REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 GENNAIO 2004 - N. 2
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'As semblea regionale siciliana il 13 novembre 2003, recante: "Norma di interpretazione autentica dell'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).

Ricorso n. 86 depositato l'1 dicembre 2003

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 13 novembre 2003, ha approvato il disegno di legge n. 702 dal titolo "Norma di interpretazione autentica dell'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 17 novembre 2003.
Il provvedimento legislativo, in quanto intende conferire efficacia retroattiva ad una nuova disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di deputato regionale, si ritiene in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 97 e 51 della Costituzione per le ragioni che di seguito si espongono.
L'iniziativa legislativa, impropriamente definitiva nor ma di interpretazione autentica, comporta il retroattivo adeguamento del regime delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali alla normativa statale di cui alla legge n. 154/81, con la conseguente elimi nazione di situazioni peculiari previste dalla legge regionale n. 29/51, da ritenere implicitamente abrogate.
L'intervento del legislatore non può ricondursi a quello dell'interpretazione autentica, atteso che sul l'art. 13 della legge regionale n. 19/97 si è costituito un costante orientamento giurisprudenziale (Cassazione n. 9831/02) con fermato pure da codesta ecc.ma Corte.
Nella recente sentenza n. 306 del 3 ottobre 2003 codesta ecc.ma Corte ha infatti acclarato che con la disposizione dell'art. 13 della legge regionale n. 19/97 il legislatore siciliano ha inteso disporre che le condizioni di ineleggibilità previste dall'ordinamento regionale restano ferme, ma sono tuttavia regolate secondo la legge statale.
"Ciò in particolare significa, ove vi sia una coincidenza tra le fattispecie della legge regionale e quella della legge statale relativa a situazioni di incompatibilità, la trasformazione di cause di ineleggibilità previste dalla legge regionale n. 29/51 in cause di incompatibilità, ma anche la permanente vigenza delle residue cause di ineleggibilità previste dalla legge regionale, come tra le altre quella prevista dall'art. 8, 2° comma, della stessa legge".
Invero, la circostanza che le norme oggetto di interpretazione autentica fossero in precedenza pienamente intese, di per sè non determina l'illegittimità costituzionale della legge interpretativa per violazione del principio di eguaglianza, alla condizione che risulti che questa non sia stata emanata per intenti discriminatori (sent. C.C. n. 77/64).
Orbene, la tempestiva approvazione dell'iniziativa legislativa, dopo un iter parlamentare particolarmente ed inusitatamente celere (meno di un mese) e subito dopo il deposito della decisione di codesta Corte n. 306 sulla questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un giudizio elettorale, appare inequivocabilmente finalizzata ad incidere sul contenzioso pendente e così a limitare indirettamente il diritto costituzionalmente garantito dall'art. 51 all'accesso alla carica pubblica di una delle parti in giudizio.
Con la sentenza n. 155/90, codesta Corte ha affermato che nello stato di diritto ogni bene giuridico deve trovare tutela secondo le regole obiettive poste dalla normativa costituzionale, ed in particolare nel rispetto della disciplina delle fonti legislative, che deve essere rigorosamente osservata a garanzia dalla comunità per la stessa credibilità dell'ordinamento giuridico.
Non è perciò consentito al legislatore distorcere la funzione dell'interpretazione autentica (alla quale si deve fare ricorso con attenta moderazione, in ogni caso) con il connaturato effetto retroattivo, attribuendo carattere interpretativo a disposizioni che hanno invece natura innovativa.
Orbene, la disposizione testé approvata, anziché chiarire il significato dell'art. 13 della legge regionale n. 19/97 di guisa che il contenuto precettivo di questo possa essere espresso dalla coesistenza delle due norme, mostra palesemente il proprio carattere fortemente innovativo (basti in proposito considerare la menzione delle cause di incompatibilità e la conseguente applicazione del l'art. 4 della legge n. 154/81) proprio nel raccordo con la norma che si assume di interpretazione, venendo così a configurare un evidente superamento dell'intrinseco limi te di ragionevolezza della qualificazione normativa.
Per questi motivi

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto Prefetto dr. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto siciliano con il presente atto
Impugna

Il d.d.l. dal titolo "Norma di interpretazione autentica dell'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19", approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003 per violazione degli artt. 3, 97 e 51 della Costituzione.
Palermo, 21 novembre 2003.
  Il Commissario dello Stato 
  per la Regione siciliana: ROMAGNOLI 

(2003.51.3177)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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