REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 9 GENNAIO 2004 - N. 2
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Statuto del Comune di Gioiosa Marea. Modifiche




Lo statuto del Comune di Gioiosa Marea è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 18 marzo 1995.
Un nuovo testo è stato ulteriormente pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 23 novembre 2001.
Con delibera del consiglio comunale n. 62 del 7 ottobre 2003 sono state approvate le seguenti modifiche:
"Art. 84
Il difensore civico

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle s.p.a., a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
Il difensore civico svolge il ruolo di garante, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa.
I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo aver esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dell'amministrazione comunale, con attrezzature di ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
Art. 85
Nomina

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri; ove tale maggioranza non sia raggiunta dopo due votazioni svolte in sedute distinte e consecutive, da convocarsi entro otto giorni, è eletto con la maggioranza dei presenti.
Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale, che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
L'elenco delle candidature è reso pubblico mediante affissione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune.
Il difensore civico è scelto tra persone eleggibili a consigliere comunale che abbiano i seguenti requisiti:
a)  un'età compresa tra i 35 e 65 anni;
b)  il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o titoli equipollenti;
c)  comprovata esperienza giuridico-amministrativa rilevabile dal curriculum professionale.
All'atto di presentazione della candidatura, dovrà dichiararsi l'occupazione abituale, le cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che in atto, nonché l'impegno a non candidarsi in elezioni amministrative comunali per almeno due anni dalla cessazione del mandato.
Il difensore civico dura in carica per 5 anni dalla data di elezione, non è immediatamente rieleggibile ed assume le funzioni dopo avere prestato giuramento avanti al consiglio comunale, con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
In ogni caso, tranne che per cessazione, revoca o decadenza, il difensore civico svolge le sue funzioni fino alla nomina del successore.
Resosi vacante per qualsiasi causa l'ufficio, la procedura per la nomina deve essere iniziata entro 30 giorni ed il consiglio comunale provvede alla nomina del successore entro 90 giorni dalla vacanza.
Art. 86
Incompatibilità

Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:
a)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  chi riveste la carica di parlamentare europeo, nazionale o regionale, di consigliere provinciale o comunale, i membri dei consorzi tra Comuni, di amministratore di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per azioni, di partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
c)  i ministri del culto;
d)  i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e s.p.a., a prevalente partecipazione del Comune nonché il segretario del Comune;
e)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici non occasionali con l'amministrazione comunale;
f)  gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado di parlamentari europei, nazionali o regionali, di amministratori del Comune, di amministratori della Provincia;
g)  chi ricopre cariche in partiti o movimenti politici.
Art. 87
Decadenza e revoca

Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con votazione del consiglio comunale assunta a maggioranza dei 2/3 dei componenti. La revoca è proposta da almeno 1/3 dei consiglieri, deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi ed è votata per appello nominale.
Art. 87bis
Funzioni del difensore civico

Il difensore civico nell'esercizio delle proprie funzioni deve garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa.
In particolare:
1)  risponde alle petizioni ed istanze dei cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
2)  ha diritto di accesso come i consiglieri comunali agli uffici, agli atti ed alle informazioni in ordine allo stato dei procedimenti di cui è stato investito, salvo i casi in cui prevale, per legge, il segreto d'ufficio;
3)  può intervenire nei procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e dei servizi. Il termine entro il quale l'ufficio competente è tenuto a fornire risposte al difensore civico non deve essere superiore a 20 giorni;
4)  può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone comunicazione contestuale al sindaco o all'assessore competente per materia;
5)  segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze e, in caso di ritardo, invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
6)  può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta comunale sull'andamento dell'azione amministrativa;
7)  può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Egli svolge, inoltre, tutte le funzioni che le leggi regionali gli riservano.
Il difensore civico deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno due giorni alla settimana.
Art. 87ter
Relazione annuale

Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando le disfunzioni ed i ritardi riscontrati e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarli.
Il difensore civico, nella relazione può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
La relazione deve essere affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa nella prima seduta utile e, comunque, non oltre 45 giorni, in consiglio comunale.
Nei casi di particolare importanza o di urgenza, il difensore civico può in qualsiasi momento informare il sindaco, l'assessore delegato e il consiglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.
Art. 87quater
Indennità di funzione

Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione pari al 20% dell'indennità di carica base del sindaco.".
(2003.49.3040)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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