REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 GENNAIO 2004 - N. 3
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

AVVERTENZA

Si precisa che, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 2 del 9 gennaio 2004, la legge 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004", - pubblicata ad ogni fine legale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 30 dicembre 2003, n. 57 - è stata ripubblicata al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge e di quelle da essa richiamate e trascritte nelle relative note.

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 10 dicembre 2003.
Attuazione dei Protocolli d'intesa tra la Regione siciliana - Assessorato della sanità, e le Università degli studi di Catania, Messina e Palermo.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Visto il D.P.R. n. 25 del 27 gennaio 1998;
Visto il decreto legislativo n. 368/99, art. 44;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto legislativo n. 517/99;
Visto il D.C.P.M. del 24 maggio 2001;
Visti i Protocolli d'intesa, stipulati in data 18 novembre 2003, tra la Regione siciliana, Assessorato della sanità e le tre Università degli studi di Catania, Messina e Palermo, allegati al presente decreto;
Vista la nota prot. n. 51652 del 26 novembre 2003 dell'Università degli studi di Palermo, con la quale il magnifico rettore apporta una correzione all'allegato n. 2, pagina n. 33, del Protocollo d'intesa stipulato;
Ritenuto di accogliere la correzione proposta;
Ritenuto che occorre, pertanto, dare attuazione ai suddetti protocolli;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa esposto, si dà attuazione ai Protocolli d'intesa, stipulati in data 18 novembre 2003, tra la Regione siciliana, Assessorato della sanità e le tre università degli studi di Catania, Messina e Palermo, che fanno parte integrante del presente decreto, con la variazione alla dizione riportata nell'allegato n. 2, di pagina 33 del protocollo relativo all'Università di Palermo da "pediatria 2" in "pediatria e malattie infettive".
Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 dicembre 2003.
  CITTADINI 

Allegati
PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE SICILIANA E L'UNIVERSITA' DI CATANIA

L'anno 2003 il giorno 18 del mese di novembre, nei locali dell'Assessorato regionale della sanità, sono presenti la Regione siciliana nella persona dell'Assessore per la sanità prof. Ettore Cittadini e l'Università di Catania nella persona del magnifico rettore prof. Ferdinando Latteri.
Le parti convengono quanto segue:

Art. 1
Rapporti di collaborazione

1)  L'Università, sede primaria della formazione e della ricerca scientifica, estende la propria attività all'ambito assistenziale, considerata la stretta connessione tecnica fra insegnamento clinico e cura degli ammalati.
L'attività assistenziale è necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università ed è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale, in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca.
L'Università, in ragione dell'alto livello di preparazione scientifico tecnica dei suoi docenti, assicura, con le sue strutture e con il suo personale tecnico amministrativo e sanitario, un rilevante apporto al più efficace perseguimento della finalità assistenziale curativa; sicché nelle Facoltà di medicina e chirurgia, il fine didattico scientifico dell'Università è connesso a fine assistenziale del servizio sanitario nazionale.
2)  L'Università e la Regione promuovono la massima integrazione e collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, nel rispetto reciproco delle proprie competenze, al fine di perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione del personale medico e sanitario, dello sviluppo della ricerca medica e della qualità e dell'efficienza del servizio sanitario pubblico.
Le parti si impegnano alla reciproca informazione e consultazione concernenti le determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle rispettive attività, garantendo la piena responsabilizzazione di tutte le strutture interessate nella realizzazione di quanto attribuito alle relative competenze, conformemente ai tempi ed agli obiettivi programmati e concordati.
3)  In relazione a specifiche esigenze, la collaborazione tra Università e Regione si estende anche agli apporti di altre Facoltà.

Art. 2
Programmazione sanitaria

1)  L'Università contribuisce per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali alla elaborazione dei piani sanitari regionali, nonché alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca, di programmi di intervento e di modelli organizzativi delle strutture e delle attività assistenziali necessarie allo svolgimento della formazione e della ricerca.
2)  La Regione tiene conto nella elaborazione e nella stesura di proposte per la formulazione del piano sanitario regionale o di altri documenti o progetti concernenti la programmazione attuativa regionale e locale dei programmi di sviluppo delle Facoltà di medicina e chirurgia e dei suoi corsi di studio, deliberati ed approvati dagli organi collegiali di ateneo.
3)  Nella programmazione sanitaria, la Regione terrà conto delle intese raggiunte con l'Università per le attività di didattica e di ricerca programmate dalla Facoltà di medicina e chirurgia.
4)  Al fine di raggiungere le intese di cui al precedente comma, viene istituita una commissione paritetica Regione-Università composta da 6 membri, di cui 3 nominati dall'Assessore regionale per la sanità e 3 dai rettori dell'Università.
La detta commissione potrà formulare proposte per la redazione del piano sanitario regionale ovvero di altri documenti concernenti la programmazione sanitaria, nel rispetto delle determinazioni di cui ai commi precedenti.
5)  La Regione, prima dell'adozione o dell'adeguamento del piano sanitario regionale acquisirà il parere delle Università per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca.
Il parere si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Eventuali determinazioni difformi dal parere saranno dalla Regione motivate.

Art. 3
Programmazione aziendale

1)  Per realizzare l'integrazione tra attività di didattica, di ricerca ed assistenziale, dovrà essere garantita la concertazione tra la Facoltà di medicina e chirurgia e le aziende ospedaliero-universitarie di riferimento di cui al successivo articolo.
2)  La programmazione concordata delle attività della Facoltà di medicina e chirurgia con le attività dell'azienda ospedaliero-universitaria è affidata alle intese raggiunte tra l'Università e azienda ospedaliero-universitaria, tenendo conto dei programmi di sviluppo.
3)  Nella programmazione dell'attività assistenziale, le aziende di cui al successivo articolo terranno conto della programmazione concordata di cui al precedente comma.
4)  Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'organo di indirizzo di cui all'art. 8 del presente protocollo tiene conto della programmazione concordata di cui al secondo comma, verificandone la corretta attuazione da parte dell'azienda di cui al successivo articolo.
5)  L'atto aziendale, di cui all'art. 9 del presente protocollo, è adottato nel rispetto delle indicazioni della programmazione concordata tenendo conto delle proposte dell'organo di indirizzo di cui all'art. 8.

Art. 4
Aziende ospedialiero-universitarie

1)  Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e per un periodo sperimentale di 4 anni, sono individuate le seguenti aziende ospedaliero-universitarie:
a)  Azienda policlinico dell'Università di Catania (azienda ospedaliero-universitaria integrata con il servizio sanitario nazionale);
b)  Azienda ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino (azienda ospedaliera-universitaria integrata con l'Università).
2)  Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono individuate le seguenti strutture pubbliche presso cui hanno sede specifiche strutture essenziali per l'attività didattica:
a)  Azienda ospedaliera Garibaldi - S. Luigi-Currò - Ascoli Tomaselli;
b) Azienda ospedaliera Cannizzaro;
c)  Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania;
d)  Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa;
e)  Azienda ospedaliera ospedale civile Maria Paternò Arezzo.
3)  Qualora non siano disponibili strutture nelle aziende ospedaliere-universitarie ed in via subordinata nelle altre strutture pubbliche, le Università e la Regione concorderanno l'eventuale utilizzazione, tramite l'azienda ospedaliero-universitaria integrata con il sistema sanitario, di ulteriori strutture assistenziali private accreditate anche mediante progetti di sperimentazione gestionale.
Le aziende ospedaliero-universitarie possono divenire sede di sperimentazione organizzativa e gestionale nei rapporti Regione-Università, anche per le finalità di cui all'art. 9bis del decreto legislativo n. 502/92. Ciò in particolare per quanto concerne gli interventi di collaborazione con privati, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero con altre strutture sanitarie, pubbliche o private accreditate, nelle quali svolgere attività assistenziali essenziali ai fini didattici e formativi.
4)  Resta inteso che altre strutture funzionali alle attività dei corsi di specializzazione e dei diplomi universitari o dei corrispondenti corsi di laurea di primo livello saranno individuate in applicazione di quanto stabilito nel successivo art. 11.

Art. 5
Parametri per l'individuazione delle attività integrate

1)  Al fine di individuare le attività assistenziali coerenti e necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'Università, le parti con il presente protocollo ne definiscono i parametri per tipologia e volume.
In particolare, l'individuazione della tipologia delle attività assistenziali funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della Facoltà di medicina e chirurgia è oggetto della programmazione concordata di cui al precedente art. 3.
Il volume delle dette attività deve essere adeguato al numero programmato degli iscritti al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, ai sensi del 1° comma dell'art. 3 del D.P.C.M. 24 maggio 2001, avuto riguardo alla formazione degli specializzandi e del personale sanitario ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, D.P.C.M. 24 maggio 2001.
Nella determinazione del volume, si dovrà altresì tenere conto dell'attività formativa e di ricerca del personale universitario sia nei settori ordinari, sia in quelli di natura sperimentale ed innovativa, avuto riguardo all'evoluzione della ricerca biomedica ed alle esigenze della sanità pubblica.
2)  Per le strutture di degenza, il numero dei posti letto, a regime, è determinato in rapporto:
a)  al numero degli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina e chirurgia nell'anno accademico 2003-2004, nella misura di 3 posti letto per ogni studente;
b)  l'ulteriore fabbisogno delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7 del D.P.C.M. 24 maggio 2001, è determinato in misura di 1,5 posti letto per iscritto al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia nell'anno accademico 2003-2004.
3)  Per il periodo di sperimentazione, le parti si impegnano a mantenere almeno il numero complessivo e la distribuzione dei posti letto già previsti ed indicato come convenzionati nel precedente protocollo di intesa e nei relativi accordi attuativi.
Durante questo quadriennio, il numero complessivo di posti letto nelle 3 Aziende policlinico dell'Università di Palermo, Catania e Messina non può superare il numero di posti letto stabilito dalla delibera della Giunta regionale n.135 del 7 maggio 2003. Durante il suddetto quadriennio, per l'Azienda policlinico di Catania, che è in fase di espansione la progressiva attivazione di nuovi posti letto deve avvenire per contestuale trasferimento e soppressione di ugual numero di posti letto delle altre aziende di cui al secondo comma dell'art.4 del presente protocollo.
4)  La Regione, tramite le aziende ospedaliere universitarie e le altre strutture pubbliche individuate nell'art. 4 del presente protocollo, nonché quelle private accreditate e le Università si impegnano a procedere gradualmente, in applicazione dei superiori criteri, al progressivo adeguamento della dotazione dei posti letto alle necessità didattiche, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e locale. Tale adeguamento, da conseguirsi comunque entro il periodo di sperimentazione, sarà sottoposto a continua verifica da parte della commissione paritetica di cui al precedente art. 2.
Pur tuttavia, in considerazione dell'attivazione nella provincia di Ragusa ad opera dell'Università degli studi di Catania del corso di laurea in medicina e chirurgia, è consentita, attraverso specifiche convenzioni, l'utilizzazione, ai fini della formazione e della ricerca, dei posti letto delle unità operative delle Aziende ospedaliere e sanitarie della provincia di Ragusa.

Art. 6
Strutture assistenziali

1)  Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, le strutture assistenziali funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della Facoltà di medicina e chirurgia sono individuate anche tenendo conto delle funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di specializzazione, dei nuovi corsi di laurea e, in via transitoria, dei corsi di diploma universitario delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
2)  La tipologia ed il numero delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della Facoltà di medicina e chirurgia, sono individuate nelle Aziende ospedaliere universitarie e nelle altre strutture pubbliche e private, di cui al precedente art. 4 e sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 7
Organizzazione interna delle aziende

1)  L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie di cui al precedente art. 4, al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e settori scientifico-disciplinari.
I dipartimenti ad attività integrata (D.A.I.) sono individuati in sede di programmazione tra l'Università e le aziende di cui al precedente art. 4, tenendo conto del collegamento tra il programma di sviluppo della Facoltà di medicina e chirurgia e la programmazione aziendale.
2)  Il dipartimento ad attività integrata è un centro unitario di responsabilità e di costo e garantisce l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie ad esso assegnate dal servizio sanitario nazionale e dall'Università.
I dipartimenti ad attività integrata assorbono progressivamente i dipartimenti misti entro il termine di durata del presente protocollo.
3)  I D.A.I. possono assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, anche attraverso il pieno e paritario inserimento delle funzioni, attività, risorse e responsabilità assistenziali nel dipartimento universitario, purché nella costituzione vi sia il rispetto dei seguenti criteri ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 24 maggio 2001:
a)  omogeneità dell'attività assistenziale ai settori scientifico - disciplinari;
b)  presenza del personale e di mezzi universitari.
Eventuali risorse apportate dai D.U. ai D.A.I. rientrano tra i conferimenti dell'Università all'azienda.
4)  Con l'atto aziendale di cui al successivo art. 9, vengono costituiti i D.A.I., tenendo conto dei criteri indicati al precedente comma.
I rapporti funzionali tra dipartimenti ad attività integrata, dipartimenti universitari e dipartimenti assistenziali devono tenere conto del collegamento tra programma di sviluppo della Facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale.
5)  I D.A.I. sono costituiti da strutture complesse, da strutture semplici e da programmi infradipartimentali, individuati nell'atto aziendale, tenuto conto delle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca.
6)  Fermi restando gli attuali incarichi di direzione delle strutture complesse, i nuovi incarichi di direzione delle strutture complesse sono attribuiti dal direttore generale, d'intesa con il rettore, sentito il direttore del dipartimento, tra i docenti universitari ovvero, limitatamente sia alle aziende di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 517/99, sia alle strutture complesse delle altre aziende di cui al secondo comma del precedente art. 4 in cui si realizza l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, tra i docenti universitari o tra dirigenti ospedalieri. Nella prima applicazione, se non sono ancora costituiti i D.A.I., si prescinde dal parere del direttore del dipartimento.
Nelle strutture semplici, il responsabile è scelto dal direttore generale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, tra i docenti universitari ovvero, limitatamente sia alle aziende di cui all'art.2, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 517/99, sia alle strutture semplici delle aziende di cui al secondo comma del precedente art. 4, in cui si realizza l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, tra i docenti universitari o tra i dirigenti ospedalieri.
La responsabilità e la gestione di programmi infradipartimentali è affidata dal direttore generale, d'intesa con il rettore e sentito il preside della Facoltà e il direttore del dipartimento, ai professori universitari.
Possono essere, altresì, previsti programmi interdipartimentali, finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca di più dipartimenti (D.A.I. D.U. e D.A.), con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.
7)  Il direttore del dipartimento ad attività integrata è nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore ed è scelto tra i docenti universitari responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento, sulla base dei requisiti di capacità gestionale ed organizzativa, esperienza professionale e curriculum didattico e scientifico. Il direttore del dipartimento rimane comunque titolare della struttura complessa cui è preposto.
8)  Il direttore del D.A.I. ha la responsabilità della razionale e corretta gestione e programmazione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti e per la soddisfazione delle peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche.
9)  In ciascuna azienda ospedaliera universitaria e nelle aziende ove opera il personale medico universitario dovrà essere istituito un collegio tecnico con il compito di procedere per il personale universitario e per le figure equiparate alle valutazioni ed alle verifiche previste dalla normativa vigente per il personale del servizio sanitario nazionale.
Il collegio tecnico è disciplinato, ai sensi del comma 13 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517/99, dall'atto aziendale secondo le seguenti modalità:
a)  è costituito da 3 membri nominati d'intesa tra rettore e direttore generale, di cui un dirigente sanitario di secondo livello ospedaliero o universitario equivalente un docente universitario ed un docente universitario di altra Università;
b)  le valutazioni devono essere effettuate ogni quinquennio nonché, per gli incarichi già affidati, devono essere effettuate a decorrere dal 5° anno successivo all'adozione dell'atto aziendale sottoscritto in applicazione del presente protocollo;
c)  le valutazioni devono essere formulate sulla base di criteri definiti dall'organo di indirizzo di cui al successivo art. 8, tenendo conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti.
10)  Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 517/99, anche nell'Azienda policlinico di cui all'art.4, comma 1, possono essere costituiti i dipartimenti assistenziali di cui all'art. 17bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, qualora l'attività assistenziale non sia funzionale all'attività di didattica e di ricerca.
11)  Il direttore dei dipartimenti assistenziali ove sono presenti strutture a direzione universitarie è nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore ed è scelto tra i responsabili delle strutture complesse.

Art. 8
Organi delle aziende

1)  Sono organi delle aziende di cui all'art. 4, comma 1, del presente protocollo:
a)  il direttore generale;
b)  il collegio sindacale;
c)  l'organo di indirizzo.
2)  Il direttore generale è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'Università. Limitatamente al periodo quadriennale di sperimentazione, il direttore generale, nell'Azienda policlinico, è nominato dal rettore d'intesa con la Regione; mentre nell'azienda di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 517/99, è nominato dalla Regione, d'intesa con il rettore.
Con separato atto, stipulato d'intesa tra il rettore e l'Assessore regionale per la sanità, verranno disciplinati i procedimenti di verifica dei risultati dell'attività del direttore generale e le relative procedure di conferma e revoca.
3)  Il collegio sindacale è composto da 5 membri designati 1 dalla Regione, 1 dal Ministro dell'economia e delle finanze, 1 dal Ministro della salute, 1 dal Ministro dell'istruzione università e ricerca scientifica ed uno dal rettore dell'Università.
Al collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
4)  L'organo di indirizzo è composto da 4 membri di cui 1 è il preside della Facoltà di medicina e chirurgia, componente di diritto; gli altri componenti sono nominati rispettivamente 1 dal rettore e 2 dall'Assessore regionale per la sanità e sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari. Per l'intesa che in questa sede si raggiunge, il preside della Facoltà di medicina e chirurgia è il presidente dell'organo.
In caso di parità di voti su specifica deliberazione, prevale la proposta che vota il presidente.
Il direttore generale partecipa ai lavori dell'organo senza diritto di voto. Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla normativa vigente.
Gli organi d'indirizzo sono da rinnovare a partire dalla stipula del presente protocollo.

Art. 9
Atto aziendale e rilevanti atti di gestione

1)  L'atto aziendale, adottato ed eventualmente modificato e/o integrato d'intesa tra rettore e direttore generale secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 24 maggio 2001, è atto di diritto privato necessario per l'esercizio delle attività delle Aziende ospedaliere-universitarie.
L'atto aziendale trova fondamento nel presente protocollo di intesa che è chiamato ad attuare.
2)  L'atto aziendale deve:
a)  disciplinare l'organizzazione delle aziende ospedaliero-universitarie, in modo da assicurare, in sintonia con il programma di sviluppo della Facoltà di medicina e chirurgia, il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche, in un quadro di coerente integrazione con l'attività assistenziale;
b)  contenere l'elencazione delle strutture complesse che compongono i dipartimenti ad attività integrata, indicando quelle a direzione universitaria, nel rispetto di quanto previsto dal presente protocollo, nonché l'elencazione concordata con l'Università delle strutture semplici e dei programmi infra o intradipartimentale, di cui al comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517/99, funzionali alle esigenze delle attività di didattica e di ricerca della Facoltà di medicina e chirurgia;
c)  regolamentare la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata, nonché i rapporti tra questi, i dipartimenti universitari ed i dipartimenti assistenziali, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 7 del presente protocollo;
d)  prevedere l'eventuale costituzione e modalità di funzionamento dei dipartimenti assistenziali di cui all'art. 7, comma 10, del presente protocollo;
e)  disciplinare il collegio tecnico di cui all'art. 7, comma 9, del presente protocollo, secondo le modalità indicate nello stesso articolo;
f)  definire le procedure per la realizzazione dell'intesa tra il direttore generale ed il rettore relativa all'attribuzione e la revoca dell'incarico di direttore di dipartimento ad attività integrata, di direttore di struttura complessa a direzione universitaria e di responsabile dei programmi infra o interdipartimentali, tenendo conto delle esigenze formative e di ricerca oltre che di quelle assistenziali;
g)  individuare, in conformità al presente protocollo, il personale universitario che svolge attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie, nonché l'afferenza dello stesso ai dipartimenti ad attività integrata, assicurando, in linea di massima, la coerenza tra settore scientifico disciplinare di inquadramento e l'attività del dipartimento;
h)  individuare, in conformità al presente protocollo, il personale tecnico amministrativo che svolge, presso l'azienda ospedaliero-universitaria, attività di supporto all'assistenza;
i)  definire le modalità di nomina del comitato dei garanti di cui all'art. 10, comma 6, del presente protocollo.
3)  Quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, si applica, altresì, all'atto aziendale delle altre strutture pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente protocollo, limitatamente ai dipartimenti ad attività integrata ed alle strutture complesse e semplici in cui si realizza l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
4)  Per l'adozione dei piani attuativi locali del piano sanitario regionale, dei piani e programmi pluriennali di investimento, del bilancio economico preventivo e del bilancio d'esercizio, l'azienda ospedaliero-universitaria acquisisce, tramite il rettore, il preventivo parere dell'Università, che lo rende, tenendo conto del ruolo centrale della Facoltà di medicina e chirurgia. Il parere dell'Università si intende espresso in senso favorevole, qualora non pervenga entro 60 giorni dalla trasmissione al rettore della proposta.
5)  Allo stesso modo si procede per l'adozione di rilevanti atti di gestione che possono incidere sulle attività assistenziali ritenute essenziali ai fini della didattica e della ricerca.
6)  Quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5, si applica alle altre strutture pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente protocollo, limitatamente ai dipartimenti ad attività integrata ed alle strutture complesse e semplici in cui si realizza ltra attività assistenziale, didattica e di ricerca.

Art. 10
Personale

1)  Le dotazioni organiche delle aziende di cui al precedente art. 4, sono determinate con l'atto aziendale in armonia con le disposizioni vigenti.
2)  Al fine della determinazione della dotazione organica e della programmazione dell'attività delle singole strutture complesse, per quantificare l'impegno assistenziale dell'Università, si deve considerare che il personale docente universitario concorre al perseguimento globale delle finalità di didattica, ricerca ed assistenza, in relazione alle posizioni funzionali rivestite.
In particolare, il numero delle unità sarà calcolato come se ogni docente universitario avesse una valenza di impiego sanitario tendenziale al 50% del suo debito orario per attività assistenziali.
3)  Il personale universitario, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, assume i diritti ed i doveri previsti dalle norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, fatte salve per il personale docente le norme del proprio stato giuridico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni.
4)  Il controllo dell'impegno orario del personale universitario, basato su sistemi di rilevazione obiettivi (controllo orario con tesserino magnetico), viene regolamentato dall'Università con appositi accordi con le aziende ospedaliere.
5)  Nell'organizzazione dell'attività complessiva dei dipartimenti e nella gestione delle relative attribuzioni, le strutture sanitarie di cui all'art. 4 del presente protocollo e l'Università, nel rispetto delle vigenti norme, si impegnano a non effettuare distinzioni tra il personale universitario e quello non universitario presente nella medesima struttura.
Parimenti i benefici economici derivanti al personale universitario dall'attività assistenziale saranno corrisposti con i medesimi tempi e le stesse modalità adottate per il personale ospedaliero.
Le strutture sanitarie di riferimento, di cui all'art. 4 del presente protocollo, dovranno, altresì, predisporre spazi adeguati al fine di consentire al personale universitario l'esercizio delle attività libero professionali e dovranno permettere, altresì, l'attività per conto terzi regolata dall'art. 66 del D.P.R. n. 382/80, fermo restando il ristoro degli oneri sopportati dall'azienda.
6)  I professori ed i ricercatori universitari e le figure universitarie equiparate che svolgono attività assistenziale, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni loro attribuite, sono responsabili dei risultati assistenziali conseguiti. Essi rispondono dell'adempimento dei doveri assistenziali al direttore generale.
A tal fine, ai sensi e secondo la procedura prevista dall'art. 5, comma 14, del decreto legislativo n. 517/99, presso ciascuna Azienda ospedaliera universitaria è istituito un comitato di garanti composto da 3 membri: di cui uno è il preside della Facoltà di medicina e chirurgia che assume le funzioni di presidenza, gli altri 2 sono nominati d'intesa dal rettore e dal direttore generale.
Il parere reso dal comitato, ai sensi del citato art. 5, comma 14, deve essere espresso tenendo conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti universitari.
7)  L'orario settimanale di servizio di ciascun docente e ricercatore universitario, per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e di assistenza, globalmente considerato, è pari all'impegno orario minimo previsto dai contratti di lavoro delle distinte aree della dirigenza del servizio sanitario nazionale, fermo restando che l'attività assistenziale dovrà svolgersi in coerenza con le previsioni di cui al precedente comma 2.
8)  La distribuzione dell'orario ordinario e straordinario di attività dei professori e dei ricercatori universitari nonché delle figure universitarie equiparate, deve tenere conto del piano di lavoro della struttura di appartenenza e della programmazione dell'attività didattica e di ricerca e delle necessarie attività assistenziali. D'intesa con la direzione sanitaria dell'azienda, l'orario di servizio di ogni singolo medico universitario può prevedere, entro il monte orario fissato, una distribuzione differenziata nelle singole giornate.
Sentiti i responsabili delle singole strutture, la direzione sanitaria determina preventivamente le eventuali ore di straordinario, nonché le prestazioni di turni di guardia o di reperibilità effettuate dai docenti universitari e figure ad essi equiparate.
9)  Ai docenti universitari ed alle figure ad essi equiparate si riconosce, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 517/99 e del D.P.C.M. 24 maggio 2001, in aggiunta al trattamento economico erogato dall'Università:
a)  un ulteriore trattamento graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico (indennità di posizione);
b)  un ulteriore trattamento graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale, gestionale ed organizzativa nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale didattica e di ricerca, valutati secondo parametri di efficacia, adeguatezza ed efficienza (indennità di risultato).
Ove ricorrano i presupposti di legge, al personale docente ed alle figure universitarie equiparate, spetta, altresì, l'indennità di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 517/99 (indennità di esclusività del rapporto) nonché i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro (indennità di rischio radiologico, indennità di turno etc.) ovvero al raggiungimento di obiettivi predefiniti.
L'importo dei suddetti trattamenti viene attribuito mensilmente dall'azienda all'Università e da questa ai docenti universitari ed alle figure ad essi equiparate.
Le indennità di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 517/99, sono erogate nei limiti e con le modalità previste dall'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 517/99 e dall'art. 3, comma 4, D.P.C.M. 24 maggio 2001; in ogni caso per i 5 anni successivi all'entrata in vigore del presente protocollo, ogni docente universitario e le figure ad esso equiparate non potranno percepire una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 517/99.
10)  Con riferimento al personale medico universitario di ruolo, di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 382/80, l'Università e la Regione, ai sensi dell'art. 15nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, definiscono per il periodo di sperimentazione le seguenti modalità e limiti per lo svolgimento di specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività di didattica e di ricerca.
Il personale medico docente universitario in fuori ruolo non può svolgere attività assistenziale.
Il personale medico docente universitario, che va in pensione o in fuori ruolo o che ha superato il 70° anno di età, cessa dallo svolgimento delle attività assistenziali nonché dall'incarico di eventuale direzione di struttura.
Almeno 3 mesi prima della data di raggiungimento del 70° anno di età, il personale di ruolo, interpellato dal direttore generale, formula le proposte relative alle specifiche attività assistenziali che lo stesso considera strettamente correlate all'attività di didattica e di ricerca e che svolgerà dopo il superamento del limite di età di 70 anni e fino all'immissione in fuori ruolo.
In sede di prima applicazione del presente protocollo, per il personale di ruolo che abbia già raggiunto il detto limite di età, il termine di 3 mesi decorre dalla stipula del presente accordo.
Il direttore generale ed il rettore, sulla base delle proposte formulate definiscono e formalizzano, sentito il direttore del dipartimento, le specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività di didattica e di ricerca che lo stesso dovrà svolgere.
Anche in mancanza di proposte dell'interessato, il direttore generale ed il rettore d'intesa comunicano, comunque, le proprie determinazioni entro la data del superamento del suddetto limite di età.
Al suddetto personale di ruolo che ha superato il 70° anno di età e fino a quando rimane in ruolo, è consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, secondo le modalità previste per l'attività istituzionale.
11.  Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione del personale non docente e la relativa retribuzione, l'Università e la Regione concordano di attenersi a quanto previsto dall'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Università del 9 agosto 2000 e successive modifiche.
A far data dalla sottoscrizione dei presenti protocolli d'intesa, gli ulteriori provvedimenti inerenti alla utilizzazione del personale universitario non docente presso l'azienda sono adottati dal direttore generale, secondo criteri definiti nell'atto aziendale, in conformità alla disciplina vigente per il corrispondente personale dipendente dal servizio sanitario nazionale, in particolare per quanto concerne il possesso dei necessari titoli di studio e professionali per l'accesso all'area della dirigenza.
Detto personale è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di pertinenza e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito orario, secondo le previsioni dei contratti collettivi a loro applicabili.
Il personale non docente, nel caso di gravi mancanze ai doveri connessi all'attività assistenziale, risponde al direttore generale, secondo la disciplina prevista per il personale di pari funzioni del servizio sanitario nazionale.
Il direttore generale applicherà le eventuali sanzioni su parere conforme di un'apposita commissione di disciplina, istituita a tal fine presso ciascuna azienda ospedaliera universitaria.
La commissione è composta da 3 membri, di cui 2 sono nominati d'intesa tra rettore e direttore generale dell'azienda e 1 è nominato dal rettore che ne assume le funzioni di presidenza.
12.  Il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale che opera nei dipartimenti ad attività integrata, impegnato in attività didattica, accede ai fondi di ateneo, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, previa deliberazione dei competenti organi accademici.
L'azienda policlinico, compatibilmente con le disponibilità del proprio bilancio, è autorizzata a svolgere, secondo la normativa vigente per il personale del servizio sanitario nazionale, le procedure di reclutamento o di mobilità per l'assunzione del personale del comparto sanità. Il suddetto personale, una volta assunto, non assume lo status di dipendente universitario, dovendo il relativo rapporto di lavoro intendersi costituito direttamente con l'azienda.
La dotazione organica ed eventuali modifiche o integrazioni della stessa sono adottate dal direttore generale previo parere del rettore, ferme restando le modalità di controllo e vigilanza da parte dell'Amministrazione regionale previste dalla normativa vigente.
Il personale del servizio sanitario nazionale è disciplinato dalle disposizioni vigenti per l'area di rispettiva pertinenza ed ha diritto all'applicazione di tutti gli istituti contrattuali previsti dai contratti nazionali di lavoro per il personale della dirigenza e del comparto del servizio sanitario nazionale.
Tale personale svolge le proprie attività nelle strutture cui è assegnato, rispondendone al direttore generale, ed è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di pertinenza e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito orario. Nel caso di gravi mancanze ai doveri connessi all'attività svolta, il personale risponde al direttore generale che applicherà le eventuali sanzioni con le modalità previste nei vigenti contratti nazionali di lavoro per il personale del servizio sanitario nazionale.

Art. 11
Formazione degli specializzandi e del personale infermieristico tecnico e della riabilitazione e della prevenzione

1)  Le Università e la Regione promuovono la massima integrazione e collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, al fine di perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione degli specializzandi, nonché della formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione.
L'integrazione tra l'Università e la Regione attinente alla funzione formativa e di ricerca ed all'attività assistenziale comprende anche le attività di formazione post specialistica previste dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche. In particolare, la Regione può avvalersi dell'Università ai fini dell'organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3bis, comma 4, del decreto legislativo n. 502/92. Si concorda altresì che le strutture indicate nell'art. 4 del presente protocollo rientrano quelle di cui all'art. 16sexies del decreto legislativo n. 502/92.
2)  La programmazione della formazione specialistica e della formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione deve essere realizzata sulla base dei fabbisogni rilevati, secondo la disciplina vigente in materia, promovendo le scelte conformi alla normativa comunitaria.
Al fine della programmazione della formazione di cui sopra, è istituita una commissione paritetica, con funzioni propositive, formata dai presidi delle Facoltà di medicina e chirurgia delle Università siciliane e da 3 dirigenti nominati dall'Assessore regionale per la sanità.
3)  In attuazione dei rapporti di collaborazione di cui ai precedenti commi, le aziende interessate mettono a disposizione dell'Università strutture, personale ed attrezzature al fine di consentire l'espletamento delle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali, ivi compresi i correlativi servizi generali per gli studenti ed i docenti.
4)  Le strutture, il personale e le attrezzature necessarie per l'attività dei corsi di specializzazione e dei diplomi universitari o dei corrispondenti corsi di laurea di primo livello, saranno individuate nei successivi accordi attuativi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6, del decreto legislativo n. 502/92, tenendo conto della tipologia e dei volumi dell'attività assistenziale necessaria per la formazione degli specializzandi e del personale sanitario.
5)  La tipologia delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della formazione degli specializzandi e del personale sanitario è individuata in base ai relativi ordinamenti didattici ed alla normativa vigente. Le previsioni poste al riguardo dai protocolli d'intesa vigenti alla data di sottoscrizione del presente atto sono fatte salve, ove compatibili con la vigente normativa di legge.
Il volume delle dette attività è adeguato al numero previsto dallo statuto di ciascuna delle scuole di specializzazione attivata presso l'ateneo nonché al numero degli iscritti al primo anno di ciascun corso di diploma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione o dei corrispondenti corsi di laurea di primo livello.
6)  In attesa delle disposizioni vigenti in ordine ai requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che la compongono e degli standard di accreditamento, le strutture sanitarie già convenzionate con le Università, di cui all'art. 4 del presente protocollo, sono da ritenersi individuate e quindi temporaneamente accreditate, limitatamente alle funzioni connesse alla formazione, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 24 maggio 2001.
7)  E' istituito l'Osservatorio regionale di cui all'art. 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, composto da 3 dirigenti medici ospedalieri scelti dalla Regione e dai 3 presidi della Facoltà di medicina e chirurgia, nonché da 3 direttori delle scuole di specializzazione delle Facoltà di medicina e chirurgia, ciascuno dei quali scelto dal rispettivo rettore, e da 3 rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti nel numero di 1 per ciascuna Università, fra gli iscritti alle scuole di specializzazione delle Facoltà di medicina e chirurgia, secondo le modalità stabilite dal rispettivo ateneo.
Il presidente dell'Osservatorio regionale è uno dei presidi delle Facoltà di medicina e chirurgia dagli stessi designato.
8)  Le Università, per consentire la partecipazione del personale del servizio sanitario regionale alla didattica, possono avvalersi per lo svolgimento degli insegnamenti tecnico pratici al responsabile della struttura coinvolta per la formazione degli specializzandi. Può, inoltre, affidare funzioni di tutor ai dirigenti nelle strutture coinvolte per la formazione degli specializzandi.
Le Università assicurano, altresì, l'insegnamento delle discipline previste dagli ordinamenti didattici anche con il personale afferente alla sede dei corsi di formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, purché in possesso dei requisiti ritenuti idonei dal consiglio di Facoltà di medicina e chirurgia, tenendo conto dell'esperienza didattico scientifica acquisita. L'attribuzione degli insegnamenti dovrà avvenire annualmente previo avviso pubblico in conformità alla normativa vigente.
9)  Al personale infermieristico o dell'area tecnica o della riabilitazione del servizio sanitario regionale, in possesso del massimo livello di formazione professionale, ed in mancanza di questo requisito, al personale a cui, per attività professionale svolta, sia riconosciuta competenza, capacità, esperienza quinquiennale di servizio nell'ambito della formazione e che sia ritenuto dotato di capacità didattico pedagogica, possono essere affidate funzioni di tutor al fine di assistere ed orientare gli studenti dei diplomi universitari e dei corrispondenti corsi di laurea di primo livello.
10)  In conformità alle vigenti disposizioni, la Regione potrà finanziare la formazione medico specialistica, in eccedenza alle assegnazioni deliberate in sede nazionale dagli organi competenti.
La Regione potrà, altresì, finanziare borse di studio o assegni di frequenza in favore della formazione per il personale sanitario.
11)  Ai sensi dell'art. 16sexies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, la Regione indica l'azienda policlinico quale struttura di coordinamento delle attività svolte nella formazione degli specializzandi e degli studenti dei corsi di laurea e, in via transitoria, nei corsi di diploma universitario delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
12)  L'attuazione del presente articolo è rimessa alla stipula di appositi accordi tra le Università e le strutture sanitarie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92.
13)  Le parti convengono che fino a quando non saranno sottoscritti i nuovi accordi attuativi, resta in vigore il precedente protocollo con i relativi accordi attuativi.

Art. 12
Apporto dell'Università al sostentamento delle aziende

1)  Le Università concorrono alle attività correnti delle aziende ospedaliere universitarie con l'apporto di personale docente e non docente di cui all'art. 10 del presente protocollo nonché con l'apporto di beni mobili ed immobili.
2)  Le Università concedono alle aziende policlinico l'uso gratuito dei beni mobili ed immobili dalle stesse attualmente utilizzati, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'azienda e con vincolo di destinazione ad attività assistenziale.
Alla cessazione della destinazione all'attività assistenziale i beni rientrano nella piena disponibilità dell'Università.
Tali beni saranno specificamente individuati con separato atto stipulato tra Università ed azienda con il quale sarà anche dettagliatamente disciplinato l'uso di tali beni. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, rimangono in vigore le precedenti determinazioni adottate in merito dai competenti organi dell'Università.
3)  Le aziende policlinico subentrano, fino alla loro scadenza, nei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con l'Università e stipulati per le esigenze della medesima azienda.
4)  Gli oneri sostenuti dall'Università per la retribuzione del personale universitario inserito nelle attività assistenziali e per le immobilizzazioni e per le attrezzature universitarie utilizzate anche per l'assistenza devono essere rilevati nell'analisi economica e finanziaria dell'azienda ed evidenziati nei rispettivi atti di bilancio.

Art. 13
Finanziamento regionale

1)  Le aziende ospedaliere universitarie e le aziende ospedaliere Garibaldi - S. Luigi-Currò - Ascoli Tomaselli e Cannizzaro, sono classificate nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e, pertanto, la Regione si impegna ad applicare la tariffazione delle prestazioni secondo il DRG stabilito per i presidi a più elevata complessità assistenziale.
2)  La Regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, corrispondendo annualmente alle Aziende ospedaliero-universitarie una integrazione pari al 5% della valorizzazione annua dell'attività assistenziale complessiva (DRG).
Alle strutture complesse a direzione universitaria delle aziende di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente protocollo, è riconosciuto quanto stabilito nel comma precedente.
3)  Tali risorse sono evidenziate negli atti di bilancio aziendale e saranno impiegate per obiettivi di qualificazione dell'integrazione tra le attività didattiche, scientifiche ed assistenziali approvate dall'Assessorato regionale della sanità sentiti il rettore ed il direttore generale.
4)  La Regione erogherà, in maniera prioritaria, alle aziende di cui al precedente art. 4, ulteriori finanziamenti per le funzioni non tariffabili in materia di ricerca scientifica, come previsto dalla normativa nazionale in tema di finanziamento delle attività sanitarie.
L'Università concorderà con la Regione l'attuazione di progetti di ricerca, finanziati dalla Regione, finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche da applicare al settore sanitario, di nuovi istituti di gestione, anche sperimentali, nonché di modelli organizzativi ed informativi.
5)  Nel caso in cui la Regione erogherà alle altre aziende ospedaliere presenti nel territorio ulteriori finanziamenti per alcune attività assistenziali specifiche (emergenza, alta specialità, etc.), provvederà a corrispondere ciò anche alle aziende ospedaliero-universitarie.

Art. 14
Compartecipazione della Regione e dell'Università ai risultati di gestione

1)  Concluso il periodo quadriennale di sperimentazione, la Regione e l'Università compartecipano ai risultati di gestione per quote percentuali da determinarsi con successivo accordo.
Tale accordo dovrà, altresì, prevedere l'adeguamento dei criteri di compartecipazione previsti dall'art. 10, comma 4, del D.P.C.M. 24 maggio 2001.
2)  Determinate le quote di partecipazione ai risultati di gestione, in caso di risultati finanziari negativi nella gestione dell'azienda, quest'ultima deve provvedere al ripiano degli stessi entro il biennio successivo a quello di loro rilevazione, pena la decadenza del direttore generale. Per i risultati finanziari negativi superiori ad una quota di disavanzo pari al 10% della spesa corrente cumulato anche in più esercizi, la Regione e l'Università concordano appositi piani di rientro poliennali che devono tenere conto delle responsabilità di gestione relative alle distinte funzioni di governo delle attività assistenziali e di governo delle attività di didattica e di ricerca.
La redazione dei piani di rientro è affidata alla commissione paritetica di cui al precedente art. 2.
3)  In caso di mancato accordo, l'Assessore regionale per la sanità ed il rettore, sentito il comitato regionale di coordinamento dell'Università di cui al D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, valutano concordemente l'opportunità di procedere alla disdetta del presente protocollo per la parte concernente l'azienda ospedaliero-universitaria interessata ed in tale ipotesi nomineranno d'intesa un commissario per la gestione dell'azienda stessa.
4)  Gli eventuali risultati finanziari positivi di gestione del l'azienda sono utilizzati per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse didattico scientifico ed assistenziale al fine di sviluppare la qualità delle prestazioni e della ricerca scientifica, detratta la quota destinata al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti prevista dai piani di rientro concordati.
Per l'Azienda ospedali Vittorio Emanuele - Ferrarotto e S. Bambino, l'Università e la Regione d'intesa possono provvedere alla nomina di apposito commissario con il compito di accertare le attività e le passività relative alla gestione dell'assistenza sanitaria negli esercizi finanziari degli anni 2001 e precedenti.

Art. 15
Norme transitorie

1)  Con riferimento alle strutture assistenziali funzionali alla didattica ed alla ricerca delle aziende di cui al precedente art. 4, si conviene che, all'atto della sottoscrizione del presente protocollo d'intesa si intendono confermate le unità operative complesse esistenti. Si intendono peraltro immediatamente autorizzate le articolazioni dipartimentali già esistenti all'atto della sottoscrizione del presente accordo. Nelle more della definizione dell'atto aziendale, eventuali ulteriori attivazioni successive alla stipula del presente protocollo, aventi carattere strategico per l'azienda o per l'Università, potranno essere autorizzate, sentita la Facoltà di medicina e chirurgia, a seguito di specifiche intese tra l'Università e l'Assessorato.
2)  Sono confermati, fino alla scadenza dei rispettivi contratti gli attuali direttori generali.

Art. 16
Norme finali

1)  L'Università e la Regione si impegnano ad adeguare il presente protocollo di intesa agli atti di indirizzo e di coordinamento, alle linee guida, ai decreti interministeriali ed agli accordi previsti dall'art. 2, comma 3; dall'art. 3, comma 1; dall'art. 5, comma 2; dall'art. 7, comma 2; dall'art. 8, comma 5 e dall'art. 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, in quanto applicabili.
Le parti concordano che il periodo di sperimentazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 517/99, con riferimento al presente protocollo, inizia a decorrere dalla data di stipula dello stesso.
2)  Per quanto non previsto nel presente protocollo si rinvia a quanto stabilito nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e nel D.P.C.M. 4 maggio 2001 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
L'Assessore per la sanità: CITTADINI
Il rettore dell'Università di Catania: LATTERI
Allegato A
POSTI LETTO

Aziende ospedaliero universitarie   
-  Azienda policlinico      499+9poltroneod. 
-  Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele:   
presidio ospedaliero Vittorio Emanuele      277 
presidio ospedaliero S. Marta       66 
presidio ospedaliero S. Bambino       25 
presidio ospedaliero Ferrarotto       95 
  Totale 463 
Aziende pubbliche sede di strutture essenziali per la didattica   
-  Azienda ospedaliera Garibaldi:   
presidio ospedaliero Garibaldi      133 
presidio ospedaliero S. Luigi      10 
presidio ospedaliero Ascoli Tomaselli      85 
  Totale 228 
-  Azienda ospedaliera Cannizzaro      136 

-  Azienda unità sanitaria locale n. 3 - Catania:
presidio ospedaliero S. Marta e S. Venera -
Acireale      10 
  Totale posti letto     499 + 9 pol. + 837 = 1.336 + 9 pol. 



Cliccare qui per visualizzare gli altri allegati al protocollo d'intesa in formato PDF





PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE SICILIANA E L'UNIVERSITÀ DI MESSINA

L'anno 2003 il giorno 18 del mese di novembre, nei locali dell'Assessorato regionale per la sanità, sono presenti la Regione siciliana nella persona dell'Assessore per la sanità prof. Ettore Cittadini e l'Università di Messina nella persona del magnifico rettore prof. Gaetano Silvestri.
Le parti convengono quanto segue:

Art. 1
Rapporti di collaborazione

1)  L'Università, sede primaria della formazione e della ricerca scientifica, estende la propria attività all'ambito assistenziale, considerata la stretta connessione tecnica fra insegnamento clinico e cura degli ammalati.
L'attività assistenziale è necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università ed è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale, in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca.
L'Università, in ragione dell'alto livello di preparazione scientifico tecnica dei suoi docenti, assicura, con le sue strutture e con il suo personale sanitario, un rilevante apporto al più efficace perseguimento della finalità assistenziale curativa; sicché nelle Facoltà di medicina e chirurgia, il fine didattico scientifico dell'Università è connesso a fine assistenziale del servizio sanitario nazionale.
2)  L'Università e la Regione promuovono la massima integrazione e collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, nel rispetto reciproco delle proprie competenze, al fine di perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione del personale medico e sanitario, dello sviluppo della ricerca medica e della qualità e dell'efficienza del servizio sanitario pubblico.
Le parti si impegnano alla reciproca informazione e consultazione concernenti le determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle rispettive attività, garantendo la piena responsabilizzazione di tutte le strutture interessate nella realizzazione di quanto attribuito alle relative competenze, conformemente ai tempi ed agli obiettivi programmati e concordati.
3)  In relazione a specifiche esigenze, la collaborazione tra Università e Regione si estende anche agli apporti di altre Facoltà.

Art. 2
Programmazione sanitaria

1)  L'Università contribuisce per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali all'elaborazione dei piani sanitari regionali, nonché alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca, di programmi di intervento e di modelli organizzativi delle strutture e delle attività assistenziali necessarie allo svolgimento della formazione e della ricerca.
2)  La Regione tiene conto nell'elaborazione e nella stesura di proposte per la formulazione del piano sanitario regionale o di altri documenti o progetti concernenti la programmazione attuativa regionale e locale dei programmi di sviluppo delle Facoltà di medicina e chirurgia e dei suoi corsi di studio, deliberati ed approvati dagli organi collegiali di Ateneo.
3)  Nella programmazione sanitaria, la Regione terrà conto delle intese raggiunte con l'Università per le attività di didattica e di ricerca programmate dalla Facoltà di medicina e chirurgia.
4)  Al fine di raggiungere le intese di cui al precedente comma, viene istituita una commissione paritetica Regione - Università composta da 6 membri, di cui 3 nominati dall'Assessore regionale per la sanità e 3 dai rettori dell'Università.
La detta commissione potrà formulare proposte per la redazione del piano sanitario regionale ovvero di altri documenti concernenti la programmazione sanitaria, nel rispetto delle determinazioni di cui ai commi precedenti.
5)  La Regione, prima dell'adozione o dell'adeguamento del piano sanitario regionale, acquisirà il parere delle Università per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca.
Il parere si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Eventuali determinazioni difformi dal parere saranno dalla Regione motivate.

Art. 3
Programmazione aziendale

1)  Per realizzare l'integrazione tra attività di didattica, di ricerca ed assistenziale, dovrà essere garantita la concertazione tra la Facoltà di medicina e chirurgia e le aziende ospedaliero-universitarie di riferimento di cui al successivo articolo.
2)  La programmazione concordata delle attività della Facoltà di medicina e chirurgia con le attività dell'azienda ospedaliero-universitaria è affidata alle intese raggiunte tra l'Università e azienda ospedaliero-universitaria, tenendo conto dei programmi di sviluppo.
3)  Nella programmazione dell'attività assistenziale, le aziende di cui al successivo articolo terranno conto della programmazione concordata di cui al precedente comma.
4)  Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'organo di indirizzo di cui all'art. 8 del presente protocollo tiene conto della programmazione concordata di cui al secondo comma, verificandone la corretta attuazione da parte dell'azienda di cui al successivo articolo.
5)  L'atto aziendale, di cui all'art. 9 del presente protocollo, è adottato nel rispetto delle indicazioni della programmazione concordata tenendo conto delle proposte dell'organo di indirizzo di cui all'art. 8.

Art. 4
Aziende ospedaliero-universitarie

1)  Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e per un periodo sperimentale di 4 anni, è individuata l'azienda ospedaliero-universitaria policlinico Gaetano Martino di Messina.
2)  Qualora non siano disponibili strutture nelle aziende ospedaliere universitarie ed in via subordinata nelle altre strutture pubbliche, le Università e la Regione concorderanno l'eventuale utilizzazione, tramite l'azienda ospedaliero-universitaria integrata con il sistema sanitario, di ulteriori strutture assistenziali private accreditate anche mediante progetti di sperimentazione gestionale.
3)  Aziende ospedaliero-universitarie possono divenire sede di sperimentazione organizzativa e gestionale nei rapporti Regione-Università, anche per le finalità di cui all'art)  9-bis del decreto legislativo n. 502/92. Ciò in particolare per quanto concerne gli interventi di collaborazione con privati, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero con altre strutture sanitarie, pubbliche o private accreditate, nelle quali svolgere attività assistenziali essenziali ai fini didattici e formativi.
4)  Resta inteso che altre strutture funzionali alle attività dei corsi di specializzazione e dei diplomi universitari o dei corrispondenti corsi di laurea di primo livello saranno individuate in applicazione di quanto stabilito nel successivo art. 11.

Art. 5
Parametri per l'individuazione delle attività integrate

1)  Al fine di individuare le attività assistenziali coerenti e necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'Università, le parti con il presente protocollo ne definiscono i parametri per tipologia e volume.
In particolare, l'individuazione della tipologia delle attività assistenziali funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della Facoltà di medicina e chirurgia è oggetto della programmazione concordata di cui al precedente art. 3.
Il volume delle dette attività deve essere adeguato al numero programmato degli iscritti al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, ai sensi del 1° comma dell'art. 3 del D.P.C.M. 24 maggio 2001, avuto riguardo alla formazione degli specializzandi e del personale sanitario, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 24 maggio 2001.
Nella determinazione del volume, si dovrà altresì tenere conto dell'attività formativa e di ricerca del personale universitario sia nei settori ordinari, sia in quelli di natura sperimentale ed innovativa, avuto riguardo all'evoluzione della ricerca biomedica ed alle esigenze della sanità pubblica.
2)  Per le strutture di degenza, il numero dei posti letto, a regime, è determinato in rapporto:
a) al numero degli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina e chirurgia nell'anno accademico 2003-2004, nella misura di 3 posti letto per ogni studente;
b) l'ulteriore fabbisogno delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7 del D.P.C.M. 24 maggio 2001 è determinato in misura di 1,5 posti letto per iscritto al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia nell'anno accademico 2003-2004.
3)  Per il periodo di sperimentazione, le parti si impegnano a mantenere almeno il numero complessivo e la distribuzione dei posti letto già previsti ed indicato come convenzionati nel precedente protocollo di intesa e nei relativi accordi attuativi.
Durante questo quadriennio, il numero complessivo di posti letto nelle 3 aziende policlinico dell'Università di Palermo, Catania e Messina non può superare il numero di posti letto stabilito dalla delibera della Giunta regionale n. 135 del 7 maggio 2003. Durante il suddetto quadriennio, per l'Azienda policlinico di Catania, che è in fase di espansione la progressiva attivazione di nuovi posti letto deve avvenire per contestuale trasferimento e soppressione di ugual numero di posti letto delle altre aziende di cui al secondo comma dell'art. 4 del presente protocollo.
4)  La Regione, tramite le aziende ospedaliere universitarie e le altre strutture pubbliche individuate nell'art. 4 del presente protocollo, nonché quelle private accreditate e le Università si impegnano a procedere gradualmente, in applicazione dei superiori criteri, al progressivo adeguamento della dotazione dei posti letto alle necessità didattiche, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e locale. Tale adeguamento, da conseguirsi comunque entro il periodo di sperimentazione, sarà sottoposto a continua verifica da parte della commissione paritetica di cui al precedente art. 2.

Art. 6
Strutture assistenziali

1)  Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, le strutture assistenziali funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della Facoltà di medicina e chirurgia sono individuate anche tenendo conto delle funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di specializzazione, dei nuovi corsi di laurea e, in via transitoria, dei corsi di diploma universitario delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
2)  La tipologia ed il numero delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della Facoltà di medicina e chirurgia, sono individuate nelle aziende ospedaliere universitarie e nelle altre strutture pubbliche e private, di cui al precedente art. 4 e sono indicate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 7
Organizzazione interna delle aziende

1)  L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie di cui al precedente art. 4, al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e settori scientifico - disciplinari.
I dipartimenti ad attività integrata (D.A.I.) sono individuati in sede di programmazione tra l'Università e le aziende di cui al precedente art. 4, tenendo conto del collegamento tra il programma di sviluppo della Facoltà di medicina e chirurgia e la programmazione aziendale.
2)  Il D.A.I. è un centro unitario di responsabilità e di costo e garantisce l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie ad esso assegnate dal servizio sanitario nazionale e dall'Università.
I dipartimenti ad attività integrata assorbono progressivamente i dipartimenti misti entro il termine di durata del presente protocollo.
3)  I dipartimenti ad attività integrata possono assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, anche attraverso il pieno e paritario inserimento delle funzioni, attività, risorse e responsabilità assistenziali nel dipartimento universitario, purché nella costituzione vi sia il rispetto dei seguenti criteri ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 24 maggio 2001:
a)  omogeneità dell'attività assistenziale ai settori scientifico - disciplinari;
b)  presenza del personale e di mezzi universitari.
Eventuali risorse apportate dai D.U. ai D.A.I. rientrano tra i conferimenti dell'Università all'azienda.
4)  Con l'atto aziendale di cui al successivo art. 9 vengono costituiti i dipartimenti ad attività integrata, tenendo conto dei criteri indicati al precedente comma.
I rapporti funzionali tra dipartimenti ad attività integrata, dipartimenti universitari e dipartimenti assistenziali devono tenere conto del collegamento tra programma di sviluppo della Facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale.
5)  I dipartimenti ad attività integrata sono costituiti da strutture complesse, da strutture semplici e a programmi infradipartimentali, individuati nell'atto aziendale, tenuto conto delle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca.
6)  Fermi restando gli attuali incarichi di direzione delle strutture complesse, i nuovi incarichi di direzione delle strutture complesse sono attribuiti dal direttore generale, d'intesa con il rettore, sentito il direttore del dipartimento, tra i docenti universitari ovvero, limitatamente sia alle aziende di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 517/99, sia alle strutture complesse delle altre aziende, di cui al secondo comma del precedente art. 4, in cui si realizza l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, tra i docenti universitari o tra dirigenti ospedalieri. Nella prima applicazione, se non sono ancora costituiti i dipartimenti ad attività integrata, si prescinde dal parere del direttore del dipartimento.
Nelle strutture semplici, il responsabile è scelto dal direttore generale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, tra i docenti universitari ovvero, limitatamente sia alle aziende di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 517/99 sia alle strutture semplici delle aziende di cui al secondo comma del precedente art. 4, in cui si realizza l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, tra i docenti universitari o tra i dirigenti ospedalieri.
La responsabilità e la gestione di programmi infradipartimentali è affidata dal direttore generale, d'intesa con il rettore e sentito il preside della Facoltà e il direttore del dipartimento, ai professori universitari.
Possono essere, altresì, previsti programmi interdipartimentali, finalizzati all'integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca di più dipartimenti (D.A.I., D.U. e D.A.), con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.
7)  Il direttore del dipartimento ad attività integrata è nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore ed è scelto tra i docenti universitari responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento, sulla base dei requisiti di capacità gestionale ed organizzativa, esperienza professionale e curriculum didattico e scientifico. Il direttore del dipartimento rimane comunque titolare della struttura complessa cui è preposto.
8)  Il direttore del D.A.I. ha la responsabilità della razionale e corretta gestione e programmazione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti e per la soddisfazione delle peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche.
9)  In ciascuna azienda ospedaliera universitaria e nelle aziende ove opera il personale medico universitario dovrà essere istituito un collegio tecnico con il compito di procedere per il personale universitario e per le figure equiparate alle valutazioni ed alle verifiche previste dalla normativa vigente per il personale del servizio sanitario nazionale.
Il collegio tecnico è disciplinato, ai sensi del comma 13 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517/99, dall'atto aziendale secondo le seguenti modalità:
a) è costituito da tre membri nominati d'intesa tra rettore e direttore generale, di cui un dirigente sanitario di secondo livello ospedaliero o universitario equivalente un docente universitario ed un docente universitario di altra Università;
b) le valutazioni devono essere effettuate ogni quinquennio nonché, per gli incarichi già affidati, devono essere effettuate a decorrere dal quinto anno successivo all'adozione dell'atto aziendale sottoscritto in applicazione del presente protocollo;
c) le valutazioni devono essere formulate sulla base di criteri definiti dall'organo di indirizzo di cui al successivo art. 8, tenendo conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti.
10)  Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 517/99, anche nell'Azienda policlinico di cui all'art. 4, com ma 1, possono essere costituiti i dipartimenti assistenziali di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, qualora l'attività assistenziale non sia funzionale all'attività di didattica e di ricerca.
11)  Il direttore dei dipartimenti assistenziali ove sono presenti strutture a direzione universitarie è nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore ed è scelto tra i responsabili delle strutture complesse.

Art. 8
Organi delle aziende

1)  Sono organi delle aziende di cui all'art. 4, comma 1 del presente protocollo:
a) il direttore generale;
b) il collegio sindacale;
c) l'organo di indirizzo.
2)  Il direttore generale è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'Università. Limitatamente al periodo quadriennale di sperimentazione, il direttore generale, nell'Azienda policlinico, è nominato dal rettore d'intesa con la Regione; mentre nell'azienda di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 517/99, è nominato dalla Regione, d'intesa con il rettore.
Con separato atto, stipulato d'intesa tra il rettore e l'Assessore regionale per la sanità, verranno disciplinati i procedimenti di verifica dei risultati dell'attività del direttore generale e le relative procedure di conferma e revoca.
3)  Il collegio sindacale è composto da cinque membri designati uno dalla Regione, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione università e ricerca scientifica ed uno dal rettore dell'Università.
Al collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3-ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
4)  L'organo di indirizzo è composto da quattro membri di cui uno è il preside della Facoltà di medicina e chirurgia, componente di diritto; gli altri componenti sono nominati rispettivamente uno dal rettore e due dall'Assessore regionale per la sanità e sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari. Per l'intesa che in questa sede si raggiunge, il preside della Facoltà di medicina e chirurgia è il presidente dell'organo.
In caso di parità di voti su specifica deliberazione, prevale la proposta che vota il presidente.
Il direttore generale partecipa ai lavori dell'organo senza diritto di voto. Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla normativa vigente.
Gli organi d'indirizzo sono da rinnovare a partire dalla stipula del presente protocollo.

Art. 9
Atto aziendale e rilevanti atti di gestione

1)  L'atto aziendale, adottato ed eventualmente modificato e/o integrato d'intesa tra rettore e direttore generale secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.C.M. 24 maggio 2001, è atto di diritto privato necessario per l'esercizio delle attività delle aziende ospedaliere universitarie.
L'atto aziendale trova fondamento nel presente protocollo di intesa che è chiamato ad attuare.
2)  L'atto aziendale deve:
a) disciplinare l'organizzazione delle aziende ospedaliero-universitarie, in modo da assicurare, in sintonia con il programma di sviluppo della Facoltà di medicina e chirurgia, il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche, in un quadro di coerente integrazione con l'attività assistenziale;
b) contenere l'elencazione delle strutture complesse che compongono i dipartimenti ad attività integrata, indicando quelle a direzione universitaria, nel rispetto di quanto previsto dal presente protocollo nonché l'elencazione concordata con l'Università delle strutture semplici e dei programmi infra o intradipartimentale, di cui al comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517/99, funzionali alle esigenze delle attività di didattica e di ricerca della Facoltà di medicina e chirurgia;
c) regolamentare la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata, nonché i rapporti tra questi, i dipartimenti universitari ed i dipartimenti assistenziali, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 7 del presente protocollo;
d) prevedere l'eventuale costituzione e modalità di funzionamento dei dipartimenti assistenziali di cui all'art. 7, comma 10 del presente protocollo;
e) disciplinare il collegio tecnico di cui all'art. 7, comma 9 del presente protocollo, secondo le modalità indicate nello stesso articolo;
f) definire le procedure per la realizzazione dell'intesa tra il direttore generale ed il rettore relativa all'attribuzione e la revoca dell'incarico di direttore di D.A.I., di direttore di struttura complessa a direzione universitaria e di responsabile dei programmi infra o interdipartimentali, tenendo conto delle esigenze formative e di ricerca oltre che di quelle assistenziali;
g) individuare, in conformità al presente protocollo, il personale universitario che svolge attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie, nonché l'afferenza dello stesso ai dipartimenti ad attività integrata, assicurando, in linea di massima, la coerenza tra settore scientifico disciplinare di inquadramento e l'attività del dipartimento;
h) individuare, in conformità al presente protocollo, il personale tecnico amministrativo che svolge, presso l'azienda ospedaliero-universitaria, attività di supporto all'assistenza;
i) definire le modalità di nomina del comitato dei garanti di cui all'art. 10, comma 6 del presente protocollo.
3)  Quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 si applica, altresì, all'atto aziendale delle altre strutture pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente protocollo, limitatamente ai dipartimenti ad attività integrata ed alle strutture complesse e semplici in cui si realizza l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
4)  Per l'adozione dei piani attuativi locali del piano sanitario regionale, dei piani e programmi pluriennali di investimento, del bilancio economico preventivo e del bilancio d'esercizio, l'azienda ospedaliero-universitaria acquisisce, tramite il rettore, il preventivo parere dell'Università, che lo rende, tenendo conto del ruolo centrale della Facoltà di medicina e chirurgia. Il parere dell'Università si intende espresso in senso favorevole, qualora non pervenga entro sessanta giorni dalla trasmissione al rettore della proposta.
5)  Allo stesso modo si procede per l'adozione di rilevanti atti di gestione che possono incidere sulle attività assistenziali ritenute essenziali ai fini della didattica e della ricerca.
6)  Quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5 si applica alle altre strutture pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente protocollo, limitatamente ai dipartimenti ad attività integrata ed alle strutture complesse e semplici in cui si realizza l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.

Art. 10
Personale

1)  Le dotazioni organiche delle aziende di cui al precedente art. 4 sono determinate con l'atto aziendale in armonia con le disposizioni vigenti.
2)  Al fine della determinazione della dotazione organica e della programmazione dell'attività delle singole strutture complesse, per quantificare l'impegno assistenziale dell'Università, si deve considerare che il personale docente universitario concorre al perseguimento globale delle finalità di didattica, ricerca ed assistenza, in relazione alle posizioni funzionali rivestite.
In particolare, il numero delle unità sarà calcolato come se ogni docente universitario avesse una valenza di impiego sanitario tendenziale al 50% del suo debito orario per attività assistenziali.
3)  Il personale universitario, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, assume i diritti ed i doveri previsti dalle norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, fatte salve per il personale docente le norme del proprio stato giuridico, ai sensi di quanto previsto dall'art.  102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni.
4)  Il controllo dell'impegno orario del personale universitario, basato su sistemi di rilevazione obiettivi (controllo orario con tesserino magnetico), viene regolamentato dall'Università con appositi accordi con le aziende ospedaliere.
5)  Nell'organizzazione dell'attività complessiva dei dipartimenti e nella gestione delle relative attribuzioni, le strutture sanitarie, di cui all'art. 4 del presente protocollo e l'Università, nel rispetto delle vigenti norme, si impegnano a non effettuare distinzioni tra il personale universitario e quello non universitario presente nella medesima struttura.
Parimenti i benefici economici derivanti al personale universitario dall'attività assistenziale saranno corrisposti con i medesimi tempi e le stesse modalità adottate per il personale ospedaliero.
Le strutture sanitarie di riferimento, di cui all'art. 4 del presente protocollo, dovranno, altresì, predisporre spazi adeguati al fine di consentire al personale universitario l'esercizio delle attività libero professionali e dovranno permettere, altresì, l'attività per conto terzi regolata dall'art. 66 del D.P.R. n. 382/80, fermo restando il ristoro degli oneri sopportati dall'azienda.
6)  I professori ed i ricercatori universitari e le figure equiparate che svolgono attività assistenziale, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni loro attribuite, sono responsabili dei risultati assistenziali conseguiti. Essi rispondono dell'adempimento dei doveri assistenziali al direttore generale.
A tal fine, ai sensi e secondo la procedura prevista dall'art. 5, comma 14 del decreto legislativo n. 517/99, presso ciascuna azienda ospedaliera universitaria è istituito un comitato di garanti composto da tre membri: di cui uno è il preside della Facoltà di medicina e chirurgia che assume le funzioni di presidenza, gli altri 2 sono nominati d'intesa dal rettore e dal direttore generale.
Il parere reso dal comitato, ai sensi del citato art. 5, comma 14, deve essere espresso tenendo conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti universitari.
7)  L'orario settimanale di servizio di ciascun docente e ricercatore universitario, per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e di assistenza, globalmente considerato, è pari all'impegno orario minimo previsto dai contratti di lavoro delle distinte aree della dirigenza del servizio sanitario nazionale, fermo restando che l'attività assistenziale dovrà svolgersi in coerenza con le previsioni di cui al precedente comma 2.
8)  La distribuzione dell'orario ordinario e straordinario di attività dei professori e dei ricercatori universitari nonché delle figure equiparate, deve tenere conto del piano di lavoro della struttura di appartenenza e della programmazione dell'attività didattica e di ricerca e delle necessarie attività assistenziali. D'intesa con la direzione sanitaria dell'azienda, l'orario di servizio di ogni singolo medico universitario può prevedere, entro il monte orario fissato, una distribuzione differenziata nelle singole giornate.
Sentiti i responsabili delle singole strutture, la direzione sanitaria determina preventivamente le eventuali ore di straordinario, nonché le prestazioni di turni di guardia o di reperibilità effettuate dai docenti universitari e figure equiparate.
9)  Ai docenti universitari ed alle figure ad essi equiparate si riconosce, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 517/99 e del D.P.C.M. 24 maggio 2001, in aggiunta al trattamento economico erogato dall'Università:
a) un ulteriore trattamento graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico (indennità di posizione);
b) un ulteriore trattamento graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale, gestionale ed organizzativa nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale didattica e di ricerca, valutati secondo parametri di efficacia, adeguatezza ed efficienza (indennità di risultato).
Ove ricorrano i presupposti di legge, al personale docente ed alle figure equiparate, spetta, altresì, l'indennità di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo n. 517/99 (indennità di esclusività del rapporto) nonché i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro (indennità di rischio radiologico, indennità di turno etc.) ovvero al raggiungimento di obiettivi predefiniti.
L'importo dei suddetti trattamenti viene attribuito mensilmente dall'Azienda all'Università e da questa ai docenti universitari ed alle figure ad essi equiparate.
Le indennità di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 517/99, sono erogate nei limiti e con le modalità previste dall'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 517/99 e dall'art. 3, comma 4, D.P.C.M. 24 maggio 2001.
10)  Con riferimento al personale medico universitario di ruolo, di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 382/80, l'Università e la Regione, ai sensi dell'art. 15 nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, definiscono per il periodo di sperimentazione le seguenti modalità e limiti per lo svolgimento di specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività di didattica e di ricerca.
Il personale medico docente universitario in fuori ruolo non può svolgere attività assistenziale.
Il personale medico docente universitario, che va in pensione o in fuori ruolo o che ha superato il 70° anno di età, cessa dallo svolgimento delle attività assistenziali nonché dall'incarico di eventuale direzione di struttura.
Almeno tre mesi prima della data di raggiungimento del 70° anno di età, il personale di ruolo, interpellato dal direttore generale, formula le proposte relative alle specifiche attività assistenziali che lo stesso considera strettamente correlate all'attività di didattica e di ricerca e che svolgerà dopo il superamento del limite di età di 70 anni e fino alla immissione in fuori ruolo.
In sede di prima applicazione del presente protocollo, per il personale di ruolo che abbia già raggiunto il detto limite di età, il termine di tre mesi decorre dalla stipula del presente accordo.
Il direttore generale ed il rettore, sulla base delle proposte formulate definiscono e formalizzano, sentito il direttore del dipartimento, le specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività di didattica e di ricerca che lo stesso dovrà svolgere.
Anche in mancanza di proposte dell'interessato, il direttore generale ed il rettore d'intesa comunicano, comunque, le proprie determinazioni entro la data del superamento del suddetto limite di età.
Al suddetto personale di ruolo che ha superato il 70° anno di età e fino a quando rimane in ruolo, è consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, secondo le modalità previste per l'attività istituzionale.
11)  Per il personale non docente, fino all'adozione dei decreti interministeriali di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 517/1999, l'Università accerta le collocazioni professionali in essere e le corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio sanitario nazionale, mantenendone provvisoriamente la vigenza, ai sensi dell'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Università del 9 agosto 2000 e dell'art. 3, comma 5, del D.P.C.M. 24 maggio 2001, ove coerenti con le convenzioni e i protocolli d'intesa Regione/Università vigenti nel tempo.
A far data dalla sottoscrizione dei presenti protocolli d'intesa, gli ulteriori provvedimenti inerenti alla utilizzazione del personale universitario non docente presso l'Azienda sono adottati dal direttore generale, secondo criteri definiti nell'atto aziendale, in conformità alla disciplina vigente per il corrispondente personale dipendente dal servizio sanitario nazionale, in particolare per quanto concerne il possesso dei necessari titoli di studio e professionali per l'accesso all'area della dirigenza.
Detto personale è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di pertinenza e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito orario, secondo le previsioni dei contratti collettivi a loro applicabili.
Il personale non docente, nel caso di gravi mancanze ai doveri connessi all'attività assistenziale, risponde al direttore generale, secondo la disciplina prevista per il personale di pari funzioni del servizio sanitario nazionale.
Il direttore generale applicherà le eventuali sanzioni su parere conforme di un'apposita commissione di disciplina, istituita a tal fine presso ciascuna azienda ospedaliera universitaria.
La commissione è composta da tre membri, di cui due sono nominati d'intesa tra rettore e direttore generale dell'azienda e uno è nominato dal rettore che ne assume le funzioni di presidenza.
12)  Il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale che opera nei dipartimenti ad attività integrata, impegnato in attività didattica, accede ai fondi di Ateneo, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, previa deliberazione dei competenti organi accademici.
L'azienda policlinico, compatibilmente con le disponibilità del proprio bilancio, è autorizzata a svolgere, secondo la normativa vigente per il personale del servizio sanitario nazionale, le procedure di reclutamento o di mobilità per l'assunzione del personale del comparto sanità da adibirsi a compiti di diretta assistenza agli infermi. Il suddetto personale, una volta assunto, non assume lo status di dipendente universitario, dovendo il relativo rapporto di lavoro intendersi costituito direttamente con l.
La dotazione organica ed eventuali modifiche o integrazioni della stessa sono adottate dal direttore generale previo parere del rettore, ferme restando le modalità di controllo e vigilanza da parte dell'Amministrazione regionale previste dalla normativa vigente.
Il personale del servizio sanitario nazionale è disciplinato dalle disposizioni vigenti per l'area di rispettiva pertinenza ed ha diritto all'applicazione di tutti gli istituti contrattuali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale della dirigenza e del comparto del servizio sanitario nazionale.
Tale personale svolge le proprie attività nelle strutture cui è assegnato, rispondendone al direttore generale, ed è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di pertinenza e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito orario. Nel caso di gravi mancanze ai doveri connessi all'attività svolta, il personale risponde al direttore generale che applicherà le eventuali sanzioni con le modalità previste nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del servizio sanitario nazionale.

Art. 11
Formazione degli specializzandi e del personale infermieristico tecnico e della riabilitazione e della prevenzione

1) Le Università e la Regione promuovono la massima integrazione e collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, al fine di perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione degli specializzandi, nonché della formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione.
L'integrazione tra l'Università e la Regione attinente alla funzione formativa e di ricerca ed all'attività assistenziale comprende anche le attività di formazione post specialistica previste dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche. In particolare, la Regione può avvalersi dell'Università ai fini dell'organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3 bis, comma 4, del decreto legislativo n. 502/92. Si concorda altresì che le strutture indicate nell'art. 4 del presente protocollo rientrano quelle di cui all'art. 16 sexies del decreto legislativo n. 502/92.
2) La programmazione della formazione specialistica e della formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione deve essere realizzata sulla base dei fabbisogni rilevati, secondo la disciplina vigente in materia, promovendo le scelte conformi alla normativa comunitaria.
Al fine della programmazione della formazione di cui sopra, è istituita una commissione paritetica, con funzioni propositive, formata dai presidi delle facoltà di medicina e chirurgia delle Università siciliane e da tre dirigenti nominati dall'Assessore regionale per la sanità.
3) In attuazione dei rapporti di collaborazione di cui ai precedenti commi, le aziende interessate mettono a disposizione dell'Università strutture, personale ed attrezzature al fine di consentire l'espletamento delle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali, ivi compresi i correlativi servizi generali per gli studenti ed i docenti.
4) Le strutture, il personale e le attrezzature necessarie per l'attività dei corsi di specializzazione e dei diplomi universitari o dei corrispondenti corsi di laurea di primo livello, saranno individuate nei successivi accordi attuativi, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92, tenendo conto della tipologia e dei volumi dell'attività assistenziale necessaria per la formazione degli specializzandi e del personale sanitario.
5) La tipologia delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della formazione degli specializzandi e del personale sanitario è individuata in base ai relativi ordinamenti didattici ed alla normativa vigente. Le previsioni poste al riguardo dai protocolli d'intesa vigenti alla data di sottoscrizione del presente atto sono fatte salve, ove compatibili con la vigente normativa di legge.
Il volume delle dette attività è adeguato al numero previsto dallo statuto di ciascuna delle scuole di specializzazione attivata presso l'Ateneo nonché al numero degli iscritti al primo anno di ciascun corso di diploma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione o dei corrispondenti corsi di laurea di primo livello.
6) In attesa delle disposizioni vigenti in ordine ai requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che la compongono e degli standard di accreditamento, le strutture sanitarie già convenzionate con le Università, di cui all'art. 4 del presente protocollo, sono da ritenersi individuate e quindi temporaneamente accreditate, limitatamente alle funzioni connesse alla formazione, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 24 maggio 2001.
7) E' istituito l'Osservatorio regionale di cui all'art. 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, composto da tre dirigenti medici ospedalieri scelti dalla Regione e dai tre presidi della facoltà di medicina e chirurgia, nonché da tre direttori delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, ciascuno dei quali scelto dal rispettivo rettore, e da tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti nel numero di uno per ciascuna Università, fra gli iscritti alle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, secondo le modalità stabilite dal rispettivo ateneo.
Il presidente dell'Osservatorio regionale è uno dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia dagli stessi designato.
8) Le Università, per consentire la partecipazione del personale del servizio sanitario regionale alla didattica, possono avvalersi per lo svolgimento degli insegnamenti tecnico pratici al responsabile della struttura coinvolta per la formazione degli specializzandi. Può, inoltre, affidare funzioni di tutor ai dirigenti nelle strutture coinvolte per la formazione degli specializzandi.
Le Università assicurano, altresì, l'insegnamento delle discipline previste dagli ordinamenti didattici anche con il personale afferente alla sede dei corsi di formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, purché in possesso dei requisiti ritenuti idonei dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, tenendo conto dell'esperienza didattico scientifica acquisita. L'attribuzione degli insegnamenti dovrà avvenire annualmente previo avviso pubblico in conformità alla normativa vigente.
9) Al personale infermieristico o dell'area tecnica o della riabilitazione del servizio sanitario regionale, in possesso del massimo livello di formazione professionale, ed in mancanza di questo requisito, al personale a cui, per attività professionale svolta, sia riconosciuta competenza, capacità, esperienza quinquiennale di servizio nell'ambito della formazione e che sia ritenuto dotato di capacità didattico pedagogica, possono essere affidate funzioni di tutor al fine di assistere ed orientare gli studenti dei diplomi universitari e dei corrispondenti corsi di laurea di primo livello.
10) In conformità alle vigenti disposizioni, la Regione potrà finanziare la formazione medico specialistica, in eccedenza alle assegnazioni deliberate in sede nazionale dagli organi competenti.
La Regione potrà, altresì, finanziare borse di studio o assegni di frequenza in favore della formazione per il personale sanitario.
11) Ai sensi dell'art. 16 sexies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, la Regione indica l'azienda policlinico quale struttura di coordinamento delle attività svolte nella formazione degli specializzandi e degli studenti dei corsi di laurea e, in via transitoria, nei corsi di diploma universitario delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
12) L'attuazione del presente articolo è rimessa alla stipula di appositi accordi tra le Università e le strutture sanitarie, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92.
13) Le parti convengono che fino a quando non saranno sottoscritti i nuovi accordi attuativi, resta in vigore il precedente protocollo con i relativi accordi attuativi.

Art. 12
Apporto dell'Università al sostentamento delle aziende

1) Le Università concorrono alle attività correnti delle aziende ospedaliere universitarie con l'apporto di personale docente e non docente di cui all'art. 10 del presente protocollo nonché con l'apporto di beni mobili ed immobili.
2) Le Università concedono alle aziende policlinico l'uso gratuito dei beni mobili ed immobili dalle stesse attualmente utilizzati, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'azienda e con vincolo di destinazione ad attività assistenziale.
Alla cessazione della destinazione all'attività assistenziale i beni rientrano nella piena disponibilità dell'Università.
Tali beni saranno specificamente individuati con separato atto stipulato tra Università ed azienda con il quale sarà anche dettagliatamente disciplinato l'uso di tali beni. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, rimangono in vigore le precedenti determinazioni adottate in merito dai competenti organi dell'Università.
3) Le aziende policlinico subentrano, fino alla loro scadenza, nei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con l'Università e stipulati per le esigenze della medesima azienda.
4. Gli oneri sostenuti dall'Università per la retribuzione del personale universitario inserito nelle attività assistenziale e per le immobilizzazioni e per le attrezzature universitarie utilizzate anche per l'assistenza devono essere rilevati nell'analisi economica e finanziaria dell'azienda ed evidenziati nei rispettivi atti di bilancio.

Art. 13
Finanziamento regionale

1) Le aziende ospedaliere universitarie e le aziende cui all'art. 4, sono classificate nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e, pertanto, la Regione si impegna ad applicare la tariffazione delle prestazioni secondo il D.R.G. stabilito per i presidi a più elevata complessità assistenziale.
2. La Regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, corrispondendo annualmente alle aziende ospedaliero-universitarie una integrazione pari al 5% della valorizzazione annua dell'attività assistenziale complessiva (D.R.G.).
Alle strutture complesse a direzione universitaria delle aziende di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente protocollo, è riconosciuto quanto stabilito nel comma precedente.
3) Tali risorse sono evidenziate negli atti di bilancio aziendale e saranno impiegate per obiettivi di qualificazione dell'integrazione tra le attività didattiche, scientifiche ed assistenziali approvate dall'Assessorato regionale della sanità sentiti il rettore ed il direttore generale.
4) La Regione erogherà, in maniera prioritaria, alle aziende di cui al precedente art. 4, ulteriori finanziamenti per le funzioni non tariffabili in materia di ricerca scientifica, come previsto dalla normativa nazionale in tema di finanziamento delle attività sanitarie.
L'Università concorderà con la Regione l'attuazione di progetti di ricerca, finanziati dalla Regione, finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche da applicare al settore sanitario, di nuovi istituti di gestione, anche sperimentali, nonché di modelli organizzativi ed informativi.
5) Nel caso in cui la Regione erogherà alle altre aziende ospedaliere presenti nel territorio ulteriori finanziamenti per alcune attività assistenziali specifiche (emergenza, alta specialità, etc.), provvederà a corrispondere ciò anche alle aziende ospedaliero-universitarie.

Art. 14
Compartecipazione della Regione e dell'Università ai risultati di gestione

1) Concluso il periodo quadriennale di sperimentazione, la Regione e l'Università compartecipano ai risultati di gestione per quote percentuali da determinarsi con successivo accordo.
Tale accordo dovrà, altresì, prevedere l'adeguamento dei criteri di compartecipazione previsti dall'art. 10, comma 4, del D.P.C.M. 24 maggio 2001.
2) Determinate le quote di partecipazione ai risultati di gestione, in caso di risultati finanziari negativi nella gestione del-l'Azienda, quest'ultima deve provvedere al ripiano degli stessi entro il biennio successivo a quello di loro rilevazione, pena la decadenza del direttore generale. Per i risultati finanziari negativi superiori ad una quota di disavanzo pari al 10% della spesa corrente cumulato anche in più esercizi, la Regione e l'Università concordano appositi piani di rientro poliennali che devono tenere conto delle responsabilità di gestione relative alle distinte funzioni di governo delle attività assistenziali e di governo delle attività di didattica e di ricerca.
La redazione dei piani di rientro è affidata alla commissione paritetica di cui al precedente art. 2.
3) In caso di mancato accordo, l'Assessore regionale per la sanità ed il rettore, sentito il comitato regionale di coordinamento dell'Università, di cui al D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, valutano concordemente l'opportunità di procedere alla disdetta del presente protocollo per la parte concernente l'azienda ospedaliero-universitaria interessata ed in tale ipotesi nomineranno d'intesa un commissario per la gestione dell'azienda stessa.
4) Gli eventuali risultati finanziari positivi di gestione del-l'azienda sono utilizzati per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse didattico scientifico ed assistenziale al fine di sviluppare la qualità delle prestazioni e della ricerca scientifica, detratta la quota destinata al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti prevista dai piani di rientro concordati.

Art. 15
Norme transitorie

1) Con riferimento alle strutture assistenziali funzionali alla didattica ed alla ricerca delle aziende di cui al precedente art. 4, si conviene che, all'atto della sottoscrizione del presente protocollo d'intesa si intendono confermate le unità operative complesse esistenti. Si intendono peraltro immediatamente autorizzate le articolazioni dipartimentali già esistenti all'atto della sottoscrizione del presente accordo. Nelle more della definizione dell'atto aziendale, eventuali ulteriori attivazioni successive alla stipula del presente protocollo, aventi carattere strategico per l'azienda o per l'Università, potranno essere autorizzate, sentita la Facoltà di medicina e chirurgia, a seguito di specifiche intese tra l'Università e l'Assessorato.
2) Sono confermati, fino alla scadenza dei rispettivi contratti gli attuali direttori generali.

Art.16
Norme finali

1) L'Università e la Regione si impegnano ad adeguare il presente protocollo di intesa agli atti di indirizzo e di coordinamento, alle linee guida, ai decreti interministeriali ed agli accordi previsti dall'art. 2, comma 3; dall'art. 3, comma 1; dall'art. 5, comma 2; dall'art. 7, comma 2; dall'art. 8, comma 5 e dall'art. 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, in quanto applicabili.
Le parti concordano che il periodo di sperimentazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 517/99, con riferimento al presente protocollo, inizia a decorrere dalla data di stipula dello stesso.
2) Per quanto non previsto nel presente protocollo si rinvia a quanto stabilito nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e nel D.P.C.M. 4 maggio 2001 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
L'Assessore per la sanità: CITTADINI
Il rettore dell'Università di Messina: SILVESTRI


Cliccare qui per visualizzare le tabelle allegate in formato PDF



PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE SICILIANA E L'UNIVERSITÀ DI PALERMO

L'anno 2003 il giorno 18 del mese di novembre nei locali dell'Assessorato regionale della sanità, sono presenti la Regione siciliana nella persona dell'Assessore per la sanità prof. Ettore Cittadini e l'Università di Palermo nella persona del magnifico rettore prof. Giuseppe Silvestri. Le parti convengono quanto segue:

Art. 1
Rapporti di collaborazione

1)  L'Università, sede primaria della formazione e della ricerca scientifica, estende la propria attività all'ambito assistenziale, considerata la stretta connessione tecnica fra insegnamento clinico e cura degli ammalati.
L'attività assistenziale è necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università ed è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale, in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca. L'Università, in ragione dell'alto livello di preparazione scientifico tecnica dei suoi docenti, assicura, con le sue strutture e con il suo personale tecnico, amministrativo e sanitario, un rilevante apporto al più efficace perseguimento della finalità assistenziale curativa: sicché nelle Facoltà di medicina e chirurgia, il fine didattico scientifico dell'Università è connesso a fine assistenziale del servizio sanitario nazionale.
2)  L'Università e la Regione promuovono la massima integrazione e collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, nel rispetto reciproco delle proprie competenze, al fine di perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione del personale medico e sanitario, dello sviluppo della ricerca medica e della qualità e del servizio sanitario pubblico.
Le parti si impegnano alla reciproca informazione e consultazione concernenti le determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle rispettive attività, garantendo la piena responsabilizzazione di tutte le strutture interessate nella realizzazione di quanto attribuito alle relative competenze, conformemente ai tempi ed agli obiettivi programmati e concordati.
3)  In relazione a specifiche esigenze, la collaborazione tra Università e Regione si estende anche agli apporti di altre Facoltà.

Art. 2
Programmazione sanitaria

1)  L'Università contribuisce per tali aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali alla elaborazione dei piani sanitari regionali, nonché alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca, di programmi di intervento e di modelli organizzativi delle strutture e delle attività assistenziali necessarie allo svolgimento della formazione e della ricerca.
2)  La Regione tiene conto nella elaborazione e nella stesura di proposte per la formulazione del piano sanitario regionale o di altri documenti o progetti concernenti la programmazione attuativa regionale e locale dei programmi di sviluppo delle Facoltà di medicina e chirurgia e dei suoi corsi di studio, deliberati ed approvati dagli organi collegiali di ateneo.
3)  Nella programmazione sanitaria, la Regione terrà conto delle intese raggiunte con l'Università per le attività di didattica e di ricerca programmate dalla Facoltà di medicina e chirurgia.
4)  Al fine di raggiungere le intese di cui al precedente comma, viene istituita una commissione paritetica Regione - Università composta da 6 membri, di cui 3 nominati dall'Assessore regionale per la sanità e 3 dai rettori dell'Università.
La detta commissione potrà formulare proposte per la redazione del piano sanitario regionale ovvero di altri documenti concernenti la programmazione sanitaria, nel rispetto delle determinazioni di cui ai commi precedenti.
5)  La Regione, prima dell'adozione o dell'adeguamento del piano sanitario regionale, acquisirà il parere delle Università per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca.
Il parere si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Eventuali determinazioni difformi dal parere saranno dalla Regione motivate.

Art. 3
Programmazione aziendale

1)  Per realizzare l'integrazione tra attività di didattica, di ricerca ed assistenziale, dovrà essere garantita la concertazione tra la Facoltà di medicina e chirurgia e le aziende ospedaliero-universitarie di riferimento di cui al successivo articolo.
2)  La programmazione concordata delle attività della Facoltà di medicina e chirurgia con le attività dell'azienda ospedaliero-universitaria è affidata alle intese raggiunte tra l'Università e azienda ospedaliero-universitaria, tenendo conto dei programmi di sviluppo.
3)  Nella programmazione dell'attività assistenziale, le aziende di cui al successivo articolo terranno conto della programmazione concordata di cui al precedente comma.
4)  Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'organo di indirizzo di cui all'art. 8 del presente protocollo tiene conto della programmazione concordata di cui al secondo comma, verificandone la corretta attuazione da parte dell'azienda di cui al successivo articolo.
5)  L'atto aziendale, di cui all'art. 9 del presente protocollo, è adottato nel rispetto delle indicazioni della programmazione concordata tenendo conto delle proposte dell'organo di indirizzo di cui all'art. 8.

Art. 4
Aziende ospedaliero-universitarie

1)  Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e per un periodo sperimentale di 4 anni, è individuata l'azienda ospedaliero-universitaria policlinico Paolo Giaccone di Palermo.
2)  Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono individuate le seguenti strutture pubbliche presso cui hanno sede specifiche strutture essenziali per l'attività didattica:
-  Azienda ospedaliera Cervello;
-  presidio ospedaliero pediatrico G. Di Cristina (A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli);
-  presidio ospedaliero Aiuto Materno (Azienda unità sanitaria locale n. 6 - Palermo);
-  presidio ospedaliero Casa del Sole (Azienda unità sanitaria locale n. 6 - Palermo).
3)  Qualora non siano disponibili strutture nelle aziende ospedaliere universitarie ed in via subordinata nelle altre strutture pubbliche, le Università e la Regione concorderanno l'eventuale utilizzazione, tramite l'azienda ospedaliero-universitaria integrata con il sistema sanitario, di ulteriori strutture assistenziali private accreditate anche mediante progetti di sperimentazione gestionale.
Le aziende ospedaliero-universitarie possono divenire sede di sperimentazione organizzativa e gestionale nei rapporti Regione-Università, anche per le finalità di cui all'art. 9bis del decreto legislativo n. 502/92. Ciò in particolare per quanto concerne gli interventi di collaborazione con privati, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero con altre strutture sanitarie, pubbliche o private accreditate, nelle quali svolgere attività assistenziali essenziali ai fini didattici e formativi.
4)  Resta inteso che altre strutture funzionali alle attività dei corsi di specializzazione e dei diplomi universitari o dei corrispondenti corsi di laurea di primo livello saranno individuate in applicazione di quanto stabilito nel successivo art. 11.

Art. 5
Parametri per l'individuazione delle attività integrate

1)  Al fine di individuare le attività assistenziali coerenti e necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'Università, le parti con il presente protocollo ne definiscono i parametri per tipologia e volume.
In particolare, l'individuazione della tipologia delle attività assistenziali funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della Facoltà di medicina e chirurgia è oggetto della programmazione concordata di cui al precedente art. 3.
Il volume delle dette attività deve essere adeguato al numero programmato degli iscritti al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, ai sensi del 1° comma, dell'art. 3, del D.P.C.M. 24 maggio 2001, avuto riguardo alla formazione degli specializzandi e del personale sanitario, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, D.P.C.M. 24 maggio 2.001.
Nella determinazione del volume, si dovrà altresì tenere conto dell'attività formativa e di ricerca del personale universitario sia nei settori ordinari, sia in quelli di natura sperimentale ed innovativa, avuto riguardo all'evoluzione della ricerca biomedica ed alle esigenze della sanità pubblica.
2)  Per le strutture di degenza, il numero dei posti letto, a regime, è determinato in rapporto:
a)  al numero degli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina e chirurgia nell'anno accademico 2003-2004, nella misura di 3 posti letto per ogni studente;
b)  l'ulteriore fabbisogno delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell'art.7 del D.P.C.M. 24 maggio 2001, è determinato in misura di 1.5 posti letto per iscritto al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia nell'anno accademico 2003-2004.
3)  Per il periodo di sperimentazione, le parti si impegnano a mantenere almeno il numero complessivo e la distribuzione dei posti letto già previsti ed indicato come convenzionati nel precedente protocollo di intesa e nei relativi accordi attuativi.
Durante questo quadriennio, il numero complessivo di posti letto nelle 3 aziende policlinico dell'Università di Palermo, Catania e Messina non può superare il numero di posti letto stabilito dalla delibera della Giunta regionale n. 135 del 7 maggio 2003. Durante il suddetto quadriennio, per l'Azienda Policlinico di Catania, che è in fase di espansione la progressiva attivazione di nuovi posti letto deve avvenire per contestuale trasferimento e soppressione di uguale numero di posti letto delle altre aziende di cui al secondo comma dell'art. 4 del presente protocollo.
4)  La Regione, tramite le aziende ospedaliere universitarie e le altre strutture pubbliche individuate nell'art. 4 del presente protocollo, nonché quelle private accreditate e le Università si impegnano a procedere gradualmente, in applicazione dei superiori criteri, al progressivo adeguamento della dotazione dei posti letto alle necessità didattiche, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e locale. Tale adeguamento, da conseguirsi comunque entro il periodo di sperimentazione, sarà sottoposto a continua verifica da parte della commissione paritetica di cui al precedente art. 2.

Art. 6
Strutture assistenziali

1)  Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, le strutture assistenziali funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della Facoltà di medicina e chirurgia sono individuate anche tenendo conto delle funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di specializzazione, dei nuovi corsi di laurea e, in via transitoria, dei corsi di diploma universitario delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
2)  La tipologia ed il numero delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio della Facoltà di medicina e chirurgia, sono individuate nelle Aziende ospedaliere universitarie e nelle altre strutture pubbliche e private, di cui al precedente art. 4 e sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 7
Organizzazione interna delle aziende

1)  L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie di cui al precedente art. 4, al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e settori scientifico - disciplinari.
I dipartimenti ad attività integrata (D.A.I.) sono individuati in sede di programmazione tra l'Università e le aziende di cui al precedente art. 4, tenendo conto del collegamento tra il programma di sviluppo della Facoltà di medicina e chirurgia e la programmazione aziendale.
2)  Il dipartimento ad attività integrata è un centro unitario di responsabilità e di costo e garantisce l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie ad esso assegnate dal servizio sanitario nazionale e dall'Università.
I dipartimenti ad attività integrata assorbono progressivamente i dipartimenti misti entro il termine di durata del presente protocollo.
3. I D.A.I. possono assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, anche attraverso il pieno e paritario inserimento delle funzioni, attività, risorse e responsabilità assistenziali nel dipartimento universitario, purché nella costituzione vi sia il rispetto dei seguenti criteri ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 24 maggio 2001:
-  omogeneità dell'attività assistenziale ai settori scientifico - disciplinari;
-  presenza del personale e di mezzi universitari.
Eventuali risorse apportate dai D.L. ai D.A.I. rientrano tra i conferimenti dell'Università all'azienda.
4)  Con l'atto aziendale di cui al successivo art. 9, vengono costituiti i D.A.I., tenendo conto dei criteri indicati al precedente comma.
I rapporti funzionali tra dipartimenti ad attività integrata, dipartimenti universitari e dipartimenti assistenziali devono tenere conto del collegamento tra programma di sviluppo della Facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale.
5)  I D.A.I. sono costituiti da strutture complesse, da strutture semplici e a programmi infradipartimentali, individuati nell'atto aziendale. tenuto conto delle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca.
6)  Fermi restando gli attuali incarichi di direzione delle strutture complesse, i nuovi incarichi di direzione delle strutture complesse sono attribuiti dal direttore generale, d'intesa con il rettore, sentito il direttore del dipartimento, tra i docenti universitari della corrispondente area scientifico disciplinare ovvero, limitatamente sia alle aziende di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 571/99, sia alle strutture complesse delle altre aziende di cui al secondo comma, del precedente art. 4, in cui si realizza l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, tra i docenti universitari o tra dirigenti ospedalieri.
Nelle strutture semplici, il responsabile è scelto dal direttore generale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, sentito il direttore del dipartimento tra i docenti universitari ovvero, limitatamente sia alle aziende di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 517/99, sia alle strutture semplici delle aziende di cui al secondo comma del precedente art. 4, in cui si realizza l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, tra i docenti universitari o tra i dirigenti ospedalieri.
La responsabilità e la gestione di programmi infradipartimentali è affidata dal direttore generale, d'intesa con il rettore e sentito il preside della Facoltà e il direttore del dipartimento, ai professori universitari.
Possono essere, altresì, previsti programmi interdipartimentali, finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca di più dipartimenti (D.A.I. D.U. e D.A.), con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.
7)  Il direttore del dipartimento ad attività integrata è nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore ed è scelto tra i docenti universitari responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento, sulla base dei requisiti di capacità gestionale ed organizzativa, esperienza professionale e curriculum didattico e scientifico. Il direttore del dipartimento rimane comunque titolare della struttura complessa cui è preposto.
8)  Il direttore del D.A.I. ha la responsabilità della razionale e corretta gestione e programmazione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti e per la soddisfazione delle peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche.
9)  In ciascuna azienda ospedaliera universitaria e nelle aziende ove opera il personale medico universitario dovrà essere istituito un collegio tecnico con il compito di procedere per il personale universitario e per le figure equiparate alle valutazioni ed alle verifiche previste dalla normativa vigente per il personale del servizio sanitario nazionale relativamente all'attività sanitaria. Il collegio tecnico è disciplinato, ai sensi del comma 13, dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517/99, dall'atto aziendale secondo le seguenti modalità:
a)  è costituito da 3 membri nominati d'intesa tra rettore e direttore generale, di cui un dirigente sanitario di secondo livello ospedaliero o universitario equivalente un docente universitario ed un docente universitario di altra Università;
b)  le valutazioni devono essere effettuate ogni quinquennio nonché, per gli incarichi già affidati, devono essere effettuate a decorrere dal 5° anno successivo all'adozione dell'atto aziendale sottoscritto in applicazione del presente protocollo;
c)  le valutazioni devono essere formulate sulla base di criteri definiti dall'organo di indirizzo di cui al successivo art. 8, tenendo conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti.
10)  Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 517/99, anche nell'Azienda Policlinico di cui all'art. 4; comma 1, possono essere costituiti i dipartimenti assistenziali di cui all'art. 17bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, qualora l'attività assistenziale non sia funzionale all'attività di didattica e di ricerca.
11)  Il direttore dei dipartimenti assistenziali ove sono presenti strutture a direzione universitarie è nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore ed è scelto tra i responsabili delle strutture complesse.

Art. 8
Organi delle aziende

1)  Sono organi delle aziende di cui all'art. 4, comma 1, del presente protocollo:
a)  il direttore generale:
b)  il collegio sindacale;
c)  l'organo di indirizzo.
2)  Il direttore generale è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'Università. Limitatamente al periodo quadriennale di sperimentazione, il direttore generale, nell'Azienda Policlinico, è nominato dal rettore d'intesa con la Regione; mentre nell'azienda di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 517/99, è nominato dalla Regione, d'intesa con il rettore.
Con separato atto, stipulato d'intesa tra il rettore e l'Assessore regionale per la sanità, verranno disciplinati i procedimenti di verifica dei risultati dell'attività del direttore generale e le relative procedure di conferma e revoca.
3)  Il collegio sindacale è composto da 5 membri designati 1 dalla Regione, 1 dal Ministro dell'economia e delle finanze, 1 dal Ministro della salute, 1 dal Ministro dell'istruzione Università e ricerca scientifica ed 1 dal rettore dell'Università.
Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3ter del decreto legislativo n. 502/99 e successive modifiche ed integrazioni.
4)  L'organo di indirizzo è composto da 4 membri di cui 1 è il preside della Facoltà di medicina e chirurgia, componente di diritto; gli altri componenti sono nominati rispettivamente 1 dal rettore e 2 dall'Assessore regionale per la sanità e sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari. Per l'intesa che in questa sede si raggiunge. Il preside della Facoltà di medicina e chirurgia è il presidente dell'organo.
In caso di parità di voti su specifica deliberazione, prevale la proposta che vota il presidente.
Il direttore generale partecipa ai lavori dell'organo senza diritto di voto. Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla normativa vigente.
Gli organi d'indirizzo sono da rinnovare a partire dalla stipula del presente protocollo.

Art. 9
Atto aziendale e rilevanti atti di gestione

1)  L'atto aziendale, adottato ed eventualmente modificato e/o integrato d'intesa tra rettore e direttore generale secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 24 maggio 2001, è atto di diritto privato necessario per l'esercizio delle attività delle aziende ospedaliere universitarie. L'atto aziendale trova fondamento nel presente protocollo di intesa che è chiamato ad attuare.
2)  L'atto aziendale deve:
a)  disciplinare l'organizzazione delle aziende ospedaliero-universitarie, in modo da assicurare, in sintonia con il programma di sviluppo della Facoltà di medicina e chirurgia, il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche, in un quadro di coerente integrazione con l'attività assistenziale;
b)  contenere l'elencazione delle strutture complesse che compongono i dipartimenti ad attività integrata, indicando quelle a direzione universitaria, nel rispetto di quanto previsto dal presente protocollo nonché l'elencazione concordata con l'Università delle strutture semplici e dei programmi infra o intradipartimentale, di cui al comma 4, dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517/99, funzionali alle esigenze delle attività di didattica e di ricerca della Facoltà di medicina e chirurgia;
c)  regolamentare la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata, nonché i rapporti tra questi, i dipartimenti universitari ed i dipartimenti assistenziali, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4, dell'art. 7 del presente protocollo;
d)  prevedere l'eventuale costituzione e modalità di funzionamento dei dipartimenti assistenziali di cui all'art. 7, comma 10, del presente protocollo;
e)  disciplinare il collegio tecnico di cui all'art. 7, comma 9, del presente protocollo, secondo le modalità indicate nello stesso articolo;
f)  definire le procedure per la realizzazione dell'intesa tra il direttore generale ed il rettore relativa all'attribuzione e la revoca dell'incarico di direttore di dipartimento ad attività integrata, di direttore di struttura complessa a direzione universitaria e di responsabile dei programmi infra o interdipartimentali, tenendo conto delle esigenze formative e di ricerca oltre che di quelle assistenziali;
g)  individuare, in conformità al presente protocollo, il personale universitario che svolge attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie, nonché l'afferenza dello stesso ai dipartimenti ad attività integrata, assicurando la coerenza tra settore scientifico disciplinare di inquadramento e l'attività del dipartimento;
h)  individuare, in conformità al presente protocollo, il personale tecnico amministrativo che svolge, presso l'azienda ospedaliero-universitaria, attività di supporto all'assistenza;
i)  definire le modalità di nomina del comitato dei garanti di cui all'art. 10, comma 6, del presente protocollo.
3)  Quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, si applica, altresì, all'atto aziendale delle altre strutture pubbliche di cui al comma 2, dell'art. 4 del presente protocollo, limitatamente ai dipartimenti ad attività integrata ed alle strutture complesse e semplici in cui si realizza l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
4)  Per l'adozione dei piani attuativi locali del piano sanitario regionale, dei piani e programmi pluriennali di investimento, del bilancio economico preventivo e del bilancio d'esercizio, l'azienda ospedaliero-universitaria acquisisce, tramite il rettore, il preventivo parere dell'Università, che lo rende, nel rispetto degli ordinamenti universitari, tenendo conto del ruolo centrale della Facoltà di medicina e chirurgia. Il parere dell'Università si intende espresso in senso favorevole, qualora non pervenga entro 60 giorni dalla trasmissione al rettore della proposta.
5)  Allo stesso modo si procede per l'adozione di rilevanti atti di gestione che possono incidere sulle attività assistenziali ritenute essenziali ai fini della didattica e della ricerca.
6)  Quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5, si applica alle altre strutture pubbliche di cui al comma 2, dell'art. 4 del presente protocollo, limitatamente ai dipartimenti ad attività integrata ed alle strutture complesse e semplici in cui si realizza l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.

Art. 10
Personale

1)  Le dotazioni organiche delle aziende di cui al precedente art. 4, sono determinate con l'atto aziendale in armonia con le disposizioni vigenti.
2)  Al fine della determinazione della dotazione organica e della programmazione dell'attività delle singole strutture complesse, per quantificare l'impegno assistenziale dell'Università, si deve considerare che il personale docente universitario concorre al perseguimento globale delle finalità di didattica, ricerca ed assistenza. in relazione alle posizioni funzionali rivestite.
In particolare, il numero delle unità sarà calcolato come se ogni docente universitario avesse una valenza di impiego sanitario tendenziale al 50% del suo debito orario per le attività assistenziali.
3)  Il personale universitario, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, assume i diritti ed i doveri previsti dalle norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, fatte salve per il personale docente le norme del proprio stato giuridico, ai sensi di quanto previsto dall'art.102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni.
4)  Il controllo dell'impegno orario del personale universitario, basato su sistemi di rilevazione obiettivi (controllo orario con tesserino magnetico), viene regolamentato dall'Università con appositi accordi con le aziende ospedaliere.
5)  Nell'organizzazione dell'attività complessiva dei dipartimenti e nella gestione delle relative attribuzioni, le strutture sanitarie, di cui all'art. 4 del presente protocollo e l'Università, nel rispetto delle vigenti norme, si impegnano a non effettuare distinzioni tra il personale universitario e quello non universitario presente nella medesima struttura.
Parimenti i benefici economici derivanti al personale universitario dall'attività assistenziale saranno corrisposti con i medesimi tempi e le stesse modalità adottate per il personale ospedaliero.
Le strutture sanitarie di riferimento, di cui all'art. 4 del presente protocollo, dovranno, altresì, predisporre spazi adeguati al fine di consentire al personale universitario l'esercizio delle attività libero professionali e dovranno permettere, altresì, l'attività per conto terzi, regolata dall'art. 66 del D.P.R. n. 382/80, fermo restando il ristoro degli oneri sopportati dall'azienda.
6)  I professori ed i ricercatori universitari e le figure equiparate che svolgono attività assistenziale, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni loro attribuite, sono responsabili dei risultati assistenziali conseguiti. Essi rispondono dell'adempimento dei doveri assistenziali al direttore generale.
A tal fine, ai sensi e secondo la procedura prevista dall'art. 5, comma 14 del decreto legislativo n. 517/99, presso ciascuna azienda ospedaliera universitaria è istituito un comitato di garanti composto da 3 membri: di cui 1 è il preside della Facoltà di medicina e chirurgia che assume le funzioni di presidenza, gli altri 2 sono nominati d'intesa dal rettore e dal direttore generale.
Il parere reso dal comitato, ai sensi del citato art. 5, comma 14, deve essere espresso tenendo conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti universitari.
7)  L'orario settimanale di servizio di ciascun docente e ricercatore universitario, per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e di assistenza, globalmente considerato, è pari all'impegno orario minimo previsto dai contratti di lavoro delle distinte aeree della dirigenza del servizio sanitario nazionale, fermo restando che l'attività assistenziale dovrà svolgersi in coerenza con le previsioni di cui al precedente comma 2.
8)  La distribuzione dell'orario ordinario e straordinario di attività dei professori e dei ricercatori universitari nonché delle figure equiparate, deve tenere conto del piano di lavoro della struttura di appartenenza e della programmazione dell'attività didattica e di ricerca e delle necessarie attività assistenziali. D'intesa con la direzione sanitaria dell'azienda, l'orario di servizio di ogni singolo medico universitario può prevedere, entro il monte orario fissato, una distribuzione differenziata nelle singole giornate.
Sentiti i responsabili delle singole strutture, la direzione sanitaria determina preventivamente le eventuali ore di straordinario, nonché le prestazioni di turni di guardia o di reperibilità effettuate dai docenti universitari e figure equiparate.
9)  Ai docenti universitari ed alle figure ad essi equiparate si riconosce, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 517/99 e del D.P.C.M. 24 maggio 2001, in aggiunta al trattamento economico erogato dall'Università:
a)  un ulteriore trattamento graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico (indennità di posizione)
b)  un ulteriore trattamento graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale, gestionale ed organizzativa nonché all'efficacia nella realizzazione dell'integrazione tra attività assistenziale didattica e di ricerca, valutati secondo parametri di efficacia, adeguatezza ed efficienza (indennità di risultato).
Ove ricorrano i presupposti di legge, al personale docente ed alle figure equiparate, spetta, altresì, l'indennità di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 517/99 (indennità di esclusività del rapporto), nonché i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro (indennità di rischio radiologico, indennità di turno etc.) ovvero al raggiungimento di obiettivi predefiniti.
L'importo dei suddetti trattamenti viene attribuito mensilmente dall'azienda all'Università e da questa ai docenti universitari ed alle figure ad essi equiparate.
Le indennità di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 517/99, sono erogate nei limiti e con le modalità previste dall'art.6, comma 2, decreto legislativo n. 517/99 e dall'art. 3, comma 4, D.P.C.M. 24 maggio 2001.
10)  Con riferimento al personale medico universitario di ruolo, di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 382/80, l'Università e la Regione, ai sensi dell'art. 15nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, definiscano per il periodo di sperimentazione le seguenti modalità e limiti per lo svolgimento di specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività di didattica e di ricerca.
Il personale medico docente universitario in fuori ruolo non può svolgere attività assistenziale.
Il personale medico docente universitario, che va in pensione o in fuori ruolo o che ha superato il 70° anno di età, cessa dallo svolgimento delle attività assistenziali nonché dall'incarico di eventuale direzione di struttura.
Almeno 3 mesi prima della data di raggiungimento del 70° anno di età, il personale di ruolo, interpellato dal direttore generale, formula le proposte relative alle specifiche attività assistenziali che lo stesso considera strettamente correlate all'attività di didattica e di ricerca e che svolgerà dopo il superamento del limite di età di 70 anni e fino alla immissione in fuori ruolo.
In sede di prima applicazione del presente protocollo, per il personale di ruolo che abbia già raggiunto il detto limite di età, il termine di 3 mesi decorre dalla stipula del presente accordo.
Il direttore generale ed il rettore, sulla base delle proposte formulate definiscono e formalizzano, sentito il direttore del dipartimento, le specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività di didattica e di ricerca che lo stesso dovrà svolgere.
Anche in mancanza di proposte dell'interessato, il direttore generale ed il rettore d'intesa comunicano, comunque, le proprie determinazioni entro la data del superamento del suddetto limite di età.
Al suddetto personale di ruolo che ha superato il 70° anno di età e fino a quando rimane in ruolo, è consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, secondo le modalità previste per l'attività istituzionale.
11) Per il personale tecnico, amministrativo e sanitario, fino all'adozione dei decreti interministeriali di cui all'art.8, comma 5, del decreto legislativo n. 517/1999, l'Università accerta le collocazioni professionali in essere e le corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio sanitario nazionale, mantenendone provvisoriamente la vigenza, ai sensi dell'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Università del 9 agosto 2000 e dell'art. 3, comma 5, del D.P.C.M. 21 maggio 2001, ove coerenti con le convenzioni e i protocolli d'intesa Regione/Università vigenti nel tempo.
A far data dalla sottoscrizione dei presenti protocolli d'intesa, gli ulteriori provvedimenti inerenti alla'utilizzazione del personale universitario tecnico, amministrativo e sanitario presso l'Azienda sono adottati dal direttore generale, secondo criteri definiti nell'atto aziendale, in conformità alla disciplina vigente per il corrispondente personale dipendente dal servizio sanitario nazionale ed alla relativa normativa universitaria, anche per quanto concerne il possesso dei necessari titoli di studio e professionali per l'accesso all'area della dirigenza.
Detto personale è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di pertinenza e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito orario, secondo le previsioni dei contratti collettivi a loro applicabili.
Il personale tecnico amministrativo, nel caso di gravi mancanze ai doveri connessi all'attività assistenziale risponde al direttore generale, secondo la disciplina prevista per il personale di pari funzioni del servizio sanitario nazionale.
Il direttore generale applicherà le eventuali sanzioni su parere conforme di un'apposita commissione di disciplina, istituita a tal fine presso ciascuna azienda ospedaliera universitaria.
La commissione è composta da 3 membri di cui 2 sono nominati d'intesa tra rettore e direttore generale dell'azienda e 1 è nominato dal rettore e ne assume le funzioni di presidenza.
12)  Il personale dirigenziale dei servizio sanitario nazionale che opera nei dipartimenti ad attività integrata, impegnato in attività didattica, accede ai fondi di ateneo, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, previa deliberazione dei competenti organi accademici.
L'azienda ospedaliero-universitaria, compatibilmente con le disponibilità del proprio bilancio, è autorizzata a svolgere, secondo la normativa vigente per il personale del servizio sanitario nazionale, le procedure di reclutamento o di mobilità, ivi comprese quelle di mobilità intercompartimentale o interregionale, per l'assunzione del personale del servizio sanitario nazionale da adibirsi a compiti di diretta assistenza agli infermi. Il suddetto personale, una volta assunto, non assume lo status di dipendente universitario, dovendo il relativo rapporto di lavoro intendersi costituito direttamente con l'azienda.
La dotazione organica del personale di cui sopra ed eventuali modifiche o integrazioni della stessa, sono adottate dal direttore generale sentito il rettore, ferme restando le modalità di controllo e vigilanza da parte dell'Amministrazione regionale previste dalla normativa vigente.
Il personale del servizio sanitario regionale è disciplinato dalle disposizioni vigenti per l'area di rispettiva pertinenza ed ha diritto all'applicazione di tutti gli istituti contrattuali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale della dirigenza e del comparto del servizio sanitario nazionale.
Tale personale svolge le proprie attività nelle strutture cui è assegnato, rispondendone al direttore generale, ed è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di pertinenza e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito orario. Nel caso di gravi mancanze ai doveri connessi all'attività svolta, il personale risponde al direttore generale che applicherà le eventuali sanzioni con le modalità previste nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per il personale del servizio sanitario nazionale.

Art. 11
Formazione degli specializzandi e del personale infermieristico tecnico e della riabilitazione e della prevenzione

1) Le Università e la Regione promuovono la massima integrazione collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, al fine di perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione degli specializzandi, nonché della formazione infermieristica, tecnica. della riabilitazione e della prevenzione.
L'integrazione tra l'Università e la Regione attinente alla funzione formativa e di ricerca ed all'attività assistenziale comprende anche le attività di formazione post specialistica previste dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche. In particolare, la Regione può avvalersi dell'Università ai fini dell'organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3 bis, comma 4, del decreto legislativo n. 502/92. Si concorda altresì che le strutture indicate nell'art. 4 del presente protocollo rientrano quelle di cui all'art. 6 sexies del decreto legislativo n. 502/92.
2) La programmazione della formazione specialistica e della formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione deve essere realizzata sulla base dei fabbisogni rilevati, secondo la disciplina vigente in materia, promovendo le scelte con-formi alla normativa comunitaria.
Al fine della programmazione della formazione di cui sopra, è istituita una Commissione paritetica, con funzioni propositive, formata dai presidi delle facoltà di medicina e chirurgia delle Università siciliane e da tre dirigenti nominati dall'Assessore regionale alla sanità.
3) In attuazione dei rapporti di collaborazione di cui ai precedenti commi, le aziende interessate mettono a disposizione dell'Università strutture, personale ed attrezzature al fine di consentire l'espletamento delle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali, ivi compresi i correlativi servizi generali per gli studenti ed i docenti.
4) Le strutture, il personale e le attrezzature necessarie per l'attività dei corsi di specializzazione e dei diplomi universitari o dei corrispondenti corsi di laurea di primo livello, saranno individuate nei successivi accordi attuativi, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/'92, tenendo conto della tipologia e dei volumi dell'attività assistenziale necessaria per la formazione degli specializzandi e del personale sanitario.
5) La tipologia delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della formazione degli specializzandi e del personale sanitario è individuata in base ai relativi ordinamenti didattici ed alla normativa vigente. Le previsioni poste al riguardo dai protocolli d'intesa vigenti alla data di sottoscrizione del presente atto sono fatte salve, ove compatibili con la vigente normativa di legge.
II volume delle dette attività è adeguato al numero previsto dallo statuto di ciascuna delle scuole di specializzazione attivata presso l'Ateneo nonché al numero degli iscritti al primo anno di ciascun corso di diploma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione o dei corrispondenti corsi di laurea di primo livello.
6)  In attesa delle disposizioni vigenti in ordine ai requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che la compongono e degli standard di accreditamento, le strutture sanitarie già convenzionate con le Università, di cui all'art. 4 del presente protocollo, sono da ritenersi individuate e quindi temporaneamente accreditate, limitatamente alle funzioni connesse alla formazione, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 24 maggio 2001.
7) E' istituito l'Osservatorio regionale di cui all'art. 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, composto da tre dirigenti medici ospedalieri scelti dalla Regione e dai tre presidi della facoltà di medicina e chirurgia, nonché da tre direttori delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, ciascuno dei quali scelto dal rispettivo rettore e da tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti nel numero di uno per ciascuna Università, fra gli iscritti alle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, secondo le modalità stabilite dal rispettivo Ateneo.
Il presidente dell'Osservatorio regionale è uno dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia dagli stessi designato.
8) Le Università, per consentire la partecipazione del personale del servizio sanitario regionale alla didattica, possono avvalersi per lo svolgimento degli insegnamenti tecnico pratici al responsabile della struttura coinvolta per la formazione degli specializzandi. Può, inoltre, affidare funzioni di tutor ai dirigenti nelle strutture coinvolte per la formazione degli specializzandi.
Le Università assicurano, altresì, l'insegnamento delle discipline previste dagli ordinamenti didattici anche con il personale afferente alla sede dei corsi di formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, purché in possesso dei requisiti ritenuti idonei dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, tenendo conto dell'esperienza didattico scientifica acquisita. L'attribuzione degli insegnamenti dovrà avvenire annualmente previo avviso pubblico in conformità alla normativa vigente.
9) Al personale infermieristico o dell'area tecnica o della riabilitazione del servizio sanitario regionale, in possesso del massimo livello di formazione professionale, ed in mancanza di questo requisito, al personale a cui, per attività professionale svolta, sia riconosciuta competenza, capacità, esperienza quinquennale di servizio nell'ambito della formazione che sia ritenuto dotato di capacità didattico pedagogica, possono essere affidate funzioni di tutor al fine di assistere ed orientare gli studenti dei diplomi universitari e dei corrispondenti di primo livello.
10) In conformità alle vigenti disposizioni, la Regione potrà finanziare la formazione medico specialistica in eccedenza alle assegnazioni deliberate in sede nazionale dagli organi competenti.
La Regione potrà, altresì, finanziare borse di studio o assegni di frequenza in favore della formazione per il personale sanitario.
11)  Ai sensi dell'art.16 sexies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, la Regione indica l'azienda policlinico quale struttura di coordinamento delle attività svolte nella formazione degli specializzandi e degli studenti dei corsi di laurea e, in via transitoria, nei corsi di diploma universitario delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
12)  L'attuazione del presente articolo è rimessa alla stipula di appositi accordi tra le Università e le strutture sanitarie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92.
13) Le parti convengono che fino a quando non saranno sottoscritti i nuovi accordi attuativi, resta in vigore il precedente protocollo con i relativi accordi attuativi.

Art. 12
Apporto dell'Università al sostentamento delle aziende

1) Le Università concorrono alle attività correnti delle aziende ospedaliere universitarie con l'apporto di personale docente e tecnico, amministrativo e sanitario di cui all'art. 10 del presente protocollo nonché con l'apporto di beni mobili ed immobili.
2) Le Università concedono alle aziende policlinico l'uso gratuito dei beni mobili ed immobili dalle stesse attualmente utilizzati, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'azienda e con vincolo di destinazione ad attività assistenziale.
Alla cessazione della destinazione all'attività assistenziale i beni rientrano nella piena disponibilità dell'Università.
Tali beni saranno specificamente individuati con separato atto stipulato tra Università ed azienda con il quale sarà anche dettagliatamente disciplinato l'uso di tali beni. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, rimangono in vigore le precedenti determinazioni adottate in merito dai competenti organi dell'Università.
3)  Le aziende policlinico subentrano, fino alla loro scadenza, nei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con l'Università e stipulati per le esigenze della medesima azienda.
4)  Gli oneri sostenuti dall'Università per la retribuzione del personale universitario inserito nelle attività assistenziale e per le immobilizzazioni e per le attrezzature universitarie utilizzate anche per l'assistenza devono essere rilevati nell'analisi economica e finanziaria dell'azienda ed evidenziati nei rispettivi atti di bilancio.

Art. 13
Finanziamento regionale

1)  Le aziende ospedaliere universitarie e le aziende ospedaliere di cui all'art. 4 sono classificate nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e, pertanto, la Regione si impegna ad applicare la tariffazione delle prestazioni secondo il DRG stabilito per i presidi a più elevata complessità assistenziale.
2)  La Regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, corrispondendo annualmente alle aziende ospedaliero-universitarie un'integrazione pari al 5% della valorizzazione annua dell'attività assistenziale complessiva (D.R.G.).
Alle strutture complesse a direzione universitaria delle aziende di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente protocollo, riconosciuto quanto stabilito nel comma precedente.
3)  Tali risorse sono evidenziate negli atti di bilancio aziendale e saranno impiegate per obiettivi di qualificazione dell'integrazione tra le attività didattiche, scientifiche ed assistenziali approvate dall'Assessorato regionale della sanità sentiti il rettore ed il direttore generale.
4)  La Regione erogherà, in maniera prioritaria, alle aziende di cui al precedente art. 4, ulteriori finanziamenti per le funzioni non tariffabili in materia di ricerca scientifica, come previsto dalla normativa nazionale in tema di finanziamento delle attività sanitarie.
L'Università concorderà con la Regione l'attuazione di progetti di ricerca, finanziati dalla Regione, finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche da applicare al settore sanitario, di nuovi istituti di gestione, anche sperimentali, nonché di modelli organizzativi ed informativi.
5. Nel caso in cui la Regione erogherà alle altre aziende ospedaliere presenti nel territorio ulteriori finanziamenti per alcune attività assistenziali specifiche (emergenza, alta specialità, etc.), provvederà a corrispondere ciò anche alle aziende ospedaliero-universitarie.

Art. 14
Compartecipazione della Regione e dell'Università ai risultati di gestione

1)  Concluso il periodo quadriennale di sperimentazione, la Regione e l'Università compartecipano ai risultati di gestione per quote percentuali da determinarsi con successivo accordo.
Tale accordo dorrà, altresì, prevedere l'adeguamento dei criteri di compartecipazione previsti dall'art. 10, comma 4, del D.P.C.M. 24 maggio 2001.
2)  Determinate le quote di partecipazione ai risultati di gestione, in caso di risultati finanziari negativi nella gestione dell'azienda quest'ultima deve provvedere al ripiano degli stessi entro il biennio successivo a quello di loro rilevazione, pena la decadenza del direttore generale. Per i risultati finanziari negativi superiori ad una quota di disavanzo pari al 10% della spesa corrente cumulato anche in più esercizi, la Regione e l'Università concordano appositi piani di rientro poliennali che devono tenere conto delle responsabilità di gestione relative alle distinte funzioni di governo delle attività assistenziali e di governo delle attività di didattica e di ricerca.
La redazione dei piani di rientro è affidata alla commissione paritetica di cui al precedente art. 2.
3)  In caso di mancato accordo, l'Assessore regionale per la sanità ed il rettore, sentito il comitato regionale di coordinamento dell'Università di cui al D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, valutano concordemente l'opportunità di procedere alla disdetta del presente protocollo per la parte concernente l'azienda ospedaliero-universitaria interessata ed in tale ipotesi nomineranno d'intesa un commissario per la gestione dell'azienda stessa.
4)  Gli eventuali risultati finanziari positivi di gestione del l'azienda sono utilizzati per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse didattico scientifico ed assistenziale al fine di sviluppare la qualità delle prestazioni e della ricerca scientifica, detratta la quota destinata al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti prevista dai piani di rientro concordati.

Art. 15
Norme transitorie

1)  Con riferimento alle strutture assistenziali funzionali alla didattica ed alla ricerca delle aziende di cui al precedente art. 4, si conviene che, all'atto della sottoscrizione del presente protocollo d'intesa si intendono conferivate le UU.OO. complesse esistenti. Si intendono peraltro immediatamente autorizzate le articolazioni dipartimentali già esistenti all'atto della sottoscrizione del presente accordo. Nelle more della definizione dell'atto aziendale, eventuali ulteriori attivazioni successive alla stipula del presente protocollo, aventi carattere strategico per l'azienda o per l'Università, potranno essere autorizzate, sentita la Facoltà di medicina e chirurgia, a seguito di specifiche intese tra I'Università e l'Assessorato.
2)  Sono confermati fino alla scadenza dei rispettivi contratti gli attuali direttori generali.

Art. 16
Norme finali

1. L'Università e la Regione si impegnano ad adeguare il presente protocollo di intesa agli atti di indirizzo e di coordinamento, alle linee guida, ai decreti interministeriali ed agli accordi previsti dall'art. 2, comma 3; dall'art. 3, comma 1; dall'art. 5, comma 2; dall'art. 7, comma 2; dall'art. 8, comma 5 e dall'art. 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, in quanto ap-plicabili.
Le parti concordano che il periodo di sperimentazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 517/99, con riferimento al presente protocollo, inizia a decorrere dalla data di stipula dello stesso.
2. Per quanto non previsto nel presente protocollo si rinvia a quanto stabilito nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e nel D.P.C.M. 4 maggio 2001 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
L'Assessore per la sanità: CITTADINI
Il rettore dell'Università di Palermo: SILVESTRI

ARTICOLAZIONE DIPARTIMENTALE DEL POLICLINICO UNIVERSITARIO

Approvato dall'organo di indirizzo in data 5 luglio 2002 e dal consiglio di facoltà nella seduta del 18 luglio 2002:
 1)  dipartimento biomedico di medicina interna e specialistica;
 2)  dipartimento di medicina clinica e delle patologie emergenti;
 3)  dipartimento di medicina interna, malattie cardiovascolari e nefro-urologiche;
 4)  dipartimento di chirurgia generale e d'urgenza, cardiovascolare e dei trapianti d'organo;
 5)  dipartimento di psichiatria, psicologia clinica e riabilitazione psichiatrica;
 6)  dipartimento integrato delle chirurgie speciali;
 7)  dipartimento di oncologia;
 8)  dipartimento integrato di scienze neurologiche, ortopedia e riabilitazione;
 9)  dipartimento materno-infantile;
10)  dipartimento di emergenza-urgenza;
11)  dipartimento di scienze radiologiche;
12)  dipartimento di diagnostica di laboratorio;
13)  servizi centrali d'ospedale;
14)  dipartimento della formazione.


N.B. - L'allegato A di cui all'art. 6, comma 2, della bozza di protocollo d'intesa, relativo alla modulazione assistenziale delle strutture complesse, è da definirsi da parte della direzione aziendale.

Cliccare qui per visualizzare la tabella allegata in formato PDF


(2003.53.3225)
Torna al Sommariohome


102*



MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 25 -  73 -  78 -  16 -  47 -  55 -