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Statuto del Comune di Chiaramonte Gulfi. Modifiche
Lo statuto del Comune di Chiaramonte Gulfi č stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 16 settembre 1995. Con delibere consiliari n. 73 del 19 settembre 2003 e n. 74 del 22 settembre 2003 sono state apportate delle modifiche ai seguenti articoli:
"Art. 12 Presidenze
1. Il consiglio comunale č presieduto dal presidente eletto con la procedura di cui all'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, subito dopo espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga.
In caso di sua assenza o impedimento la presidenza del consiglio spetta al vice presidente e in sua mancanza al consigliere presente che ha riportato un maggior numero di preferenze individuali.
2. Il presidente della seduta ha poteri discrezionali ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico della seduta, dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti e della regolaritā nello svolgimento della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Ha poteri di espulsione dall'aula nei confronti di chiunque turbi l'ordine pubblico, ricorrendo, ove occorre all'assistenza della forza pubblica.
Per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali il presidente del consiglio ha diritto ad avvalersi, nell'ambito delle strutture esistenti nel comune, di idonei locali, dotati della necessaria strumentazione tecnica ed informatica, e di almeno due unitā di personale qualificato.
Art. 59 Le consulte
1. Le consulte costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, enti, istituzioni, individuate dal consiglio comunale nelle specifiche delibere istituite. Le consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti di attivitā dell'amministrazione nei confronti della giunta e del consiglio in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di loro interesse.
2. Consulte a carattere tematico o territoriale, devono essere istituite dal consiglio comunale qualora ne facciano specifica richiesta con l'indicazione del tema, con sottoscrizione autenticata, da almeno 300 cittadini residenti o 500 cittadini anche non residenti dei quali almeno la metā residenti che abbiano superato il 16° anno di etā.
In tal caso il consiglio comunale deve deliberarne l'istituzione entro 60 giorni dalla richiesta.
3. Il consiglio comunale nella delibera di istituzione specifica la composizione della consulta, gli atti e i provvedimenti sui quali esprime il parere obbligatorio o facoltativo. Il funzionamento delle consulte sarā disciplinato da apposito regolamento che sarā approvato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. Entro il medesimo termine le consulte giā operanti saranno adeguate alle prescrizioni del presente statuto.". (2003.47.2910)
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