REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 9 GENNAIO 2004 - N. 2
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Nicosia


Lo statuto del Comune di Nicosia è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 18 febbraio 1995; una modifica allo statuto è stata pubblicata nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 21 maggio 1999.
Si pubblica il nuovo testo adeguato e modificato dal consiglio comunale con deliberazione n. 83 del 21 settembre 2003.
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Autonomia comunitaria

1.  La comunità di Nicosia è costituita in Comune autonomo, comprendente la frazione di Villadoro, secondo i principi fissati dalla Costituzione repubblicana, dallo statuto e dalle leggi della Regione siciliana.
2.  Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte politiche ed alla vita amministrativa dell'ente.
3 L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri degli istituti di cui al presente statuto.
4.  Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 2
Finalità generali

1.  Il Comune di Nicosia svolge la propria azione nell'interesse dei cittadini, e tutela i diritti della persona, nel rispetto dei principi di democrazia, di libertà e di solidarietà, tenendo conto delle esigenze sociali, politiche, culturali e religiose del luogo.
2.  Il Comune riconosce quali finalità essenziali per la crescita del cittadino: l'impegno formativo di genitori ed educatori. E pone attenzione al ruolo importante che nella vita della comunità locale ricoprono bambini, ragazzi e giovani.
A tal fine favorisce tutte le iniziative con finalità educativa, formativa e ricreativa, e si impegna a collaborare alla realizzazione di progetti che associazioni o singoli sono in grado di formulare ed attuare.
Riconosce, inoltre, a tutti i bambini, in quanto cittadini di Nicosia, i diritti sanciti dalla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e si impegna a garantirne il rispetto.
Il Comune riconosce il ruolo della famiglia nella vita sociale della comunità.
3.  Il Comune, che fonda la sua attività sui principi della solidarietà, promuove tutte le iniziative sociali dirette a garantire ad ognuno il diritto alla salute, il libero sviluppo della personalità, la partecipazione alla vita della comunità, l'abitazione, l'istruzione, la cultura, il lavoro e tutto ciò che concorre a migliorare la qualità della vita, con priorità per le persone che si trovino in stato di difficoltà o comunque che appartengano alle fasce più deboli della comunità secondo i principi stabiliti dalla Costituzione italiana.
4.  Il Comune promuove l'educazione permanente e la formazione professionale, operando affinché siano presenti nella comunità tutte le possibilità di formazione, studio, ricerca, documentazione ed aggiornamento. A tal fine si impegna nella creazione e nel potenziamento di strutture idonee, anche in collaborazione con istituzioni culturali statali, regionali e locali.
5.  Il Comune riconosce nella biblioteca una struttura fondamentale per assolvere i bisogni informativi e culturali della comunità, ed una via attraverso la quale:
-  mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
-  conservare la memoria della propria comunità;
-  assicurare l'autonomia culturale ed il pluralismo delle idee.
6.  Il Comune favorisce e valorizza l'apporto degli anziani alla vita comunitaria ed istituzionale. A tal fine promuove iniziative ed istituisce servizi. Si impegna, altresì, a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza ed il sostegno necessario a rimuovere particolari situazioni di disagio e di emarginazione.
7.  Il Comune promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicaps, concorrendo a creare le condizioni per la loro mobilità nell'ambiente, per un loro inserimento nel mondo del lavoro, nel tempo libero, e recepisce la carta dei diritti del malato dell'OMS, garantendo alle organizzazioni degli stessi di formulare proposte mirate all'emanazione di atti riguardanti situazioni giuridiche oggettive e soggettive.
8.  Il Comune considera la pratica dell'educazione fisica e dello sport un diritto fondamentale per tutti. Rico nosce all'educazione fisica, allo sport ed alle attività ludico-ricreative un ruolo essenziale nel processo educativo-formativo della persona ed ai fini della tutela della salute. Garantisce la funzionalità e l'utilizzo degli impianti, opportunamente regolamentato, a tutti i cittadini.
9.  Il Comune valorizza l'iniziativa dei cittadini singoli ed associati per diffondere le tradizioni popolari ed in particolare il dialetto gallo-italico, la civiltà contadina, le arti ed i mestieri. Promuove programmi ed iniziative per le pari opportunità per uno sviluppo equilibrato sul piano sociale ed economico di tutti i cittadini senza distinzione di sesso. A tal fine promuove azioni positive, tese a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono l'effettiva realizzazione.
10.  Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi, con particolare attenzione ai piani di edilizia economico-popolare, convenzionata e sovvenzionata ed alle infrastrutture sociali. Privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente, favorendo il permanere della popolazione all'interno dei nuclei abitati e nei centri storici. Favorisce, altresì, il recupero del patrimonio storico, artistico ed architettonico.
11.  Il Comune assume quale primaria finalità sociale e quale fattore essenziale dello sviluppo economico locale, la realizzazione di una condizione di piena occupazione. A tal fine:
a)  si impegna a promuovere e a sostenere le iniziative più idonee allo sviluppo dell'agriturismo e di altre forme di turismo rurale;
b)  promuove l'incentivazione e la tutela dell'artigianato locale;
c)  favorisce le attività commerciali e coordina l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di contribuire alla migliore funzionalità del servizio da rendere al cittadino;
d)  contribuisce ad uno sviluppo eco-compatibile delle attività turistiche, promuovendo il rinnovamento, la qualificazione e la razionale espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi;
e)  indirizza la propria azione anche attraverso lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione.
12.  Il Comune promuove la salvaguardia dell'ambien te, con iniziative volte a prevenire ed a eliminare l'inqui namento, ed il risparmio delle risorse naturali ed ambien tali. A tal fine disciplina, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, i più rilevanti interventi sul territorio e gli insediamenti produttivi a valutazione di impatto ambientale, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale e naturale ed adotta tutte le misure atte a contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. In quest'ottica il Comune si impegna a mantenere il suo territorio libero da impianti nucleari e da depositi di scorie radioattive.
13.  Il Comune sostiene le attività agricole, tutelando le aree di particolare interesse agricolo, promuovendo la piccola proprietà agricola e l'associazionismo, concorrendo a realizzare tutte le infrastrutture ed i servizi necessari, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente.
14.  Il Comune, in considerazione che il proprio territorio ricade in zona sismica, in collaborazione con la protezione civile della Prefettura di Enna, si impegna a dotarsi di un proprio piano per far fronte ad eventuali emergenze.
15.  Il Comune promuove l'apertura della comunità locale verso persone e gruppi di altre culture ed etnie, contribuendo a favorire il processo di integrazione europea anche mediante lo sviluppo di gemellaggi. Aderisce ai principi di solidarietà e cooperazione internazionale e, nell'aspirazione alla costruzione di una società multietnica e multirazziale, favorisce la piena integrazione degli stranieri extracomunitari nel rispetto delle norme nazionali.
16.  Il Comune promuove iniziative volte al reinserimento sociale degli emigrati e favorisce rapporti organici e scambi culturali con le comunità dei cittadini di Nicosia all'estero e nel resto d'Italia.
17.  Il Comune in coerenza coi principi costituzionali che sanciscono sia il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, sia la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale ripudia ogni forma di razzismo e riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. A tal fine, promuove nella comunità locale iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di cooperazione alla pace ed alla solidarietà tra i popoli.
18.  Il Comune condanna la cultura mafiosa e ne ostacola il suo diffondersi. A tal fine si adopera a promuovere e sostenere attività proprie, di istituzioni, di associazioni o di singoli, dirette a sviluppare la tutela dei diritti e delle libertà civili, politiche e sociali.
Art. 3
Territorio e sede del Comune

1.  Il territorio del Comune si estende per Kmq. 217 circa, e confina: a nord con il territorio del Comune di Mistretta, Geraci Siculo e Castel di Lucio, ad ovest con il territorio del Comune di Gangi e Sperlinga, a sud con il territorio del Comune di Leonforte e Calascibetta, ad est con il territorio del Comune di Cerami e Nissoria.
Parte integrante del territorio comunale è la frazione di Villadoro, posta a circa 18 Km. di distanza, sede del consiglio circoscrizionale e degli uffici decentrati.
3.  Il palazzo civico, sede del Comune, è ubicato in piazza Garibaldi al n. 29.
4.  Le riunioni del consiglio comunale, le riunioni della giunta e delle commissioni comunali si svolgono in detto palazzo.
5.  In casi eccezionali il consiglio e la giunta possono tenere le loro riunioni in luogo diverso dalla propria sede dandone ampia, pubblica e tempestiva notizia.
6.  Il Comune istituisce un'apposita commissione per la toponomastica del territorio, impegnandosi nel recupero e nella valorizzazione delle tradizioni popolari e della storia nicosiana.
Art. 4
Albo pretorio

1.  Il consiglio comunale individua, nell'ambito del palazzo civico, apposito spazio da destinarsi ad albo pretorio, nel quale viene pubblicato ogni atto ed ogni avviso di cui la legge, lo statuto o una norma regolamentare impongano la pubblicazione.
Deve essere garantita la fruibilità della lettura degli atti pubblicati ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio.
2.  Un altro albo pretorio è istituito nell'ambito dei locali, sede della circoscrizione di Villadoro, che adempie le medesime finalità di cui al comma precedente.
3.  La pubblicazione degli atti e degli avvisi di cui al presente articolo è curata dal segretario generale, che si avvale per questo scopo del messo comunale.
4.  Le pubblicazioni possono effettuarsi anche a mezzo di deposito con contemporaneo avviso affisso all'albo.
Art. 5
Stemma e gonfalone

1.  Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Nicosia ed ha come segno distintivo lo stemma riconosciuto con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e portante la scritta R.B.C.I. (Regia Baronia Casaleni Inferiori).
2.  Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, può essere esibito il gonfalone del Comune nella foggia autorizzata. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del sindaco.
3.  Il gonfalone, fuori dalla sede municipale, è portato da un agente del corpo di polizia municipale in uniforme da cerimonia e deve essere accompagnato dal sindaco o da un suo delegato.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 6
Disposizioni generali

1.  Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli a delle libere associazioni, al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon anda mento dell'amministrazione. Riconosce la partecipazione popolare alle scelte politiche e di programmazione generale ed alle attività amministrative come condizione essenziale per lo sviluppo della vita sociale e democratica, garantendo le fasce deboli della comunità.
2.  Per ciascun strumento di partecipazione, previsto nel presente statuto, il Comune emana, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso, appositi regolamenti, i cui schemi saranno resi pubblici affinché i cittadini, singoli o in forma associata, possano far pervenire nei successivi trenta giorni eventuali osservazioni.
3.  Il diritto al voto nel referendum e nelle altre forme di consultazione che lo statuto riconosce spetta ai cittadini residenti nel comune iscritti nelle liste elettorali.
Art. 7
Consulte

1.  Il Comune valorizza le libere forme di associazione, cooperazione e volontariato attraverso il diritto di accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, ad esclusione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento. Per questi fini è istituito un apposito albo, nel quale sono iscritte tutte le organizzazioni operanti nel territorio comunale che ne abbiano fatto istanza, depositando il proprio statuto ed i relativi rendiconti annuali.
Faranno parte di diritto dell'albo tutte le organizzazioni operanti nel territorio comunale e che godono di una rappresentanza a carattere nazionale.
2.  Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati il Comune istituisce le seguenti consulte:
a)  problematiche istituzionali;
b)  agricoltura, territorio e ambiente;
c)  servizi comunali;
d)  lavori pubblici ed urbanistici;
e)  attività culturali, del tempo libero, problematiche della terza età;
f)  pari opportunità;
g)  artigianato, sviluppo economico ed innovazioni tecnologiche;
h)  problemi dei quartieri.
3.  Le consulte sono nominate dal consiglio comunale e così composte:
-  n. 5 rappresentanti delle associazioni di cui al 1° comma;
-  n. 5 rappresentanti dei cittadini, particolarmente esperti nella specifica materia.
Esse vengono nominate dal consiglio comunale con voto limitato ad uno.
Le stesse sono presiedute dal sindaco o dall'assessore competente per materia. Esse devono essere convocate almeno ogni sei mesi.
4.  Le consulte esprimono:
a)  pareri preventivi sulla programmazione delle materie di specifica competenza;
b)  proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
c)  proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali.
Le consulte per la loro attività si avvalgono dell'assistenza dei dirigenti comunali o loro delegati.
Art. 8
Il consiglio comunale dei ragazzi

1.  E' istituito il consiglio comunale dei ragazzi in numero di 20.
2.  Promuove la partecipazione degli alunni della scuola dell'obbligo a partire dalla 4ª e 5ª elementare e ne stimola l'educazione civica e la conoscenza del funzionamento delle istituzioni locali.
3.  Con apposito regolamento il consiglio comunale ne detta le modalità di costituzione e di funzionamento, per l'elezione del sindaco dei ragazzi.
Art. 9
Consulta dei giovani

1.  E' istituita la consulta dei giovani in numero di 15.
2.  Essa ha il compito di promuovere la partecipazione dei ragazzi aventi l'età dai 17 anni ai 30 anni affinché siano avvicinati alle istituzioni cittadine e siano stimolate alla conoscenza del loro funzionamento.
3.  Il consiglio comunale provvede alla elezione dei componenti della consulta dei giovani con voto limitato ad uno.
4.  Con apposito regolamento il consiglio comunale ne detta le modalità di costituzione e di funzionamento.
Art. 10
Difensore civico

1.  Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2.  Spetta al difensore civico curare, a richiesta di chiunque vi abbia interesse, il regolare svolgimento delle pratiche presso l'amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
3.  Il difensore civico agisce d'ufficio, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni di irregolarità amministrativa.
4.  Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti ed aziende, comunque controllate dal Comune, copia di atti e documenti nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
5.  Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
6.  Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di fare rapporto all'autorità giudiziaria.
7.  Il difensore civico può con idonea motivazione, denunciare all'amministrazione comunale le cause delle inefficienze degli uffici, prospettando provvedimenti nei confronti dei responsabili, se si riscontrano negligenze ed inidoneità gravi e reiterate.
8.  La nomina a difensore civico avviene secondo le seguenti modalità: sulla scorta di un apposito avviso pubblico, i cittadini in possesso dei requisiti, indicati al comma 10, inoltrano istanza di nomina. Il consiglio comunale procede alla nomina, previa verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti dal presente statuto.
9.  La procedura per la nomina deve essere attivata almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico la procedura deve essere attivata entro 30 giorni. In sede di prima applicazione, la procedura deve essere attivata entro 30 giorni dall'approvazione del presente statuto.
10.  Per la nomina a difensore civico il cittadino deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)  età non inferiore ai 30 anni né superiore ai 70 anni;
b)  residenza nel Comune di Nicosia da almeno due anni;
c)  adeguata e documentata esperienza giuridico-amministrativa attraverso la presentazione di curriculum vitae;
d)  diploma di scuola media superiore.
11.  Non sono eleggibili alla carica:
a)  coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali;
c)  gli amministratori di enti o aziende comunque controllati dal Comune;
d)  coloro che abbiano subito condanne penali o siano stati rinviati a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione o per altri reati gravi.
12.  La carica di difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione, con l'espletamento di qualunque incarico professionale, imprenditoriale e commerciale con il Comune, gli enti o le aziende ad esso collegate, e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.
13.  Il difensore civico dura in carica 2 anni. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
14.  Il difensore civico può essere revocato:
a)  in caso di gravi e ripetute violazioni dei propri doveri, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati;
b)  ove ne facciano richiesta motivata un numero di cittadini pari al 20% degli aventi diritto al voto al 31 dicembre dell'anno precedente, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
15.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale. All'assegnazione del personale provvede la giunta comunale, d'intesa con il difensore civico.
16.  Il difensore civico relaziona entro il 31 marzo di ogni anno, al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta in seduta comune, sull'attività svolta nel precedente anno solare.
17.  Il consiglio comunale con apposito regolamento detterà le modalità di funzionamento dell'ufficio del difensore civico, l'indennità da corrispondere e l'organizzazione dello stesso, nonché i tempi e i modi per i cittadini singoli ed associati per adire il difensore civico.
Art. 11
Informazione

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, ad eccezione di quelli riservati per legge o regolamento, sono pubblici.
2.  Il Comune ne cura la più ampia diffusione, istituendo un apposito ufficio per l'informazione.
3.  Il Comune pubblica un bollettino trimestrale da distribuire ai consiglieri comunali, ai consiglieri di circoscrizione, alle associazioni, ai circoli ricreativi esistenti nel territorio comunale.
Nel bollettino vengono riportati:
a)  gli oggetti delle delibere adottate dalla giunta, dal consiglio comunale, dal consiglio di circoscrizione, dalle aziende municipalizzate, da enti dipendenti dal comune, le ordinanze, i provvedimenti del sindaco e degli assessori aventi tale facoltà;
b)  l'elenco degli incarichi esterni conferiti a professionisti o a personale estraneo all'amministrazione, con l'indicazione della natura dell'incarico e del relativo compenso;
c)  l'elenco degli assegnatari di alloggi comunali e di beneficiari o destinatari di altri immobili comunque messi a disposizione del Comune.
Art. 12
Accesso

1.  Tutti gli atti del Comune, degli enti e delle aziende da esso dipendenti sono pubblici.
2.  Ai cittadini singoli o associati è garantito l'accesso agli atti dell'amministrazione, secondo le modalità definite dal regolamento.
3.  Sono esclusi dall'accesso gli atti riservati per espressa disposizione di legge o per regolamento.
4.  Presso apposito ufficio comunale saranno tenuti a disposizione dei cittadini: le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, dei regolamenti comunali, di tutte le delibere emesse dal consiglio comunale, dalla giunta e dagli organi del Comune, nonché copia del presente statuto.
Con il regolamento verrà disciplinato il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti, come per legge.
Art. 13
Udienza

1.  I cittadini singoli o associati hanno il diritto di udienza da parte degli amministratori comunali e dei responsabili degli uffici, secondo modalità, ed orari che saranno stabilite da apposito regolamento.
2.  Gli incontri devono vertere su argomenti e problemi generali della comunità e non possono riguardare materie di carattere strettamente personale.
Art. 14
Petizioni

1.  I cittadini singoli o associati possono rivolgere alla pubblica amministrazione istanze per richiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi o esporre problematiche locali.
2.  L'ufficio protocollo, se richiesto, ha l'obbligo di apporre sulla copia dell'istanza la data di ricevimento ed il relativo numero.
Art. 15
Referendum

1.  Il referendum propositivo e consultivo è indetto dal sindaco su iniziativa popolare o su proposta del consiglio comunale, quale consultazione inerente le scelte dell'amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita del paese ed il suo sviluppo.
2.  I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti a:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
b)  il personale comunale e degli enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
c)  lo statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
d)  provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe;
e)  oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi 5 anni.
3.  Il referendum è proposto da almeno il 15% degli elettori del Comune o da un minimo di 11 consiglieri comunali in carica. Il giudizio di ammissibilità, da emettersi entro 60 giorni dalla proposta, è rimesso all'ufficio comunale per il referendum, costituito: da un magistrato, designato dal presidente del tribunale di Nicosia; dal difensore civico; dal segretario generale.
4.  Le modalità per la disciplina dei referendum saranno stabilite da apposito regolamento.
Titolo III
IL DECENTRAMENTO
Art. 16
Consiglio di circoscrizione

1.  In considerazione della vastità del territorio, che comprende anche la frazione di Villadoro, posta a 18 Km. di distanza con circa 1.000 abitanti, il Comune di Nicosia istituisce il consiglio di circoscrizione a Villadoro.
2 Il consiglio di circoscrizione è un organismo istituzionale di partecipazione, di proposizione e di gestione di determinati servizi di base ed esercita le funzioni ad esso delegate per legge, per statuto o per regolamento.
3.  Esso è composto da otto consiglieri di circoscrizione.
4.  I candidati proposti dai partiti, dalle associazioni, dai sindacati, dai cittadini singoli o associati su liste sottoscritte da almeno cinquanta elettori, residenti nella frazione, verranno eletti ogni qualvolta si rinnova per qualsiasi causa il consiglio comunale e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
5.  Sono organi della circoscrizione: il consiglio ed il presidente.
6.  Il presidente viene eletto dal consiglio di circoscrizione, nel proprio seno, nella prima adunanza, a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
Rappresenta la frazione, convoca e presiede il consiglio di circoscrizione, secondo le modalità previste dal regolamento ed esercita le funzioni ad esso delegate dal sindaco nella qualità di ufficiale di Governo.
7.  Il consiglio di circoscrizione viene eletto a suffragio universale e diretto, con le stesse modalità di elezione del consiglio comunale. Il suo funzionamento, i compiti e le attribuzioni sono disciplinate da apposito regolamento.
8.  Sono elementi costitutivi della frazione:
a)  la popolazione residente nella frazione;
b)  il territorio.
9.  Le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità a consigliere di circoscrizione, sono quelle stabilite per la carica di consigliere comunale. La carica di consigliere di circoscrizione e, altresì, incompatibile con quella di consigliere comunale e provinciale.
Titolo IV
ORGANIZZAZIONE POLITICA
Art. 17
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale, diretta espressione della volontà popolare, viene eletto ogni cinque anni, con attribuzione dei seggi a sistema proporzionale e con premio di maggioranza, a norma delle leggi vigenti.
2.  La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento dello stesso sono regolati dalle leggi regionali che disciplinano la materia.
Art. 18
Poteri dei consiglieri comunali

1.  I diritti e i doveri dei consiglieri sono stabilite dalle leggi. I consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni ritenute utili al l'esple tamento del loro mandato nel rispetto della vigente normativa
2.  Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa.
3.  I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazioni e mozioni.
4.  I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio stesso e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
5.  I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
6.  Il consigliere comunale decade dalla carica e da qualunque incarico nel caso di condanna con sentenza irrevocabile per reati commessi contro la pubblica amministrazione.
7.  Nel rispetto dei principi sulla trasparenza amministrativa ed in attuazione del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, ogni componente del consiglio, della giunta ed ogni amministratore di enti o aziende amministrate o sottoposte alla vigilanza dello stesso è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale e dei componenti il proprio nucleo familiare, al momento dell'elezione e durante lo svolgimento del mandato, mediante il deposito presso l'ente della dichiarazione annuale dei redditi.
8.  Il sindaco e gli assessori, sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui alla legge regionale n. 128/82, come integrata dall'art. 54 della legge regionale n. 26/93.
9.  Il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Art. 19
Adempimenti del consiglio

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla designazione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
2.  Il consiglio comunale elegge nella stessa seduta un vice-presidente, con le stesse modalità di elezione del presidente. Sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.
3.  In caso di assenza o impedimento del presidente e del vice-presidente del consiglio, presiede la seduta del consiglio comunale il consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
4.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
5.  Le convocazioni del consiglio comunale avvengono nel rispetto e con le modalità previste dalle leggi vigenti e dall'apposito regolamento.
Art. 20
Compiti del presidente del consiglio

1.  Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, facendo rispettare il regolamento che disciplina le sedute consiliari, fissa la data per le riunioni del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali.
2.  La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente del consiglio.
3.  Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel Comune.
Art. 21
Autonomia del consiglio

1.  Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento consiliare.
2.  Il consiglio adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati per legge. Con la stessa maggioranza il consiglio comunale può procedere ad eventuali modificazioni del regolamento stesso.
3.  Nell'ambito del consiglio sono istituiti i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo e le commissioni consiliari.
4.  Il consiglio per l'espletamento del proprio mandato oltre che delle strutture esistenti nel Comune, si avvale di un ufficio con personale proprio.
Art. 22
Gruppi consiliari.

1.  Tutti i consiglieri comunali appartengono ad un gruppo consiliare, secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
Ogni gruppo consiliare deve essere formato da almeno due consiglieri, salvo il caso di lista che ottenga alle elezioni un solo seggio.
2.  Ai singoli gruppi deve essere assicurata la disponibilità di risorse organizzative idonee all'espletamento delle funzioni, sulla base di criteri di funzionalità anche in rapporto alla consistenza numerica dei gruppi. Nel caso in cui vengano erogate quote in denaro, i gruppi devono pubblicare un rendiconto delle spese, secondo quanto previsto dal regolamento degli organi istituzionali.
3.  La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale ed ha compiti di istruzione degli argomenti all'esame del consiglio comunale, di deliberazione del calendario, degli argomenti delle riunioni del consiglio, dell'ordine dei lavori e dei problemi di interpretazione del regolamento e di coordinamento dell'attività delle commissioni. In caso di contrasti la decisione spetta la presidente del consiglio.
Art. 23
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e quando occorra speciali. Istituisce, altresì, commissioni di indagine e ispezione su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale, con potere di relazionare al consiglio.
2.  Il regolamento ne disciplina la composizione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza.
3.  Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza di tutti i gruppi e rispecchiarne la proporzione in base alla consistenza numerica.
4.  Le commissioni, qualora lo ritengano opportuno, possono consultare i rappresentanti degli interessi diffusi.
Art. 24
Competenze del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2.  Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a)  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, limitatamente ai criteri di carattere generale;
b)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le variazioni di bilancio e storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici limitatamente all'adozione dei piani e delle relative varianti, nonché all'approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima di cui all'art. 3, comma 7°, della legge regionale n. 15/91, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione ed eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c)  le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Province, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d)  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e)  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h)  la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
i)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative "alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo";
l)  l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dei pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture;
m)  stabilisce i criteri per la nomina, la designazione dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da essi dipendenti o controllati, nonché per le commissioni consultive.
Il consiglio stabilisce i criteri per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni e commissioni consultive in sede di approvazione dei rispettivi regolamenti di sua competenza.
Per quanto riguarda le nomine presso l'Educatorio provinciale maschile, la Casa di riposo "Barone di Falco" ed altri enti i cui regolamenti non sono di sua competenza, stabilisce i seguenti criteri:
1)  residenza nel Comune da almeno due anni;
2)  laurea attinente alle funzioni dell'ente o curriculum che attesti competenza tecnica, gestionale, amministrativa ed esperienza nel settore da almeno due anni;
3)  di non aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione o per reati gravi;
4)  età compresa tra i 30 e i 65 anni.
Art. 25
Ufficio di staff del consiglio comunale

1.  Salve restando le funzioni di assistenza e di collaborazione che la legge assegna al segretario generale, è istituito un ufficio amministrativo per il funzionamento del consiglio comunale dotato di autonomia funzionale per garantire all'organo collegiale i servizi, i mezzi, le attrezzature e le risorse umane e finanziarie necessarie. L'ufficio opera nel rispetto delle direttive di indirizzo del presidente del consiglio comunale, il quale si avvale delle proposte dei consiglieri e della commissione dei capigruppo.
2.  Il presidente del consiglio comunale si avvale del l'ufficio, di cui al presente articolo al fine di assicurare alla commissione dei capigruppo, alle commissioni consiliari, ed ai singoli consiglieri, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale. Tale struttura ha il compito altresì di coadiuvare i lavori dei gruppi consiliari, delle commissioni consiliari e dei singoli consiglieri nello svolgimento delle loro funzioni.
3.  Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale prevederà anche le modalità di funzionamento dell'ufficio di cui al presente articolo.
Art 26
Sindaco

1.  Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale.
2.  E eleggibile a sindaco qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale e che non si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle leggi vigenti.
3.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Resta eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede a ballottaggio, tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, nella seconda domenica successiva alla prima votazione.
Art. 27
Modalità della candidatura

1.  L'aspirante alla carica di sindaco al momento della presentazione della candidatura deve, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune. Deve, altresì, presentare il programma amministrativo con l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.
2.  Il candidato a sindaco deve, inoltre, aggiungere alla suddetta documentazione apposita dichiarazione, resa davanti a pubblico ufficiale, attestante se lo stesso è stato raggiunto da informazione di garanzia per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, se è stato proposto per una misura di prevenzione, se è stato oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1423/56, se è coniugato ovvero convivente con persona condannata, con sentenza passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso, se lo stesso, il coniuge o il convivente siano parenti di primo grado o legati da vincoli di affiliazione con soggetti condannati con sentenza anche non passata in giudicato per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato.
Art. 28
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco:
a)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti;
b)  esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Stato e dai regolamenti;
c)  espleta le funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. E' competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
d)  nomina, designa e revoca propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati;
e)  nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'art. l, comma 1°, lett. h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché dello statuto e dei regolamenti comunali;
f)  nomina i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale;
g)  può, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporti di pubblico impiego ad esperti estranei all'amministrazione, secondo i criteri di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/92, come modificato dall'art. 41, 3° comma, della legge regionale n. 26/93;
h)  sovrintende funzionalmente al servizio di polizia municipale o delega tale funzione ad un assessore (art. 3 della legge regionale n. 17/90).
Art. 29
La giunta comunale

1.  La giunta comunale è composta da sei assessori.
2.  Il sindaco eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. Il sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura. La durata della giunta è fissata in cinque anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
3.  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
4.  Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
5.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta.
6.  Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.
7.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco.
8.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
9.  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
10.  Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.
11.  Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
12.  La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Art. 30
Conflitti di competenza fra organi

1.  Al fine di dirimere in prima istanza eventuali conflitti di competenza tra sindaco, giunta e consiglio comunale viene istituita una commissione paritetica, composta da due componenti del consiglio, due componenti della giunta municipale, due esperti nominati uno dal consiglio ed uno dalla giunta.
Titolo V
ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA
Art. 31
Principi generali

1.  L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali è disciplinata da apposito regolamento, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2.  L'attività del Comune si ispira al principio fondamentale della separazione e distinzione delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi elettivi dell'ente, da quella di gestione amministrativa, che è svolta dai dirigenti secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dai regolamenti.
3.  La funzione di gestione consiste in una attività tecnico-amministrativa e contabile, principalmente a carattere vincolato, strumentale ai risultati da conseguire.
4.  Ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, i dirigenti suddetti esercitano le loro competenze avvalendosi dell'ufficio, con poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi ed all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi di programmazione politico-amministrativi.
Art. 32
Organizzazione degli uffici

1.  L'ufficio comunale si suddivide in settori.
2.  Il settore costituisce la struttura organizzativa di massima dimensione presente nel Comune, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area di attività omogenea ovvero di più aree di attività complessivamente omogenee.
3.  I settori sono ordinati in servizi ed unità operative.
4.  Per ogni settore dell'ente il regolamento disciplina uno specifico raccordo tra i differenti livelli funzionali, con il rispetto puntuale del principio della chiarezza dei ruoli e delle funzioni, e con un collegamento preciso fra autonomia della sfera decisionale ed attribuzione di responsabilità per i risultati conseguiti, in relazione agli strumenti a disposizione.
5.  Il regolamento dovrà, altresì, assicurare la flessibilità delle strutture e delle relative dotazioni di personale, in relazione ai progetti che debbono essere realizzati, agli obbiettivi che devono essere conseguiti ed alle necessità dei servizi e potrà individuare, ai fini di coordinamento e di migliore utilizzazione delle risorse, aree omogenee comprendenti più settori. Dovrà disciplinare la piena mobilità dei dipendenti tra strutture diverse per esigenze organizzative di servizio, sempre nel rispetto della qualifica e del profilo professionale posseduti.
6.  Il corpo di polizia municipale è disciplinato dalla legge regionale 7 marzo 1986, n. 65 e dalla legge regionale 1 agosto 1990, n. 17.
Art. 33
Il personale del Comune

1.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, la dotazione organica e le modalità di conferimento della titolarità degli uffici, nonché la disciplina di accesso al rapporto di impiego sono regolati da apposito regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dai contratti di lavoro e dal presente statuto.
2.  Sono riservate alla legge le cause di cessazione dall'impiego e le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali.
3.  In materia di responsabilità, di sanzioni disciplinari, del relativo procedimento di destituzione d'ufficio e di riammissione in servizio si applicano le norme contrattuali vigenti in materia.
4.  E' istituita la commissione di disciplina regolamentata secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed ai contratti collettivi nazionali di categoria.
Art. 34
Il direttore generale

1.  Il sindaco, previa deliberazione della giunta, può nominare un direttore generale sulla base delle previsioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 35
Il segretario generale

Il Comune ha un segretario generale nominato dal sindaco secondo le disposizioni di legge vigenti.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo.
Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 51-bis della legge n. 142 del 1990, introdotto dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/97, recepita con legge regionale n. 23/98, il sindaco abbia nominato il direttore generale.
Il segretario assolve alle seguenti funzioni:
-  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
-  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nel l'interesse dell'ente.
Il segretario inoltre:
a)  adotta, per esigenze di servizio, provvedimenti di mobilità del personale fra i diversi settori, sentita la conferenza dei dirigenti;
b)  autorizza le missioni dei dirigenti, e dispone le sostituzioni degli stessi in caso di assenza o impedimento;
c)  attesta l'esecutività delle deliberazioni e provvede a trasmetterle al personale dirigente per l'esecuzione;
d)  determina per ciascun tipo di provvedimento, relativo ad atti di competenza del Comune, il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, compresa eventualmente l'adozione o proposta del provvedimento finale;
e)  convoca e presiede la conferenza dei dirigenti, ove ricorra l'ipotesi di cui al 4° comma del presente articolo;
f)  presiede la delegazione trattante del personale dipendente e partecipa alla delegazione trattante di parte pubblica del personale dirigente;
g)  esercita ogni altra competenza demandatagli dal l'ordinamento delle autonomie locali, da altre disposizio ni legislative o regolamentari, dal presente statuto o conferitagli dal sindaco.
Il segretario generale, per l'assolvimento delle funzioni di competenza, ha un ufficio alle dirette dipendenze.
Il sindaco, ove si avvale della facoltà prevista dal comma 1 del citato art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, disciplina, secondo l'ordinamento del l'ente e nel rispetto del suo distinto ed autonomo ruolo, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
Art. 36
Vice segretario generale

Il sindaco nomina un vice segretario fra i dirigenti dell'ente che coadiuva il segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, per un periodo non superiore a 60 giorni.
Art. 37
I dirigenti

1.  I dirigenti esercitano la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2.  Ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con indirizzo dagli organi elettivi.
3.  Il sindaco può impartire direttive contenenti i criteri e le finalità cui essi devono ispirarsi nell'esercizio della propria concreta attività di gestione.
4.  Essi rispondono direttamente ed esclusivamente del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, nonché della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro affidati.
Nell'esercizio delle loro competenze, i dirigenti sono tenuti al rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
5.  I dirigenti avanzano al segretario o, ove istituito, al direttore generale, che le coordina, ed alla giunta proposte sulla traduzione in concrete scelte amministrative degli obiettivi contenute nel programma politico amministrativo. In particolare essi avanzano annualmente sulla base delle risorse disponibili, proposte per la redazione del bilancio preventivo e del programma esecutivo di gestione.
Art. 38
Conferenza dei dirigenti

1.  E' istituita la conferenza dei dirigenti, quale organo ausiliario consultivo dell'amministrazione comunale.
2.  E' composta dai dirigenti di ogni settore delle strutture ed ha il compito di fornire proposte sull'assetto organizzativo di interesse generale, verificare la rispondenza dell'azione amministrativa gestionale ai programmi ed agli obiettivi dell'ente, esprimere pareri su proposte di atti di competenza del consiglio aventi natura normativa o carattere generale.
3.  La conferenza è convocata e presieduta dal segretario generale o dal direttore generale, se nominato.
4.  La conferenza dei dirigenti è convocata, altresì, quando ne faccia richiesta scritta un terzo dei dirigenti.
5.  L'organizzazione, il funzionamento della conferenza e l'attribuzione di ulteriori funzioni, sono disciplinati dal regolamento.
Art. 39
Incarichi dirigenziali e collaborazioni esterne

1.  Gli incarichi di direzione sono conferiti dal sindaco ai dirigenti, con provvedimento motivato sulla base dei criteri di professionalità, attitudine, esperienza in rapporto alle scelte programmatiche con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2.  Tali incarichi hanno durata comunque non superiore alla durata del mandato del sindaco e sono revocabili in ogni tempo.
3.  La copertura di posizioni di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato a persone in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed in possesso di esperienze professionali che li rendono particolarmente idonei allo svolgimento di tali incarichi in rapporto alle scelte programmatiche.
4.  Entro i limiti previsti per legge, il sindaco può conferire incarichi dirigenziali al di fuori della dotazione organica.
Titolo VI
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 40
Forme di gestione

1.  Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2.  I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3.  Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b)  in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestio ne di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni secondo le disposizioni legislative che disciplinano la materia, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4.  Il Comune per la gestione dei servizi aventi specifiche caratteristiche di natura sociale, può ricercare la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati ed in particolare di associazioni e cooperative senza fini di lucro.
Art. 41
Gestione in economia

1.  L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
Titolo VII
ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA
Art. 42
Autonomia finanziaria

1.  Il Comune è autonomo nella gestione dei fondi, con bilanci propri o fondi trasferiti dalla Regione e dallo Stato, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2.  Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
Art. 43
Bilancio e programmazione

1.  Entro i limiti di legge, il consiglio approva il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario.
2.  Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.
3.  Il bilancio e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4.  Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria; senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
Art. 44
Conto consuntivo

1.  Il conto consuntivo viene deliberato dal consiglio comunale entro i limiti di tempo previsti dalle vigenti leggi.
2.  Al conto consuntivo viene allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'adozione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.
Art. 45
Revisione economica e finanziaria

1.  Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente, il collegio dei revisori composto di tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 83, in attuazione della direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili. Ogni nomina deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi.
2.  I componenti del collegio durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili salvo gravi inadempienze; ai revisori dei conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.
3.  I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio.
4.  Il collegio dei revisori collabora con il consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, nel rispetto dei regolamenti di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestan do la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa e redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5.  Il collegio dei revisori esercita, inoltre, nel rispetto del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica.
6.  I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni; ove riscontrano gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al consiglio.
Titolo VIII
COOPERAZIONE E FORME ASSOCIATIVE
Art. 46
Convenzioni

1.  Il Comune può stipulare con la Provincia, con altri Comuni o con i loro enti strumentali apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata di determinati servizi e funzioni.
2.  Le eventuali convenzioni definiscono i rapporti e doveri degli enti contraenti e sono approvate dal consiglio comunale.
Art. 47
Consorzi

1.  Il Comune può istituire consorzi per la gestione associata di uno o più servizi rilevanti sotto l'aspetto sociale od economico, secondo le modalità di cui all'art. 25 della legge n. 142/90, come recepita con legge regionale n. 48/91.
2.  La convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio medesimo sono approvati dal consiglio comunale.
Art. 48
Riunione di Comuni

1.  Il Comune può favorire le riunioni con Comuni viciniori su aspetti di pianificazione territoriale e di sviluppo socio-economico.
Titolo IX
Regolamenti comunali
Art. 49
Regolamenti

1.  Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
b)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
2.  Nelle materie di competenza comunale la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme regionali e delle disposizioni statutarie.
3.  Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati tenendo conto delle disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4.  I regolamenti sono soggetti alle forme di pubblicità previste dalla legge.
Art. 50
Modifiche ed abrogazioni dello Statuto

1.  Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive o la eventuale abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge per l'approvazione dello stesso, purché siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore di tale strumento o dall'ultima modifica od integrazione.
2.  Ogni iniziativa di revisione o di abrogazione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non sono decorsi 365 giorni dalla deliberazione di rigetto dell'iniziativa.
3.  La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'effetto abrogativo dello statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.
4.  Lo statuto e le sue modifiche entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la massima diffusione e conoscibilità.
Art. 51
Adeguamento dello statuto comunale a leggi sopravvenute

1.  Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti a leggi sopravvenute devono essere apportati entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni ove non sia diversamente stabilito dalle leggi stesse.
Art. 52
Entrata in vigore dello statuto

1.  Lo statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Regione siciliana ed affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.
2.  Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma precedente all'Assessorato regionale degli enti locali, affinché venga inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3.  Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune e sarà pubblicato sul sito internet.
(2003.49.3038)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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