REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 DICEMBRE 2003 - N. 56
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 10 dicembre 2003.
Determinazione delle quote forfettarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono le cariche di amministratore locale individuate nell'art. 22, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30. Criteri di definizione delle quote forfettarie secondo l'art. 22, comma 2, della legge regionale n. 30/2000.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il capo II della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, che disciplina lo status degli amministratori locali;
Visto l'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 30/ 2000, il quale individua gli amministratori locali, dipendenti collocati in aspettativa non retribuita per i quali l'amministrazione locale provvede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti;
Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 30/2000, relativo agli stessi amministratori locali individuati nel primo comma dell'articolo, non lavoratori dipendenti, ai quali le amministrazioni locali sono obbligati a pagare una cifra forfettaria annuale, da versare per quote mensili, ai rispettivi istituti previdenziali;
Rilevato che il medesimo comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 30/2000 demanda al decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, dell'Assessore per il lavoro, la formazione professionale e l'emigrazione e dell'Assessore per il bilancio e per le finanze stabilire i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza per quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua a essere iscritto alla data dell'incarico;
Preso atto che per le varie categorie di lavoratori non dipendenti il sistema previdenziale, assistenziale ed assicurativo è gestito da enti pubblici e da enti privatizzati così individuati:
-  Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli artigiani, commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
-  Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense;
-  Ente nazionale di previdenza e di assistenza biologi;
-  Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;
-  Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti;
-  Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti;
-  Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;
-  Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
-  Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia;
-  Cassa nazionale del notariato;
-  Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;
-  Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi;
-  Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commercialisti;
-  Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari;
-  Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed odontoiatri;
-  Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti;
-  Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura;
-  Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale;
-  Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio;
-  Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Rilevato che ogni ente di previdenza ed assistenza adotta differenti regole per la determinazione dei contributi da versare;
Ritenuto di dover garantire ai lavoratori non dipendenti che rivestono le cariche di amministratori locali di cui all'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 30/2000 la contribuzione minima così come prevista dagli istituti di previdenza ed assistenza di appartenenza;
Ritenuto di individuare per ogni categoria di lavoratori non dipendenti le quote forfettarie da conferire da parte degli enti locali alla forma pensionistica presso la quale i predetti lavoratori che rivestono la carica di amministratori locali erano iscritti e continuano ad essere iscritti alla data dell'incarico pubblico;
Sentita l'ANCI Sicilia;
Sentita l'Unione regionale delle province siciliane;

Decretano:


Art. 1

Per i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di sindaco, di presidente di provincia regionale, di presidente di unione di comuni e di consorzio di enti locali, di assessore di provincia regionale e di assessore di comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, di presidente di consiglio di provincia regionale, di presidente di consiglio di comune con popolazione superiore a 50 mila abitanti, di presidente di consiglio circoscrizionale nel caso in cui il comune abbia attuato nei suoi confronti un effettivo decentramento di funzioni e di presidente di azienda anche consortile fino all'applicazione di riforma in materia di servizi pubblici locali, gli enti locali versano quote forfettarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato, da determinare, in riferimento a ciascun istituto di previden za ed assistenza, secondo i criteri al successivo articolo.

Art. 2

Le quote forfettarie annuali da versare ai sensi dell'art. 1 sono determinate secondo i seguenti criteri in rela zione alle singole categorie di lavoratori non dipendenti:
a)  per gli artigiani la quota forfettaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti previdenziali assicurativi ed assistenziali;
b)  per i commercianti, la quota forfettaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
c)  per i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni, la quota forfettaria annuale è determinata in base al reddito minimo ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
d)  per coloro che svolgono attività forense, la quota forfettaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
e)  per i biologi, la quota forfettaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza biologi ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
f)  per i consulenti del lavoro, la quota forfettaria annuale è determinata in base alla contribuzione soggettiva obbligatoria stabilita in misura fissa dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i predetti lavoratori ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
g)  per i geometri, la quota forfettaria annuale è determinata in base all'importo minimo di contribuzione fissato dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
h)  per i farmacisti, la quota forfettaria annuale è determinata in base agli importi stabiliti in misura fissa dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
i)  per gli ingegneri e gli architetti, la quota forfettaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
l)  per i giornalisti, la quota forfettaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
m)  per gli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, la quota forfettaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
n)  per i notai, la quota forfettaria annuale è determinata valutando il reddito imponibile in misura pari ad 1/12 di quello prodotto nell'anno precedente a quello in considerazione ai fini dei versamenti da parte degli enti locali e considerando l'aliquota contributiva applicata dalla Cassa nazionale del notariato per i versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
o)  per i periti industriali, la quota forfettaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Ente nazionale di previdenza dei periti industriali ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
p)  per gli psicologi, la quota forfettaria annuale è determinata in misura pari al contributo soggettivo minimo fissato dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
q)  per i ragionieri ed i periti commercialisti la quota forfettaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commercialisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
r)  per i veterinari la quota forfettaria è determinata in misura pari al contributo soggettivo minimo fissato dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
s)  per i medici ed odontoiatri, la quota forfettaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed odontoiatri ai fini dei versamenti al fondo di previdenza generale;
t)  per i commercialisti, la quota forfettaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
u)  per i periti agrari e gli agrotecnici la quota forfettaria annuale è determinata in misura pari al contributo soggettivo minimo fissato dall'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
v)  per gli iscritti all'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale la quota forfettaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dal predetto ente ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
z)  per gli agenti rappresentanti di commercio, la quota forfettaria annuale è determinata in relazione ai minimi contributivi previsti dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio, rispettivamente per gli agenti monomandatari e pluriman datari, ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
aa)  per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la quota forfettaria annuale è determinata sulla base del reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 10 dicembre 2003.
  D'AQUINO STANCANELLI PAGANO 

(2003.50.3117)
Torna al Sommariohome


072

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 77 -  53 -  88 -  43 -  61 -  80 -