REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 GENNAIO 2004 - N. 4
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


ORDINANZA COMMISSARIALE 22 dicembre 2003.
Incremento delle tariffe di fognatura e depurazione vigenti nella Regione siciliana.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002, concernenti l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;
Visto l'art 1-ter del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, come convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2003, n. 62, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;
Vista la direttiva CEE n. 91/271 che fissa, tra l'altro, gli obblighi e le connesse scadenze temporali per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane;
Visto il decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e di recepimento delle direttive comunitarie in materia;
Visti gli artt. 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal de creto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, che recepiscono gli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione;
Visto l'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 152/99, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi qualora l'inattività delle regioni e degli enti locali comporti l'inadempienza agli obblighi derivanti dall'appartenenza al l'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e, in particolare, l'art. 141, comma 4, che, in adempimento agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione, demanda alle autorità d'ambito, ovvero, se queste non siano ancora operative, alle province, la predisposizione, entro novanta giorni, e l'attuazione di un programma di interventi urgenti a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'art. 11, comma 3, della legge n. 36/94, prevedendo, altresì, in caso di inerzia delle predette autorità e province, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dei Presidenti delle Giunte regionali su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto, in particolare, l'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3136 del 25 maggio 2001 che, al comma 4, prevede che il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, predispone ed attua il programma di interventi urgenti di cui all'art. 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista l'ordinanza commissariale n. 68/TCI del 26 luglio 2002, di approvazione degli interventi strategici infrastrutturali nel campo della tutela delle acque e delle risorse idriche nel territorio della Regione siciliana;
Vista la delibera CIPE 4 aprile 2001, n. 52, concernente direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001 e fissa i termini di decorrenza degli incrementi tariffari;
Visto, in particolare, il punto 2.3 della delibera CIPE n. 52 del 4 aprile 2001, come successivamente modificata ed integrata, che prevede l'aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione, nella misura massima del 20% per il periodo 2001/2006, con un limite annuo del 5% per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388 del 2000, al fine di adempiere agli obblighi comunitari in materia;
Considerato che la mancata tempestiva realizzazione degli interventi previsti nei piani stralcio comportando l'inottemperanza agli obblighi comunitari nonché a quelli nazionali, di cui alla normativa sopra richiamata, impone l'esercizio dei poteri sostitutivi;

Ordina:


Art. 1

Le tariffe di fognatura e depurazione, vigenti nella Regione siciliana alla data del 30 giugno 2003, sono incrementate del 5% all'anno, a far data dal 1° luglio 2003 e sino al 1° luglio 2006, per un totale del 20%.

Art. 2

Gli incrementi si applicano sulla quantità d'acqua scaricata in fognatura da parte delle utenze civili ed industriali, nelle more dell'applicazione del metodo normalizzato.

Art. 3

L'incremento tariffario viene riscosso dal gestore o dal comune, secondo la procedura vigente, ponendo le somme a disposizione dell'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia per la realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in concorrenza con le altre risorse finalizzate alla realizzazione degli interventi necessari per la tutela delle acque a salvaguardia della salute e dell'ambiente.

Art. 4

Gli incrementi tariffari di cui alla presente ordinanza, riscossi dai gestori e dai comuni, sono dichiarati impignorabili, ai sensi della normativa vigente, in quanto destinati al finanziamento di opere indispensabili in considerazione del dichiarato stato di emergenza e degli obblighi di legge.

Art. 5

Gli aumenti tariffari di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle gestioni in economia.

Art. 6

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 dicembre 2003.
  CUFFARO 

(2004.3.173)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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