REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 23 GENNAIO 2004 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di San Pietro Clarenza. Modifiche


Lo statuto del comune di San Pietro Clarenza è stato già pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 3 settembre 1994.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 13 ottobre 2003, l'organo deliberante ha provveduto ad apportare le modifiche sottoelencate allo statuto in vigore presso l'ente:
 1)  art. 13, comma 4, dopo la parola: "statale" aggiungere: "nonché ufficiale elettorale";
 2)  art. 14, comma 1, dopo la parola: "tutela" aggiungere: "L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti od affini fino al quarto grado";
 3)  art. 16, comma 3, annullare il periodo: "le variazioni di bilancio e gli storni di fondi sono di esclusiva competenza del consiglio comunale";
 4)  art. 19, annullare il periodo di cui al comma 3: "... e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco";
 5)  art. 19, aggiungere il comma 8 del seguente tenore: "Viene istituito l'ufficio di presidenza del consiglio, che dovrà essere dotato di risorse ed organico adeguati, finalizzati allo svolgimento dei compiti istituzionali";
 6)  art. 20, comma 3, dopo la parola: "riunioni" aggiungere: "se richiesto dal presidente del consiglio o dai membri del consiglio";
 7)  art. 23, comma 1, punto B, aggiungere dopo le parole: "storno di fondi", le parole: "purché appartenenti a rubriche diverse di bilancio";
 8)  art. 27, comma 1, annullare la parola: "quattro" e sostituirla con la parola: "cinque";
 9)  art. 27, comma 3, al rigo ottavo annullare la parola: "quattro" e sostituirla con la parola: "cinque";
10)  art. 27, comma 13, dopo la parola: "giunta" aggiungere: "ma non del consiglio comunale";
11)  art. 29, comma 2, annullare la parola: "quattro" e sostituirla con la parola: "cinque";
12)  art. 37, comma 1, dopo la parola: "servizi" aggiungere: "Dispone l'affidamento di lavori, forniture e servizi fino all'importo di E 25.822,00";
13)  art. 38, comma 1, dopo la parola: "incarichi" aggiungere: "di consulenza";
14)  art. 38, comma 2, annullare la parola: "uno" e sostituirla con la parola: "due";
15)  art. 38, comma 3, dopo la parola: "laurea" aggiungere: "Essi decadono dall'incarico con la cessazione della carica del sindaco";
16)  art. 39, comma 1, annullare la parola: "prefetto" e sostituirla con le parole: "consiglio comunale";
17)  art. 40, comma 1, quarto rigo, annullare: "la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo" e di sostituirla con: "l'Assessorato enti locali";
18)  art. 40, comma 1, rigo settimo, annullare: "alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo";
19)  art. 46, comma 2, lettera a), dopo la parola: "istituzionali" inserire la lettera b): "prevede referendum consultivi e altri tipi di referendum su richiesta di cinquecento cittadini";
20)  art. 46, sostituire la lettera "b)" con "c)";
21)  art. 46, dopo il comma 6, aggiungere: "l'amministrazione comunale assicura le pari opportunità tra l'uomo e la donna, nella giunta e negli organi colleggiali del comune";
22)  art. 66, comma 3, dopo la parola: "attuativi" aggiungere: "ed alla legge n. 127 del 1997 (legge Bassanini) e successive modifiche ed integrazioni";
23)  art. 68, annullarlo nella sua totalità e sostituirlo con il seguente:
1)  il comune ha un segretario titolare, dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98;
2)  il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
3)  il sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista del comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, rapporti tra il segretario ed il direttore generale;
4)  il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco abbia nominato il direttore generale.
Il  segretario inoltre:
a)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)  esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
c)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;
e)  esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4;
5)  il rapporto di lavoro del segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
24)  art. 69, comma 1, annullare il periodo: "è prevista la figura professionale apicale del" e sostituire con: "il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi può prevedere un...";
25)  art. 77, comma 2, annullare da: "... deliberazione ..." fino a "...competenza" e sostituire con: "...determinazione del responsabile dell'ufficio";
26)  art. 77, comma 3, annullare: "deliberazione" e sostituire con: "determinazione";
27)  art. 78, comma 1, cancellare da: "...art. 57" fino a "...48" e sostituire con: "...art. 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai quali espressamente si richiama";
28)  dall'art. 78, annullare i commi 3 e 4;
29)  annullare gli articoli 79 e 80 sostituendoli con gli articoli:
Art. 72
Durata dell'incarico e cause di cessazione

1.  L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1 e 4, comma 1 e 5, comma 1 e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
2.  Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 83, comma 1, lettera d).
3.  Il  revisore cessa dall'incarico per:
a)  scadenza del mandato;
b)  dimissioni volontarie;
c)  impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.
Art. 73
Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori

1  Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2.  L'incarico di revisore economico-finanziario non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle provincie, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3.  I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
Art. 74
Funzionamento del collegio dei revisori

1.  Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
2.  Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
Art. 75
Limiti all'affidamento di incarichi

1.  Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di tre incarichi.
2.  L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.
Art. 76
Funzioni dell'organo

1.  L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a)  attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b)  pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
c)  vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
d)  relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
e)  referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f)  verifiche di cassa.
2.  Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmesse da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
3.  L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
4.  L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.
5.  I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
6.  Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
Art.  77
Responsabilità dell'organo di revisione

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Art.  78
Compenso dei revisori

1.  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
2.  Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20% in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'art. 83.
3.  Il  compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10% per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30%.
4.  Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori, il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50%.
5.  L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.
(2003.50.3100)
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014

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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