REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDĖ 23 GENNAIO 2004 - N. 4
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ORDINANZE ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


ORDINANZA ASSESSORIALE 24 dicembre 2003.
Riapertura dei termini di presentazione delle istanze per supplenze da conferire al personale docente degli istituti regionali pareggiati, triennio 2004/2007, di cui all'ordinanza assessoriale 7 luglio 1997, n. 37.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista l'ordinanza assessoriale n. 37 del 7 luglio 1997, che detta disposizioni circa le supplenze da conferire al personale docente degli istituti regionali pareggiati;
Considerato che, con nota datata 10 novembre 2003, l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha invitato i dirigenti scolastici degli istituti regionali pareggiati "a diffondere con ogni mezzo la notizia che in atto gli aspiranti alle supplenze per gli istituti regionali non devono produrre alcuna istanza", generando dubbi e perplessitā negli aspiranti alle supplenze di cui all'ordinanza assessoriale in oggetto indicata;
Considerato che questo Assessorato, unico organo deputato ad apportare modifiche all'ordinanza assessoriale in questione, non ha ritenuto di emanare alcun provvedimento al riguardo;
Viste le note di protesta fatte pervenire dalle organizzazioni sindacali di categoria;
Ritenuto opportuno, pertanto, consentire al personale docente che non vi ha provveduto nei termini giā fissati dall'ordinanza assessoriale n. 37/97 (2 novembre-2 dicembre 2003) di presentare istanza di aggiornamento o di nuova inclusione nelle graduatorie regionali per il triennio 2004/2007, in base ai titoli culturali e didattici posseduti alla data del 2 dicembre 2003;

Ordina:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate, ferme restando le disposizioni di cui all'ordinanza assessoriale n. 37/97, i termini di presentazione delle domande dei docenti aspiranti a supplenza all'Ufficio scolastico regionale, limitatamente al triennio 2004/2007, che non vi hanno provveduto nei termini giā fissati dal 2 novembre al 2 dicembre 2003, sono riaperti.
Le istanze devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza assessoriale nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana.

Art. 2

Sono fatte salve le istanze, che non potranno essere integrate, prodotte nei termini giā fissati dall'ordinanza assessoriale n. 37/97, vale a dire dal 2 novembre al 2 dicembre 2003.
La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 dicembre 2003.
  GRANATA 

(2004.1.30)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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