REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 9 GENNAIO 2004 - N. 2
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Sinagra. Modifiche




Lo statuto del Comune di Siracusa è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 3 luglio 1993. Successive modifiche sono state pubblicate nei supplementi straordinari n. 35 dell'1 luglio 1995 e n. 42 del 6 settembre 2002.
Con delibera del consiglio comunale n. 36 del 30 ottobre 2003, divenuta esecutiva in data 19 novembre 2003, sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche:
Articolo 1:
Il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Comune di Sinagra è ente locale autonomo, titolare di poteri e funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidarietà. Il Comune svolge le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dal l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.".
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Il Comune rappresenta la comunità locale, ispira la propria azione al principio della solidarietà, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, civile e culturale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della comunità.
Il Comune ha il compito di favorire lo sviluppo morale e materiale della propria comunità e di valorizzare la democrazia e l'autogoverno popolare, stimolando la conoscenza, il dibattito e la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.
Il Comune promuove il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni, favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche e riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori.
Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità, l'effettività del diritto allo studio, alla cultura ed alla educazione permanente e riconosce nella biblioteca comunale una struttura fondamentale per assolvere i bisogni informativi e culturali della comunità.
Il Comune riconosce nella famiglia la cellula vitale della comunità e riconosce i bambini ed i giovani come risorsa preziosa per la comunità impegnandosi a promuovere azioni volte alla tutela e alla promozione della famiglia e dei giovani.
Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed, in particolare per i giovani, anche in collaborazione con le organizzazioni sindacali e del volontariato.
Il Comune riconosce pari dignità di rapporto con le associazioni alle quali è concessa facoltà di richiedere ai competenti organi la consultazione nelle materie di competenza.
Il Comune riconosce e si impegna a salvaguardare il diritto imprescindibile di ciascun cittadino alla tutela dell'ambiente e del territorio.
Il Comune promuove e sostiene lo sviluppo della piccola e media impresa e dell'artigianato con iniziative atte a stimolarne l'attività e la loro tutela, vigilando per evitare eventuali infiltrazioni malavitose nella società, quali il racket delle estorsioni, la mafia e l'usura, favorendo e promovendo al riguardo l'associazionismo tra i commercianti e gli imprenditori.
Il Comune promuove la tutela e lo sviluppo delle aree di particolare interesse agricolo valorizzando l'agricoltura di qualità e le esperienze di agricoltura biologica.
Il Comune concorre assieme agli altri enti a ciò preposti, a favorire la realizzazione al diritto alla prima casa per tutti i cittadini.
Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la promozione di tempi di modalità dell'organizzazione di vita adeguati alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori favorendo le pari opportunità.
Il Comune riconosce i bambini e i giovani come risorse preziose per la comunità e considera il diritto allo studio prerogativa inalienabile dei giovani e contribuisce insieme alle famiglie, alla scuola ed agli altri soggetti preposti alla loro educazione civile, nonché ad assicurare loro la più ampia partecipazione alle scelte della comunità locale.
Il Comune promuove per i propri cittadini e per i suoi ospiti la qualità, il rispetto della vita e la cultura della pace, intraprendendo iniziative socio-culturali, di accoglienza, di solidarietà, di informazione, di educazione e di cooperazione che tendono a fare del Comune un territorio di pace con una Comunità che tuteli i diritti di tutti, compresi quelli di etnie e religioni diverse e che estenda l'efficacia della democrazia alle categorie più deboli e disagiate, impegnandosi a porre in essere ogni azione per l'educazione alla pace ed il rigetto di ogni azione di guerra tra i popoli.".
Articolo 3:
a)  Alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: "Per le variazioni territoriali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30".
b)  Al secondo comma, primo rigo, dopo "Piazza S. Teodoro" è aggiunto "n. 1".
L'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Gli uffici comunali possono, in parte, essere decentrati, con deliberazione dell'organo competente, in altra sede per esigenze funzionali.".
Articolo 4:
a)  Alla fine del secondo comma sono aggiunte le seguenti parole: "e del Comune di Sinagra".
b)  Alla fine è aggiunto il seguente comma: "Il Comune, per promuovere l'immagine del Paese, con delibera G.M. n. 41 del 12 marzo 2001, ha adottato la definizione di "Sinagra, 'La perla dei Nebrodi'".".
Articolo 6:
a)  Il comma 7 è sostituito dal seguente: "Il Comune persegue l'obiettivo dell'eliminazione di ogni forma di disagio sociale.".
b)  Il comma 8 è sostituito dal seguente: "Il Comune promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile. Opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione e di devianza.".
Articolo 7:
Il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Comune promuove con la collaborazione degli altri enti pubblici e privati interventi finalizzati alla protezione della natura, del territorio, del patrimonio artistico, monumentale ed ambientale.".
Articolo 10:
a)  Al primo comma, primo rigo, dopo le parole "l'istituto dell'informazione" sono aggiunte le seguenti parole "e delle relazioni con i cittadini.".
b)  Il secondo comma è sostituito dal seguente: "La giunta comunale relaziona e organizza al riguardo conferenze ed incontri; può stabilire rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audio-visivi, ed istituire forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di essere informata sull'attività amministrativa ed esprimere le proprie esigenze.".
Articolo 11:
a)  Il quinto comma è sostituito dal seguente: "Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato; essi debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado. I soggetti che hanno l'obbligo di astenersi devono allontanarsi dall'adunanza.".
b)  Il sesto comma è sostituito dal seguente: "Per l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni, per la pubblicità della situazione patrimoniale e per le spese elettorali ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, con l'obbligo di deposito della dichiarazione preventiva e del rendiconto, trovano applicazione le relative norme regolamentari.".
Articolo 12:
E' premesso il seguente comma: "I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, in seguito alla adozione da parte del consiglio comunale della relativa delibera. Ad essi, che rappresentano l'intero Comune, non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.".
Articolo 13:
a)  Al quarto comma la parola: "Commissari" è sostituita con la parola: "Commissioni" e le parole: "promovendo la consultazione sulla rimozione del sindaco come previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92." sono sostituite dalle seguenti: "approvando una mozione di sfiducia al sindaco, votata per appello nominale con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.".
L'art. 14 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Convocazione del consiglio comunale

Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie od urgenti.
Il consiglio comunale è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del sindaco o di 1/5 di consiglieri in carica con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questo, dando precedenza alle proposte del sindaco.
La riunione deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione.
In caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato a consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta; in caso di convocazione d'urgenza detto termine è ridotto a 24 ore.
Nei casi di convocazione d'urgenza è fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente.
L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.
Tutte le proposte di deliberazioni consiliari iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del Comune almeno tre giorni prima delle sedute o almeno 24 ore prima nei casi di urgenza.
Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il presidente del consiglio potrà assicurare una adeguata e preventiva informazione.
L'avviso di convocazione del consiglio comunale contenente l'ordine del giorno deve essere affisso all'albo pretorio.
L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, al presidente del consiglio, o ad ognuno dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio comunale, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere munita del parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dalla legge e/o dal regolamento del consiglio.
Il consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale all'inizio o durante la seduta comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza un nuovo, ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.".
Articolo 16:
a)  Il primo comma è sostituito dal seguente: "Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per lo studio di specifici problemi oppure per controllare specifiche attività. In quest'ultimo caso la presidenza della commissione viene assegnata ad un consigliere comunale del gruppo di minoranza.".
b)  Al terzo comma le parole "di indagine" sono sostituite con le parole: "delle attività relative.".
Articolo 17:
La parola "indagini" è sostituita con la parola: "attività.".
L'articolo 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 19
La giunta municipale

La giunta municipale è composta dal sindaco e da n. 5 assessori.
Il sindaco nomina i componenti della giunta comunale. La scelta degli assessori deve riguardare soggetti, inclusi i consiglieri comunali eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per le elezioni alle cariche di consigliere comunale e di sindaco. Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
La nomina, la durata in carica, la revoca, le dimissioni e la decadenza sono disciplinate dalla legge.".
Articolo 20:
a)  La rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Funzionamento della giunta municipale".
b)  Il primo comma è sostituito dal seguente: "La giunta comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, con avviso del sindaco o di chi legalmente lo sostituisce, che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.".
c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: "Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta municipale, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere munita del parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.".
L'articolo 21 è sostituito dal seguente:
"Art. 21
Attribuzioni della giunta municipale

La giunta municipale collabora con il sindaco nell'amministrazione dell'ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali, svolgendo anche attività propositiva nei confronti del consiglio comunale.
La giunta municipale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti.
La giunta municipale attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale e, in particolare, quelli risultanti dal bilancio di previsione e dai documenti programmatici; conferisce gli indirizzi per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge ai funzionari responsabili di area; esercita poteri di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. In particolare, spetta alla giunta formulare la proposta di bilancio di previsione, la proposta del rendiconto e quella del piano triennale delle OO.PP. e del relativo elenco annuale dei lavori.".
Articolo 22:
a)  Al secondo comma dopo la parola: "impedimento" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché di sospensione secondo l'art. 59 del decreto legislativo n. 267/2000.".
b)  Al terzo comma dopo la parola: "organi" sono aggiunte le seguenti: "del Comune, del segretario e dei funzionari responsabili di area. E', pertanto, l'organo esecutivo a competenza generale residuale.".
c)  Il quinto comma è sostituito dal seguente: "Degli atti adottati dal sindaco è data informazione ai capigruppo consiliari secondo le disposizioni di leggi.".
d)  Alla fine è aggiunto il seguente comma: "Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica italiana e del Comune di Sinagra.".
L'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"Art. 23
Sindaco e giunta Assunzione e cessazione dalla carica

L'entrata in carica del sindaco interviene con la proclamazione.
Il provvedimento del sindaco relativo alla nomina della giunta è immediatamente esecutivo.
I componenti della giunta comunale, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, prestano giuramento dinanzi al segretario comunale secondo la formula prescritta per i consiglieri comunali. Il rifiuto del giuramento comporta la decadenza. Prima dell'immissione nella carica vanno, altresì, rese e depositate da parte degli assessori le dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi ostative all'esercizio della carica secondo l'art. 58 del decreto legislativo n. 267/2000.
Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate presso la segreteria comunale o formalizzate in seduta degli organi collegiali. Esse sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.".
Articolo 24:
E' abrogata la lettera f).
Articolo 25:
a)  Il quinto comma è soppresso.
b)  Il sesto comma è soppresso.
Articolo 30:
Alla fine dell'ultimo comma sono aggiunte le seguenti parole: "al quale compete anche la proclamazione dei relativi risultati.".
Articolo 31:
Al secondo comma le parole: "una commissione speciale incaricata ai sensi del precedente art. 16 di apposita indagine conoscitiva." sono sostituite dalle seguenti: "una commissione speciale appositamente incaricata e costituita in applicazione delle disposizioni previste in materia dal presente statuto.".
Il capo IV del Titolo III ed i relativi articoli, ossia gli artt. 34, 35, 36, 37, 38 e 39, sono soppressi, pertanto il Titolo IV inizia con l'art. 34 e il Titolo V con l'art. 40.
L'articolo 40 è sostituito dal seguente, che prende il numero 34:
"Art. 34
Collaborazione con altri enti

Il Comune promuove la realizzazione di forme di gestione associata con altri Comuni ed enti locali e favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni ed altri enti pubblici.
Il Comune in collaborazione con altri Comuni e sulla base di programmi promuove attività e opere d'interesse comprensoriale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
Il Comune utilizzerà, d'ordinario, i seguenti strumenti:
a)  protocollo d'intesa;
b)  la convenzione;
c)  il consorzio;
d)  l'accordo di programma.
L'articolo 41 è sostituito dal seguente, che prende il numero 35:
"Art. 35
Protocollo d'intesa

Il sindaco per la realizzazione di obiettivi e finalità di interesse pubblico può stipulare con soggetti pubblici e privati accordi e intese di massima che saranno successivamente sottoposte al vaglio e alla ratifica dei competenti organi comunali.".
Dopo l'ex articolo 41, ora articolo 35, sono inseriti i seguenti articoli 41 bis, 41 ter e 41 quater che prendono, rispettivamente, i numeri 36, 37 e 38:
"Art. 36
Convenzioni

Il consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi pubblici.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.".
"Art. 37
Consorzi

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme in materia vigenti.
A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio. Lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.".
"Art. 38
Accordi di programma

Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.".
L'articolo 42 è sostituito dal seguente, che prende il numero 39:
"Art. 39
Forme di gestione dei servizi

Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, privilegiando, ove possibile, la realizzazione di esperienze di gestione associata.
La gestione è ispirata al metodo della programmazione ed assume l'importanza di assicurare forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti.".
L'articolo 43 prende il numero 40.
L'articolo 44 è sostituito dal seguente, che prende il numero 41:
"Art. 41
Organizzazione degli uffici

L'organizzazione degli uffici comunali è improntata a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza della gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, assicurando un adeguato livello qualitativo dei servizi.
L'articolazione della struttura ha carattere strumentale rispetto alle funzioni ed alle finalità istituzionali e agli obiettivi e ai programmi dell'ente.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, definisce l'organizzazione degli uffici, in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini.".
L'articolo 45 è sostituito dal seguente, che prende il numero 42:
"Art. 42
Il segretario comunale

Il segretario comunale, dipendente dell'apposita agenzia prevista dal decreto legislativo n. 267/2000 e dal D.P.R. n. 465/97, è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
Il segretario comunale partecipa alle sedute della giunta e del consiglio, curando la verbalizzazione degli atti, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza nei confronti degli organi del Comune.
Al segretario comunale può essere conferito dal sindaco l'incarico di direttore generale.".
L'articolo 46 è soppresso.
L'articolo 47 è sostituito dal seguente, che prende il numero 43:
"Art. 43
I responsabili di area e/o servizi Incarichi dirigenziali

Si qualificano responsabili di area e/o servizi i soggetti investiti di funzioni dirigenziali di aree e/o servizi.
I responsabili di area e/o servizi assicurano, con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, ai quali essi sono tenuti a prestare la più ampia collaborazione.
Il sindaco e la giunta possono impartire direttive contenenti i criteri e le finalità cui essi devono ispirarsi nell'esercizio della propria concreta attività di gestione.
Essi rispondono direttamente ed esclusivamente del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, nonché della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro affidati.
Nell'esercizio delle loro competenze, i responsabili di area e/o servizi sono tenuti al rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
Gli incarichi di responsabili di area e/o servizi con funzioni dirigenziali sono conferiti dal sindaco in base a criteri di capacità e competenza professionale, tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da svolgere e dei risultati conseguiti in precedenza, con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Tali incarichi hanno durata comunque non superiore alla durata del mandato del sindaco e sono revocabili in ogni tempo.".
L'articolo 48 è sostituito dal seguente, che prende il numero 44:
"Art. 44
Conferenza dei funzionari responsabili di area

Per raccordare tra loro le funzioni delle singole aree di attività è attivabile la conferenza dei funzionari responsabili di area.
La conferenza dei funzionari responsabili di area è composta:
a)  dal segretario comunale che la presiede;
b)  dai responsabili di area.
La conferenza dei funzionari responsabili di area ha, in particolare, il compito di:
a)  definire l'iter dei procedimenti coinvolgenti più aree di attività;
b)  definire, nei casi dubbi, le competenze relative a nuovi servizi o adempimenti.
Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa in materia vigente, alla conferenza dei funzionari responsabili di area spettano, altresì, funzioni propositive, consultive ed organizzative.".
L'articolo 49 è sostituito dal seguente, che prende il numero 45:
"Art. 45
Incarichi a contratto

Il sindaco può conferire incarichi ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000, mediante contratto a tempo determinato a soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla posizione da ricoprire, nonché di caratteristiche personali che li rendono idonei allo svolgimento di tali incarichi in rapporto alle scelte programmatiche.
Entro i limiti previsti dalla legge, il sindaco può conferire incarichi dirigenziali al di fuori della dotazione organica, ex art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.".
All'articolo 50, che prende il numero 46, è introdotta la seguente modifica:
Alla fine del secondo comma è aggiunto il seguente periodo: "La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel responsabile dell'area di attività relativa.".
Gli articoli 51 e 52 prendono, rispettivamente, i numeri 47 e 48.
L'articolo 53 è sostituito dal seguente, che prende il numero 49:
"Art. 49
Attività contrattuale

Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
La determinazione deve indicare:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente in base alle diposizioni vigenti.".
L'articolo 54 è sostituito dal seguente, che prende il numero 50:
"Art. 50
Il revisore dei conti

Il consiglio comunale elegge un revisore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.
Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per l'elezione, per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi, per il trattamento economico e per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto; l'esercizio della funzione di revisore; l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.".
L'articolo 55 è sostituito dal seguente, che prende il numero 51:
"Art. 51
Controllo della gestione

I responsabili di area e/o servizi eseguono, periodicamente, operazioni di controllo per verificare la rispondenza della gestione del bilancio relativo alle aree e/o servizi cui sono preposti.
Delle operazioni eseguite e delle risultanze accertate le predette figure redigono apposito verbale che, unitamente alle proprie osservazioni e rilievi, rimettono alla giunta ed al revisore dei conti. La giunta, sulla scorta dei detti verbali, effettua una ricognizione generale della situazione economico-finanziaria e di gestione sottoponendola all'esame del consiglio comunale, segnalando qualsiasi anomalia riguardante la gestione e proponendo i relativi rimedi.
Qualora i dati relativi facciano prevedere uno squilibrio di bilancio, il consiglio comunale adotta, nei modi e termini di legge, apposita deliberazione per ripristinare l'equilibrio della gestione.".
All'intestazione "Titolo VII - Disposizioni finali e transitorie" le parole: "e transitorie" sono soppresse.
L'articolo 56 è soppresso.
L'articolo 57 è sostituito dal seguente, che prende il numero 52:
"Art. 52
Attività regolamentare

Il Comune può emanare regolamenti per tutte le materie per le quali ha potestà amministrativa.
Gli schemi di regolamenti dovranno essere depositati, prima della discussione in consiglio, presso la segreteria comunale, per almeno cinque giorni al fine di consentire ai cittadini, singoli o associati, di proporre modifiche ed integrazioni.
I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla loro ripubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva.
I regolamenti sono accessibili a chiunque intenda consultarli.".
L'articolo 58 è sostituito dal seguente, che prende il numero 53:
"Art. 53
Revisione, abrogazione totale ed entrata in vigore dello statuto

Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale con le modalità previste dalla legge.
La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di approvazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
Lo statuto abrogato rimane in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo statuto. Il presente statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previsti dalla legge.".
(2003.49.3041)014


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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