REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 GENNAIO 2004 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 5 dicembre 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Bivona.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo decreto del Presidente della Regione di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7, del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 2890 del 16 maggio 2000, pervenuto a questo Assessorato il 17 maggio 2000 ed assunto al protocollo generale il 18 maggio 2000 al n. 19487, con il quale il comune di Bivona ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 4864 del 9 settembre 2000, assunto al protocollo di questo Assessorato l'11 settembre 2000 al n. 44060, con il quale il comune di Bivona ha trasmesso le integrazioni richieste con l'assessoriale prot. n. 3789 del 28 giugno 2000;
Vista la delibera n. 1 del 20 luglio 1999, con la quale il commissario ad acta ha adottato, con modifiche, il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive del comune di Bivona;
Vista la delibera n. 2 del 3 agosto 1999, con la quale il commissario ad acta ha preso atto degli elaborati contenenti la visualizzazione degli emendamenti di cui alla delibera di adozione del piano n. 1 del 20 luglio 1999;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alle delibere di cui sopra;
Vista la certificazione a firma del dirigente del dipartimento urbanistica del comune di Bivona, datata 12 maggio 2000, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante la presentazione, entro i termini di legge, di n. 47 osservazioni ed opposizioni avverso il piano adottato;
Viste le osservazioni di cui alla suddetta certificazione;
Visti gli appositi elaborati di visualizzazione delle osservazioni redatti dal progettista;
Vista la nota prot. n. 900 del 5 agosto 1997, con la quale l'ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con prescrizioni in merito alle previsioni dello strumento urbanistico di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 118 dell'8 giugno 2001, con la quale il gruppo 31/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 19 dell'8 giugno 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Situazione urbanistica
Il comune di Bivona è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 127/80 del 28 aprile 1980.
Il territorio
Il territorio di Bivona fa parte della Provincia regionale di Agrigento, confina con il territorio di Palazzo Adriano a nord, con i territori di S. Stefano di Quisquina e Alessandria della Rocca ad est, con il territorio di Cianciana e Calamonaci a sud, con i territori di Palazzo Adriano e Lucca Sicula ad ovest.
Il comune si estende su una superficie di 8,860 Ha, con un andamento altimetrico collinare e montuoso tra le quote 110 e 1430 sul livello del mare.
Il centro abitato è situato mediante a quota 500.
Il territorio è attraversato dalla SS. 118 e mediante una provinciale è collegato con la SS. 186.
Particolare valore territoriale rivestono il bacino della Diga Castello di circa 400 Ha (a quota 300) e i boschi demaniali e comunali di circa 100 Ha (a quota 600).
Cenni storici
Le prime notizie ufficiali su Bivona risalgono al XII secolo; a quell'epoca era un casale che nel corso dei secoli si è via via trasformato alternando fasi di crescita a fenomeni di contrazione urbanistica.
Secondo il dizionario antico, Bivona è una antica città, originariamente chiamata Bidona, una delle prime Signorie di Sicilia onorata, nel 1534, da Carlo V col titolo di ducato e successivamente della prerogativa di città.
Vi fu fabbricato da Giovanni Aurea, Ammiraglio di Sicilia sotto gli Aragonesi, un castello che, distrutto nel secolo XV, mostra ancora oggi tracce di ruderi.
Le sue origini risalgono al tempo dei normanni, epoca in cui Bidona era un casale, così come viene denominata in un diploma di Guglielmo II del 1172.
A quell'epoca risalgono i primi insediamenti e da allora ebbe inizio la rapida espansione dovuta soprattutto ai mezzi di sostentamento che gli abitanti trassero dalle valli fertili di biade, ulivi e vigneti.
Premesse
Il piano regolatore generale in esame è stato adottato con delibera commissariale n. 1 del 20 luglio 1999. Lo strumento urbanistico finora vigente nel territorio comunale è stato il piano regolatore generale approvato con decreto n. 127/80 del 28 aprile 1980.
Sul territorio comunale insistono vincoli di tipo paesaggistico, idrogeologico, agroforestale e cimiteriale e a protezione del nastro stradale. Sul centro abitato grava inoltre il vincolo antisismico e quello storico-artistico-monumentale.
L'abitato di Bivona sorge su una porzione di territorio che degrada dalle pendici dei monti fino alla profonda incisione fiume. Su un luogo che si affaccia sugli ampi scorci del lontano altopiano gessoso solfifero e, a sud, sulla marina di Sciacca.
Dai dati desumibili dalla relazione tecnica e dai dati ISTAT del censimento 1991, emerge che la popolazione residente si è mantenuta pressoché costante attorno ai cinquemila abitanti negli ultimi vent'anni.
Compatibilità con l'assetto geologico
Il territorio comunale è caratterizzato da un assetto geologico delicato, con elevate acclività e presenza di terreni in massima parte di tipo argilloso, causa periodicamente di numerosi dissesti e movimenti franosi.
Zona A - Centro storico urbano, Ha 32
E' costituita dalle parti urbane (aree libere e manufatti) che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che sono da considerare anch'esse parti integranti delle medesime caratteristiche urbane.
E' preclusa la costruzione di nuovi edifici. Sono ammessi interventi di restauro o di risanamento conservativo, e di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il piano regolatore generale si attua attraverso singole autorizzazioni, concessioni o piano particolareggiato esecutivo (PPE) esteso alla zona.
In mancanza di PPE non sono possibili gli interventi di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica, demolizioni e ricostruzioni.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione saranno consentiti in casi di accertato degrado irreversibile delle strutture statiche; saranno individuati nella planimetria del piano regolatore generale le costruzioni con apparenti caratteristiche di degrado e sarà altresì possibile, nelle more di definizione e approvazione del piano particolareggiato della zona A, individuare altre, con accertamenti tecnici di parte e con visto del direttore dell'ufficio tecnico comunale, che presentano caratteristiche di degrado irreversibile.
Nel caso di demolizione e ricostruzione la densità fondiaria sarà pari a 5 mc/mq. riferita alla superficie di sedime del fabbricato demolito.
Per le superfici non superiori ai 120 mq. la densità massima sarà di 9 mc./mq. e per le superfici tra i 120 mq. e i 200 mq. è consentito un volume massimo di 1000 mc.
La ricostruzione deve rispettare il precedente allineamento stradale e i limiti di altezza imposti dalla normativa antisismica vigente.
Le aree libere esistenti resteranno inedificate fino alla definizione e approvazione del piano particolareggiato della zona A.
La normativa edilizia relativa alle tipologie di intervento ammesso nella zona è precisata nell'articolato del regolamento edilizio.
Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni trasformative già rilasciate.
Ai fini della individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 27 della legge n. 457/78, la possibilità di formazione dei piani per il recupero di cui all'art. 28 della medesima legge è estesa alla intera zona A.
Zona B - Completamento e ristrutturazione urbana, Ha 21
Include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, di formazione per lo più recente e comunque prive d'interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale.
La perimetrazione è stata ricavata tenuto conto delle zonizzazioni del piano regolatore generale approvato con decreto n. 127/80 e della irrilevante edificabilità dei suoli liberi.
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e nuova edificazione secondo le indicazioni definite nei successivi commi.
Le aree già asservite alla cubatura utilizzata per le costruzioni esistenti non sono più ricomputabili per il medesimo fine.
Interventi di ristrutturazione urbanistica se ritenuti opportuni sono vincolati, alla redazione del Pue estesi ad un'area la cui estensione deve essere preventivamente precisata dall'ufficio tecnico comunale.
L'edificazione può avvenire a mezzo di singola concessione per tutti i casi contemplati dall'art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 e successive modificazioni.
La densità max fondiaria sarà di 5 mc./mq.
Per i lotti di terreno aventi una superficie non superiore ai 120 mq. la densità fondiaria massima sarà di 9 mc./mq.
Per i lotti di terreno aventi una superficie superiore a 120 mq. e non superiore a 200 mq. il volume massimo consentito è di mc. 1.000.
L'edificazione deve rispettare: gli allineamenti stradali e i limiti di altezza imposti dalla normativa antisismica vigente, la distanza di mt. 10 dalle pareti finestrate di edifici esistenti da attestarsi sui confini per consentire l'edificazione in aderenza nei lotti limitrofi. Nel caso di allontanamento dal confine bisogna arretrarsi di mt. 10, se la parete contiene aperture o mt. 5,00 se la parete è priva di aperture.
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione nonché di adeguamento degli impianti tecnologici a servizio del fab-bricati.
Nei casi di nuova edificazione va destinata a parcheggio una superficie non inferiore a mq. 1,00 per ogni 10 mc. di costruzione (1/10 della cubatura).
Zona C - Espansione residenziale, Ha 5,8
Include e conferma le previsioni esecutive e di destinazione d'uso dei piani particolareggiati esecutivi del piano regolatore generale approvato con decreto n. 127/80 del 28 aprile 1980.
Nella zona sono state realizzate quasi interamente le urbanizzazioni primarie.
Le aree sono di proprietà comunale, vi insistono realizzazioni dell'Istituto autonomo case popolari, assegnazioni alla cooperativa Prato e previsti interventi di edilizia economica e popolare, complessivamente sono realizzabili circa 200 alloggi.
La zona C è suddivisa nelle sottozone C1 (edilizia residenziale attrezzata) e C3 (edilizia economica e popolare) alle quali riferire ogni nuovo intervento.
Zona C1 - edilizia residenziale attrezzata (ex art. 8 del piano particolareggiato)
1) operazioni consentite: sono ammesse costruzioni per residenze permanenti, per uffici, negozi, esercizi pubblici, nonché per attività terziarie annesse strettamente necessarie; sono consentiti insediamenti a carattere artigianale non rumorosi e molesti, autorimesse.
2)  destinazione d'uso: sono quelle contemplate al punto precedente.
3)  tipologia edilizia: edilizia e palazzine.
4)  densità edilizia fondiaria: la densità edilizia fondiaria massima non deve superare i 3,00 mc./mq.
5)  altezza massima: l'altezza massima degli edifici non deve superare mt. 10,50;
6)  distanze: la distanza minima assoluta tra pareti finestrate o di edifici antistanti non deve essere inferiore a ml. 10,00, tra pareti entrambe finestrate la distanza non deve essere minore di quella dell'edificio più alto, e comunque non minore di mt. 10,00.
Quest'ultima prescrizione vale anche quando una sola parete è finestrata, qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo lineare superiore a mt. 12,00, la distanza tra pareti cieche deve essere nulla o pari a mt. 6,00 (spazi di isolamento).
La distanza minima assoluta dal confine deve essere non inferiore a metà di quella prescritta tra i fabbricati comunque non inferiore a mt. 5,00.
La distanza dal ciglio stradale, definita come al decreto interministeriale 2 aprile 1968, deve risultare non inferiore a:
-  ml. 5,00 per strade fino a mt. 7,000 di larghezza;
-  ml. 7,50 per strade da mt. 7,00 a mt. 15,00 di larghezza;
-  ml. 10,00 per strade oltre i 15,00 mt di larghezza.
Si è derogato a tali distanze in forza dell'art. 9, comma 4, del decreto interministeriale 2 aprile 1968.
7) numero del piani: il numero massimo dei piani fuori terra è tre;
8) rapporto di copertura: 3/10;
9) lunghezza massima del fronte: ml. 25,00;
10) prescrizioni particolari, lo sviluppo dei corpi di fabbrica può essere lineare, a C, T, a L, o cortili aperti.
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate sopra nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto dei piani particolareggiati con previsioni planovolumetriche.
Sono ammesse deroghe agli indici urbanistici sopra definiti nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95.
Zona C3 - edilizia economica e popolare (ex art. 9 del piano particolareggiato)
1)  operazioni consentite: sono ammesse costruzioni per residenze permanenti, per uffici, negozi, esercizi pubblici, nonché per attività terziarie annesse strettamente necessarie; sono consentiti insediamenti a carattere artigianale non rumorosi e molesti, autorimesse;
2)  destinazione d'uso: sono quelle contemplate al punto precedente;
3) tipologia edilizia: a residenze singole o palazzine con caratteristiche dell'edilizia economica e popolare;
4) densità edilizia fondiaria: la densità edilizia fondiaria massima è di 5,00 mc./mq.;
5) altezza massima: l'altezza massima degli edifici non deve superare i 10,50 mt.;
6) distanze: la distanza minima assoluta tra pareti finestrate o di edifici antistanti non deve essere inferiore a ml. 10,00, tra pareti entrambe finestrate la distanza non deve essere minore di quella dell'edificio più alto, e comunque non minore di mt 10,00;
Quest'ultima prescrizione vale anche quando una sola parete è finestrata, qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo lineare superiore a mt. 12,00, non sono ammesse costruzioni a confine. La distanza minima assoluta dal confine deve essere non inferiore alla metà di quella prescritta tra i fabbricati comunque non inferiore a mt. 6,00;
7) numero dei piani: il numero massimo dei piani fuori terra è tre;
8) rapporto di copertura: 5/10;
9) lunghezza massima del fronte: non è definita;
10) prescrizioni particolari: lo sviluppo dei corpi di fabbrica può essere lineare, a C, T, a L.
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate sopra nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto dei piani particolareggiati con previsioni planovolumetriche in forza dell'art. 9, comma 4, del decreto interministeriale 2 aprile 1968.
Sono ammesse deroghe agli indici urbanistici sopra definiti nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95.
Zone D - Insediamento artigianale Ha 4,8
La zona è destinata ad attività artigianali, alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali, alla attività di stoccaggio e manipolazione di materiale vario, agli impianti e attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti.
Negli edifici si possono includere ambienti complementari alle attività produttive quali uffici, spogliatoi, mensa e abitazione di servizio per il personale di guardiania.
Ogni singola progettazione è disciplinata dalle norme di attuazione del PPE (prescrizioni esecutive del piano regolatore generale).
Zona E
Comprende il territorio destinato all'attività e alla produzione agricola e zootecnica.
Zone F
Le parti del territorio individuate per le attrezzature pubbliche e per gli impianti di interesse generale sono state distinte in diverse zone omogenee con specifiche destinazioni d'uso. Di seguito vengono descritte:
F - Attrezzature pubbliche e impianti sortivi, estensione Ha 4,7
Disciplinati dai piani particolareggiati esecutivi del piano regolatore generale approvato con decreto n. 127/80 del 28 aprile 1980, sono previste: attrezzature scolastiche centro di quartiere, attrezzature annonarie, attrezzature sportive e verde attrezzato.
F1 -  Mercato, area commerciale direzionale con residenza, stazione di servizio carburante, parcheggi, stazione pullman, estensione Ha 5,4
Utilizza le aree dell'ex stazione ferroviaria ed include le attrezzature e gli impianti a servizio delle principali attività dell'interland. Ogni singola progettazione è disciplinata dalle norme di attuazione del PPE (prescrizioni esecutive del piano regolatore generale).
F2 - Area scolastica, attrezzatura culturale polivalente, verde attrezzato e palestra, estensione Ha 2,0
Al nucleo di servizi già esistente composto dalla scuola, dalla palestra e dal verde attrezzato si è aggiunta la previsione di un'attrezzatura culturale polivalente, allo scopo di consolidare il ruolo centrale del nucleo dei servizi sulla direttiva residenziale di via Porta Palermo e nello stesso tempo si è razionalizzato il sistema viario degli accessi, allo stato quasi impraticabili.
F3 - Centro tracomatosario - sanitario, estensione Ha 9,8
Si confermano le caratteristiche tipologiche, volumetriche, il rapporto di copertura esistenti.
F4 - Cimitero, estensione Ha 2,5
E' previsto l'ampliamento del cimitero esistente secondo un tracciato regolatore riportato nella tavola 1/2000 del piano regolatore generale ed è stato definito l'assetto viario circostante con la previsione di adeguati parcheggi e piazzali esterni al recinto cimiteriale.
F5 - Parco urbano, estensione Ha 30,00
La sistemazione e destinazione pubblica di un vasto terreno comunale adiacente al centro abitato completa il grande disegno urbanistico di fare svolgere un ruolo primario nella città alle aree boschive, al parco pubblico.
F6 - Area forestale comunale, estensione Ha 50,00
Sono ammessi interventi compatibili con la sistemazione, la fruizione dell'area forestale. Le opere dovranno rispettare l'assetto morfologico e vegetale esistente e debbono avere la preventiva approvazione dell'autorità forestale competente sul territorio.
F7 - Campus universitario, estensione Ha 7,00
La sistemazione e l'utilizzazione dell'area si inserisce nella prospettiva pubblica di consolidare e qualificare la presenza universitaria a Bivona.
F8 - Ricettività alberghiera urbana, estensione Ha 2,00
La previsione urbana di una piccola ricettività alberghiera conferma l'indirizzo pubblico di migliorare le aspettative sui riflessi economici e sociali delle attività universitarie (presenze di studiosi e di cultori).
F9, F10, F11, F12  -  Ricettività alberghiere e attrezzature per il turismo collinare e lacustre, estensione di ogni sottozona (polo) Ha 8,00
Sono stati individuati quattro poli in località di facile accesso e dotate di pregio ambientale e di viste panoramiche sul paesaggio collinare e lacustre per la realizzazione di attività connesse con il turismo.
L'iniziativa privata, all'interno delle obbligazioni discendenti dalle normative e dalle leggi vigenti, potrà dare un significativo impulso al settore del turismo e alla salvaguardia ambientale del territorio.
F13, F14 - Ricettività e attrezzature per il turismo e l'agriturismo montano, estensione di ogni sottozona Ha 8,00
Sono stati individuati due poli per il turismo montano in prossimità a strutture edilizie di antiche masserie situate in località di particolare pregio ambientale per le finalità di ospitalità e intrattenimento turistico.
La previsione vuole agevolare e contenere la presenza umana sul territorio, confermando le attività agricole/pastorizie incentivate da nuove forme, compatibili di attività produttiva.
F15 - Impianto di tiro al piattello, estensione Ha 8,00
Previsione delle opere pubbliche di interesse generale.
F16 - Discarica, estensione Ha 21,00 esistente
F17 - Depuratore, estensione Ha 3,0 esistente
F18 - Area boscata dell'Azienda forestale, estensione Ha 84,00
Area di grande pregio ambientale, parte integrante del grande disegno urbanistico affidato alle aree a parco.
F19 - Impianto teatrale all'aperto
In ragione delle caratteristiche dimensionali e morfologiche del sito, della prossimità dell'abitato, alla facile accessibilità dalla strada provinciale, alla posizione panoramica e all'orientamento, è prevista la realizzazione di un impianto teatrale allper manifestazioni pubbliche estive, finalizzate anche alla riqualificazione ambientale dell'area dell'ex cava di pietra.
La previsione, di modesto importo finanziario, è strategica nei confronti della frequentazione collettiva e pubblica dei parchi circostanti.
F20 - Impianto pista go-kart, estensione Ha 7,00.
Impianti esistenti e di interesse generale.
F21 - Discarica inerti, estensione Ha 7,00.
Sono ammessi gli interventi di sistemazione completa dell'area e delle opere necessarie al migliore funzionamento dell'impianto a norma del D.P.R. n. 915/82 e delle successive disposizioni applicative del C.I.
Prescrizioni esecutive
L'amministrazione comunale ha individuato gli ambiti della zona D ed F1 per le prescrizioni esecutive del primo decennio di attuazione del piano regolatore generale.
Tale scelta dettata dagli interessi generali di dare impulso alle prevalenti attività produttive della popolazione (artigianato, commercio e lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici) in un quadro ordinato e programmato di interventi sul territorio, tiene conto anche della contiguità con le zone C1, C3 ed F, nella prospettiva progettuale di completare la definizione urbana e territoriale a valle del centro abitato (zona A).
Gli ambiti individuati, inoltre, agevolano significative opere di recupero e risanamento ambientale, investendo il tracciato, le aree e le costruzioni dismesse della Ferrovia.
La continuità territoriale delle zone D ed F1, in aggiunta, agevolerà ed amplificherà gli effetti positivi sulla produttività complessiva dell'interland costituendosi come una consistente fascia di servizi per una composita attività (artigianato, agricoltura specializzata, zootecnia etc.) diffusa sul territorio, ben servita da una rete infrastrutturale (statale n. 118 e provinciale per Burgio) che lambisce e attraversa le aree dei piani particolareggiati.
Il quadro delle scelte per questi motivi costituisce unico riferimento per la progettazione esecutiva dei due ambiti avendone considerato unitario l'assetto urbanistico in rapporto con la struttura urbana esistente.
La zona, più specificatamente, prevede il mercato, l'area commerciale-direzionale con residenza, la stazione di servizio carburante, parcheggi e la stazione pullman.
Nella tavola 12 del piano regolatore generale vengono fissati i confini della zona F1, l'andamento morfologico e le principali connessioni stradali con il circostante tessuto insediativo.
In armonia con gli orientamenti generali del piano regolatore generale sono stati perseguiti i seguenti principi obiettivi.
-  continuità del tracciato viario principale con il sistema viario territoriale, di supporto alle attività produttive anche dislocate nella zona F1 con l'utilizzazione del percorso dell'ex ferrovia (è previsto il ripristino del sottopasso della SS. 118);
-  disposizione dell'edificato seconde un ordine insediativo semplice e correlato ai tracciati viari;
-  l'integrazione delle strutture esistenti nel nuovo sistema insediativo;
-  rispetto della configurazione morfologica del sito;
-  aggregazione degli spazi a verde pubblico e di rispetto;
-  individuazione di una tipologia edilizia di facile organizzazione e suddivisione funzionale e aderente alla morfologia del sito.
Considerazioni
La relazione generale del piano non rappresenta in maniera chiara quelli che saranno gli abitanti insediabili nel ventennio.
Il piano regolatore di Bivona è costituito da una classificazione del territorio in zone territoriali omogenee ai sensi del decreto interministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444 e precisamente:
La zona A
La zona A proposta comprende parti e strutture del territorio che, a detta del progettista, rivestono caratteristiche storiche, artistiche, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree libere circostanti aventi caratteristiche tali da essere considerate parti integranti delle stesse strutture storiche.
Tali aree libere resteranno inedificate fino alla definizione del piano particolareggiato della zona A.
Visto che il decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 considera zona "A" anche le aree circostanti che possono intendersi parte integrante della zona A stessa, si è del parere che la zona omogenea A proposta possa intendersi ammissibile previa estrapolazione di tutte le aree libere, in quanto queste ultime non hanno le caratteristiche di cui al decreto interministeriale citato, salvo diversa dimostrazione di parti di tali aree libere stante che la necessità della loro inclusione nella zona A, non viene in atto esplicitata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. a) del citato decreto interministeriale n. 1444/68.
Dovranno, altresì, essere escluse le disposizioni agevolative ex art. 39 della legge regionale n. 19/71 e successive modifiche, in quanto le stesse sono ammesse limitatamente alle sole zone territoriali omogenee B per i lotti di terreno fino a mq. 200 di superficie.
Nella zona A, infatti, necessita riferirsi alla disciplina dettata dall'art. 7, lett. a), del citato decreto interministeriale n. 1444/68 e dall'art. 55 della legge regionale n. 71/78.
Zona B
Il piano individua delle zone B limitrofe al centro abitato come parti del territorio totalmente o parzialmente inedificate, di formazione per lo più recente, e i progettisti dichiarano altresì che la perimetrazione è stata ricavata tenuto conto della zonizzazione del piano regolatore generale approvato con decreto n. 127/80, e della irrilevante edificabilità dei suoli.
Da una verifica effettuata si evince che l'unica zona B presente nel piano approvato con decreto n. 127/80 è quella a cavallo della via Porta Palermo, tutte le altre zone B sono state inserite dal progettista e comprendono zone completamente libere e parzialmente edificate, senza verificare che la densità territoriale sia superiore a mc/mq. 1,5.
Pertanto si propone di stralciare tutte le zone B ad eccezione di quelle a ridosso della via Porta Palermo relativamente al perimetro previsto nel vecchio piano.
Le aree oggetto di stralcio in assenza di adeguate considerazioni dovranno essere classificate come zone territoriali omogenee "E", stante peraltro che le stesse sono classificate dal vigente piano di fabbricazione con la medesima destinazione di verde agricolo.
Zona C
Il piano include e conferma le previsioni del vecchio piano regolatore generale, distinguendo due zone: C1 (residenziale) con indice fondiario 3,00 mc./mq. ed una zona C3 (edilizia economica e popolare) con indice fondiario 5,00 mc./mq. Fra l'altro tutte le urbanizzazioni primarie sono in fase di realizzazione e le aree sono di proprietà comunale.
Si condividono pertanto le zone C così come evidenziate nel piano proposto, proponendo che la densità della zona C1 venga ricondotta ad 1,5 mc./mq. e che la densità della zona C3 diventi 3,00 mc/mq, senza la deroga di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 95/77.
Perimetrazione zone omogenee
La perimetrazione di talune zone omogenee si discosta lievemente dalla viabilità esistente, creando di fatto ambiti di utilizzazione certamente non funzionale.
Pertanto il perimetro di dette zone deve trovare margine in detta viabilità esistente, salvo diversa motivazione da esplicitarsi in sede di controdeduzioni.
Cimitero
Per quanto riguarda il cimitero non viene rappresentata l'area di rispetto cimiteriale.
Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive redatte per le zone D ed F1, per altro contigue, recuperano e bonificano in buona sostanza sia le aree che i fabbricati dismessi dalla Ferrovia.
La scelta costituisce unico riferimento per la progettazione esecutiva di due ambiti, in quanto i progettisti hanno considerato unitario l'assetto urbanistico in rapporto alla struttura urbana esistente, tali scelte appaiono pertanto abbastanza condivisibili.
Norme di attuazione
Le norme di attuazione, composte da n. 47 articoli, sono in linea di massima condivisibili con le modifiche e prescrizioni discendenti dalle considerazioni sopra espresse a proposito delle zonizzazioni cui rispettivamente si riferiscono.
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio, composto da n. 135 articoli, può essere condiviso con la modifica all'art. 4 comma 6, in quanto ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 71/78 la Commissione edilizia deve essere rinnovata ogni cinque anni.
Osservazioni ed opposizioni
Come risulta dagli atti, avverso il piano regolatore generale sono state prodotte n. 47 tra osservazioni ed opposizioni.
Si procederà di seguito all'esame dei suddetti ricorsi secondo la numerazione assegnata dai progettisti.
Osservazioni nn. 1, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 45 e 46: vengono disattese in quanto perseguono principi di ordine strettamente privatistico.
Osservazioni nn. 2, 3 e 44: le osservazioni vengono respinte in quanto la zona "B" in questione è soggetta a ristudio.
Osservazioni nn. 5, 7, 9, 10, 17, 22, 24, 26, 27, 37, 38, 39, 40, 42: si ritiene di respingere le osservazioni, condividendo le controdeduzioni del progettista.
Osservazioni nn. 12, 20, 28, 29, 35, 36, 41: non si ritiene di accogliere le osservazioni, in quanto non migliorative del piano regolatore generale.
Osservazione n. 18: non si ritiene accoglibile l'osservazione in quanto esistono già le zone destinate ad attività ricettive, nell'ambito dell'odierno piano regolatore generale.
Osservazioni nn. 23, 31, 32, 33, 34, 43, 47: vengono accolte tenuto conto delle controdeduzioni del progettista.
Osservazione n. 25: viene accolta l'opposizione, in quanto è stata disattesa la zona "B".
Tutto quanto sopra premesso e considerato si propone che il piano regolatore generale con le annesse prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio del comune di Bivona, adottato con delibera commissariale n. 1 del 20 luglio 1999, sia da condividere con le modifiche e prescrizioni discendenti dalle superiori considerazioni";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 469 del 6 settembre 2001, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che il parere in linea generale è condivisibile; tuttavia nel corso della discussione sono emersi elementi relativi ad aspetti del piano regolatore generale in esame che formano oggetto delle seguenti considerazioni:
1) zona A:
Si condivide la perimetrazione del centro storico comprendente le aree limitrofe inedificate così come proposta nel piano in quanto conforme a quanto disposto con circolare assessoriale n. 2/2000 costituendo complemento ambientale del complesso urbano e ciò allo scopo di alterare il meno possibile il paesaggio collinare in diretto rapporto con il centro storico.
Si prescrive che gli interventi consentiti nelle more della redazione del piano particolareggiato o di apposita variante al piano regolatore generale per la zona A, così come disposto con circolare assessoriale n. 3/2000, sono quelli di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Tuttavia gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere consentiti, per documentate esigenze progettuali purché non comportino variazioni volumetriche della struttura edilizia. Restano, in particolare, esclusi interventi di demolizione e ricostruzione, sopraelevazione e modifica della copertura.
Inoltre il piano non individua i vincoli discendenti da leggi di natura ambientale, storica, archeologica ed etnoantropologica per cui si prescrive l'individuazione dei suddetti vincoli, da concordare con la soprintendenza beni culturali ed ambientali ed il loro richiamo nelle norme di attuazione.
2)  Zone B:
Per quanto riguarda le zone B oggetto di stralcio nel parere d'ufficio, non può che confermarsi il parere suddetto. Ciò anche in relazione al fatto che le precedenti previsioni destinavano la suddetta zona ad attrezzature, pertanto si presume che la zona sia in prevalenza interessata da insediamenti abusivi. Su queste aree il piano ha proposto una destinazione di zona B senza una preliminare analisi dello stato di fatto e della consistenza volumetrica dell'edificato esistente e senza alcuna indicazione di viabilità e servizi.
Per cui in considerazione di quanto detto sopra occorre procedere ad una analisi e valutazione dello stato di fatto al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di zona B di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 e in caso contrario classificare tali zone come C.
Le suddette aree dovranno essere oggetto di pianificazione esecutiva dando priorità alla dotazione di spazi pubblici, infrastrutture e viabilità al fine di razionalizzare l'assetto disordinato delle aree.
3) Zone C:
Le due zone "C1" poste lungo il tracciato stradale che si articola dal campo sportivo sino al cimitero, sono da disattendere in quanto ricadenti in un settore acclive così come indicato nello studio geologico (aree ad Habitus geomorfologico delicato) in coerenza con la specifica osservazione al piano depositata agli atti.
4) Zone F:
-  per lo stesso motivo geologico sono da disattendere le previsioni dei due parcheggi posti al limite della zona C1 sopracitata e quello adiacente al campo sportivo, nonché il citato tracciato stradale.
-  Inoltre si rileva che nella planimetria a scala 1:10000, risultano individuati, simbolicamente con cerchi, numerosi "poli", per la realizzazione di attività turistiche e connesse con il turismo. Nelle norme di attuazione risulta determinata in otto ettari l'estensione di ogni polo e vengono stabiliti i volumi ammessi, la densità territoriale, il numero dei piani, l'altezza massima, da attuarsi mediante interventi attuativi convenzionati estesi all'intera area.
L'individuazione suddetta, non può che considerarsi puramente indicativa non essendo state enucleate le superfici interessate, pertanto l'attuazione degli interventi dovrà avvenire a mezzo di apposite varianti.
Pertanto tutte le aree destinate a servizi enucleate con un cerchio nella planimetria suddetta sono da considerarsi zone agricole E.
Inoltre dovranno essere visualizzate in cartografia le aree soggette ad usi civici, in quanto rientranti tra le zone sottoposte a vincolo ex legge n. 431/85 (oggi decreto legislativo n. 490/99) e le regie trazzere demaniali (fascia di mt 37,68) nonché le aree demaniali.
Considerato che ai fini del corretto svolgimento dell'attività urbanistico-edilizia per gli aspetti geologici, fatte salve le misure transitorie di salvaguardia prescritte nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al D.A.R.T.A. 4 luglio 2000, occorre inserire le seguenti prescrizioni:
Regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione.
Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione.
Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85 quali scavo di pozzi, scavi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici.
Sono, dunque, escluse dall'obbligo di relazione geologica solo le autorizzazioni relative ad interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modifichino la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature già autorizzati e/o non apportino modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Per quanto sopra, sarebbe opportuno che tra le figure professionali che dovranno comporre la commissione edilizia sia presente quella del geologo.
Prescrizioni generali
Negli elaborati di piano non risultano perimetrate le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate ad uso idropotabile così come prescritto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto, in assenza dell'obbligatoria delimitazione operata dalla competente autorità regionale cui detto onere spetta oggi in via esclusiva, ai sensi del comma 7 del decreto legislativo n. 152/99 come modificato dal decreto legislativo n. 258/2000 dovrà attuarsi la perimetrazione delle zone di rispetto di detti pozzi attraverso l'individuazione di aree circolari di raggio pari a m. 200 entro cui dovranno essere inibite le attività e le destinazioni di cui al comma 5 del predetto art. 21 del decreto legislativo n. 152/99, adeguando gli elaborati cartografici di piano.
In tali aree l'edificazione sarà subordinata alle condizioni di cui alle norme da emanarsi da parte dell'Amministrazione regionale ai sensi del successivo comma 6 del medesimo art. 21 in parola.
Nelle zone B, là dove prescritto dalle normative vigenti, e nelle zone C, occorrerà procedere con piano di lottizzazione; in ogni caso l'attività della zona e/o delle singole lottizzazioni, ancorchè già approvate, sarà subordinata alla preliminare verifica di stabilità delle relative aree in pendio da sottoporre alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Prescrizioni a regime
Per quel che riguarda l'attuazione delle previsioni di piano, ivi comprese l'attuazione delle opere di cui alle ZTO F, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano occorrerà attivare le procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica.
Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione saranno subordinate alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988, del predetto studio geologico e geotecnico di fattibilità.
Nella redazione di eventuali varianti urbanistiche sia ordinarie che speciali o di successivi ulteriori strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi anche i piani di lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive alla redazione del presente voto, dovrà predisporsi l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico redatto ai sensi della circolare 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le previsioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2000 riportati all'allegato A di detta circolare, in particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità del pendii sia in condizioni statiche che dinamiche ove richiesti dalle norme.
Le presenti prescrizioni integrano quelle formulate dall'ufficio del Genio civile di Agrigento con voto n. 900 del 5 agosto 1997.
Prescrizioni per i piani esecutivi
Essendo assente il prescritto studio geotecnico contenente le verifiche di progetto, l'edificabilità dei settori soggetti a pianificazione esecutiva ricadenti in pendio (zona D e F in prossimità della vecchia stazione), dovrà essere subordinata alla valutazione delle condizioni di stabilità delle aree in pendio per cui dovranno essere preliminarmente eseguite le opportune verifiche di stabilità in presenza dell'edificato di piano previsto, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche così come richiesto dalle prescrizioni di contenuto dello studio geologico tecnico di piano dettate dalla circolare ARTA 33139 del 23 giugno 1989 così come anche prescritto dalla normativa sismica applicata alla pianificazione territoriale (punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988).
Tali valutazioni e/o verifiche dovranno essere, dunque, sottoposte all'approvazione dell'ufficio del Genio civile competente cui è in definitiva subordinata l'ammissibilità delle singole aree.
Nei settori dell'area F1 indicati come inedificabili ed in tal modo campiti nello studio geologico allegato al piano, non si dovranno prevedere nuove edificazioni.
La decorrenza di attuatività del piani urbanistici di prescrizione esecutiva sopra indicati sarà, quindi, data dall'approvazione di detti studi particolareggiati di verifica geotecnica delle aree di piano, redatti in conformità alle precedenti prescrizioni, da parte dell'ufficio del Genio civile e da richiedersi al sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Per quanto riguarda le norme di attuazione in aggiunta a quelle indicate nel parere d'ufficio dovranno essere riportate le modifiche discendenti dal presente parere.
Le osservazioni ed opposizioni sono determinate in conformità alla proposta d'ufficio.
Per quanto considerato è del parere che il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio adottato con delibera commissariale n. 1/23 del 20 luglio 1999 sia da ritenere meritevole di approvazione in conformità alla proposta d'ufficio e con le modifiche e prescrizioni di cui ai superiori considerata.
Fermo restando l'obbligo di adeguamento del piano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, della legge regionale n. 28/99, e dal successivo D.P.R.S. 11 luglio 2000 relativo alle "direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale" il comune di Bivona in sede di controdeduzioni consiliari procederà ad effettuare una ricognizione delle previsioni urbanistiche del piano in oggetto riferite al settore commerciale in verifica del predetto decreto presidenziale, evidenziando in una apposita scheda riassuntiva le zone territoriali omogenee interessate, le destinazioni d'uso ammesse, la normativa di riferimento, le superfici e le cubature interessate, il tipo d'intervento ammesso, le prescrizioni relative alle tipologie degli esercizi commerciali.";
Vista la propria nota prot. n. 64759 del 9 novembre 2001, con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Bivona di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 469 del 6 settembre 2001;
Vista la delibera n. 11 dell'1 luglio 2003, trasmessa con foglio 3638 del 4 luglio 2003, unitamente agli elaborati redatti dal progettista in ordine alle controdeduzioni, con la quale il Consiglio comunale di Bivona ha formulato le proprie deduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al parere n. 469 del 6 settembre 2001 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Vista la proposta di parere n. 317 dell'11 settembre 2003 formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato in merito alle controdeduzioni comunali, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
ISTRUTTORIA

Zona A
Il Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto in oggetto segnato ha prescritto che gli interventi consentiti nelle more della redazione del piano particolareggiato o di apposita variante al piano regolatore generale per la zona A, così come disposto con circolare assessoriale n. 3/2000, sono quelli di cui alla lett. a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Tuttavia interventi di ristrutturazione edilizia possono essere consentiti, per documentate esigenze progettuali, purchè non comportino variazioni volumetriche della struttura edilizia. Restano, in particolare, esclusi interventi di demolizione e ricostruzione, sopraelevazione e modifica della copertura.
Inoltre il piano non individua i vincoli discendenti da leggi di natura ambientale, storica, archeologica ed etnoantropologica per cui si prescrive l'individuazione dei suddetti vincoli, da concordare con la soprintendenza dei beni culturali ed ambientali ed il loro richiamo nelle norme di attuazione.
Il comune ha accolto sostanzialmente la prescrizione circa la natura degli interventi consentiti in zona "A" che sono quelle di cui alle lettere a), b), e c) della legge regionale n. 71/78, art. 20 cioè di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione ordinaria e straordinaria, riformulando l'art. 35 delle norme di attuazione nella quale vengono inclusi le prescrizioni dell'ufficio del Genio civile di Agrigento contenute nel parere 900/97 e relative alla serie di modalità di approvazione dei singoli interventi in riferimento agli aspetti di natura geologica.
Per quanto riguarda l'individuazione dei vincoli di natura ambientale, storica, archeologica ed etnoantropologica, il comune fa rilevare che la tav. 2 del progetto di revisione del piano regolatore generale contiene gli immobili vincolati e quelli di particolare pregio ambientale ed architettonico, mentre per quanto riguarda tutti gli altri vincoli ricadenti sull'intero territorio comunale e riguardanti i corsi d'acqua, le aree boscate, i beni isolati e tutte le parti del territorio poste sotto tutela è stata elaborata di concerto con la Soprintendenza ai monumenti di Agrigento una apposita carta denominata: "Aree ed immobili discendenti da leggi di natura ambientale, storica archeologica ed etnoantropologica".
Zone B
Con il parere n. 19 dell'8 giugno 2001, questa unità operativa 3.1 ha proposto di stralciare tutte le zone "B" ad eccezione di quella a ridosso della via Porta Palermo relativamente al perimetro previsto nel vecchio piano approvato con decreto n. 127/80, in quanto da una verifica effettuata si è rilevato che tranne quella a cavallo della via Porta di Palermo, tutte le altre zone "B" sono state inserite dal progettista, comprendono zone completamente libere e parzialmente edificate, senza verificare che la densità territoriale sia superiore a mc/mq. 1,5.
Pertanto, le aree oggetto di stralcio in assenza di adeguate considerazioni dovranno essere classificate come zone territoriali omogenee "E", che è l'attuale destinazione nel vigente piano regolatore generale.
Il consiglio regionale dell'urbanistica ha confermato quanto detto da questa unità operativa chiedendo di verificare la sussistenza delle condizioni di zona B) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, in caso contrario classificare tali zone come C).
Per quanto sopradetto il comune ha fatto un'attenta analisi della situazione dei luoghi per accertare la rispondenza dei parametri della zona "B" di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1988, n. 1444, allegando la tav. "verifica della zona B di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, analisi valutazioni dello stato di fatto".
Le aree indicate nel progetto di revisione del piano regolatore generale sono state suddivise in "isolati" A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O e per ognuna di esse è stata fatta un'attenta analisi per verificare i parametri di cui al decreto ministeriale sopradetto.
Da questa analisi è risultato che gli isolati A, F, H, L, non soddisfano i parametri di legge e pertanto vengono classificati come zona "C" ed individuati nella tavola n. 11 di progetto "planimetria del centro abitato 1/2000 con la lettera CH, mentre i restanti isolati vengono classificati come zona "B" di completamento".
Zone C
Il Consiglio regionale dell'urbanistica ha disatteso le due zone "C1" poste lungo il tracciato stradale che si articola dal campo sportivo sino al cimitero, in quanto ricadenti in un settore acclive così come indicato nello studio geologico (aree ad habitus geomorfologico delicato) in coerenza con la specifica osservazione al piano depositata agli atti.
Per queste zone l'amministrazione comunale ritiene di non potere accogliere le osservazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica in quanto secondo la relazione del geologo Gualtiero Bellomo le aree in questione sono idonee alla edificazione, anche se con particolari prescrizioni, ed inoltre perché seppur in parte sono state fatte oggetto di edificazione.
Zone F
Per lo stesso motivo geologico il Consiglio ha disatteso le previsioni dei due parcheggi posti al limite della zona "C1" sopraccitata e quello adiacente al campo sportivo, nonché il citato tracciato stradale, inoltre ha rilevato che nella planimetria a scala 1:10.000, risultano individuati, simbolicamente con cerchi numerosi "poli" per la realizzazione di attività turistiche e connesse con il turismo.
L'individuazione suddetta non può che considerarsi puramente indicativa non essendo state enucleate le superfici interessate, pertanto l'attuazione degli interventi dovrà avvenire a mezzo di apposite varianti.
Pertanto, tutte le aree destinate a servizi enucleate con un cerchio nella planimetria suddetta sono da considerarsi zone agricole "E".
Inoltre dovranno essere visualizzate in cartografia le aree soggette ad usi civici, in quanto rientranti tra le zone sottoposte a vincolo ex legge n. 431/85 (oggi decreto legislativo n. 490/99) e le regie trazzere demaniali (fascia di mt. 37,68) nonché le are demaniali.
Per le stesse considerazioni espresse per le zone "C" l'amministrazione comunale ritiene di non potere accogliere le osservazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica sulle previsioni del due parcheggi posti al limite della zona "C1".
Per quanto attiene il rilievo sui "poli" per attività turistiche e connesse con il turismo individuati nella tav. n. 10 - progetto - planimetria del territorio comunale 1/10.000, l'Amministrazione comunale ha accolto il considerato del voto C.R.U. introducendo quanto suggerito dallo stesso.
Per quanto concerne la visualizzazione delle aree soggette ad usi civici delle regie trazzere e delle aree demaniali, l'amministrazione ha inserito all'art. 34 delle norme tecniche di attuazione il seguente testo: "...le aree soggette ad usi civici (decreto legislativo n. 490/98), le regie trazzere demaniali (fascia di mt. 37,68) e le aree demaniali ricadenti nel territorio comunale sono precluse ad edificazione".
Regolamento edilizio
Per ciò che riguarda le osservazioni contenute nel voto Consiglio regionale dell'urbanistica inerenti il regolamento edilizio, l'Amministrazione comunale ha accolto quanto osservato dal consiglio regionale dell'urbanistica sull'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia, riscrivendo il punto 18 dell'art. 25 del regolamento edilizio ed inoltre ha inserito la figura del geologo nella composizione della commissione edilizia.
Prescrizioni generali
Per quanto riguarda la mancata individuazione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate ad uso idropotabile e la relativa area di raggio pari a 200 mt. entro cui dovrà essere inibita ogni attività e destinazione di cui al comma 5 dell. 21 del decreto legislativo n. 152/99, l'Amministrazione ha ribadito che la tav. 10 - progetto - planimetria del territorio a scala 1:10.000 contiene quanto osservato dal Consiglio regionale dell'urbanistica.
Per ciò che riguarda le osservazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica per le zone "B", là dove prescritto dalle normative e per le zone "C", dove comunque occorrerà procedere a delle lottizzazioni, per le quali dovranno essere subordinate alla preliminare stabilità dei pendii da sottoporre all'approvazione preliminare da parte del competente ufficio del Genio civile, ai sensi del p.to "H" del decreto ministeriale 11 marzo 1988, queste vengono accolte introducendo agli artt. 36 e 37 delle norme tecniche di attuazione che nelle zone "B" e "C" ogni attività di lottizzazione sarà subordinata alla preliminare verifica di stabilità delle relative aree in pendio ai sensi del p.to "H" del decreto ministeriale 11 marzo 1988 da sottoporre al preliminare parere dell'ufficio del Genio civile.
Prescrizioni a regime e prescrizioni per i piani esecutivi
Per ciò che riguarda queste prescrizioni, l'amministrazione ha condiviso tutte le osservazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Per quanto concerne l'obbligatorietà all'adeguamento dello strumento urbanistico, a norma dell'art. 5 della legge regionale n. 28/99 e dal successivo D.P.R.S. 11 luglio 2000 relativo alle direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, l'amministrazione comunale di Bivona con deliberazione di giunta municipale n. 43 del 3 giugno 2003, ha affidato l'incarico dell'adeguamento del piano regolatore generale comunale al prof. Pasquale Culotta.
Conclusioni
Per quanto rilevato, si condivide quanto proposto dal comune ad eccezione dell'aspetto geologico che si rimanda alle valutazioni di codesto Consiglio.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 246 del 26 ottobre 2003, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto di potersi condividere la proposta di parere dell'unità operativa ad eccezione delle valutazioni espresse in relazione alle zone C1 ed F1 per le quali si rappresenta che:
Il versante su cui ricadono le zone C1 e la zona F con la relativa viabilità ed i tre parcheggi è interessato nella sua porzione iniziale (ovest) da un diffuso dissesto che coinvolge la coltre detritica, avente una potenza media di m. 10,00 in un lento movimento verso valle; differente assetto presenta la porzione sommitale del versante su cui non sono presenti segni di instabilità nonostante l'acclività dello stesso.
Pertanto, si ritiene di recepire solo parzialmente le contro deduzioni sopra richiamate ammettendo all'espansione la zona C1 di monte del versante e la relativa viabilità di accesso limitatamente alla zona indicata.
Non vengono condivise le contro deduzioni al sopra citato voto per la restante zona C1, per i tre parcheggi e la viabilità, compreso l'asse viario che limita verso NW le due zone C1.
Si prescrive, inoltre, che l'urbanizzazione della sopra citata zona C1 debba essere preceduta dalla realizzazione del recupero ambientale e del risanamento idrogeologico e del consolidamento del sottostante versante.
E' del parere che le controdeduzioni al piano regolatore generale del comune di Bivona sono meritevoli di approvazione in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 317 dell'11 settembre 2003 e con quanto esplicitato sopra da questo Consiglio.";
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 25627 del 15 aprile 2003, con la quale, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99, è stato trasmesso all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, unitamente ai relativi allegati, il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 469/01;
Vista la nota prot. n. 3931 del 5 giugno 2003 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 36014 dell'11 giugno 2003, con la quale in relazione al piano regolatore generale del comune di Bivona, sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 28/99:
"...Omissis...
Relativamente all'art. 15 Z.T.O. A, B, C1, C3 ed F1:
-  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato, media e grande struttura;
-  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 art. 15 del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture effettivamente attivabili;
-  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1 art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000;
Per quel che attiene il commercio su aree pubbliche si fa presente che il Comune è tenuto ad individuare le aree destinate allo stesso.
Appare superfluo, infine, sottolineare che l'amministrazione comunale ai fini della programmazione di urbanistica commerciale dovrà attenersi alle modalità prescritte dall'art. 15 del D.P.R., 11 luglio 2000.";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 469 del 6 settembre 2001 e n. 246 del 23 ottobre 2003 e preso atto delle proposte contenute nella nota dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 3931 del 5 giugno 2003, in merito agli adeguamenti della normativa riferita alla programmazione commerciale;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 469 del 6 settembre 2001 e n. 246 del 23 ottobre 2003 nonché alle prescrizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Agrigento e con le modifiche relative alla programmazione commerciale di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in premessa richiamate, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Bivona, adottato con delibera del commissario ad acta n. 1 del 20 luglio 1999.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 469 del 6 settembre 2001 e n. 246 del 23 ottobre 2003.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1) proposta di parere n. 19 dell'8 giugno 2001, resa dal gruppo 3.1/D.R.U.;
 2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 469 del 6 settembre 2001;
 3)  proposta di parere n. 317 dell'11 settembre 2003 resa dall'unità operativa 3.1/D.R.U.;
 4)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 246 del 23 ottobre 2003;
 5)  delibera del commissario ad acta n. 1 del 20 luglio 1999;
 6)  delibera del commissario ad acta n. 2 del 3 agosto 1999;
 7)  delibera C.C. n. 11 dell'1 luglio 2003;
 8)  nota prot. n. 3931 del 5 giugno 2003 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
Elaborati piano regolatore generale
 9)  relazione;
10)  norme tecniche di attuazione;
11)  tav.  1  -  inquadramento territoriale regionale - planimetria del territorio comunale, scala 1:10.000;
12)  tav.  2  -  immobili di uso pubblico e patrimonio storico - planimetria, scala 1:2.000;
13)  tav.  3  -  destinazione d'uso dei piani terreni degli edifici - planimetria, scala 1:2.000;
14)  tav.  4  -  destinazione d'uso degli spazi liberi pubblici e privati - planimetria, scala 1:2.000;
15)  tav.  5  -  consistenza edilizia - planimetria, scala 1:2.000;
16)  tav.    6  -  stato di conservazione degli edifici - planimetria, scala 1:2.000;
17)  tav.    7  -  utilizzazione degli edifici - planimetria, scala 1:2.000;
18)  tav.    8  -  epoca di costruzione degli edifici residenziali - planimetria, scala 1:2.000;
19)  tav.    9  -  tipologia degli edifici residenziali - planimetria, scala 1:2.000;
20)  tav.  10  -  planimetria del territorio comunale, scala 1:10.000;
21)  tav.  11  -  planimetria del centro abitato, scala 1:2.000;
22)  regolamento edilizio.
Prescrizioni esecutive piano particolareggiato zona "F1"
23)  tav.    1  -  planimetrie, scala 1:2.000;
a)  stralcio di piano regolatore generale;
b)  stralcio aerofotogrammetrico;
c)  stralcio catastale;
24)  tav.    2  -  planimetria in scala 1:10.000 con indicazione destinazioni d'uso, piano particellare esproprio, delimitazione degli isolati, tabulato degli indici e dei volumi;
25)  tav.    3  -  planimetria generale di progetto, scala 1:500;
26)  tav.    4  -  planimetria di progetto delle sedi viarie degli allineamenti in scala 1:500 e della individuazione tipologica in scala 1:100;
27)  tav.    5  -  profili regolatori scala 1:500;
28)  tav.    6  -  tipologia mercato ortofrutticolo, scala 1:500;
29)  tav.    7  -  tipologie per le abitazioni, scala 1:200;
30)  tav.    8  -  reti ed impianti tecnologici;
31)  tav.    9  -  piano particellare di esproprio ed elementi catastali;
32)  tav.  10  -  previsione di massima delle spese per l'attuazione del piano particolareggiato;
33)  tav.  11  -  norme tecniche di attuazione;
34)  tav.  12  -  relazione illustrativa.
Prescrizioni esecutive piano particolareggiato zona D
35)  tav.    1  -  stralci planimetrici, scala 1:2.000;
36)  tav.    2  -  planimetrie scala 1:1.000 con destinazione d'uso degli edifici, piano particellare d'esproprio, disegno degli isolati dei lotti;
37)  tav.    3  -  planimetria generale di progetto, scala 1:500;
38)  tav.    4  -  planimetria in scala 1:500 e 1:1.000 delle sedi stradali, degli allineamenti e con le sezioni;
39)  tav.    5  -  profili regolatori, scala 1:500;
40)  tav.    6  -  tipologia delle abitazioni in scala 1:200;
41)  tav.    7  -  reti ed impianti tecnologici;
42)  tav.    8  -  piano particellare di esproprio ed elementi catastali;
43)  tav.    9  -  previsione di massima delle spese per l'attuazione di piano particolareggiato;
44)  tav. 10  -  norme tecniche di attuazione;
45)  tav. 11  -  relazione illustrativa.
Studio geologico - tecnico prima fase
46)  relazione;
47)  carta geologica ed idrogeologica centro abitato, in scala 1:10.000;
48)  carta geomorfologia e dell'acclività zona centro abitato, scala 1:10.000;
49)  carta della zonizzazione zona centro abitato, scala 1:10.000;
50)  carta geologica ed idrogeologica zona sud del territorio comunale, scala 1:10.000;
51)  carta geomorfologica, dell'acclività e della zonizzazione zona sud del territorio comunale, scala 1:10.000;
52)  bozza della carta geologica e geomorfologica e carta delle zonizzazioni dell'intero territorio in scala 1:25.000;
53)  commento alla bozza della carta geologica, geomorfologica e delle zonizzazioni del territorio comunale in scala 1:25.000;
Studio geologico - tecnico seconda fase
54)  relazione;
55)  carta delle pericolosità geologiche suscettività all'utilizzazione a fini edificatori - zona centro abitato - scala 1:10.000;
56)  carta delle pericolosità geologiche e suscettività all'utilizzazione a fini edificatori - zona sud del territorio comunale - scala 1:10.000;
57)  carta geologica di dettaglio - zona centro abitato - scala 1:2.000;
58)  carta geomorfologica di dettaglio - zona centro abitato - scala 1:2.000;
59)  carta litologica di dettaglio - zona centro abitato - scala 1:2.000;
60)  carta delle pericolosità sismiche di dettaglio - zona centro abitato - scala 1:2.000;
61)  carta delle pericolosità geologiche di dettaglio - zona centro abitato - scala 1:2.000;
Studio agricolo forestale
62)  relazione generale commento alle carte tematiche;
63)  relazione sulle potenziali aree di espansione;
64)  tav.  1a -  carta delle unità dei paesaggi, scala 1:25.000; 
65)  tav.  1b -  carta altimetrica, scala 1:25.000; 
66)  tav.  1c -  carta clivometrica, scala 1:25.000; 
67)  tav.  1d -  carta dell'esposizione dei versanti, scala 1:25.000; 
68)  tav.  1e -  carta del reticolo idrografico, scala 1:25.000; 
69)  tav.  1f -  carta pedologica, scala 1:25.000; 
70)  tav.  1g -  carta dell'uso del suolo e della vegetazione; 
71)  tav.  1h -  carta delle emergenze faunistiche (vertebrati), scala 1:25.000; 
72)  tav.  2a -  carta dell'uso del suolo e della vegetazione, scala 1:10.000; 
73)  tav.  2b -  carta morfologica, scala 1:10.000; 
74)  tav.  2c -  carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura, scala 1:10.000; 

Elaborati di cui alla delibera commissariale n. 2 del 3 agosto 1999 contenenti le modifiche adottate con delibera comm. n. 1 del 20 luglio 1999
75)  norme tecniche di attuazione;
76)  regolamento edilizio;
77)  stralcio tav. 11, planimetria del centro abitato;
Elaborati conseguenti alle determinazioni assessoriali di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 469/01 - trasmessi con foglio prot. 3638 del 4 luglio 2003
78)  piano regolatore generale - relazione;
79)  piano regolatore generale - regolamento edilizio (giugno 2003);
80)  piano regolatore generale - norme tecniche di attuazione (giugno 2003);
81)  piano regolatore generale - tav. 10 planimetria del territorio comunale, scala 1:2.000;
82)  piano regolatore generale - tav. 11 planimetria del centro abitato, scala 1:2.000;
83)  piano regolatore generale - tav. delle aree ed immobili con vincoli discendenti da leggi di natura ambientale, storica, archeologica ed etnoantropologica;
84)  piano regolatore generale - verifica della zona B di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 - analisi e valutazione dello stato di fatto;
85)  piano regolatore generale - ricognizione sullo stato di fatto delle tipologie commerciali alimentari e non alimentari;
86)  piano particolareggiato zona D - tav. 10 norme tecniche di attuazione (giugno 2003);
87)  piano particolareggiato zona F1 - tav. 11 norme tecniche di attuazione (giugno 2003);
88)  piano regolatore generale - nota geologica.

Art. 4

Il comune di Bivona dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.
Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato al fine di consentire gli adempimenti di vigilanza, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche, i relativi decreti di espropriazione delle aree interessate dalle prescrizioni esecutive, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 dicembre 2003.
  SCIMEMI 

(2003.51.3137)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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