REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 GENNAIO 2004 - N. 4
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 16 gennaio 2004, n. 1128.
Circolare esplicativa della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, articolo 7.

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA
ALLE OO.SS. MEDICHE
ALL'ORDINE DEI MEDICI
ALL'ORDINE DEI FARMACISTI
ALLA FEDERFARMA REGIONALE
In considerazione della necessità attuale e non differibile di dare indirizzo uniforme, relativamente a quanto disposto dalla legge regionale n. 21/2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 30 dicembre 2003, le cui disposizioni sono entrate in vigore, secondo quanto sancito dall'art. 32, il giorno 1 gennaio 2004, si forniscono i seguenti chiarimenti.
1.  MODALITÀ DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE
L'autocertificazione, di cui al modello allegato, per l'esenzione parziale o totale per fasce di reddito, corredata da copia di un valido documento d'identità del beneficiario, dovrà essere presentata dal cittadino o da un rappresentante del nucleo familiare al competente Servizio della medicina di base del proprio distretto, che vi apporrà timbro di ricezione, data, numero di codice, di seguito specificato e firma del funzionario incaricato.
I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali sono impegnati entro e non oltre il giorno 30 gennaio c.a., a procedere alla stampa dei moduli di autocertificazione allegati, in duplice copia autoricalcante, da numerarsi progressivamente, compilando il codice di 6 cifre stam-pato in alto a sinistra (con logica 000001/N. Ausl e sigla provincia di appartenenza /n. Distretto, esempio: 000001/N.1/Ag/ D.1. ) e dovranno riportare in alto a destra la dicitura: copia per il paziente e copia per la medicina di base. Le Aziende unità sanitarie locali provvederanno alla distribuzione a tutte le farmacie del territorio di competenza, a tutti gli ambulatori dei MMG e PLS e ai distretti competenti, dandone immediata diffusione, attraverso tutti i mezzi di comunicazione disponibili, per informare tempestivamente i cittadini a distribuzione avvenuta, specificando i siti (farmacie del territorio di competenza, ambulatori dei MMG e PLS e medicina di base competente) nei quali potrà essere ritirata la modulistica.
Il numero di esenzione per reddito corrisponde al numero progressivo che identifica il modulo compilato dal cittadino per autocertificare il reddito.
Il distretto invierà per la valutazione agli organi competenti una copia del modulo di autocertificazione per la verifica.
Le Aziende unità sanitarie locali, mediante i distretti, predisporranno e rilasceranno entro il 31 marzo c.a. un tesserino di esenzione ticket per reddito indicante l'Azienda unità sanitaria locale di competenza, il codice fiscale, il numero di esenzione per reddito corrispondente al numero progressivo del modulo di cui sopra, i dati anagrafici e la fascia di esenzione (TOTALE o PARZIALE).
I farmacisti titolari, al momento della consegna della D.C.R. mensile al dipartimento del farmaco dell'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, avranno cura di raggruppare separatamente, per tipologia, le ricette degli esenti totali, degli esenti parziali e dei non esenti.
2. LEGGE N. 21/03 ART. 7, COMMA 2, LETTERA A)
Gli assistiti che beneficiano dell'esenzione totale, soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, fino a 12.000 euro, (per reddito complessivo riferito all'anno precedente deve intendersi l'ultimo certificato e pertanto quello del 2002) sono tenuti nei 45 giorni successivi alla pubblicazione della presente circolare, nelle more dell'espletamento delle procedure sopra descritte e comunque entro e non oltre il 31 marzo, qualora vogliano usufruire del beneficio dell'acquisizione dei medicinali a totale carico del Servizio sanitario nazionale, a produrre autocertificazione sul retro della ricetta, annotando il codice del modello di autocertificazione, se già apposto dalle Aziende unità sanitarie locali, e la dizione TOT. o PARZ. (art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
In tal caso sarà cura del farmacista apporre, sul retro della ricetta, apposito timbro recante la dicitura di cui all'allegato 3) alla presente circolare, secondo le formule per i casi ivi contemplati.
3. ART. 7, COMMA 2, LETTERA B)
Gli assistiti che beneficiano dell'esenzione parziale, soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, superiore a 12.000 euro, (per reddito complessivo riferito all'anno precedente deve intendersi lcertificato e pertanto quello del 2002) e fino a 36.000 euro, dovranno corrispondere una quota ticket per confezione nella misura di 1,50. Per l'autocertificazione si procederà come superiormente indicato per le esenzioni totali.
4. ART. 7, COMMA 2, LETTERA D)
Gli assistiti che vengono indicati nel punto d), esenti per patologia, qualora rientrino, anche, nella 1ª fascia di reddito, cioè fino a 12.000 euro, non sono tenuti a corrispondere alcuna quota di partecipazione al costo della prestazione e dovranno produrre l'autocertificazione di cui sopra. Si conferma la prescrizione di tre confezioni per ricetta.
Il medico prescrittore dovrà indicare nell'apposita casella della ricetta la tipologia di appartenenza degli assistiti a particolari categorie individuate alla lettera e) dell'art. 7, comma 2, comprese quelle di nuovo inserimento.
5. IL DONATORE DI SANGUE
Premesso che con il termine di donatore abituale si intende un soggetto che nel corso dell'anno 2003 abbia donato il sangue almeno due volte. Detto donatore, per potere usufruire dell'esenzione delle prestazioni di assistenza farmaceutica di cui al comma 2, lettera E, punto 8, della legge regionale n. 21/2003, dovrà dotarsi di certificazione rilasciata dalle associazioni e/o dai centri trasfusionali che produrrà alla medicina di base del distretto sanitario di appartenenza per ottenere il rilascio del tesserino di esenzione.
Nelle more del rilascio del tesserino, valgono le disposizioni transitorie di cui al punto 2.
6. PLURIPRESCRIZIONI
Per le pluriprescrizioni consentite dalla vigente normativa, i beneficiari delle esenzioni per reddito di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), pagheranno un massimo di E 3.
I beneficiari delle esenzioni per reddito di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), pagheranno un massimo di E 4.
7.  LEGGE REGIONALE N. 21/2003, ART. 7, COMMA 5
Le disposizioni contenute nel decreto 4 dicembre 2003, (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 19 dicembre 2003, recante "Le nuove disposizioni relative alla prescrizione di medicinali a brevetto scaduto") restano valide per le parti che non contrastano con la legge regionale n. 21/2003. Per farmaci "al prezzo di riferimento più basso" deve intendersi il prezzo di riferimento regionale individuato dagli appositi elenchi diramati periodicamente dall'Assessorato della sanità, ai sensi della legge n. 405/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per tali farmaci è esclusa qualsiasi forma di partecipazione al costo della prestazione.
Nel caso in cui l'assistito non accetti il medicinale al prezzo di riferimento regionale individuato dagli appositi elenchi diramati periodicamente dall'Assessorato della sanità, ovvero sia indicata dal medico la non sostituibilità del medicinale, prevista dal comma 2 dell'art. 7 della legge n. 405/2001 e successive modifiche ed integrazioni, a parità di principio attivo ma di costo più alto rispetto a quello di riferimento regionale:
-  l'assistito che beneficia dell'esenzione totale è comunque tenuto a corrispondere esclusivamente la differenza di prezzo con il medicinale richiesto;
-  l'assistito di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), è tenuto a corrispondere la differenza di prezzo con il medicinale richiesto più la relativa quota ticket;
-  l'assistito di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), è tenuto a corrispondere la differenza di prezzo con il medicinale richiesto più la relativa quota ticket;
-  l'assistito di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), è tenuto a corrispondere la differenza di prezzo con il medicinale richiesto più la relativa quota ticket.
Per le parti che non contrastano con la legge regionale n. 21/2003 rimangono confermate le disposizioni emanate con decreto 27 giugno 2002 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 5 luglio 2002.
8.  PRESTAZIONI SPECIALISTICHE - ART. 7, COMMA 3, LEGGE REGIONALE N. 21/2003
L'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 21/2003, da una interpretazione letterale, nel disciplinare ulteriormente la materia relativa alla compartecipazione della spesa sanitaria, per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche, affianca alle categorie di assistiti esenti, già previste dall'art. 3 comma 7 e dagli artt. 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 124/98 e relativi regolamenti di attuazione, due categorie di soggetti individuati alle lett. a) e b) del comma 3 del citato articolo.
8.A.  Legge regionale n. 21/03, comma 3, lett. a)
Esenzione totale
Per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, fino a 12.000 euro, le prestazioni sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale (per reddito complessivo riferito all'anno precedente deve intendersi l'ultimo certificato e pertanto quello del 2002).
8.B.  Legge regionale n. 21/03, comma 3, lett. b)
Esenzione parziale
Per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, da 12.000 e fino a 36.000 euro, va corrisposta una quota ticket sino a 36,15 euro e un ticket per ogni ricetta di 2 euro (per reddito complessivo riferito all'anno precedente deve intendersi l'ultimo certificato e pertanto quello del 2002).
La legge regionale n. 21/2003 prevede altresì che per i soggetti individuati alla lettera c) del comma 3 del l'art. 7, va corrisposto un ulteriore pagamento pari al 10 per cento della differenza tra la somma totale delle tariffe riferite alle prestazioni inserite in ricetta e la predetta quota di 36,15 euro.
Le suddette esenzioni saranno autocertificate con l'apposito e distinto modello, che si allega, con le medesime modalità già indicate nella precedente sezione della presente circolare relativa alle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica.
  L'Assessore: CITTADINI 


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(2004.4.202)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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