REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 9 GENNAIO 2004 - N. 2
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Statuto del Comune di Polizzi Generosa. Modifica




Lo statuto del Comune di Polizzi Generosa è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 23 ottobre 1993.
Successive integrazioni e modifiche sono state, rispettivamente, pubblicate nei supplementi straordinari al le Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 23 lu glio 1994 e n. 35 dell'1 luglio 1995.
Il nuovo testo dello statuto è stato successivamente pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 6 dicembre 2002.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 130 del 23 ottobre 2003, l'art. 21 è stato modificato come segue:
"Art. 21
Elezione e composizione della giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore ad un terzo del numero dei consiglieri comunali (art. 6, comma 1, punto 9 della legge regionale n. 30/2000).
La durata della giunta è fissata in 5 anni (art. 1, comma 1, legge regionale n. 25/2000).
2.  Il sindaco eletto, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco, (legge regionale n. 35/97) determinando, altresì, la composizione dell'organo esecutivo nel numero di 4 o 5 assessori a norma del presente statuto.
La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
3.  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco, che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
4.  Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune né essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del comune.
5.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
6.  Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.
7.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al secondo grado, del sindaco.
8.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano per età.
9.  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
10.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.
Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
11.  Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
12.  Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo, all'Assessorato regionale degli enti locali.
13.  La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile (art. 2, 2° comma, legge regionale n. 25/2000).
Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice-sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria del comune o formalizzate in sedute di organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio nella seduta di insediamento (art. 4, legge n. 127/97, recepita con legge regionale n. 23/98).
In presenza del segretario comunale, che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
Gli assessori che si rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica.
La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.".
(2003.47.2886)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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