REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 GENNAIO 2004 - N. 5
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DECRETO PRESIDENZIALE 9 dicembre 2003.
Rideterminazione della classificazione degli interventi "funzionali" relativi a progetti integrati territoriali di cui al decreto presidenziale 4 novembre 2002.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6 relativa all'attuazione della programmazione in Sicilia;
Vista la legge regionale n. 10 del 17 maggio 2000;
Vista la legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002;
Visto il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le Regioni italiane dell'obiettivo I (2000-2006) sez. 3.10 e 6.4.7, approvato con decisione C(2000)2050 dell'1 agosto 2000;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006, approvato con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 17 luglio 2003;
Visto il D.P.R. n. 94 - Segr. D.R.P. del 18 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002, con cui è stata approvata ciascuna delle graduatorie di merito dei PIT, articolate per territorio provinciale, e, contestualmente, l'ammissione a finanziamento di ciascun PIT utilmente collocato in graduatoria;
Visto il D.P.R. n. 175 del 4 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 21 febbraio 2003, con il quale si è proceduto alla rideterminazione degli importi da ammettere a finanziamento per ciascun PIT, utilmente collocato in graduatoria, fermo restando l'approvazione di ciascuna delle graduatorie di merito dei PIT, articolate per territorio provinciale, di cui al citato D.P.R. n.94/2002;
Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 175/2002, con cui, in particolare, si stabilisce che con successivi provvedimenti del dirigente generale del dipartimento della programmazione, da sottoporre alla Giunta regionale, saranno ammessi a finanziamento, sulla base di criteri riportati nel medesimo articolo, gli interventi di cui all'elenco 4, secondo quanto stabilito dal Complemento di programmazione fino all'esaurimento delle risorse totali di cui al bando pubblico di selezione dei PIT disponibili per provincia, utilizzando eventualmente anche le risorse disponibili nell'ambito delle quote territorializzate, individuate per ciascuna misura nel Complemento di programmazione e, se del caso, proponendo la riprogrammazione delle quote territorializzate tra le misure;
Viste le ordinanze di sospensione del TAR Sicilia - sezione di Catania nn. 1258, 1259, 1260, 1261 e 1262 del 10 luglio 2003, relative ai ricorsi presentati rispettivamente dai comuni di Condrò, Rometta, S. Lucia del Mela, Pace del Mela e Gualtieri Sicaminò aderenti al PIT 22 "La Via dell'argilla" e n. 1257/03 relativa al ricorso presentato dal comune di Messina relativamente al PIT 12 "Eolo, Scilla e Cariddi";
Considerato che, con le suddette ordinanze, il TAR ha ritenuto che "il bando agli artt. 11 e 12 consente una graduazione dell'importanza dell'intervento", che "i criteri utilizzati non appaiono irragionevoli" ed ha concesso la sospensiva limitatamente alla provincia di Messina e per gli interventi classificati "funzionali", facendo obbligo alla Regione di "rideterminarsi, limitatamente alla provincia di Messina, rispetto alle risorse rimaste disponibili" "... riponderandone il grado di importanza da collegare, comunque, rispetto agli altri, alla rilevanza del completamento dell'intero progetto";
Considerata la necessità, al fine di ottemperare al disposto del TAR, di procedere ad una rideterminazione sugli interventi di cui ai ricorsi oggetto delle succitate ordinanze;
Visto il verbale del 16 ottobre 2003, trasmesso ai comuni ricorrenti ed all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con cui il gruppo di valutazione del dipartimento della programmazione, sulla base della verifica effettuata, ha confermato gli esiti valutativi relativi ai suddetti interventi già classificati "funzionali" riapprovandone la medesima classificazione del D.P.R. n. 175/2002;
Ritenuto necessario, ai fini di ottemperare alle ordinanze del TAR Sicilia - sezione diCatania, prendere atto della riapprovazione della classificazione dei medesimi interventi;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 175/2002, con successivi provvedimenti del dirigente generale del dipartimento della programmazione, da sottoporre alla Giunta regionale, saranno ammessi a finanziamento, sulla base di criteri riportati nel medesimo articolo, gli interventi di cui all'elenco 4, classificati "funzionali";

Decreta:


Art. 1

Si prende atto del verbale del 16 ottobre 2003, trasmesso ai comuni ricorrenti ed all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con cui il gruppo di valutazione del dipartimento della programmazione ha proceduto alla rideterminazione della classificazione degli interventi "funzionali" oggetto dei precitati ricorsi, e se ne riapprova la medesima classificazione di cui al D.P.R. n. 175/2002.

Art. 2

Al finanziamento dei medesimi interventi, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 175/2002, si farà fronte con successivi provvedimenti del dirigente generale del dipartimento della programmazione, da sottoporre alla Giunta regionale, sulla base di criteri riportati nel medesimo articolo.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 9 dicembre 2003.
  CUFFARO 

(2004.2.62)
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