
-  ditta Lotà Rosaria, viene respinta poiché trattasi della riproposizione dell'opposizione classificata con il n. 20;
-  ditta Marino Vito, non può essere presa in esame in quanto dai dati riportati non è possibile individuare la localizzazione dell'area oggetto della stessa;
-  ditta Tusa Francesco Paolo, viene respinta poiché l'area interessata, a seguito dei superiori considerata, è stata ricompresa nelle aree da destinare a piani per l'edilizia economica e popolare;
-  ditta Morreale Benito e Feo Giuseppe, viene respinta perché motivata unicamente da interessi privatistici;
-  ditta Piombo Domenico non può essere presa in esame poiché la problematica sollevata esula dalle competenze del piano regolatore generale.
Opposizioni ed osservazioni pervenute direttamente all'Assessorato:
-  ditta Salemi Vita, viene respinta poiché la soluzione urbanistica alternativa proposta non appare migliorativa rispetto a quella originaria. Tuttavia poiché la strada in argomento ha le connotazioni di strada di servizio, in sede di pianificazione attuativa potranno essere studiate eventuali soluzioni alternative;
-  ditta Vetrano Virginia, non viene presa in esame poiché la problematica sollevata esula dalle competenze del piano regolatore generale, ed in ogni caso persegue interessi privatistici;
-  le osservazioni ed opposizioni delle seguenti ditte: Immobiliare Piana di Raccuglia Aurelio e C.; Lotà Rosaria; Tusa Francesco Paolo; Morreale Benito e Feo Giuseppe; Piombo Domenico; Raccuglia Giorgio; Immobiliare Piana di Raccuglia Aurelio e C.; Petta Giorgio; Associazione turistica Pro-loco; Papas Antonio Paratore; Di Noto Agata; Raccuglia Giorgio ed altri; Ortaggio Laura; Plescia Stefano ed altri; si riferiscono a ricorsi già esaminati;
-  ditta Dingoli s.r.l. in data 15 ottobre 1992, non può essere presa in esame poiché prodotta ancor prima della pubblicazione del piano. In ogni caso la stessa ditta ha prodotto successivamente regolare opposizione che è stata esaminata;
-  le osservazioni ed opposizioni delle ditte: Marino Vito; Ferrantello e Scarola; risultano superate in quanto si riferiscono ad aree soggette a rielaborazione parziale a seguito dei superiori considerata.
Ritenuto che il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio siano condivisibili con le modifiche e le prescrizioni contenute nei superiori considerata.
Per tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto è del parere:
1) che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive relative agli insediamenti produttivi, e il regolamento edilizio, siano condivisibili con le modifiche e le prescrizioni contenute nei precedenti considerata limitatamente alle zone territoriali omogenee A, B1, B3, C1, piani per l'edilizia economica e popolare, D1, con annessi servizi e le attrezzature d'interesse generale condivise nei superiori considerata, nonché gli strumenti attuativi vigenti e riconfermati da piano;
2) per tutte le altre parti del piano regolatore generale non condivise il comune dovrà procedere alla rielaborazione da effettuare sulla base delle indicazioni contenute nei precedenti considerata ai sensi dell'8° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.
Attesa l'estensione delle zone da rielaborare, la qualità dei siti e dei soprasuoli interessati, si rende necessario che il ristudio sia compatibile con le risultanze di uno studio agricolo-forestale redatto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91 e nell'osservanza delle direttive dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente emanate in merito.
Le osservazioni ed opposizioni che si riferiscono alle parti del piano ritenute meritevoli di approvazione sono determinate in conformità a quanto detto nei considerata.";
-  con assessoriale prot. n. 1017 del 25 gennaio 1996 lo strumento urbanistico in esame è stato restituito al comune di Piana degli Albanesi per essere sottoposto a rielaborazione parziale, ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, secondo le indicazioni contenute nel condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 260 del 9 novembre 1995;
Visto il foglio prot. n. 9213 del 13 agosto 1999, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 41693 del 16 agosto 1999, con il quale il comune di Piana degli Albanesi ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi alla rielaborazione parziale del piano regolatore generale, prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 15050 del 15 dicembre 1999, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 64401 del 28 dicembre 1999, con il quale sono state trasmesse le integrazioni richieste con nota assessoriale prot. n. 11231 del 8 novembre 1999;
Vista la delibera n. 64 del 12 gennaio 1999, con la quale il commissario ad acta ha adottato con modifiche la rielaborazione parziale del piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e relative prescrizioni esecutive del comune di Piana degli Albanesi;
Vista la delibera n. 87 del 21 aprile 1999, con la quale il commissario ad acta ha preso atto degli elaborati redatti dai progettisti e contenenti le modifiche introdotte con la delibera commissariale n. 64 del 12 gennaio 1999;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi al piano adottato con delibera commissariale n. 64 del 12 gennaio 1999 ed integrato, nella parte di elaborati contenenti le modifiche introdotte in fase di adozione, con deliberazione n. 87 del 21 aprile 1999;
Vista la certificazione a firma del sindaco in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante la presentazione di n. 61 osservazioni/opposizioni di cui 1 fuori termine;
Viste le osservazioni e/o opposizioni di cui all'elenco redatto dal segretario comunale;
Visti gli appositi elaborati di visualizzazione delle osservazioni/opposizioni redatti dai progettisti;
Viste le osservazioni/opposizioni presentate direttamente a questo Assessorato dalle seguenti ditte:
-  Plescia Giuseppe, acquisita al prot. n. 3153 del 16 febbraio 2000 di questo Assessorato;
-  Scirò Giuseppa, acquisita al prot. n. 41947 del 17 agosto 1999 di questo Assessorato;
-  Polizzotto Maria, acquisita al prot. n. 41293 del 10 agosto 1999 di questo Assessorato;
-  Cefallia Maria, acquisita al prot. n. 41127 del 3 agosto 1999 di questo Assessorato;
-  Tecnici, acquisita al prot. n. 34043 del 22 giugno 1999 di questo Assessorato;
Vista la nota prot. n. 105 del 26 febbraio 2001, con la quale il gruppo XXVI di questo Assessorato, unitamente alla documentazione relativa, ha sottoposto al Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, la proposta di parere n. 105 del 16 febbraio 2001, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
La stesura della rielaborazione del piano regolatore generale è connessa con le osservazioni contenute nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 260 nell'adunanza del 9 novembre 1995, e trasmesso al comune in data 30 gennaio 1996.
Tra le osservazioni contenute nel citato voto, c'è quella del ridimensionamento del piano.
Il piano regolatore generale partiva da una previsione di 8.300 abitanti, contro i 6.074 del 1991.
Il Consiglio regionale dell'urbanistica in proiezione temporale ha ridimensionato tale dato, portandolo a 6.500 e tenendo conto del flusso turistico ha indicato in 7.000 unità il tetto massimo per il dimensionamento del piano.
Nella rielaborazione parziale, i progettisti, sulla base dei dati accertati dal 1991 al 1996 e con semplice progressione lineare, hanno previsto per il 2018 - proiezione al ventennio -- un numero di abitanti pari a 7.650 senza tenere conto dei flussi turistici.
Tale dato di popolazione futura è sembrato quello più attendibile, tra le previsioni ottimistiche del precedente piano e quelle fortemente restrittive contenute nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Altro dato significativo che è stato tenuto presente nel dimensionamento è quello relativo al numero di famiglie fortemente incrementato dal 1991 (n. 2.180 famiglie) al 1996 (n. 2.368 famiglie) e con incremento pressocché costante negli anni.
Tale dato porta ad una valutazione da mettere in conto nella previsione del numero dei vani perché il numero medio di componenti per famiglia è sceso sulle ultime valutazioni a 2,7 con tendenza verso 2,5 componenti per famiglia.
Sulla base delle superiori considerazioni sono state effettuate le previsioni del numero di vani e quindi le aree per l'espansione.
Per quanto riguarda gli altri aspetti urbanistici, si precisa che nella rielaborazione parziale del piano si è operato nel modo seguente:
Punto 2.4.1. Zona territoriale omogenea A
La delimitazione della zona A risulta nelle tavv. P3a - P3b ampliata rispetto al precedente piano regolatore generale ma si discosta parzialmente da quanto richiesto sulla base del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Nel perimetrare la zona A infatti si è ritenuto non includere nella stessa alcuni edifici, indicati nello stesso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica come ricadenti in zona storica, perché rifatti completamente quindi aventi caratteristiche peculiari di zona B.
Punto 2.4.2. Zone territoriali omogenee B
Le zone territoriali omogenee B2 sono state ricondotte alla classificazione delle zone territoriali omogenee B1, trovandosi all'interno di una zona che presenta complessivamente identiche caratteristiche.
La zona territoriale omogenea B3 prevista tra la zona territoriale omogenea IP e la zona territoriale omogenea C1 è stata trasformata in zona territoriale omogenea B2.
Punto 2.4.3. Zone C residenziali
Zona territoriale omogenea C1
Sulla scorta dei dati sull'andamento demografico, è stata effettuata un'ipotesi di un dimensionamento inferiore rispetto alle previsioni contenute nelle tavole del piano regolatore generale adottato.
E' stata abolita parte della zona territoriale omogenea C1 e tutta la zona territoriale omogenea IP, trasformata in zona territoriale omogenea C1 e zona territoriale omogenea C2 con l'inserimento di una scuola materna con verde attrezzato e parco urbano.
Le zone territoriali omogenee C1* sono state trasformate in C1 e parte in C2.
Per quanto attiene ai piani di lottizzazione approvati e non riportati nel piano regolatore generale adottato, si è tenuto conto dei risultati dello studio agricolo-forestale e delle fasce di rispetto relative alle aree definite boschi secondo le indicazioni di legge attualmente vigenti, riportando tali aree nelle tavole I 13a e I 13b della rielaborazione parziale del piano regolatore generale.
Sulla base di tali verifiche essi sono stati riconfermati con la esclusione di quelli:
a)  ricadenti in aree boscate;
b)  ricadenti nelle fasce di arretramento delle costruzioni dai boschi;
c) ricadenti in aree per le quali esiste un accertato rischio geologico e nelle zone a vincolo idrogeologico.
Nel ridimensionamento effettuato, in sede di rielaborazione, si afferma che nella scelta delle aree di espansione si è tenuto conto di quelle tra le più convenienti, perché già dotate delle principali reti tecnologiche urbane e conformi alle previsioni del P.A.R.F. vigente e perciò vocazionalmente più ambite dalla popolazione locale.
Zona P.E.E.P.
Tale zona è stata in parte ridotta per tenere conto delle zone boscate soprastanti ed ora contiene il piano esecutivo redatto dall'ufficio tecnico comunale.
E' stata pure stralciata dal piano per l'edilizia economica e popolare l'area di pertinenza del fabbricato dell'attuale macello comunale, da trasferire, e per la quale si prevede una destinazione ad attrezzatura pubblica.
Non è stato condiviso però l'ampliamento a valle della zona P.E.E.P. con l'inglobamento dell'ex zona C1*, così come indicato dal Consiglio regionale dell'urbanistica, che resta C1 in quanto ritenuta non integrabile con la parte sovrastante per i notevoli dislivelli e per la presenza di un alto muro di sostegno a ridosso delle costruzioni esistenti già in area C1* peraltro di consistente mole e che andrebbero espropriati.
Punto 2.4.4. Zone C stagionali
Zone territoriali omogenee C2
Nella rielaborazione esse sono state ridotte, eliminando circa metà dell'area complessivamente prima destinata a tale scopo, con la volontà di destinare all'interno delle zone C2 parte della superficie a piccole pensioni ed alberghetti, specialmente a ridosso ed al servizio dell'area destinata a centro di canottaggio.
Zona territoriale omogenea C3
Per quanto attiene le previsioni di tale zona in contrada Saravulli è stata solamente mantenuta la parte più a monte comprendente un piano di lottizzazione approvato e convenzionato ma non ancora eseguito.
Le altre zone sono state tutte abolite in considerazione delle valutazioni contenute nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Zona territoriale omogenea C4
E' stata eliminata, presentando la zona interessata caratteristiche ambientali notevoli, considerata la presenza di alberature di alto fusto che configura l'area come boscata e pertanto soggetta alle prescrizioni dell'art. 15, lett. e), della legge regionale n. 78/76.
Punto 14.6. Zone produttive
Relativamente a tali zone si fa presente che è stata mantenuta tutta la zona P.I.P. riservata alle attività di tipo artigianale vigente.
Della zona industriale prevista è stata mantenuta solamente quella sottoposta a prescrizioni esecutive, la restante normata come D1 è stata eliminata.
In questa zona attraversata dalla tangenziale di valle è stata individuata un'area per la realizzazione del mattatoio comunale.
Punto 2.5. Attrezzature urbane di interesse generale
2.5.1. Zone per attrezzature culturali, religiose, sanitarie ed assistenziali
Nella rielaborazione parziale del piano regolatore generale, le localizzazioni delle attrezzature sono rimaste invariate, per il resto si è tenuto conto delle osservazioni contenute nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, soprattutto per quanto riguarda la tutela e la salvaguardia del verde presente all'interno dell'area individuata come attrezzatura religiosa dell'Istituto SS. Salvatore.
2.5.2. Zone per attrezzature ad impianti sportivi e ricreativi
Campi di golf, maneggi e galoppatoi, moto-cross, sono stati aboliti, considerato il contrasto con la realtà agricola produttiva del luogo.
Sono rimasti il centro sportivo polivalente, l'area relativa per l'atletica leggera il centro di canottaggio, impianti sportivi e ricreativi tendenti ad esaltare e qualificare le realtà esistenti nel territorio.
2.5.3. Zone a parco e sistema del verde
Il parco previsto come zona filtro tra le aree P.E.E.P. e la zona industriale è stato ridefinito con la conseguenza della stessa area residenziale.
Il parco urbano della contrada Pietra di Maria è stato modificato con l'aggiunta di una parte prima nella zona territoriale omogenea C1*.
2.5.4. Attrezzature ricettive turistico-alberghiere
Delle zone turistico-alberghiere previste nel piano regolatore generale adottato (Casaletto-Moganoce ed area in prossimità del bivio Altofonte-Palermo lungo la variante S.P.) solo quella sita nella zona della Masseria Casaletto di fronte al centro di canottaggio ed in posizione panoramica è stata riproposta, ritenendo che le eventuali richieste del comparto turistico-alberghiero possono essere soddisfatte nelle altre zone territoriali omogenee.
Punto 2.7. Viabilità
Nella rielaborazione del piano, il sistema della viabilità è stato in parte variato. E' stata inoltre abolita la strada di circonvallazione di monte con gli svincoli relativi.
In relazione anche all'eliminazione della zona turistico alberghiera (bivio per Altofonte-Palermo) è stata anche abolita la relativa rotatoria.
Analoghe semplificazioni sono state operate per alcuni incroci, interessanti prima le zone C2 abolite.
Non è stata però condivisa la richiesta di semplificazione dell'innesto nell'area interessata dal P.I.P. che rimane tale e quale per il notevole volume di traffico che può essere presente nella zona.
Premesso quanto sopra, questo gruppo di lavoro, alla luce del provvedimento assessoriale con il quale, condiviso il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, è stato restituito il piano in esame per la rielaborazione parziale, dopo aver terminato l'istruttoria è dell'avviso di:
Punto 2.4.1. Zona territoriale omogenea A
Poter condividere la delimitazione della zona A con le motivazioni addotte dal comune in sede di rielaborazione, fatto salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, dove è presente il soprintendente che potrà meglio esprimersi in merito a fatti puramente singolari, come l'esclusione dalla zona di alcuni edifici indicati nella relazione del progettista come rifatti completamente.
Punto 2.4.2. Zona territoriale omogenea B
Poter condividere tutte le scelte progettuali, compresa la trasformazione della zona territoriale omogenea B3 in zona territoriale omogenea B2.
Punto 2.4.3. Zone C residenziali, zona territoriale omogenea C1
Poter condividere tutte le zone C1 rimaste, alla luce dei nuovi dati sulla popolazione che hanno portato i progettisti ad un dimensionamento del piano per un numero di abitanti pari a 7.650 dato piuttosto attendibile considerato anche che non viene tenuto conto del flusso turistico.
Zona P.E.E.P.
Poter condividere sia la riduzione della zona a monte verso l'Istituto SS. Salvatore trasformata a parco urbano che la scelta di trasformare la zona C1* in zona C1 considerato le motivazioni addotte dal progettista.
Punto 2.4.4. Zona C stagionali, zona territoriale omogenea C2
Poter condividere la configurazione della zona considerato che una grande parte dell'area prima destinata a tale scopo, è stata eliminata.
Tuttavia si ritiene opportuno abbassare l'indice di fabbricabilità territoriale da 2.000 mc./Ha. a 1.000 mc./Ha.
Zona territoriale omogenea C3
Poter condividere la scelta del progettista di lasciare soltanto quella zona compredente un piano di lottizzazione approvato.
Punto 2.4.6. Zone produttive
Poter condividere la zona industriale D1 sottoposta a prescrizioni esecutive, mentre sono da disattendere la parte a monte della stessa e la localizzazione del nuovo mattatoio per la parte rientrante nella fascia di rispetto della zona boscata non riportata negli elaborati grafici.
Analogamente dovrebbe essere concluso e definito il perimetro della fascia di rispetto boschiva posta a nord-est del centro abitato che finirebbe per investire parte della zona A e B1.
Va poi definito il perimetro della zona boschiva posta a nord del centro abitato, come è noto alla luce del parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 144 del 21 aprile 1998, gli ambiti relativi sulle fasce boschive, ai sensi della legge regionale n. 16/96, vanno estese anche alle zone A e B.
Ai sensi della legge regionale n. 13/99 codesto comune è tenuto ad effettuare una verifica dello studio agricolo forestale sulla scorta del quale successivamente potranno essere definiti alcuni ambiti territoriali.
Punto 2.5. Attrezzature urbane di interesse generale
Poter condividere le localizzazioni delle attrezzature visto che sono rimaste invariate e per il resto si è tenuto conto delle osservazioni contenute nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, soprattutto per quanto riguarda:
a) la tutela e la salvaguardia del verde presente all'interno dell'Istituto SS. Salvatore;
b) la eliminazione dei campi di golf, motocross, maneggi e galoppatoi;
b) la previsione, la localizzazione e la revisione dei parchi urbani;
c) la riduzione delle zone turistico-alberghiere con la riproposta di quella sita nella zona della Masseria Casalotto di fronte al centro di canottaggio.
Punto 2.7. Viabilità
Poter condividere il sistema della viabilità che è stato in parte variato, con l'eliminazione della zona turistico-alberghiera (bivio per Altofonte-Palermo) e con l'abolizione delle zone territoriali omogenee C3, C4 e gran parte delle zone territoriali omogenee C2.
Prescrizioni esecutive
Poter condividere il mantenimento delle prescrizioni nei termini proposti dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Norme di attuazione e regolamento edilizio
Per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione ed il regolamento edilizio, il comune si è attenuto a quanto espresso nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica tranne che per alcuni punti che debbono essere in ogni caso modificati come di seguito:
A) Norme di attuazione
Art. 28 (ex art. 30): va cassato così come previsto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Art. 26 (ex art. 27) e 31 (ex art. 33): va prescritto quanto espresso nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica che, l'attuazione dei piani di lottizzazione approvati e perfezionati dovrà essere verificata alla luce del parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 224/94 del 17 maggio 1994, e delle conseguenti direttive impartite dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con la circolare n. 2/94 D.R.U. prot. n. 44819 del 6 luglio 1994.
B) Regolamento edilizio
Art. 3: Va riconfermata la prescrizione del Consiglio regionale dell'urbanistica, riguardo le lett. r) ed s);
Art. 11: Va modificato in accordo alla normativa citata dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Art. 85: La lett. c) deve essere adeguata alle zone territoriali omogenee condivise.
Osservazioni e opposizioni
A seguito della rielaborazione parziale del piano regolatore generale sono state presentate al comune n. 63 osservazioni e/o opposizioni.
La maggior parte di esse è stata visualizzata nelle tavv. P2.a, P3.a, P3.b, per alcune non è stato possibile perché mancanti di elementi indispensabili alla loro individuazione.
Per quanto riguarda il parere sul loro accoglimento basta esaminare la relazione generale di deduzione da parte del progettista.
Quelle trasmesse direttamente all'Assessorato sono n. 15 di cui n. 10 sono doppioni di quelle già presentate al comune.
In merito all'esame di tutte e quante le osservazioni e/o opposizioni riguardanti tale piano, questo gruppo XXVI ritiene:
-  nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 61, 62, 63 non accoglibili condividendo le deduzioni del progettista;
-  nn. 23, 36 si condividono le deduzioni del progettista;
-  n. 6 si condivide quanto asserito dal progettista;
-  n. 8 accogliere parzialmente secondo le indicazioni fornite dal progettista;
-  n. 9 respingere, poiché la zona filtro di verde pubblico discende da precise indicazioni formulate dal comune in sede di rielaborazione, inoltre le deduzioni del progettista non forniscono elementi sufficienti per una soluzione alternativa;
-  n. 14 valgono le considerazioni fatte per la n. 9;
-  n. 16 valgono le considerazioni fatte per la n. 9;
-  n. 18 accogliere limitatamente alla zona fuori la fascia boscata;
-  n. 19, 20 si condivide quanto asserito dal progettista;
-  n. 21 viene valutata in conformità a quanto detto dal progettista;
-  nn. 29, 30, 31, 32 pur condividendo le deduzioni del progettista, si ritiene precisare che gli ambiti delle lottizzazioni erano stati già visualizzati nella prima stesura del piano regolatore generale, per cui si dà parere favorevole per la parte della lottizzazione che non ricade nella fascia boscata previa ulteriore verifica da parte del comune sulla legittimità della lottizzazione stessa;
-  n. 33 viene valutata in conformità a quanto detto dal progettista;
-  n. 35 si respinge poiché ricade in zona A;
-  n. 38 viene valutata in conformità a quanto detto dal progettista;
-  nn. 46, 47, 48, 49, 50 si respingono per le motivazioni espresse sia dal progettista che dall'agronomo dr. Genovese;
-  n. 51 viene valutata in conformità a quanto detto dal progettista;
-  n. 52 si respinge condividendo le valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  n. 53 valgono le considerazioni fatte per la n. 9;
-  n. 54 si condivide al momento la deduzione del progettista, tuttavia l'amministrazione comunale potrà sempre predisporre uno studio specifico tendente alla riqualificazione degli immobili oggetto dell'osservazione;
-  n. 55 si condividono le deduzioni del progettista fermo restando che alla luce della normativa vigente, (legge regionale n. 13/99 e D.P.R.S. del 28 giugno 2000) il comune potrà effettuare le opportune verifiche allo studio agricolo- forestale e predisporre eventuali varianti, in tale contesto potrebbero essere riconsiderate quelle osservazione e/o opposizioni che interessano tali zone;
-  n. 56 si condividono le deduzioni del progettista;
-  n. 57 non viene presa in considerazione come da valutazione del progettista;
-  n. 58 pur essendo parzialmente accolta dal progettista, non è stata supportata da una adeguata soluzione e pertanto al momento non si ritiene poter dare alcuna valutazione in merito. Il comune in sede di progettazione della strada potrà definire meglio il tracciato della sede viaria;
-  n. 59 se i termini ricadono effettivamente al di fuori della fascia di rispetto di ml. 200 dal bosco vanno conseguentemente esclusi dalla suddetta zona e classificati come ricadenti in zona E;
-  n. 60 considerato che sia dall'osservazione prodotta dalla ditta, sia dalla deduzione del progettista non è stato possibile individuare l'immobile, si conferma quanto detto in merito alla zona A.
Per quanto riguarda le osservazioni trasmesse direttamente all'Assessorato, questo gruppo XXVI ritiene che:
-  Plescia Giuseppe venga trasmessa al comune affinché fornisca valutazioni in merito anche in riferimento alla valutazione dell'ampliamento del vecchio cimitero rispetto al piano regolatore generale adottato;
-  Scirò Giuseppa venga respinta in quanto l'osservazione fa riferimento ad una previsione urbanistica già condivisa non soggetta a rielaborazione parziale;
-  Polizzotto Maria non può essere valutata perché priva di supporti planimetrici, inoltre per quanto riguarda la modifica del tracciato stradale a servizio della zona alberghiera lo stesso potrà meglio essere definito in sede di progettazione esecutiva;
-  Ceffalia Maria venga respinta in considerazione del fatto che sulla rielaborazione del piano era prevista la riduzione della zona territoriale omogenea C2;
-  Tecnici non può essere valutata in quanto fornisce tutta una serie di osservazioni che mette in discussione l'intero assetto del piano regolatore generale.
Per quanto sopra, lo scrivente gruppo XXVI della direzione regionale dell'urbanistica è dell'avviso che il piano regolatore generale del comune di Piana degli Albanesi, parzialmente rielaborato, sia meritevole di approvazione con le modifiche sopracitate.";
Visto il voto n. 423 del 17 maggio 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto di potersi condividere in linea di massima la proposta dell'ufficio che è parte integrante del presente voto;
Considerato che nel corso della discussione sono emersi ulteriori elementi di valutazione che formano oggetto delle seguenti precisazioni e integrazioni:
1) Zona A - Relativamente a tale aspetto, non si condivide la riduzione della perimetrazione della zona A rispetto a quella indicata da questo Consiglio con il voto n. 260 del 9 novembre 1995, peraltro coincidente con i contenuti della scheda C.S.U.. Gli isolati urbani interessati conservano tutt'oggi le loro caratteristiche originarie, sia per tipologia sia per l'impianto morfologico del tessuto urbano nel rapporto fra fronti e viabilità. Anche se nel tempo sono state effettuate alcune sostituzioni edilizie, queste non hanno alterato le caratteristiche tipologiche delle costruzioni costituite da case a schiera con spina centrale, e con due elevazioni fuori terra nella maggior parte dei casi. Il comune potrà predisporre un piano di recupero del centro storico secondo le direttive fornite con la circolare assessoriale n. 3 dell'11 luglio 2000, prevedendo il mantenimento e la riproposizione delle tipologie edilizie tradizionali;
2) negli elaborati di piano dovranno essere evidenziate le aree di interesse archeologico presenti nel territorio comunale e riportate nelle linee guida del piano paesistico regionale:
-  contrada S. Agata - abitato e necropoli di età romana e medievale;
-  Kuri i capacit - insediamento romano;
-  località Montagnola - insediamento romano;
-  Monte Rossella - abitato greco;
3) ai fini del corretto svolgimento dell'attività urbanistico-edilizio per gli aspetti geologici, fatte salve le misure transitorie di salvaguardia prescritte nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al decreto 4 luglio 2000, occorre inserire le seguenti prescrizioni:
Regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera C.I.T.A.I. 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85 quali scavo di pozzi, scavi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici.
Sono, dunque, escluse dall'obbligo di relazione geologica solo le autorizzazioni relative ad interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modifichino la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature già autorizzati e/o non apportino modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Per quanto sopra, sarebbe opportuno che tra le figure professionali che dovranno comporre la commissione edilizia sia presente quella del geologo.
Prescrizioni per i piani esecutivi
Gli studi geologici a supporto dei piani particolareggiati di piano non sono supportati da verifiche analitiche di stabilità, essendo state unicamente effettuate verifiche di massima quali-quantitative non suffragate da dati geotecnici certi; inoltre, per stessa esplicita ammissione del geologo incaricato, dette valutazioni non tengono conto delle condizioni dinamiche in presenza di sisma.
Per quanto sopra, l'edificabilità dei settori ricadenti in pendio (n.b.: specifica chiaramente quali sono: forse tutte tranne quelle della zona D), dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle aree in pendio per cui dovranno essere eseguite le opportune verifiche di stabilità sia in condizioni naturali che in presenza dell'edificato di piano prevedibile, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche, così come richiesto delle prescrizioni di contenuto dello studio geologico tecnico di piano dettate dalla circolare A.R.T.A. n. 331339 del 23 giugno 1989 applicabile al progetto in esame così come anche in ogni caso richiesto dal punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere, dunque, sottoposte alla preliminare approvazione dell'ufficio del Genio civile competente cui è, in definitiva, subordinata l'ammissibilità delle singole aree così individuate.
La decorrenza di attuatività dei piani urbanistici delle aree sopra indicate soggette a prescrizioni esecutive sarà, quindi, data dall'approvazione di detti studi particolareggiati di verifica geotecnica delle aree di piano da parte dell'ufficio del Genio civile e da richiedersi da parte dell'amministrazione comunale ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Prescrizioni a regime
Per quel che riguarda l'attuazione delle previsioni di piano non preliminarmente supportate dagli studi geotecnica di piano redatti ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988, con particolare riferimento alle zone territoriali omogenee F, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano occorrerà attivare le procedure di cui al punto H del D.M. 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica.
Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione esecutiva saranno subordinate alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile, ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988, del predetto studio geologico e geotecnico di fattibilità delle singole opere.
Nella redazione di eventuali varianti urbanistiche sia ordinarie che speciali o di successivi ulteriori strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi anche i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive alla redazione del presente voto, dovrà predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le previsioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati all'allegato A di detta circolare, attesa la presenza della carta geologico-tecnica solo per le aree di prescrizione esecutiva, essendo stato redatto lo studio geologico allegato al PA.G. ai sensi di precedente normativa geologica.
In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche ove richiesti dalle norme.
Le presenti prescrizioni integrano quelle formulate nel voto n. 260 del 9 novembre 1995.
4) In adempimento a quanto prescritto nel voto n. 260/95, la rielaborazione parziale è stata supportata dallo studio agricolo-forestale redatto ai sensi della legge regionale n. 16/96 vigente al momento della rielaborazione stessa.
Come già espresso nel parere dell'ufficio prot. n. 105, ed in relazione al contenuto di talune osservazioni presentate, il comune potrà effettuare una verifica dello studio agricolo-forestale, alla luce della normativa nel frattempo intervenuta, legge regionale n. 13/99, e delle direttive impartite con D.P.R.S. del 28 giugno 2000 riguardanti i criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea. Occorre inoltre evidenziare che alcune prescrizioni espresse nel parere dell'ufficio prot. n. 105 sull'argomento: fasce di rispetto dai boschi, risultano oggi superate dall'art. 89, punto 8 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001 (legge finanziaria).
5) Programmazione urbanistica commerciale (legge regionale n. 28/1999 e D.P.R.S. 11 luglio 2000).
Il piano, poiché è stato adottato nel marzo 1999, non può risultare adeguato ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, emanati successivamente con D.P.R.S. 11 luglio 2000 in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
Allo stato il comune non risulta abbia provveduto all'adeguamento del piano con apposita delibera consiliare di modifica, ai sensi del predetto art. 5, comma 7.
Relativamente al settore commerciale il piano regolatore generale in oggetto detta disposizioni nell'ambito delle norme di attuazione delle zone territoriali omogenee. In merito si ritiene, tuttavia, che le analisi prodotte con il piano regolatore generale, così come le previsioni di piano e la normativa di riferimento, dovranno essere integrate sulla base delle direttive di cui al D.P.R.S. datato 11 luglio 2000 mediante apposita variante urbanistica. Di seguito si riporta la normativa contenente disposizioni riferite al settore commerciale.
Art. 36 delle norme di attuazione, zone omogenee tecnico-commerciali, industriali ed artigianali esistenti e di completamento D2.
36.1. Le zone tecnico-commerciali, industriali ed artigianali esistenti sono destinate ad edifici ed attrezzature per le attività industriali ed artigianali produttive e di servizio, anche con macchinario purché non produca rumore ed odore molesto, a depositi e magazzini di merce all'ingrosso. E' consentita inoltre la installazione di laboratori, magazzini, depositi, rimesse, uffici e mostre connessi all'attività industriale, artigianale o commerciale.
36.2. In tali zone sono vietati gli insediamenti di produzione industriale ed artigianale nocivi di qualsiasi genere e natura; l'ufficiale sanitario dovrà rilasciare i relativi nulla osta all'insediamento tenuto conto delle leggi e dei regolamenti igienico-sanitari.
36.3.
6) per quanto riguarda le osservazioni e/o opposizioni presentate si ritiene di dovere integrare le decisioni espresse nel parere dell'ufficio con le seguenti considerazioni:
In relazione alle osservazioni presentate dal comune ed a seguito del sopralluogo effettuato, si ritiene che gli ambiti urbani oggetto dell'osservazione n. 52, indipendentemente dalle qualità edilizie, mantengono i caratteri tipologici e morfologici riscontrabili in altre parti dell'impianto urbano classificato come zona A e pertanto si conferma la individuazione di zona A così come operato da questo Consiglio con il voto n. 260/95. Alla luce della circolare assessoriale n. 3 dell'11 luglio 2000, il comune potrà predisporre studi tendenti alla definizione di apposita variante generale nella quale si tenga conto della classificazione tipologica aggiornata del patrimonio edilizio esistente in zona A, e nella quale siano previste le modalità di intervento e le destinazioni d'uso compatibili.
Per quanto riguarda l'osservazione n. 54, in coerenza con quanto dedotto nella proposta dell'ufficio, si ritiene che i caselli ferroviari debbono considerarsi alla stregua di edifici storici da tutelare. Per cui le modalità di intervento sugli stessi devono essere regolamentate con specifica normativa di tutela. Contestualmente la tutela e la conoscenza dovrà essere estesa ai numerosi beni isolati sparsi nel territorio quali ad esempio: masserie, magazzini, mulini, ecc.... riportati nelle linee guida del piano paesistico regionale, ed al sistema viario storico di collegamento (regie trazzere, ecc...).
La ditta Raccuglia Aurelio ha riproposto all'Assessorato l'osservazione a suo tempo presentata al comune avverso la rielaborazione parziale classificata con il n. 7, prot. n. 5281 del 26 maggio 1999, si rimanda pertanto a quanto detto nel parere dell'ufficio in ordine alla suddetta osservazione.
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale, con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, del comune di Piana degli Albanesi rielaborato parzialmente a seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 260 del 9 novembre 1995, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio prot. n. 105 del 26 febbraio 2001 salvo quanto considerato nel presente voto.";
Vista la propria nota prot. n. 55492 del 2 ottobre 2001, con la quale, nel trasmettere - unitamente alle osservazioni prodotte direttamente a questo Assessorato dalle indicate ditte - il suddetto voto n. 423 del 17 maggio 2001, è stato richiesto l'avviso del comune di Piana degli Albanesi in merito alle determinazioni assessoriali, ai fini delle conseguenti valutazioni di competenza;
Visto il foglio prot. n. 14272 del 19 dicembre 2001, pervenuto in data 19 dicembre 2001 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al prot. n. 72062, con il quale il comune di Piana degli Albanesi, in riscontro alla dirigenziale prot. n. 55492 del 2 ottobre 2001, ha trasmesso la delibera n. 42 del 14 dicembre 2001 contenente le valutazioni richieste;
Vista la delibera n. 42 del 14 dicembre 2001, assunta dal consiglio comunale di Piana degli Albanesi in ordine alle determinazioni di questo Assessorato di cui al voto n. 423 del 17 maggio 2001 del Consiglio regionale dell'urbanistica nonché in relazione alle osservazioni pervenute direttamente a questo Assessorato;
Vista la nota prot. n. 326 del 4 agosto 2003, con la quale il servizio 3/DRU di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 40 del 4 agosto 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
...il comune ha trasmesso la deliberazione di consiglio comunale n. 42 del 12 maggio 2001 avente per oggetto "Presa d'atto del voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 423 reso il 17 maggio 2001 favorevole all'approvazione della rielaborazione parziale del piano regolatore generale - Osservazioni ed eventuali determinazioni".
Con la suddetta delibera di consiglio comunale ha dato riscontro all'osservazione Plescia Giuseppe, per la quale erano stati chiesti chiarimenti, deliberando appunto che la stessa risulta essere superata con atto deliberativo n. 35 del 27 giugno 2000, con la quale è stata approvata la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da ml. 100 a ml. 50. Inoltre il consiglio comunale ha evidenziato qualche incongruità nel parere dell'ufficio, che da un lato ha riconosciuto il ridimensionamento operato in sede di rielaborazione parziale e dall'altro lato ha ridotto l'indice di fabbricabilità territoriale da 2.000 mc./Ha. a 1.000 mc./Ha.
Per quanto sopra descritto, questo servizio III ritiene che le controdeduzioni proposte dal consiglio comunale sul voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 423 reso il 17 maggio 2001 sulla rielaborazione parziale del piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio del comune di Piana degli Albanesi, approvate dal consiglio comunale con delibera n. 42 del 14 dicembre 2001, siano meritevoli di approvazione limitatamente alla conferma del mantenimento dell'indice di fabbricabilità territoriale a 2.000 mc./Ha. e alle deduzioni sull'osservazione del sig. Plescia Giuseppe.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso, sulla scorta della proposta n. 40 del 4 agosto 2003 del servizio 3/DRU di questo Assessorato, con il voto n. 222 del 10 settembre 2003, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il parere dell'Ufficio che è parte integrante del presente voto;
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Piana degli Albanesi, con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, rielaborati parzialmente a seguito del voto di questo Consiglio n. 260 del 9 novembre 1995 in conformità al parere espresso con il voto n. 423 del 17 maggio 2001, salvo quanto considerato con il presente parere a seguito delle controdeduzioni formulate con la deliberazione consiliare n. 42 del 12 maggio 2001.";
Vista la nota di questo dipartimento prot. n. 52528 del 16 settembre 2003, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, sono state sottoposte all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca pesca le valutazioni di merito espresse sullo strumento urbanistico generale in argomento con i voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 423 del 17 maggio 2001 e n. 222 del 10 settembre 2003;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca prot. n. 6058 del 17 ottobre 2003, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 63552 del 22 ottobre 2003, con la quale sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente a tutte le zone territoriali omogenee:
-  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
-  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 15, del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
-  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16, del D.P.R. n. 11 luglio 2000.
Per quel che attiene il commercio su aree pubbliche si fa presente che il comune è tenuto ad individuare le aree destinate allo stesso.
Appare superfluo, infine, sottolineare che l'amministrazione comunale ai fini della programmazione commerciale dovrà attenersi alle modalità prescritte dall'art. 15 del D.P.R. n. 11 luglio 2000.";
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 423 del 17 maggio 2001 e n. 222 del 10 settembre 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 260 del 9 novembre 1995, n. 423 del 17 maggio 2001 e n. 222 del 10 settembre 2003 nonché alle condizioni indicate nella nota dell'ufficio del Genio civile di Palermo e con le modifiche relative alla programmazione commerciale, di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in premessa richiamate, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Piana degli Albanesi, adottato con deliberazione consiliare n. 66 del 9 aprile 1991 ed, a seguito della rielaborazione parziale richiesta con nota n. 1017 del 25 gennaio 1996, adottato con successive deliberazioni n. 64 del 12 gennaio 1999 e n. 87 del 21 aprile 1999.

Art.  2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica sopracitati.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 260 del 9 novembre 1995;
2)  proposta di parere n. 105 del 16 febbraio 2001;
3)  voto n. 423 del 17 maggio 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
4)  proposta di parere n. 40 del 4 agosto 2003 resa dal servizio3/D.R.U.;
5)  voto n. 222 del 10 settembre 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
6)  delibera consiliare n. 66 del 9 aprile 1991;
7)  delibera commissariale n. 459 del 20 novembre 1993;
8)  delibera consiliare n. 8 del 29 dicembre 1993;
9)  delibera consiliare n. 1 del 7 gennaio 1994;
10)  delibera commissario ad acta n. 64 del 12 gennaio 1999;
11)  delibera commissario ad acta n. 87 del 21 aprile 1999;
12)  delibera di consiglio comunale n. 42 del 14 dicembre 2001;
13)  nota prot. n. 6058 del 17 ottobre 2003 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
Piano regolatore generale adottato con delibera di consiglio comunale n. 66 del 9 aprile 1991
14)  tav. I.1 - relazione generale analitica dello stato di fatto;
15)  tav. I.2 - schema regionale;
16)  tav. I.3 - la popolazione (sviluppo demografico);
17)  tav. I.4 - la popolazione (sesso, stato civile, istruzione, attività);
18)  tav. I.5 - le abitazioni;
19)  tav. I.6 - abitazioni, famiglie residenti, stanze, popolazione residente, per sezioni urbane di censimento;
20)  tav. I.7 - abitazioni, famiglie residenti, stanze, popolazione residente, totale comunale;
21)  tav. I.8 - il patrimonio edilizio esistente: consistenza;
22)  tav. I.9 - il patrimonio edilizio esistente: conservazione;
23)  tav. I.10 - allineamenti artigianali e commerciali, uffici;
24)  tav. I.11a - attrezzature ed impianti pubblici esistenti, aree demaniali ed immobili soggetti a tutela;
25)  tav. I.11.b - attrezzature ed impianti pubblici esistenti, aree demaniali ed immobili soggetti a tutela;
26)  tav. I.12.a - città storica, edifici di interesse storico ed ambientale zona territoriale omogenea A indicati nel vigente programma di fabbricazione e/o normate con strumenti urbanistici attuativi;
27)  tav. I.12.b - città storica, edifici di interesse storico ed ambientale zona territoriale omogenea A indicati nel vigente programma di fabbricazione e/o normate con strumenti urbanistici attuativi;
28)  tav. I.13a - gli interventi urbanistici preventivi già esecutivi; zone di recupero del patrimonio edilizio esistente;
29)  tav. I.13.b - gli interventi urbanistici preventivi già esecutivi; zone di recupero del patrimonio edilizio esistente;
30)  tav. I.14.a - il territorio: infrastrutture dei trasporti ed a rete servizi ed attrezzature di interesse generale;
31)  tav. I.14.b - il territorio: infrastrutture dei trasporti ed a rete servizi ed attrezzature di interesse generale;
32)  tav.  I.15  -  il territorio: i suoli;
33)  tav.  I.16  -  il territorio: le utilizzazioni del suolo;
34)  tav.  I.17  -  il territorio: le irrigazioni e gli acquedotti;
35)  tav. I.18 - il territorio: le sistemazioni idrauliche e idrauliche forestali;
36)  tav. I.19 - il territorio: potenzialità produttiva agricola e vocazione dei suoli;
37)  tav. P.1 - relazione generale;
38)  tav. P.2.a - destinazioni d'uso del territorio comunale;
39)  tav. P.2.b - destinazioni d'uso del territorio comunale;
40)  tav. P.3.a - destinazioni d'uso del centro abitato e zone limitrofe;
41)  tav. P.3b - destinazioni d'uso del centro abitato e zone limitrofe;
42)  tav. P.4 - sezioni stradali tipo;
43)  tav. P.5 - tabella dei tipi edilizi;
44)  tav. P.6 - norme tecniche di attuazione;
45)  tav. P.7 - regolamento edilizio;
46)  tav. P.1bis - relazione esplicativa dell'adeguamento alla delibera consiliare n. 66 del 9 aprile 1991;
47)  tav. C.1.peep - previsioni di piano regolatore generale;
48)  tav. C.1.ip - previsioni di piano regolatore generale;
49)  tav. C.2.peep-ip - relazione generale, costi di attuazione;
50)  tav. C.2bis.peep-ip - relazione esplicativa dell'adeguamento alla delibera consiliare n. 66 del 9 aprile 1991;
51)  tav. C.3.peep - superfici fondiarie ed aree pubbliche;
52)  tav. C.3.ip - superfici fondiarie ed aree pubbliche;
53)  tav. C.4.peep - indicazioni planivolumetriche e destinazioni d'uso;
54)  tav. C.4.ip - indicazioni planivolumetriche e destinazioni d'uso;
55)  tav. C.5.peep - lottizzazioni aree edificabili;
56)  tav. C.5.ip - lottizzazioni aree edificabili;
57)  tav. C.6.1.peep - profili regolatori;
58)  tav. C.6.1.a.ip - profili regolatori;
59)  tav. C.6.1.b.ip - profili regolatori;
60)  tav. C.6.1.c.ip - profili regolatori;
61)  tav. C.6.2.peep - sezioni regolatrici;
62)  tav. C.6.2.ip - sezioni regolatrici;
63)  tav. C.7.peep ip - sezioni stradali tipo;
64)  tav. C.8.peep - progetti tipo tipologie residenziali;
65)  tav. C.9.peep ip - norme tecniche di attuazione;
66)  tav. C.10.peep - impianti tecnologici: rete idrica;
67)  tav. C.10.ip - impianti tecnologici: rete idrica;
68)  tav. C.11.peep-ip - impianti tecnologici: particolari rete idrica;
69)  tav. C.12.peep - impianti tecnologici: rete fognante;
70)  tav. C.12.ip - impianti tecnologici: rete fognante e bonifica idraulica;
71)  tav. C.13.peep-ip - impianti tecnologici: particolari rete fognante e bonifica idraulica;
72)  tav. C.14.peep - impianti tecnologici: rete publica illuminazione;
73)  tav. C.14.p - impianti tecnologici: rete pubblica illuminazione;
74)  tav. C.15.peep-ip - impianti tecnologici: particolari rete pubblica illuminazione;
75)  tav. C.16.peep - impianti tecnologici: rete telefonica;
76)  tav. C.16.ip - impianti tecnologici: rete telefonica;
77)  tav. C.17.peep - impianti tecnologici: rete elettrica di distribuzione all'utenza;
78)  tav. C.17.ip - impianti tecnologici: rete elettrica di distribuzione all'utenza;
79)  tav. C.18.peep - elenchi catastali degli immobili da espropriare;
80)  tav. C.18.ip - elenchi catastali degli immobili da espropriare;
81)  tav. D.1. - previsioni di piano regolatore generale, scala 1:2.000;
82)  tav. D.2. - relazione generale, costi di attuazione;
83)  tav. D.3. - superfici fondiarie e aree pubbliche, scala 1: 200;
84)  tav. D.4. - destinazioni d'uso e particolari prescrizioni, scala 1:2.000;
85)  tav. D.5. - lottizzazione aree edificabili, scala 1:2.000;
86)  tav. D.6. - profili regolatori, scala 1:200;
87)  tav. D.7. - sezioni stradali tipo, scala 1:100;
88)  tav. D.8. - esemplificazione tipologica dei rustici industriali, scala 1:200;
89)  tav. D.9. - norme tecniche di attuazione;
90)  tav. D.10.a - impianti tecnologici: rete idrica di distribuzione all'utenza ed impianto antincendio, scala 1:2.000;
91)  tav. D.10.b - impianti tecnologici: rete idrica di distribuzione all'utenza ed impianto antincendio, scala 1:2.000;
92)  tav. D.11.a - impianti tecnologici: rete fognante, scala 1:2.000;
93)  tav. D.11.b - impianti tecnologici: rete fognante (particolari), scala 1:2.000;
94)  tav. D.12.a - impianti tecnologici: rete pubblica illuminazione, scala 1:2.000;
95)  tav. D.12.b - Impianti tecnologici: rete pubblica illuminazione (particolari), scala 1:2.000;
96)  tav. D.13. - impianti tecnologici: rete telefonica e rete elettrica di distribuzione all'utenza, scala 1:2.000;
97)  tav. D.14. - elenchi catastali di immobili da espropriare, scala 1:2.000;
Studio geologico
98)  relazione geologica;
99)  relazione geologica per i piani particolareggiati;
100)  tav. G.1 - corografia, scala 1:25.000;
101)  tav. G.2.1 - carta geologica, scala 1:10.000;
102)  tav. G.2.2 - carta geologica, scala 1:10.000;
103)  tav. G.3.1 - carta geomorfologica, scala 1:10.000;
104)  tav. G.3.2 - carta geomorfologica, scala 1:10.000;
105)  tav. G.4.1 - carta delle acclività, scala 1:10.000;
106)  tav. G.4.2 - carta delle acclività, scala 1:10.000;
107)  tav. G.5.1 - carta idrogeologica, scala 1:10.000;
108)  tav. G.5.2 - carta idrogeologica, scala 1:10.000;
109)  tav. G.6.1 - carta generale di classificazione del territorio, scala 1:10.000;
110)  tav. G.6.2 - carta generale di classificazione del territorio, scala 1:10.000;
111)  tav. G.7 - proposta di interventi sistematori nelle zone prossime all'abitato, scala 1:10.000;
112)  tav. G.7.1 - carta di zonizzazione litologica e dei vincoli naturalistici e legislativi, scala 1:10.000;
113)  tav. G.7.2 - carta di zonizzazione litologica e dei vincoli naturalistici e legislativi, scala 1:10.000;
Piano regolatore generale - Rielaborazione parziale -  Allegati alla delibera commissariale n. 87 del 21 aprile 1999
114)  tav. P.1 - relazione generale;
115)  tav. P.1 - relazione generale (allegati);
116)  tav. P.2.a. - destinazione d'uso del territorio comunale;
117)  tav. P.2.b. - destinazione d'uso del territorio comunale;
118)  tav. P.3.a. - destinazione d'uso del centro abitato e zone limitrofe;
119)  tav. P.3.b. - destinazione d'uso del centro abitato e zone limitrofe;
120)  tav. P.5 - tabella dei tipi edilizi;
121)  tav. P.6 - norme tecniche di attuazione;
122)  tav. P.7 - regolamento edilizio;
123)  tav. C.1 Z.T.O. peep - previsioni di piano regolatore generale, scala 1:2.000;
124)  tav. C.2 Z.T.O. ip-peep - relazione generale e costi di attuazione;
125)  tav. C.3 Z.T.O. peep - superfici fondiarie e aree pubbliche, scala 1:2.000;
126)  tav. C.4 Z.T.O. peep - indicazioni planivolumetriche e destinazioni d'uso, scala 1:2.000;
127)  tav. C.5 Z.T.O. peep - lottizzazioni e aree edificabili, scala 1:2.000;
128)  tav. C.6.1 Z.T.O. peep - profili regolatori, scala 1:2.000;
129)  tav. C.6.2 Z.T.O. peep - sezioni regolatrici, scala 1:2.000;
130)  tav. C.8 Z.T.O. peep - progetto tipo, tipologie residenziali, scala 1:2.000;
131)  tav. C.9 Z.T.O. ip-peep - norme di attuazione, scala 1:2.000;
132)  tav. C.10 Z.T.O. peep - impianti tecnologici, rete idrica, scala 1:2.000;
133)  tav. C.12 Z.T.O. peep - impianti tecnologici, rete fognante e bonifica idraulica, scala 1:2.000;
134)  tav. C.14 Z.T.O. peep - impianti tecnologici, rete pubblica illuminazione, scala 1:2.000;
135)  tav. C.16 Z.T.O. peep - impianti tecnologici - rete telefonica, scala 1:2.000;
136)  tav. C.17 Z.T.O. peep - impianti tecnologici, rete elettrica di distribuzione all'utenza;
137)  tav. C.18 Z.T.O. peep - elenco catastali;
Studio agricolo forestale
138)  analisi: paesaggistica, strutturale e funzionale del territorio - studio di compatibilità agronomico-forestale - allegati cartografici (scale varie);
139)  relazione integrativa delle aree boscate (B.20, B.21, B.11, B.12, B.13);
140)  carte delle aree boscate (fogli vari).

Art.  4

Il comune di Piana degli Albanesi dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dai progettisti le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato al fine di consentire gli adempimenti di vigilanza, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art.  5

Ai sensi dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i relativi decreti di espropriazione delle aree interessate dalle prescrizioni esecutive, possono essere emanati entro il termine di 5 anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto.

Art.  6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 dicembre 2003.
  SCIMEMI 

(2004.2.58)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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