REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 23 GENNAIO 2004 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Castellammare del Golfo

Lo statuto del Comune di Castellammare del Golfo è stato già pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 22 ottobre 1994; una modifica è stata pubblicata nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 16 marzo 1996. Si pubblica di seguito il testo del nuovo statuto, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 120 del 14 novembre 2003, esecutiva ai sensi di legge.
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI E NORME PROGRAMMATICHE
Capo I
Principi generali
Art. 1
Il Comune

1.  Il Comune di Castellammare del Golfo è un ente territoriale autonomo di Governo e di amministrazione, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, della Regione siciliana, della Carta europea delle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, nonché dal presente statuto.
E' dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. E' titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate. Ai sensi del l'art. 2, legge regionale n. 23/2000, n. 30, svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 2
Finalità generali

1.  Il Comune di Castellammare del Golfo programma e organizza la propria azione politica e gestionale in modo da realizzare la funzionalità della struttura organizzativa, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità dei servizi e la trasparenza degli atti e dei procedimenti amministrativi.
2.  Promuove la partecipazione dei cittadini delle forze sociali, economiche e sindacali, all'attività politica e amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dal l'art. 3 della Costituzione.
3.  Riconosce, sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali il diritto all'informazione, ed assicura, a tal fine, l'istituzione di strumenti e mezzi idonei a garantire la partecipazione attiva della cittadi nanza.
4.  Concorre nell'ambito delle proprie attribuzioni a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono o limitano il pieno sviluppo della persona umana e della famiglia e il libero esercizio dei suoi diritti inviolabili.
5.  Informa la propria azione al fine di realizzare la piena parità tra uomini e donne. Il Comune promuove azioni positive per le donne, allo scopo di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità.
6.  Riconosce e valorizza nella comunità locale le differenze razziali, religiose e sociali, al fine di eliminare le emarginazioni e realizzare le pari opportunità di quanti vivono nel territorio comunale.
7.  Concorre a mantenere e sviluppare i legami economici, culturali e sociali con i lavoratori emigrati all'estero, con le loro famiglie e loro comunità e ne agevola l'eventuale rientro.
8.  Opera per l'attuazione di un efficiente esercizio di assistenza sociale idoneo ad assicurare le condizioni di maggiore benessere alle categorie più deboli (terza età, minori, invalidi e inabili).
Il Comune favorisce i diritti delle persone svantaggiate enunciati dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992 ed attua, altresì, le attività di tutela, di assistenza materiale ed educativa, in applicazione dei principi di solidarietà a favore delle fasce delle popolazioni più deboli quali i portatori di handicap, disabili, anziani, tossicodipendenti e di altre fasce ad elevato rischio soggettivo e sociale, comprese quelle minorili che abbiano difficoltà nell'inserimento nella società e nella famiglia (art. 8 e segg. legge regionale n. 22/86).
9.  Concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, con particolare riguardo al momento della prevenzione.
10.  Concorre allo sviluppo dei più adeguati servizi idonei a garantire il diritto allo studio. Riconosce nella scuola l'istituzione che, unitamente alla famiglia, riveste fondamentale importanza nella formazione dell'uomo e del cittadino. Considera le spese ad esse inerenti un investimento produttivo, pertanto, concorre allo sviluppo delle strutture e dei servizi idonei a garantire il diritto all'istruzione e a prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, causa prima delle deviazioni giovanili.
11.  Ispira la propria azione agli ideali di pace e di integrazione tra i popoli e, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza e il rapporto tra le diverse culture, anche mediante iniziative di ricerca, di cooperazione, di infomiazione.
12.  Agevola nei modi e nelle forme più opportune la formazione e l'attività delle associazioni di volontariato.
13.  Sostiene nell'ambito delle proprie finalità culturali ed assistenziali l'attività delle scuole materne non statali, senza fini di lucro, adottando strumenti idonei a garantire lo sviluppo mediante l'instaurazione di rapporti convenzionali per la gestione dei servizi assistenziali, riconoscendo la vocazione turistica, marinara o agricola del territorio, promuove iniziative atte alla valorizzazione ed alla realizzazione di tali naturali vocazioni.
14.  Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
15.  Promuove iniziative per la conoscenza e la tutela del folklore locale, delle tradizioni religiose e popolari, del dialetto.
16.  Mantiene il proprio territorio libero da attività inquinanti di qualsiasi tipo, considerando la risorsa ambientale e paesaggistica "bene collettivo" da tutelare e conservare per le future generazioni.
17.  Incoraggia e favorisce lo sport con particolare riferimento a quello dilettantistico, il turismo sociale e giovanile.
18.  Per il raggiungimento di tali finalità il Comune, favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli stessi.
19.  I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da appositi regola menti.
20.  Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.
21.  Il Comune favorisce la formazione a tutti i livelli (amministratori, responsabili dei servizi, operatori, volontariato, comunità) per rendere attuabile il profondo cambiamento disposto dalle leggi di riforma delle autonomie locali.
22.  Collabora con gli atri soggetti di governo secondo il principio della complementarità e sussidiarietà delle funzioni, nonché con tutti gli organismi che perseguono finalità sociali nella comunità.
23.  Guida le trasformazioni economiche verso la crescita dell'imprenditorialità singola, associata e cooperativa e verso la piena occupazione.
24.  Cura lo sviluppo delle attività produttive, salvaguardando le risorse ed apprestando strutture e servizi.
Art. 3
Sede, stemma e gonfalone

1.  Il Comune ha la sede degli organi istituzionali nella città di Castellammare del Golfo, corso Bernardo Mattarella n. 24 e presso di essa si riuniscono di norma gli organi di governo dell'ente e le commissioni.
2.  Per esigenze particolari gli organi di governo e le commissioni possono essere convocati e riuniti in altra sede normalmente ricadente nel territorio comunale.
3.  Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del consiglio comunale.
4.  L'uso dello stemma e del gonfalone e le modalità di utilizzazione dello stesso da parte di enti ed associazioni operanti nel territorio comunale viene disciplinato da apposito regolamento.
Art. 4
Popolazione e territorio

1.  Il Comune di Castellammare del Golfo è costituito dalla popolazione residente nel territorio.
2.  Il territorio comunale viene delimitato con il piano topografico nazionale approvato dall'Istituto centrale di statistica.
Capo II
Norme programmatiche
Art. 5
Disposizioni generali

1.  Il Comune di Castellammare del Golfo: adotta la programmazione come metodo democratico di governo; assicura la trasparenza dell'attività amministrativa informata a criteri di imparzialità, efficienza, efficacia e pubblicità; promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato e razionale uso delle risorse e ne orienta gli interventi in direzione di un ordinato processo di sviluppo della comunità; realizza il piano di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica ed ispira il proprio operato al fine di assicurare il diritto all'abitazione; attua una pianificazione urbanistica rispettosa dei beni ambientali e favorisce uno sviluppo economico sociale improntato alla salvaguardia delle risorse naturali; attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche; predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità; predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e la priorità definitiva dei piani pluriennali di attuazione.
Art. 6
Difesa, tutela e valorizzazione delle risorse naturali

Il Comune di Castellammare del Golfo persegue e garantisce un'attività a tutela dell'ambiente ed adotta le misure necessarie alla valorizzazione ed alla conservazione degli ecosistemi; promuove interventi, coinvolgendo le comunità locali al fine di salvaguardare il suolo ed il sottosuolo, la qualità dell'aria e dell'acqua, favorisce l'impiego di fonti rinnovabili di energia e concorre alla rimozione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e visivo. Tutela e promuove interventi atti a salvaguardare l'ambiente marino da inquinamenti di qualsiasi tipo. Adotta misure di prevenzione e controllo a salvaguardia della sicurezza degli abitanti.
Art. 7
Valorizzazione dei beni culturali

Il Comune di Castellammare del Golfo considera il patrimonio storico-artistico-archeologico, librario, esistente nel suo territorio come preziosa testimonianza del processo di sviluppo e lo assume come un complesso unitario di risorse da valorizzare e conservare come memoria storica per le future generazioni.
Il Comune di Castellammare del Golfo riconosce il suo centro storico ed il paesaggio come caratteristiche peculiari, espressioni della cultura e della identità della comunità locale, ne stimola la tutela, la conservazione e lo sviluppo.
Art. 8
Interventi in campo economico

1.  Il Comune di Castellammare del Golfo: adotta all'inizio di ogni legislatura, un programma pluriennale generale, articolato in piani settoriali nelle materie di competenza, come quadro di riferimento dei propri interventi in campo economico; utilizza i propri strumenti programmatici ed operativi al fine di creare le condizioni e le occasioni di sviluppo socio-economico del territorio comunale al fine di favorire una piena e corretta valorizzazione di tutte le sue risorse, il sostegno all'imprenditorialità e all'occupazione, l'innovazione culturale e tecnologica nei processi produttivi.
2.  Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
3.  Promuove ed attua, nel pieno rispetto dell'equilibrio ecologico ed ambientale, misure idonee a favorire lo sviluppo del settore della pesca, del settore agricolo, agro-alimentare e dell'allevamento.
4.  Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato ed adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
5.  Sviluppa le attività turistiche, promuove ed incentiva il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
Art. 9
Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero

1.  Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale in tutte le sue espressioni e ne favorisce la fruizione da parte della collettività.
2.  Il Comune favorisce lo scambio culturale fra i popoli, incoraggiando e sviluppando il turismo giovanile e sociale e le iniziative di gemellaggio con altre città.
3.  Il Comune di Castellammare del Golfo favorisce l'esercizio della pratica sportiva come forma di tutela attiva della salute e di promozione di valori sociali e di formazione della persona umana.
4.  Il Comune promuove interventi ed occasioni per il tempo libero.
5.  Il Comune promuove la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport.
Art. 10
Tutela della salute

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Capo I
Organi di Governo e statuto
Art. 11
Organi di governo

Gli organi del Comune sono il consiglio, la giunta, il sindaco con i compiti e le funzioni loro attribuiti dalla legge e dallo statuto.
Art. 12
Statuto

1.  Lo statuto è la carta fondamentale del Comune.
2.  E' uno strumento di autogoverno, che mira ad adattare la struttura e l'azione del Comune alla propria realtà sociale.
3.  Determina l'ordinamento del Comune nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e della Regione siciliana. Ad essi devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
4.  E' elaborato con l'apporto delle forze sociali, economiche, sindacali, culturali, organizzate nel territorio ed è approvato dal consiglio comunale.
5.  Può essere in ogni momento adeguato al processo di evoluzione nella società civile, al fine di assicurare costante rispondenza fra la normativa statutaria e le condizioni socio-economiche della comunità rappresentata. L'entrata in vigore di nuove leggi in materia di ordinamento comunale e di disciplina nell'esercizio delle funzioni conferite al Comune, abrogano le norme statutarie con esse incompatibili.
Capo II
Il consiglio comunale
Art. 13
Elezione, convocazione, presidenza

1.  L'elezione del consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge, che regola lo scioglimento, la sospensione dell'organo e la rimozione e sospensione dei consiglieri.
2.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente ai sensi del 1° comma dell'art. 19, legge regionale n. 7/1992.
3.  In caso di assenza, o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
4.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco. Il presidente terrà conto delle proposte della conferenza dei capigruppo e del difensore civico.
5.  La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente. Qualora questi non provveda entro 15 giorni, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino alla elezione del presidente, e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. E' demandata al regolamento del consiglio comunale la determinazione delle modalità relative alla convocazione, presentazione e discussione delle proposte, nonché il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, nelle sedute di prosecuzione, debba esservi la presenza di almeno due quinti dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa: E' demandata al regolamento consiliare la determinazione delle modalità per fornire al consiglio, servizi, attrezzature e risorse finanziarie, nonché la previsione di apposita struttura per il funzionamento dello stesso. Sempre con norma regolamentare il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.
Art. 14
Convalida dei consiglieri

1.  Il consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni e prima di deliberare su qualsiasi oggetto.
2.  La prima riunione deve essere convocata entro il 15° giorno dalla data della proclamazione degli eletti ed in tale seduta il consiglio, dopo il giuramento prestato da ogni singolo consigliere, provvede alla convalida dei consiglieri eletti.
Art. 15
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1.  Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
2.  La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio, nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.
3.  Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel Comune nonché di un impiegato, appartenente almeno alla categoria "D" messo a disposizione dalla segreteria.
4.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato in forma scritta, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
5.  Le modalità di convocazione del consiglio, sono indicate dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
6.  Il presidente ha l'obbligo di convocare il consiglio comunale almeno una volta al mese e tutte le volte che necessita, ed inoltre ha l'obbligo di assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al con siglio.
Art. 16
Consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali rappresentano il Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2.  I consiglieri singolarmente od organizzati in gruppo secondo le norme del regolamento, hanno diritto d'iniziativa nelle materie di competenza del consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni ed ordini del giorno.
3.  I consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni di consiglio.
4.  Ogni consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere le informazioni sull'attività del Comune, nonché sugli enti ed aziende cui esso partecipa o da esso controllati, nonché ottenere i servizi a ciò necessari secondo le norme del regolamento.
5.  I consiglieri che non partecipino senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla carica secondo le modalità previste nel regolamento. Il consiglio comunale assegna il termine di dieci giorni per controdedurre e valutare la pronuncia di deca denza.
Art. 17
Pubblicità delle sedute

1.  Le sedute del consiglio sono di norma pubbliche.
2.  Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.
3.  L'ordine del giorno delle sedute verrà reso noto con le modalità che saranno stabilite nel regolamento.
Art. 18
Competenze del consiglio

1.  Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2.  Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a)  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
b)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c)  le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h)  la contrazione dei mutui quando non siano già programmati con provvedimento formale consiliare, e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
i)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune o alla Provincia di beni e servizi a carattere continuativo;
l)  l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori o di pubbliche forniture.
3.  Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
Art. 19
Esercizio della potestà regolamentare

1.  Il consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e dello statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione per il funzionamento degli organi, per la trasparenza degli atti amministrativi e per l'esercizio delle sue funzioni.
2.  Il consiglio approva i regolamenti a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Analoga maggioranza è necessaria per l'approvazione delle relative modifiche.
3.  I regolamenti approvati e divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
Art. 20
Funzionamento e votazioni

1.  Il regolamento determina le norme per il funzionamento del consiglio.
2.  Ogni proposta di deliberazione deve essere corredata dai pareri e dalle attestazioni previsti dalla legge che devono essere inseriti nel testo dell'atto.
3.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione, se non sia stata iscritta nell'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.
4.  Nessuna deliberazione è validamente assunta se non viene adottata in una seduta valida e con la maggioranza dei voti dei presenti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
5.  Le votazioni sono di norma palesi, tranne i casi in cui la legge o il regolamento prescrivono la votazione segreta.
6.  Nelle votazioni palesi, per determinare la maggioranza, non si computano:
a)  coloro che si astengono;
b)  coloro che escono dalla sala prima delle votazioni.
7.  I componenti dei collegi che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
8.  Nei casi di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con successiva, separata votazione, con la maggioranza prevista dalla legge.
Art. 21
Verbalizzazione

1.  Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio; è responsabile della redazione del verbale che sottoscrive insieme al presidente ed al consigliere anziano.
2.  Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. I verbali delle sedute del consiglio comunale sono sottoposti all'approvazione nella successiva sessione ordinaria del consiglio stesso.
3.  Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
4.  Il regolamento del consiglio stabilisce:
a)  le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche, eventualmente richieste dai consiglieri;
b)  le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto;
c)  le modalità di controllo della presenza dei consiglieri.
5.  Nel caso in cui il segretario debba astenersi obbligatoriamente o sia assente o impedito, è sostituito da chi ne ha la funzione.
Art. 22
Pubblicazione delle deliberazioni

Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio in ordine cronologico, fatta eccezione per le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive, che diventano esecutive nei modi e termini previsti dalla legge.
Art. 23
Dimissioni dei consiglieri

1.  Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
2.  Nella prima seduta utile il consiglio deve provvedere alla surroga del consigliere comunale dimessosi, secondo la vigente normativa.
3.  L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire, non alterano la completezza del consiglio stesso.
Art. 24
Gruppi consillari

1.  I consiglieri sono organizzati in gruppi, composti da più componenti, secondo le disposizioni del regolamento che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento, assicurando i mezzi e le strutture per l'esercizio delle funzioni. L'amministrazione comunale deve assicurare i mezzi e le strutture per l'esercizio delle funzioni tutte le volte che i gruppi consiliari ne facciano richiesta.
2.  Coloro che non intendono aderire ad alcuno dei gruppi costituiti sono considerati, come appartenenti al gruppo misto, il cui capo, in mancanza di designazione, è individuato nel consigliere più anziano.
3.  Le funzioni della conferenza dei capi gruppo sono stabilite dal regolamento.
Art. 25
Commissioni consiliari permanenti

1.  Il consiglio, all'inizio di ogni mandato, istituisce e nomina nel suo seno commissioni permanenti, composte di norma in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, secondo le modalità del regolamento. La presidenza delle stesse è attribuita alle minoranze consiliari.
2.  Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento.
3.  Le commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che deve essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono allo svolgimento dell'attività amministrativa del consiglio ed hanno potere propositivo nei limiti e nei modi stabiliti dal regolamento.
4.  Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e dei membri della giunta, nonché, previa richiesta al sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti ed aziende dipendenti dal Comune. Le commissioni hanno, altresì, facoltà di promuovere audizioni di esperti esterni e di rappresentanti delle forze economiche sociali.
5.  Svolge le funzioni di segretario il capo settore, o un suo delegato del settore di competenza.
Art. 26
Commissioni di indagini e speciali

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale.
2.  Le commissioni sono formate in modo da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi presenti in consiglio.
3.  Esse riferiscono per iscritto al consiglio sui risultati dell'indagine, entro il termine stabilito all'atto della loro costituzione.
4.  Decorso infruttuosamente tale termine, il presidente del consiglio ne informa quest'ultimo, il quale può concedere una proroga non superiore al tempo già assegnato alla commissione stessa. Scaduto tale ulteriore termine la commissione cessa dalle sue funzioni.
5.  Il presidente del consiglio ne informa quest'ultimo, il quale può deliberarc per il rinnovo della commis sione.
6.  La commissione ha il diritto di prendere visione ed acquisire, ove necessario, copia di tutti i provvedimenti e degli atti istruttori afferenti l'oggetto dell'indagine che il segretario comunale e i responsabili degli uffici del Comune, degli enti e delle aziende da esso dipendenti o controllate hanno l'obbligo di mettere a disposizione della commissione. Ha, altresì facoltà di promuovere audizione di esperti esterni.
7.  Il consiglio comunale può altresì, nominare al suo interno e/o con componenti esterni, commissioni speciali per lo studio di argomenti ritenuti di rilevante interesse ai fini dell'attività della civica amministrazione, per la revisione dello statuto e/o dei regolamenti comunali seguendo le procedure previste dai commi precedenti.
8.  Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento delle commissioni.
Art. 27
Conferenze dei capi gruppo

La conferenza dei capi gruppo consiliari è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente e ad essa compete:
1)  pronunciarsi su tutte le questioni che il presidente intende sottoporle, o che i capi gruppo promuovono;
2)  esprimere pareri su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento;
3)  coadiuvare il presidente nell'organizzazione dei lavori del consiglio;
4)  alla conferenza partecipa di diritto il vice presidente del consiglio comunale.
Art. 28
Astensione dei consiglieri

1)  I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti, ovvero oggetti, per i quali sussista un interesse proprio, ovvero un interesse di impresa o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera, come pure quando si tratta di deliberazioni riguardanti liti o interessi di parenti od affini sino al quarto grado, o di conferire impieghi ai medesimi.
2)  Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3)  Debbono astenersi pure dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni ed appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione.
Debbono, altresì, astenersi in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Capo III
La giunta comunale
Art. 29
Azione della giunta

La giunta comunale, è l'organo di governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
Art. 30
Composizione e presidenza

1)  La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da sette assessori.
2)  In caso di assenza o di impedimento del sindaco presiede la giunta il vice sindaco ed, in caso di assenza anche di quest'ultimo, l'assessore più anziano per età.
Art 31
Nomina e requisiti

1.  La nomina, i requisiti richiesti, la durata, le cause di incompatibilità e di cessazione anticipata dalla carica di assessore, sono regolati dalla legge in generale e dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92 in particolare.
2.  Prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, gli assessori, in presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
Art. 32
Incompatibilità consiglieri-assessori

La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; la dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non pre scelta.
Art. 33
Decadenza della giunta

1.  La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta; sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzio ni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
2.  Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Art. 34
Durata in carica

1.  La durata della giunta è fissata in cinque anni e rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco e della nuova giunta.
2.  Le dimissioni del sindaco e degli assessori comunali sono depositate nella segreteria del Comune o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive, e non necessitano di presa d'atto.
Art. 35
Rimozione sindaco e giunta

Il sindaco e la giunta dallo stesso nominata cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dal 65% dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale, ma non del consiglio comunale, che rimane in carica fino a nuove elezioni.
Art. 36
Cessazione di singoli componenti

1.  Gli assessori cessano dalla carica per:
a)  morte;
b)  dimissioni;
c)  revoca;
d)  decadenza.
2.  Le dimissioni da membro della giunta hanno efficacia fin dal momento della presentazione e non possono successivamente essere ritirate o revocate.
3.  Il sindaco procede alla revoca di uno o più assessori quando non osservino le linee di indirizzo politico amministrativo o non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato per la sua elezione. In tal caso egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale, circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può, esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dall'art. 18 legge regionale n. 7/92. Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
4.  Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5.  Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il sindaco mediante nomina dei nuovi assessori.
6.  Gli atti di dimissioni, di revoca, di decadenza e di nomina degli assessori sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
Art. 37
Organizzazione della giunta

1.  L'attività della giunta comunale è collegiale.
2.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15 comma 4° bis della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età.
3.  Il sindaco può delegare ai singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
4.  Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta ed individualmente degli atti afferenti le materie che sono stati delegati a trattare.
5.  Il sindaco assegna, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni in materie raggruppate per i settori omogenei e con delega alla firma degli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate. Nel rilascio delle deleghe loro assegnate, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari.
6.  Il sindaco può modificare le attribuzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
7.  I provvedimenti sindacali di cui ai precedenti punti 2, 3, 5 e 6 sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale e all'Assessorato regionale degli enti locali.
8.  E' facoltà della giunta adottare un regolamento per disciplinare le modalità di esercizio della propria attività.
Art. 38
Adunanze e deliberazioni

1.  La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco.
2.  La giunta delibera con l'intervento della metà più di uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3.  Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa.
4.  Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive come disposto dall'art. 12 e 16 della legge regionale n. 44/91, in caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione.
Art. 39
Competenze della giunta

1.  La giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed attua gli indirizzi generali dati dal consiglio. Restano riservati alla giunta municipale le materie indicate nell'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, che non siano di competenza del consiglio, del segretario, dei responsabili dei servizi, e quelle riservate alla stessa dalla legge o dal presente statuto.
2.  Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.
3.  L'attività propositiva della giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al consiglio, complete d'istruttoria e dei prescritti pareri.
4.  L'attività d'impulso consiste nella formulazione tempestiva delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali soggetti a termine e nella richiesta al sindaco di sottoporre a discussione la proposta divenuta urgente.
Art. 40
Prelevamenti dai fondi di riserva

Appartiene alla giunta deliberare i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e disporre l'utilizzo delle somme prelevate. E' di competenza altresì della giunta municipale lo storno di fondi tra capitoli appartenenti al medesimo intervento del bilancio. La delibera va comunicata al consiglio nella prima seduta utile.
Art. 41
Pubblicazione delle delibere di giunta

1.  Tutte le deliberazioni della giunta municipale sono pubblicate, in ordine cronologico, mediante affis sione all'albo pretorio, secondo le vigenti disposizioni di legge.
2.  Le delibere della giunta diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente esecutive nei modi e termini di legge.
Capo IV
Il sindaco
Art. 42
Elezione e distintivo

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e dura in carica cinque anni.
2.  La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
3.  Le operazioni di convalida dell'eletto competono alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo, a norma dell'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 7/92.
4.  Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
5.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.
Art. 43
Competenze

1.  Il sindaco è il legale rappresentante del Comune ed esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.
2.  Nomina, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.
3.  Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
4.  Propone al presidente del consiglio comunale gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle adunanze del consiglio.
5.  E' tenuto a rispondere degli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
6.  Coordina e programma l'attività degli assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico ed al conseguimento degli scopi dell'ente.
7.  Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila sulla esecuzione degli atti e sull'espletamento delle funzioni proprie e delegate all'ente.
8.  Promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9.  Provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
10.  Impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale.
11.  Emana ordinanze in conformità alla legge.
12.  Rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; sospende, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla giunta.
13.  Designa i componenti delle commissioni di gara di appalto secondo le modalità previste dal regola mento.
14.  Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
Art. 44
Competenze in materia di nomine

Il sindaco nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'art. 1 comma 1° lettera h) della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti il Comune.
Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
Il sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a esperti estranei all'amministrazione che siano dotati di documentata professionalità, entro i limiti di legge.
In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea il provvedimento dovrà essere ampiamente mo tivato.
Annualmente è tenuto a trasmettere al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati.
Compete al sindaco, altresì, provvedere alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da esso dipendenti o controllati.
Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla sua elezione o entro i termini di scadenza del precedente incarico.
In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico.
Il sindaco non può nominare rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni, il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti anche in rappresentanza del Comune, né esser nominati o eletti come componenti di organi consultivi del Comune. I consiglieri comunali decadono per la mancata partecipazione a tre sedute consecutive del consiglio comunale. Nel caso di tre assenze consecutive non giustificate, il consiglio comunale assegna il termine di dieci giorni per controdedurre e, successivamente, valuterà circa la pronuncia di decadenza.
Le nomine o le designazioni di competenza del Comune, previste da leggi, regolamenti e dallo statuto, devono ricadere su persone che abbiano i requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, fatto salve le nomine e le designazioni già effettuate prima dell'entrata in vigore del nuovo statu to del comune. Essi devono essere altresì in possesso di:
a)  titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;
b)  documentata esperienza scientifica, o professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato, maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato allo svolgimento dell'incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo e contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza. Sono equiparate all'esperienza dirigenziale anche le cariche pubbliche di deputato europeo, di parlamentare nazionale, di parlamentare regionale o di consigliere regionale, di sindaco, di assessore comunale e di consigliere comunale ricoperte complessivamente per almeno 4 anni. Per la documentazione dei requisiti previsti dal presente articolo e per l'incidenza delle cause di incompatibilità, si applicano le disposizioni contenute - rispettivamente - nell'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e nell'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come sostituito con l'art. 5 della legge regionale n. 19/97.
Art. 45
Potere di ordinanza del sindaco

1.  Il sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi.
2.  Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
3.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.
4.  Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere di ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
5.  Per l'esecuzione dei relativi ordini, il sindaco può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
Art. 46
Competenze del sindaco quale ufficiale del Governo

1.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintendente:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d)  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il pre fetto.
2.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta atti motivati e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minaccino l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
Il sostituto del sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale, nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo.
Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Istituti di partecipazione
Sezione I
Criteri direttivi
Art. 47
Partecipazione dei cittadini

1.  Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica popolare all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività. Assicura la partecipazione popolare all'attività del Comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza, secondo le norme previste dall'apposito regolamento.
2.  Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione popolare, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3.  Le funzioni di programmazione e di indirizzo del consiglio si esprimono anche tenendo conto delle istanze e delle proposte dei cittadini, al fine di consentire una effettiva partecipazione dei cittadini al governo della città, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse diffuso, possono fare pervenire al consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento di partecipazione, proposte ed istanze finalizzate alla predisposizione dei documenti di programmazione ed indirizzo generale di competenza del consiglio.
4.  Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
a)  la costituzione, anche su base elettiva, di comitati o altri organismi che siano espressione delle comunità di circoscrizione ed il collegamento degli stessi con gli organi comunali;
b)  le assemblee e consultazioni di circoscrizione sulle principali questioni di scelta;
c)  l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
d)  la costituzione di organismi a livello comunale e per settori di pubblici interessi generali, denominati "consulte", aventi finalità consultive per gli organi comunali.
Art. 48
Associazioni

Il Comune riconosce alle associazioni il diritto di presentare istanze, petizioni e proposte, accedere agli atti ed alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, in relazione ai fini delle associazioni risultanti dal rispettivo statuto:
-  di partecipare nei casi indicati dal presente statuto e secondo le modalità previste dai regolamenti agli organi consultivi istituiti nel Comune;
-  di avvalersi del difensore civico;
-  di accedere alle strutture ed ai servizi che il Comune mette a disposizione, nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari garantendo la parità di trattamento.
Art. 49
Iscrizione albo

Le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale da almeno 6 mesi, hanno diritto di essere iscritte in un apposito registro.
Ai fini dell'iscrizione al registro sono comunicati l'atto costitutivo dell'associazione, lo statuto e le notizie relative alla sede locale ed alla composizione degli organi elettivi e le relative variazioni.
Nel caso di comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero, si procede alla cancellazione d'ufficio dal registro.
Art. 50
Consulte di settore

1.  Le consulte di settore sono formate da esperti, da rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative iscritte nell'apposito albo comunale sono costituite con appositi regolamenti di consiglio comunale e sono presiedute da un componente scelto dalle consulte stesse. Alle sedute delle consulte possono partecipare senza diritto di voto: il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali.
2.  Le consulte possono nelle materie di competenza:
a)  esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
b)  esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa su atti comunali;
c)  esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali.
Art. 51
Diritto all'informazione

L'amministrazione comunale riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa; in particolare cura la più ampia informazione dei cittadini sui bilanci preventivi e consuntivi, sugli strumenti urbanistici, sulla valutazione d'impatto ambientale delle opere pubbliche e sui regolamenti.
Promuove convenzioni con giornali, emittenti televisive e radiofoniche per la divulgazione dei lavori del consiglio comunale e della giunta municipale ed inoltre l'informazione sull'attività dell'ente deve essere fatta anche tramite internet.
Sezione II
Riunioni - Assemblee - Consultazioni
Art. 52
Riunioni e assemblee

1.  Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, culturali, sociali, sportive e ricreative.
2.  L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le strutture e gli spazi idonei disponibili. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3.  L'amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a)  per la formazione di comitati e commissioni;
b)  per dibattere problemi;
c)  per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
4.  Le modalità di convocazione di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento di partecipazione.
Art. 53
Consultazioni

1.  Il consiglio comunale e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli imprenditori, delle forze sindacali e sociali nelle forme volta per volta ritenute più idonee su provvedimenti di loro interesse.
2.  L'espletamento delle consultazioni e le eventuali indicazioni emerse devono essere menzionati nelle inerenti deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale.
3.  La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni, nonché per gli stranieri domiciliati.
Art. 54
Consiglio comunale aperto

Al fine di consentire la partecipazione su questioni specifiche rilevanti per la comunità, può essere convocato, il consiglio comunale aperto, che può tenersi anche al di fuori della casa comunale.
I cittadini residenti hanno diritto di partecipare al dibattito, esprimendo le proprie opinioni e formulando proposte relative all'oggetto in discussione. In detto consiglio non è prescritto un numero minimo di consiglieri presenti e non è consentita l'adozione di deliberazioni.
Sezione II
Iniziative popolari
Art. 55
Istanze e reclami

1.  I cittadini aventi la residenza o il domicilio nel Comune, singoli o associati, hanno facoltà di rivolgere al sindaco istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi collettivi o lamentare disfunzioni ed irregolarità.
2.  E' istituito presso il Comune l'ufficio relazioni con il pubblico.
3.  Ad ogni istanza deve essere data risposta scritta dopo l'espletamento della necessaria istruttoria e, comunque, entro 30 giorni dalla sua presentazione o nel termine diverso previsto da apposito regolamento.
4.  Le facoltà previste dai commi precedenti possono essere esercitate anche dagli stranieri residenti nel Comune.
5.  Il sindaco, gli assessori e i responsabili dei servizi sono tenuti a rendere noti il giorno e l'ora nei quali i cittadini possono esercitare il diritto di udienza.
Art. 56
Petizioni e proposte

1.  I cittadini aventi la residenza o il domicilio nel Comune possono rivolgersi in modo associato, nel numero minimo che sarà determinato dal regolamento della partecipazione, al consiglio comunale, alla giunta, al sindaco per richiedere, motivando, l'assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l'adozione o la revoca di provvedimenti; proporre l'integrazione o la riduzione dei documenti programmatori comunali, miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e quanto altro abbia comunque caratteristica di rilevanza cittadina rivolta al miglioramento dell'interesse collettivo.
2.  Le petizioni e le proposte, previa istruttoria, sono sottoposte entro 30 giorni dal loro ricevimento, secondo le rispettive competenze, all'esame del consiglio o della giunta, che dovranno adottare e comunicare le proprie determinazioni in merito, nei termini previsti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo vigente.
Art. 57
Referendum consultivo

1.  Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale il referendum consultivo.
2.  Hanno diritto di partecipare alla consultazione tutti i cittadini che abbiano diritto di voto per elezioni del sindaco e dei consiglieri Comunali.
3.  Il sindaco è tenuto ad indire referendum consultivo su questioni di esclusiva competenza locale su specifici temi che comunque interessino l'attività amministra tiva del Comune quando ne facciano richiesta:
a)  il consiglio comunale, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati;
b)  una percentuale di cittadini elettori pari al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune;
c)  il referendum consultivo deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
4.  Hanno diritto a partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il sindaco ed il consiglio comunale (vedi punto 2, art. 57).
5.  Il quesito da sottopone a referendum deve essere formulato in termini chiari e intelligibili.
6.  Il giudizio di ammissibilità del quesito deve essere espresso prima della raccolta delle sottoscrizioni.
7.  Il referendum consultivo non può avere per oggetto una delle seguenti materie:
a)  regolamenti interni;
b)  tributi, contributi, agevolazioni e bilancio;
c)  espropriazioni per pubblica utilità;
d)  designazioni e nomine;
e)  sanzioni amministrative.
8.  Il referendum diventa improcedibile quando l'amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà dei firmatari.
9.  La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
Art. 58
Iter procedurale

1.  La richiesta di referendum consultivo deve essere indirizzata al sindaco, il quale, entro 15 giorni dalla ricezione, la sottopone alla presa d'atto della giunta comunale e, nei successivi 15 giorni, la sottopone all'esame della commissione consiliare.
2.  Il giudizio di ammissibitità del referendum è rimesso ad un organo indipendente costituito dal difensore civico e da due soggetti esterni all'organizzazione dell'ente, che diano garanzia di imparzialità, eletti dal consiglio comunale, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, all'inizio di ogni mandato.
3.  Lo stesso organo decide anche sulla successiva verifica della regolarità delle sottoscrizioni.
4.  Entro 60 giorni dalla ricezione da parte del sindaco della relativa richiesta, il consiglio comunale deve deliberare la formale indizione del referendum consultivo a maggioranza assoluta dei votanti a seguito di semplice presa d'atto della relativa richiesta e deve stabilire la data nella quale si dovrà svolgere lo stesso.
5.  Il referendum si effettua entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di indizione.
6.  Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite sull'apposito regolamento.
Sezione IV
Diritto di accesso e di informazione del cittadini
Art. 59
Pubblicità degli atti amministrativi

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2.  Presso apposito ufficio comunale sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, della Gazzetta Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali e relative tariffe, nonché le circolari della Regione siciliana.
Art. 60
Diritto di accesso e di informazione

1.  Con apposito regolamento, periodicamente aggiornato, in conformità alle leggi vigenti in materia, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità delle leggi dello Stato, della Regione siciliana e del proprio regolamento.
2.  Il regolamento inoltre:
a)  individua con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
b)  detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
c)  assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, all'informazione di cui è in possesso l'amministrazione;
d)  assicura agli enti, all'organizzazione di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.
3.  L'amministrazione comunale assicura alle organizzazioni sindacali, esistenti con proprie strutture sul territorio comunale, un'adeguata informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale del Co mune, con particolare riferimento alle materie dell'or ganizzazione e funzionamento degli uffici e servizi, delle forme di gestione dei servizi pubblici, dei programmi di investimento e delle questioni generali attinenti allo sviluppo economico ed ai problemi occupazionali.
Art. 61
Avvio del procedimento

1.  L'avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato, nelle forme e con le modalità fissate dal regolamento, a tutti coloro che per legge o regolamento debbano intervenirvi, nonché a coloro che appaiono avervi un interesse.
2.  Resta comunque salva, anche prima della predetta comunicazione, la facoltà di adottare provvedimenti cautelari. Sono pure esclusi dall'obbligo i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità, edilizia e polizia locale, nonché i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione.
Art. 62
Responsabile del procedimento

1.  I responsabili dei singoli procedimenti vengono individuati secondo le indicazioni ed i criteri stabiliti dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo.
2.  I funzionari di livello apicale responsabili dei diversi settori provvedono ad assegnare a sé, o agli addetti alle medesime unità organizzative, l'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente i singoli procedimenti loro assegnati, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento e delle direttive politico-amministrative impartite.
3.  Ove non sia espressamente stabilito, l'assegnazione del procedimento è fatta dal segretario sulla base dei criteri e delle direttive di cui al comma precedente.
Art. 63
Diritto d'intervento nel procedimento

Qualunque soggetto, portatore d'interessi pubblici o privati, nonché portatori d'interessi diffusi, giuridicamente costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 64
Obbligo di motivazione

1.  Il responsabile o l'organo che emette l'atto deve obbligatoriamente esplicitarne la motivazione nelle premes se anche mediante richiamo espresso ad un altro atto.
2.  In ogni caso deve sempre darsi conto di memorie, audizioni, documenti presentati, oltreché delle ragioni del loro eventuale accoglimento o rifiuto.
Capo II
Difensore civico
Art. 65
Istituzione dell'ufficio del difensore civico

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti alla vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
Il difensore civico svolge il ruolo di garante ed assolve alle proprie funzioni con probità,onestà ed indipendenza.
Interviene su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa.
I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo aver esperito senza alcun risultato gli ami strumenti di partecipazione popolare previsti dal presente statuto.
L'ufficio tutela ed informazione del cittadino, messo a disposizione della collettività in locale idoneo per l'accesso anche ai portatori di handicap, e dotato di una linea telefonica esclusiva, che deve essere ampiamente pubblicizzata, ha il compito di ricevere, da parte dei cittadini singoli od associati la richiesta scritta di intervento del difensore civico.
L'ufficio, ricevuta la richiesta, deve, ove possibile e prima di attivare l'intervento del difensore civico. esperire tutti i tentativi per una soluzione rapida della questione posta.
Art. 66
Elezione e dimissioni

Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, ed è scelto fra i cittadini preferibilmente residenti nel Comune, che abbiano maturato almeno i 46 anni di età anagrafica, ed è scelto tra i cittadini che hanno avanzato la loro candidatura, a seguito di avviso pubblico approvato dalla giunta, eleggibili alla carica di consigliere comunale, in possesso almeno del titolo di studio del diploma di licenza media superiore e che per preparazione, esperienza, competenza, giuridico-amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività, equilibrio e di giudizio.
La votazione per la scelta del candidato si svolge a scrutinio segreto ed ai fini dell'elezione necessita il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
Qualora la maggioranza predetta non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi non oltre 30 giorni dalla prima seduta, ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Il difensore civico dura in carica 3 anni, a decorrere dalla data stabilita nella deliberazione di nomina. Assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'esclusivo interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi". Allo scadere del triennio può essere confermato una sola volta, non può essere candidabile alle elezioni amministrative immediatamente successive. Qualora il difensore civico presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni è necessario che il consiglio comunale provveda ad eleggerne un altro.
Il compenso spettante al difensore civico è stabilito dall'apposito regolamento per il funzionamento dell'organo.
Art. 67
Incompatibilità e decadenza

Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:
1)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
2)  chi riveste la carica di parlamentare nazionale o regionale, di consigliere regionale, di assessore comunale o consigliere provinciale o comunale, di amministratore di aziende sanitarie locali, di componente di organi regionali di controllo, di amministratore di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche o per azioni a partecipazione pubblica, di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
3)  i ministri del culto;
4)  i dipendenti del Comune o istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il segretario generale del Comune.
5)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale per il quale abbia un contenzioso con l'amministrazione comunale.
Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si pende la qualità di consigliere comunale o per sopravvivenza di una delle cause di incompatibilità sopra riportate. La decadenza è pronunciata dal consiglio, previa contestazione scritta su proposta di un consigliere comunale o del sindaco. Inoltre il difensore civico può essere revocato dal suo ufficio per gravi inadempienze connesse al mandato rivestito. Alla revoca provvede il consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con deliberazione motivata.
Art. 68
Funzioni

Il difensore civico svolge le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, delle istituzioni e degli enti dipendenti, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa.
L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dall'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Nell'esercizio delle proprie funzioni si avvale dell'ufficio della struttura dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale e della collaborazione dell'U.R.P. ed ha le seguenti prerogative:
1)  risponde alle petizioni ed istanze dei cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine alla questione oggetto della richiesta;
2)  ha diritto di accesso agli uffici, chiedendo copia di atti e notizie in ordine allo stato dei procedimenti, salvo i casi in cui prevale per legge il segreto d'ufficio;
3)  può partecipare ai procedimenti amministrativi a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici;
4)  può rassegnare, per iscritto, il proprio parere al responsabile del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone contestuale comunicazione al sindaco o all'assessore competente per materia;
5)  segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze, e in caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti;
6)  può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale e alla giunta, sull'andamento dell'azione amministrativa;
7)  può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Nello svolgimento delle predette funzioni è sottoposto al vincolo del segreto d'ufficio.
Art. 69
Rapporti con il consiglio

Entro il mese di marzo di ogni anno, il difensore civico deve presentare una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio.
Nei casi di particolare importanza o di urgenza, può, in qualsiasi momento, (informare il consiglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.
Art. 70
Dimissioni del difensore civico

Qualora il difensore civico presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni è necessario che il consiglio comunale ne elegga un altro.
Art. 71
La conferenza dei servizi

1.  L'amministrazione indice annualmente, per il mese di aprile, una conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.
2.  La conferenza dei servizi, avviata a cura del sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
3.  Il difensore civico ha l'obbligo nell'occasione di svolgere una propria relazione, evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzione dei servizi.
4.  Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.
5.  Le risultanze della conferenza sono fatte proprie dal consiglio comunale su proposta della giunta per le eventuali decisioni di merito.
6.  Apposito capitolo di bilancio provvederà la spesa per la conferenza dei servizi.
Titolo IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Capo I
Uffici comunali e personale
Art. 72
Organizzazione degli uffici e del personale

1.  Il Comune disciplina con appositi regolamenti:
a)  l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità, ed entro i limiti di classificazione dell'ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.
2.  I regolamenti di cui alla lett. a), disciplinano altresì l'attribuzione ai funzionari direttivi, titolari di competenza in unità organizzative o amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obbiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale e gli stessi.
3.  Spetta ai funzionari responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo criteri e norme dettate dai regolamenti, che si uniformano al principio, per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrative è attribuita ai funzionari responsabili del servizio.
4.  Spettano ai funzionari ed ai responsabili del servizio tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e che leggi e il presente statuto, espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, in particolare, la presidenza delle commissioni di gara, la responsabilità sulle procedure dell'appalto e di concorsi, la stipulazione dei contratti.
5.  I funzionari ed i responsabili del servizio sono direttamente responsabili, in relazione agli obbiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
6.  Gli incarichi di direzione di aree funzionali ovvero dei settori di attività vengono conferiti, con le modalità fissate dal regolamento. Il rinnovo di tali incarichi è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obbiettivi e l'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico stesso.
7.  Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del codice civile oppure di alto valore in base all'art. 2222 del codice civile.
8.  Il regolamento di cui al 1° comma del presente articolo deve considerare che lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale. In ogni caso, in base alle leggi vigenti, è riservata al regolamento la disciplina dell'accesso al rapporto d'impiego con il Comune, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
Sempre con regolamento sulla base delle leggi vigenti, rimane assegnata al Comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici, nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.
9.  Il regolamento disciplina la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
10.  E' istituita una struttura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, come previsto dalla legge vigente in materia.
11.  Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.
Art. 73
Il segretario comunale

1.  Il Comune ha un segretario titolare, dirigente pubblico, dipendente da apposita agenzia ed iscritto all'albo previsto per legge.
2.  La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al segretario comunale.
3.  Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre ai compiti di cui al 2° comma del precedente articolo, svolge le funzioni demandategli dalla legge.
Art. 74
Il vice segretario comunale

1.  Il vice segretario coadiuva il segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.
Art. 75
La responsabilità del segretario e dei funzionari responsabili di servizio

1.  Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio deve essere richiesto parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.
2.  I  soggetti di cui al 1° comma, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Il segretario generale del Comune ogni qualvolta i proponenti richiedono per iscritto il parere di legittimità sulle proposte di atti deliberativi, è tenuto a rispettare tale richiesta.
Capo II
Servizi pubblici
Istituzioni e aziende speciali
Art. 76
I servizi pubblici locali

1.  Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2.  I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Art. 77
Gestione dei servizi pubblici

1.  Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b)  in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f)  per la gestione dei servizi pubblici possono altresì essere utilizzati altri sistemi quali l'appalto, l'affidamento mediante convenzione.
Art. 78
Istituzioni

1.  Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni. L'istituzione è organismo strumentale del comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
2.  Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3.  Il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal sindaco, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
Il consiglio di amministrazione delle istituzioni si compone di 5 membri. Si applicano per la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali.
4.  Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione con votazione a maggioranza assoluta.
5.  Il direttore è nominato e può essere revocato con determina del sindaco.
6.  Il direttore dell'istituzione può essere un dipendente comunale o un funzionario non dipendente.
7.  Al direttore e al restante personale relativo all'organico dell'istituzione si applicano gli accordi di comparto di cui all'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come per gli impiegati del Comune.
8.  Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall'impiego dei dipendenti dell'istituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.
9.  La commissione di disciplina è composta dal presidente, o da un suo delegato che la presiede, dal direttore e da un dipendente estratto a sorte tra i dipendenti della istituzione.
Tale estrazione avverrà ogni triennio.
10.  Il presidente giura nelle mani del sindaco con la formula di cui all'art. 11, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
11.  La carica di presidente è incompatibile con quella di consigliere comunale.
12.  La revoca dei membri del consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura della nomina.
13.  In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione.
14.  Il consiglio di amministrazione resta in carica 3 anni; dopo la scadenza il consiglio resta in carica per il principio della prorogatio e per l'ordinaria amministrazione.
15.  I compensi dei consiglieri d'amministrazione sono uguali a quelli dei consiglieri comunali, quelli del presidente uguali a quelli di un assessore.
Art. 79
Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali

1.  Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:
a)  conferisce il capitale di dotazione, costituito da beni, mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
b)  approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
c)  approva uno schema di regolamento di contabilità;
d)  dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.
2.  Il Comune, con delibera del consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione per i servizi sociali, ai quali il consiglio di amministrazione dell'istituzione stessa dovrà conformarsi.
3.  Il consiglio comunale ha, altresì l'obbligo degli adempimenti seguenti:
a)  approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'art. 32 della legge 8 giugno, n. 142, salvo quando non riferibile all'istituzione stessa;
b)  esercitare la vigilanza mediante l'apposito assessorato delegato ai servizi sociali e con l'intervento, altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune.
4.  L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle entrate e delle spese, compresi i trasferimenti.
5.  Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.
Art. 80
Le aziende speciali

1.  Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.
2.  L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
3.  Organi dell'azienda speciale sono: il consiglio di amministrazione, il presidente, e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco. Il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per pubblico concorso per titoli ed esami. Il presidente è eletto nel seno del consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, vigilare e verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
Art. 81
Altre forme di gestione dei servizi pubblici

1.  Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.
2.  Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
a)  convenzioni apposite tra il Comune e la pro vincia;
b)  i consorzi appositi tra il Comune e la provincia e/o tra enti locali diversi;
c)  accordi di programma;
d)  unione dei Comuni.
Art. 82
Principi di collaborazione tra Comune e Provincia

1.  Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2.  Il Comune e la provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, alla loro specificazione ed attuazione.
3.  Il Comune con la collaborazione della provincia può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della provincia, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4.  Per la gestione di tale attività ed opere il Comune dintesa con la provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto agli artt. 77 e 81.
Art. 83
Collaborazione alla programmazione

1.  Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione, in ottemperanza della legge regionale.
2.  Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla provincia ai fini di coordinamento.
Art. 84
Collaborazione tra Comune e Provincia per le attività dei circondari provinciali

1.  Qualora il Comune è individuato dallo statuto della provincia quale sede di circondario provinciale, favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della provincia.
2.  Il Comune collabora nelle forme previste dallo statuto della provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della provincia stessa.
Art. 85
Il decentramento comunale

1.  Il Comune ai fini del decentramento deve istituire, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio di funzioni delegate dal Comune, le circoscrizioni.
2.  L'organizzazione e le funzioni delle frazioni sono disciplinate da apposito regolamento comunale.
3.  L'esercizio, nelle circoscrizioni, delle funzioni del sindaco quale ufficiale di governo possono essere delegate ad un cittadino domiciliato nella frazione che abbia i requisiti per essere eletto consigliere comunale.
4.  Nelle circoscrizioni viene assicurata la presenza di un ufficio polivalente per il rilascio di certificazioni ed attestazioni, il Comune annualmente, con l'approvazione del bilancio, determina la quota percentuale di risorse da destinare al consiglio circoscrizionale per lo svolgimento delle relative funzioni.
Titolo V
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILITA'
Capo I
Finanza e contabilità
Art. 86
Autonomia finanziaria

1.  Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.
2.  Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, attribuite e disciplinate dalla legge.
3.  L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
Capo II
Gestione del demanio e del patrimonio
Art. 87
Demanio e patrimonio

1.  Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
2.  Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari.
3.  La gestione di beni comunali deve essere informata a criteri di convenienza e valorizzazione degli stessi.
4.  I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola essere concessi in comodato o in usufrutto, eventuali deroghe, giustificate da motivi d'interesse pubblico, possono essere concesse con apposita deliberazione.
5.  Il regolamento per la conservazione e gestione del patrimonio disciplina fra l'altro:
a)  le modalità per la tenuta degli inventari ed i tempi entro i quali gli stessi sono sottoposti a verifica generale;
b)  le modalità per assicurare l'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
Art. 88
Attività finanziaria del Comune

1.  La finanza del Comune è costituita da:
a)  imposte proprie;
b)  addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c)  tasse e diritti per servizi pubblici;
d)  trasferimenti erariali;
e)  trasferimenti regionali;
f)  altre entrate proprie di natura patrimoniale;
g)  risorse per investimenti;
h)  altre entrate.
2.  I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate tributarie finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3.  Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, rapportando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
Art. 89
Amministrazione dei beni comunali

1.  I beni comunali si distinguono, in conformità alla legge, in beni demaniali e beni patrimoniali, disponibili ed indisponibili.
2.  Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di credito o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
Art. 90
Contabilità comunale: il bilancio

1.  L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2.  La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal consiglio comunale entro i termini di legge, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3.  Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.(D.P.R. n. 194/96).
4.  Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto.
Art. 91
Contabilità comunale: il rendiconto di gestione

1.  I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2.  Il rendiconto di gestione è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3.  La giunta comunale allega al rendiconto di gestione una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultui conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori, di cui all'art. 94 del presente statuto.
Art. 92
Attività contrattuale

1.  Agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
3.  La determinazione deve indicare:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4.  In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile di servizio o chi lo sostituisce.
5.  Il segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti previsti dalla legge, in cui il Comune è parte. I contratti sono disciplinati dall'apposito regolamento che determina, tra l'altro, le modalità per la costituzione della commissione di gara.
Art. 93
Collegio dei revisori dei conti

1.  Il consiglio comunale elegge con 3 distinte votazioni, il collegio dei revisori composto da 3 membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modificazioni:
a)  uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
b)  uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c)  uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2.  I revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
3.  Il termine finale del periodo triennale di durata coincide con il termine dell'ultimo esercizio del triennio, restando obbligati i revisori alla relazione finale entro i termini previsti per la sua produzione.
Il rinnovo del collegio dei revisori deve avere luogo entro il mese di novembre antecedente al triennio solare di durata.
4.  Il collegio dei revisori oltre a svolgere le funzioni assegnate per legge, collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare.
5.  A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed hanno diritto di partecipare senza diritto di voto, alle sedute del consiglio, delle quali deve essere comunicato l'avviso di convocazione e possono essere invitati, anche su loro richiesta, ad assistere alle sedute della giunta comunale.
6.  Nella relazione di cui al comma 4 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7.  Il consiglio comunale può affidare al collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
8.  I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
Art. 94
Controlli di gestione

1.  I responsabili degli uffici comunali eseguono periodicamente, secondo le norme del regolamento di contabilità, operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi a servizi a cui sono destinati e agli obbiettivi dell'amministrazione.
Art. 95
Istituzione Ufficio legale

E' istituito l'Ufficio legale del Comune con il com pito di tutelare l'ente da e verso terzi. Tale ufficio può esser costituito anche mediante convenzione con altri enti.
Art. 96
Solennità civile e religiosa

1.  Il Comune riconosce la solennità civile, religiosa e popolare della Patrona M. S. del Soccorso che ricorre il 21 agosto di ogni anno.
E' istituita una commissione che sovrintende alla ricorrenza, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, dal presidente del consiglio o da un suo delegato, da numero 2 consiglieri comunali e da numero 3 componenti esterni. Possono fare parte della suddetta commissione, personalità del mondo dello spettacolo, della religione, della cultura e dello sport. Tali componenti esterni sono nominati: 2 dal consiglio comunale e 3 dal sin daco.
Art. 97
Cittadinanza onoraria, e gemellaggio

Il Comune, coerentemente con le tradizioni locali, promuove il conferimento della cittadinanza onoraria a personalità che si siano distinte per particolari benemerenze verso la città, con contributi di grande prestigio ed efficacia.
Sviluppa, del pari, iniziative di gemellaggio tra il Comune di Castellammare del Golfo ed altri enti locali, anche appartenenti ad altri Stati, che presentino particolari affinità storiche e che abbiano intrattenuto o che intrattengono con la cittadinanza rapporti di collaborazione e di scambio culturale e sociale.
I provvedimenti relativi sono assunti dal sindaco sentito il consiglio comunale.
Art. 98
Persona giuridica di promozione e sviluppo del Porto di Castellammare del Golfo

Si può istituire la persona giuridica per la promozione e sviluppo del porto.
Il consiglio comunale ha la competenza, mediante apposito regolamento consiliare, di stabilire la modalità di costituzione, la composizione, durata ed eventuali mezzi finanziari da assegnare.
Art. 99
Istituzionalizzazione dei lavoratori socialmente utili (ASU) all'interno delle strutture comunali

Il Comune di Castellammare del Golfo, riconosce, valorizza e promuove, all'interno delle proprie strutture, il lavoro dei lavoratori socialmente utili (ASU), nei vari ruoli e nelle funzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, in armonia con le previsioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 100
Pubblicità dello statuto

1.  Lo statuto comunale, prima dell'approvazione consiliare è pubblicizzato, mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di statuto comunale predisposto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro 30 giorni dall'avviso. Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposti all'esame del consiglio comunale.
2.  Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei 3 consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3.  Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.
Art. 101
Regolamenti vigenti

1.  Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto, si applicano in quanto compatibili con le disposizioni statutarie, i regolamenti attualmente in vigore.
(2003.50.3104)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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