REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDĖ 23 GENNAIO 2004 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale č riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo č dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nč di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 16 dicembre 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Viagrande.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Premesso che:
- con decreto n. 722/D.R.U. del 17 dicembre 2001 č stato approvato il piano regolatore generale con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune diViagrande, adottati con delibera del commissario ad acta n. 2 del 2 marzo 1999;
-  con sentenza n. 46/2003 del 13 gennaio 2003 il T.A.R.S. - sezione di Catania ha annullato il suddetto decreto n. 722/01 rendendo esecutivo per decorrenza dei termini di legge lo strumento urbanistico generale adottato;
Visto il foglio prot. n. 6691 dell'1 luglio 2003, pervenuto a questo Assessorato il 7 luglio 2003 ed assunto al protocollo generale il 9 luglio 2003 con il n. 41137, con il quale il comune diViagrande ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti relativi alla variante allo strumento urbanistico generale adottata al fine di attribuire alle previsioni di zona BCS1 - BCS2 la denominazione e le caratteristiche delle zone C1 e C2 stagionale, in dipendenza della sentenza del TAR diCatania n. 47 del 13 gennaio 2003 espressa in accoglimento del ricorso avanzato dalla ditta Cavaliere Angela;
Vista la delibera del consiglio comunale diViagrande n. 21 del 7 aprile 2003, avente per oggetto: "Presa d'atto delle sentenze del TARS - CT nn. 46 e 47/2003 del 13 gennaio 2003 - Determinazioni in merito alle zone BCS1 e BCS2 del piano regolatore adottato con delibera del commissario ad acta n. 2 del 2 marzo 1999";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione datata 24 giugno 2003, a firma del segretario comunale diViagrande, in ordine alla regolaritā delle procedure di deposito e pubblicazione ed alla mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante adottata con la delibera n. 21/03;
Visto il parere n. 73 del 24 novembre 2003 reso dal servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
-  il comune di Viagrande č dotato di un piano regolatore generale esecutivo, per decorrenza dei termini a seguito della sentenza T.A.R. n. 46/2003, depositata in data 13 gennaio 2003, di annullamento del decreto n. 722/D.R.U. del 17 dicembre 2001;
-  questo Assessorato ha proposto appello al C.G.A. avverso la suddetta sentenza;
-  con il succitato decreto n. 722/D.R.U. del 17 dicembre 2001, tra l'altro, veniva prescritto che le sottozone "BCS1" e "BCS2" del piano regolatore generale "...non avendo i requisiti di zona B sono da classificare zone C stagionali con il mantenimento degli indici fondiari e dell'altezza massima previsti per le sottozone suindicate e con l'obbligo dell'attuazione mediante piani attuativi.Eccezionalmente, in analogia a quanto disposto al punto 2.3, la possibilitā di applicare il disposto di cui all'art. 23 delle norme di attuazione potrā essere valutata dall'amministrazione comunale nel caso in cui si reputi non idonea la redazione dei piani attuativi per lotti residui esigui e sempre che risultino realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria subordinatamente alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, tenuto conto, comunque, di quanto previsto dal decreto interministeriale n.1444 del 2 aprile 1968.";
-  dall'atto deliberativo n. 21/03 di adozione della variante in oggetto, si evince quanto segue:
"...per effetto di tale sentenza il piano regolatore generale vigente nel comune č sostanzialmente quello adottato dalla suddetta delibera commissariale di adozione del 2 marzo 1999 e relativi elaborati progettuali";
-  "... tuttavia il T.A.R.Catania, con coeva sentenza n. 47 del 13 gennaio 2003... ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Cavaliere Angela per l'annullamento della concessione edilizia n. 30/2001 e della delibera commissariale di adozione del piano regolatore generale del 2 marzo 1999, limitatamente alla parte in cui destina a zona BCS2 l'area sulla quale ricade la concessione edilizia impugnata";
-  "... il T.A.R., come espressamente affermato nella motivazione della sentenza, ha ritenuto illegittima la previsione contenuta nella delibera di adozione dello strumento urbanistico relativa alla suddetta destinazione urbanistica BCS2, in quanto non prevista dalla classificazione indicata dal decreto interministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444";
-  "...per effetto di tale sentenza e dell'annullamento parziale della delibera di adozione del P.R.G., la zona denominata BCS2, prevista dal piano regolatore generale adottato con delibera commissariale n. 2/99 in cui ricade la concessione edilizia impugnata, deve ritenersi priva di destinazione urbanistica (c.d. zona bianca)";
Determinazione in merito alle zone BCS1 e BCS2.
Il consiglio comunale, con delibera n. 21/2003, oltre a prendere atto delle succitate sentenze TAR nn. 46 e 47 del 13 gennaio 2003, apporta delle modifiche alle zone BCS1 e BCS2 del vigente piano regolatore generale, recependo le prescrizioni contenute per le zone di che trattasi nel succitato decreto n. 722/2001 e classificandole come zone C1 e C2 stagionale (rispettivamente CS1 e CS2);
Considerato che:
-  le procedure relative alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono regolari;
-  avverso la variante non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;
-  come si evince dalla proposta allegata alla delibera consiliare n. 21/03, le modifiche al piano regolatore generale adottate consentono al comune di dotarsi per le zone in argomento di una denominazione coerente con le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968;
-  la variante di che trattasi č compatibile con l'assetto territoriale.
Per quanto sopra premesso e considerato, questo servizio 4 č del parere che la variante in oggetto, adottata con delibera consiliare n. 21 del 7 aprile 2003, sia meritevole di approvazione.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 73 del 24 novembre 2003 reso dal servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevata la regolaritā della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformitā al parere n. 73 del 24 novembre 2003 reso dal servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato, č approvata la variante allo strumento urbanistico vigente, adottata con delibera del consiglio comunale di Viagrande n. 21 del 7 aprile 2003, relativa alla modifica a zone C1 e C2 stagionale (rispettivamente CS1 e CS2) delle zone giā denominate BCS1 e BCS2.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 73 del 24 novembre 2003 reso dal servizio 4/D.R.U.;
2)  delibera C.C. n. 21 del 7 aprile 2003.

Art. 3

Il comune di Viagrande resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarā pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 dicembre 2003.
  SCIMEMI 

(2004.1.8)
Torna al Sommariohome


112


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 71 -  88 -  21 -  34 -  82 -  36 -