REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - MARTEDÌ 30 DICEMBRE 2003 - N. 57
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO

SOMMARIO
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 2003, n. 22.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006  pag. 259 




LEGGE 29 dicembre 2003, n. 22.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'an no finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art.  1.
Stato di previsione dell'entrata

1.  L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per l'anno finanziario 2004 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella A).

Art. 2.
Stato di previsione della spesa

1.  Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 3.
Elenchi

1.  Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.
2.  Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni sono descritte nel l'elen co n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.
3.  I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.
4.  I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

Art. 4.
Oneri di personale

1.  Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale regionale in servizio con qualifica dirigenziale e non dirigenziale, sono quantificati per gli esercizi 2004, 2005 e 2006, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10, nella misura prevista dall'accordo per il biennio economico 2000-2001.
2.  Il fondo di cui all'articolo 11, comma 2 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è stabilito per l'anno 2004 in 1.518 migliaia di euro, per l'anno 2005 in 1.541 migliaia di euro e per l'anno 2006 in 1.564 migliaia di euro, fermo restando le disposizioni dell'articolo 13, comma 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2000-2003, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e comunque non prima dell'1 gennaio 2005.

Art. 5.
Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, n. 4), della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2004, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e di reddito medio pro capite.
2.  Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, determinano la spesa delle unità previsionali di base concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.
3.  Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.
4.  Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione Finanza, bilancio e programmazione dell'Assemblea regionale entro il termi ne di dieci giorni dalla sua adozione.

Art. 6.
Totale generale del bilancio annuale

1.  E' approvato in 22.738.387 migliaia di euro in termini di competenza ed in 15.961.307 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004.

Art. 7.
Allegati

1.  Per l'anno finanziario 2004 le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 8.
Bilancio pluriennale

1.  E' approvato in 52.721.676 migliaia di euro il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2004-2006, nelle risultanze di cui alle tabelle C e D allegate alla presente legge.
2.  Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2004-2006 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

Art. 9.
Quadri

1.  Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006, in termini di competen za, con i relativi allegati, e il quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2004.

Art. 10.
Azienda delle foreste demaniali

1.  E' allegato in appendice al bilancio della Regione il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006.

Art. 11.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal primo gennaio 2004.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 29 dicembre 2003.
  CUFFARO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  PAGANO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", così dispone:
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1)  per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.".
Nota all'art. 3, comma 2:
Il secondo comma dell'art 9, rubricato "Fondo di riserva per le spese impreviste", della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.", così dispone:
"Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.".
Nota all'art. 3, commi 3 e 4:
I commi primo e secondo dell'art. 12, rubricato "Assegnazioni di bilancio", della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.", così, rispettivamente, dispongono:
"Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente art. 8, nonché per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli artt. 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.".
"In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi.".
Nota all'art. 4, comma 1:
Il comma 4) dell'art. 3 del D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, recante "Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001 - Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale - Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza.", così dispone:
"4)  In caso di proroga negli anni successivi dei vigenti contratti collettivi regionali di lavoro, la quantificazione degli oneri per il trattamento accessorio del personale dell'area dirigenza e del personale con qualifica non dirigenziale è rinviata alla legge finanziaria relativa a ciascuno degli anni di vigenza dei contratti medesimi, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni.".
Note all'art. 4, comma 2:
-  Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", così dispone:
"2.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 nel bilancio della Regione è istituito un fondo destinato alla contrattazione economica biennale per il personale con qualifica dirigenziale, prevista dall'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.".
-  Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"4.  Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'ammi nistrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.".
-  Il comma 1 dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).", così dispone:
"1.  Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002/2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento dall'anno 2003, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo art. 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.".
Nota all'art. 5, comma 1:
Il n. 4) del comma 1 dell'art. 4, rubricato "Attribuzioni della Giunta regionale", della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana.", così dispone:
"4)  Sulla ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e dei bilanci delle aziende autonome regionali determinando, nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, le priorità degli interventi nelle singole opere o categorie di opere, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre amministrazioni, enti ed aziende;".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 693
"Bilancio annuale della Regione siciliana per l'esercizio 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Pagano) il 14 ottobre 2003.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 13 novembre 2003.
D.D.L. n. 737
"Nota di variazioni al disegno di legge n. 693 concernente il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2004-2006".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Pagano) il 14 ottobre 2003.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 2 dicembre 2003.
Esaminato (D.D.L. n. 693) nelle sedute n. 138 del 19 novembre e n. 140 del 26 novembre 2003.
Abbinato con D.D.L. n. 737 ed esaminati nelle sedute nn. 141 e 142 del 3 dicembre, n. 143 del 4 dicembre ed esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 144 del 4 dicembre 2003.
Relatore di maggioranza: Savona.
Relatore di minoranza: Capodicasa.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 176 del 16 dicembre, n. 177 del 17 dicembre, n. 178 del 18 dicembre e n. 179 del 19-20 dicembre 2003.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 179 del 19-20 dicembre 2003.

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(2003.53.3224)017



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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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