REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 GENNAIO 2004 - N. 3
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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AVVERTENZA

Si precisa che, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 2 del 9 gennaio 2004, la legge 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004", - pubblicata ad ogni fine legale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 30 dicembre 2003, n. 57 - è stata ripubblicata al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge e di quelle da essa richiamate e trascritte nelle relative note.

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 19 dicembre 2003.
Determinazione della pianta organica delle farmacie del comune di Lipari al 31 dicembre 2001 e soppressione delle sedi farmaceutiche rurali site nelle isole di Panarea, Filicudi e Alicudi.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 2225 del 15 novembre 2002, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1999, la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Messina, con esclusione dei comuni di Brolo, Lipari, Itala;
Visto il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione delle revisioni delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente modificate le assegnazioni ad essa delle farmacie;
Visto il 2° comma dell'art. 1 della legge n. 362/91, che prevede che ci sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il 3° comma dell'art. 1 della predetta legge n. 362/91, in base al quale la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui all'anzidetto 2° comma è computata ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visto il 2° comma dell'art. 2 della citata legge n. 362/91, secondo cui in sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della anzidetta disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione;
Visti i dati ISTAT sulla popolazione residente nel comune di Lipari al 31 dicembre 2001;
Visto il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 30 maggio 2003, nei locali di questo Assessorato regionale della sanità;
Ritenuto di dover sopprimere le sedi rurali di Panarea, Filicudi, Alicudi in quanto soprannumerarie e vacanti;
Considerato che nelle predette località il servizio è in atto assicurato da dispensari farmaceutici istituiti ai sensi del 1° comma, art. 6, legge n. 362/91;
Ritenuto che i provvedimenti istitutivi dei dispensari farmaceutici suindicati non sono conformi al disposto di cui alla citata normativa;
Visto l'art. 33 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, che prevede l'istituzione di presidi di emergenza a seguito della revoca degli anzidetti dispensari;
Considerato che, per ovviare all'interruzione del pubblico servizio di assistenza farmaceutica alla revoca di dispensari istituiti con i provvedimenti sopra indicati, potrà provvedersi non appena verranno contestualmente attivati gli istituendi presidi farmaceutici di emergenza;
Considerato, altresì, che le richieste in atto pervenute da parte dei titolari del comune di Lipari per l'istituzione dei predetti presidi sono insufficienti per assicurare il servizio in tutte le isole sopra indicate;
Acquisiti i pareri del comune, dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Messina in sede della conferenza dei servizi suindicata;
Ritenuto di dover procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie del comune di Lipari;
Considerato che, con il presente provvedimento, si intendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari pregressi e vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene determinata al 31 dicembre 2001 la pianta organica delle farmacie del comune di Lipari:
-  popolazione residente al 31 dicembre 2001: 10.556 abitanti;
-  sedi farmaceutiche spettanti: n. 2;
-  sedi farmaceutiche esistenti: n. 9, di cui n. 6 rurali;
-  sedi farmaceutiche funzionanti: n. 6 di cui n. 3 rurali (località: Canneto, Stromboli, Vulcano);
-  sedi farmaceutiche vacanti: n. 3 sedi rurali;
-  sedi farmaceutiche soprannumerarie: n. 7 di cui n. 3 vacanti;
-  delimitazione delle sedi farmaceutiche:
1ª sede urbana
-  titolare dr.ssa Cincotta Clotilde:
-  comprende l'abitato a monte della linea che segue la via Garibaldi, piazza Ugo di S. Onofrio, salita San Giuseppe; Maddalena da un lato, vico Selinunte fino all'incrocio dello stesso con via Emanuele.
2ª sede urbana
-  titolare dr. Finocchiaro Letterio:
-  comprende il territorio delimitato da corso Vittorio Emanuele fino a raggiungere la via S. Anna dal lato sud e dal lato nord fino a piazza Quattro Novembre, corso Umberto, via Maurolico, via Guglielmo Marconi.
3ª sede urbana
-  titolare dr. Mariano Sparacino:
-  comprende il territorio piazza Quattro Novembre e il restante corso Vittorio Emanuele; via Santa Lucia, via XXIV Maggio, piazza Mazzini, via Francesco Crispi, e tutta la parte est dell'abitato di corso Vittorio Emanuele.
4ª sede rurale
-  titolare dr.ssa Carmela Satta:
-  comprende il territorio della frazione di Canneto.
5ª sede rurale
-  titolare dr. Francesco Simone:
-  comprende il territorio dell'isola di Stromboli.
6ª sede rurale
-  titolare dr. Pietro Bonarrigo:
-  comprende il territorio dell'isola di Vulcano.

Art. 2

Le sedi farmaceutiche rurali site nelle isole di Panarea, Filicudi e Alicudi, vengono soppresse in quanto soprannumerarie e vacanti.

Art. 3

Con apposito successivo decreto, da emanarsi non appena verrà definito il procedimento per l'assegnazione dagli istituendi presidi farmaceutici di emergenza, si provvederà alla revoca dei dispensari in atto funzionanti nelle predette isole e alla contestuale istituzione dei presidi farmaceutici d'emergenza, ai sensi dell'art. 33, legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Lipari e all'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina per la pubblicazione nei rispettivi albi, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso e all'ordine provinciale dei farmacisti di Messina.
Palermo, 19 dicembre 2003.
  CITTADINI 

(2003.52.3198)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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